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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/08/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GI, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6888/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresene nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) e vertente tra
C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , e , C.F.: C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Costantino Ventura C.F._3
-Attori- contro
, C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Santangelo
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere la restituzione degli Controparte_1
immobili di loro proprietà, previa riduzione in pristino, nonché il risarcimento dei danni derivati dall'occupazione illegittima in misura pari ad € 11.188,00 per e di € Parte_1
7.783,00 per i coniugi , o in subordine, in Controparte_2 caso di accertata impossibilità di restituzione, il risarcimento dei danni in misura pari al valore venale degli immobili.
A fondamento della domanda, deducevano di essere proprietari di distinte unità immobiliari site nel Comune di . Più precisamente, affermava Controparte_1 Parte_1
di essere proprietario di un'area di complessivi mq 598, mentre i coniugi
[...]
di un'area pari a mq 416, entrambe localizzate nell'ambito Controparte_2
urbano corrispondente a Piazza Labriola, Via Tripoli, Via GI e Via Fiume.
Esponevano che le predette aree, a partire dal giugno 1985 erano state adibite “…a sedi di pubbliche strade…”, senza che fosse mai stata attivata alcuna procedura espropriativa.
Sottolineavano altresì, che in data 01.09.2021 avevano inoltrato formale istanza di accesso agli atti al fine di acquisire documentazione relativa a eventuali procedimenti di esproprio concernenti i suddetti suoli, ottenendo soltanto copia di atti riferiti ad altra procedura, distinta e non pertinente. Assumevano - pertanto - l'illegittimità dell'occupazione da parte dell' CP_3
Costituito ritualmente in giudizio, il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto, mancanza di prova sulla titolarità dei beni e genericità delle allegazioni relative alla presunta attività occupativa. Sosteneva altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva riservato, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Seguendo l'ordine logico delle questioni, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta
2 In argomento, si osserva che affinché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica
(Cass., Sezioni Unite, n. 8077/2012).
Anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza di petitum e causa petendi, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto, ad esempio perché in possesso della relativa documentazione (Cass. n.1802/2013).
Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione consente di individuare chiaramente sia il petitum – consistente nella richiesta di restituzione ovvero, in subordine, di risarcimento – sia la causa petendi, rappresentata dall'asserita occupazione usurpativa di suoli privati da parte del in assenza di un titolo legittimante. CP_1
Ciò ha effettivamente posto la parte convenuta nelle condizioni di articolare compiutamente la propria difesa, come si evince dalla comparsa di costituzione e dalle successive memorie istruttorie.
Parimenti infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.
A seguito delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30.05.2000 (in particolare, e Ventura / Italia), è venuta meno, sotto il profilo della prescrizione, Parte_4
la distinzione tra “occupazioni usurpative” ed “occupazioni acquisitive”, sicché in qualsiasi ipotesi di occupazione illegittima, sia essa di tipo acquisitivo o di tipo usurpativo, si realizza comunque sempre un illecito permanente con conseguente imprescrittibilità della domanda risarcitoria.
Ciò chiarito, occorre procedere alla verifica della fondatezza della domanda attorea nel merito.
La fondatezza della domanda attorea può predicarsi, anzitutto, in ragione del rilievo per cui non sia intervenuta, da parte del convenuto, una puntuale ed efficace contestazione CP_1 in ordine al fatto storico per come rappresentato e lamentato dagli attori.
3 In particolare, parte convenuta non ha dedotto la sussistenza di un valido titolo abilitante l'occupazione, né ha adottato atti di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n.
327/2001.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che, come noto, onera la parte convenuta di prendere posizione esplicita con riguardo alle allegazioni e ai fatti costitutivi del diritto vantato, che siano stati puntualmente allegati dalla parte attrice (Cass. 8647/2016; Cass. n.
20525/2020; Cass. n. 2223/2023), pena la relevatio ab onere probandi - deve ritenersi dimostrato l'an debeatur della pretesa attorea.
Pertanto, i fondi in questione risultano irreversibilmente adibiti “…a sedi di pubbliche strade…” sin dal giugno 1985 e, da allora, sono stabilmente inglobati nel sistema urbano cittadino.
In tal senso, risulta impossibile disporre la restituzione in natura dei beni, sia per ragioni materiali, sia per il sacrificio sproporzionato che ne deriverebbe in danno dell'interesse pubblico.
In simili ipotesi, la giurisprudenza riconosce al proprietario privato il diritto a ottenere un risarcimento integrale per il pregiudizio subito, da determinarsi secondo il valore d'uso del bene per tutta la durata dell'illecita occupazione.
Gli attori hanno fornito documentazione comprovante la proprietà (Atto notar del Per_1
5.8.1976, Rep. n. 81197, particella 3 (Ha 0.34.02) - Allegato 27; Atto del 2.9.1976, Per_1
Rep. n. 81277, particella 2 (Ha 2.29.92) - Allegato 28; Atto notar del 3.5.1984, Per_2
Rep. n. 2199, particella 1 (Ha 0.29.68) - Allegato 29; piantina catastale del 30.08.1979 con tracciato delle strade - Allegato 30) e hanno indicato un valore unitario di € 10,00/mq, da ritenersi congruo.
Il periodo di occupazione, iniziato pacificamente nel giugno 1985, è durato fino ad agosto
2025, per un totale di 40 anni e 2 mesi. Il danno da occupazione senza titolo deve essere calcolato applicando un tasso annuo del 5% sul valore venale dei terreni per l'intero periodo.
In tal senso, per quanto riguarda il terreno di proprietà di , avente una Parte_1 superficie di 598 mq e un valore unitario stimato in € 10,00 al mq, si ottiene un valore complessivo pari a € 5.980,00. Applicando il tasso del 5% annuo si determina un danno annuale di € 299,00, da moltiplicarsi per quaranta anni (€ 11.960,00) e da incrementarsi con
4 la quota relativa ai due mesi ulteriori (€ 49,83). Ne deriva un importo complessivo pari a €
12.009,83.
Per il terreno in comproprietà tra i coniugi e Parte_2 Parte_3
, della superficie di 416 mq, il valore complessivo è pari a € 4.160,00. Il 5%
[...] annuo corrisponde a € 208,00, che moltiplicato per quaranta anni produce un importo di €
8.320,00, al quale si aggiungono € 34,67 per i due mesi ulteriori. L'ammontare complessivo del danno risarcibile risulta pertanto pari a € 8.354,67.
Le somme appena liquidate, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorate del cd. lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (giugno 1985) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate, come CP_1
da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m.
55/2014, tenuto conto del criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.F.: , Parte_1 C.F._4 Parte_2
C.F.: , e , C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, contro , C.F._3 Controparte_1
C.F. , in persona del Sindaco p.t., - reietta ogni contraria istanza, così decide: P.IVA_1
− ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti esposti in motivazione, e per l'effetto:
5 − CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 12.009,83, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dei coniugi e , Parte_2 Parte_3
della somma di € 8.354,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in GI (data dep tel)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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