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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4083/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4083
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Equense (NA) con studio alla Via Castellammare n. 184 in Gragnano (NA), n.q. di avvocato di sé – PEC Email_1
-attrice-
E
1 (C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) e res.te in Macchiagodena (IS) in Contrada Guadovito n. 11,
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, adiva Questo Tribunale affinché venisse Controparte_2
dichiarata l'occupazione abusiva da parte di dell'immobile in sua Controparte_1
proprietà, acquistato in data 03.12.2012 sito in Castellammare di Stabia (NA) in
Via Vena della Fossa n. 36 piano T-1-2 (foglio 15, mappale 1720 sub 1, z.c. 2, cat.
A/2, cl. 5, vani 3, R.C. 317,62), con condanna all'immediato rilascio, libero da persone e cose, nonchè al pagamento dell'indennità di occupazione dalla predetta data di acquisto, nonché delle spese di giudizio.
Nonostante l'atto fosse stato regolarmente notificato, il convenuto non si costituiva restando contumace.
Nel corso del giudizio, veniva escusso un teste e, successivamente, il giudizio veniva rinviato per la decisione.
In primis si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, da parte dell'istante, senza esito.
Riguardo la domanda principale, essa è provata e fondata e, come tale, merita accoglimento.
L'istante ha provato sia di essere proprietaria dell'immobile, sia che l'immobile fosse occupato dal convenuto (vedi deposizione del teste . Testimone_1
La contumacia del convenuto, avvalora la fondatezza della domanda.
2 Consegue che parte convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile de quo, libero da persone e vuoto da cose in favore dell'istante.
Riguardo la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, si osserva che la questione del “danno” da occupazione senza titolo è stata recentemente oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 33645/2022).
La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va osservato che l'attrice ha allegato di essere proprietaria ma nulla ha dedotto in relazione al mancato godimento, né ha offerto elementi sufficienti al fine di stabilire il valore locativo dell'immobile (m.q. di consistenza, condizioni di manutenzione,
prezzi applicati nella zona). Tale domanda è pertanto infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le competenze di lite vanno ridotte nella misura del 50% e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda così provvede:
3 1) dichiara che occupa abusivamente l'immobile di cui in citazione;
Controparte_1
2) condanna all'immediato rilascio del detto immobile, in favore dell' Controparte_1
istante, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto non provata;
4) condanna al pagamento, in favore dell'istante, della metà delle spese Controparte_1
di giudizio che liquida, per il 50%, in euro 1.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 900,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 27.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
4
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4083
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Equense (NA) con studio alla Via Castellammare n. 184 in Gragnano (NA), n.q. di avvocato di sé – PEC Email_1
-attrice-
E
1 (C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) e res.te in Macchiagodena (IS) in Contrada Guadovito n. 11,
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, adiva Questo Tribunale affinché venisse Controparte_2
dichiarata l'occupazione abusiva da parte di dell'immobile in sua Controparte_1
proprietà, acquistato in data 03.12.2012 sito in Castellammare di Stabia (NA) in
Via Vena della Fossa n. 36 piano T-1-2 (foglio 15, mappale 1720 sub 1, z.c. 2, cat.
A/2, cl. 5, vani 3, R.C. 317,62), con condanna all'immediato rilascio, libero da persone e cose, nonchè al pagamento dell'indennità di occupazione dalla predetta data di acquisto, nonché delle spese di giudizio.
Nonostante l'atto fosse stato regolarmente notificato, il convenuto non si costituiva restando contumace.
Nel corso del giudizio, veniva escusso un teste e, successivamente, il giudizio veniva rinviato per la decisione.
In primis si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, da parte dell'istante, senza esito.
Riguardo la domanda principale, essa è provata e fondata e, come tale, merita accoglimento.
L'istante ha provato sia di essere proprietaria dell'immobile, sia che l'immobile fosse occupato dal convenuto (vedi deposizione del teste . Testimone_1
La contumacia del convenuto, avvalora la fondatezza della domanda.
2 Consegue che parte convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile de quo, libero da persone e vuoto da cose in favore dell'istante.
Riguardo la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, si osserva che la questione del “danno” da occupazione senza titolo è stata recentemente oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 33645/2022).
La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va osservato che l'attrice ha allegato di essere proprietaria ma nulla ha dedotto in relazione al mancato godimento, né ha offerto elementi sufficienti al fine di stabilire il valore locativo dell'immobile (m.q. di consistenza, condizioni di manutenzione,
prezzi applicati nella zona). Tale domanda è pertanto infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le competenze di lite vanno ridotte nella misura del 50% e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda così provvede:
3 1) dichiara che occupa abusivamente l'immobile di cui in citazione;
Controparte_1
2) condanna all'immediato rilascio del detto immobile, in favore dell' Controparte_1
istante, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto non provata;
4) condanna al pagamento, in favore dell'istante, della metà delle spese Controparte_1
di giudizio che liquida, per il 50%, in euro 1.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 900,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 27.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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