Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17927
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Sentenza 1 luglio 2008

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La convalidazione di un marchio registrato, così come prevista dall'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), è consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la registrazione.

L'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non sono soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella di evitare che il preadottante potesse appropriasi in mala fede dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

L'istituto della c.d. convalidazione, previsto dall'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione. Ne consegue che tale decadenza può essere impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta irrilevante a tal fine l'eventuale invio di diffide stragiudiziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17927
    Data del deposito : 1 luglio 2008

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