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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/02/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 942/2021 R.G. trattenuta in udienza del 7 novembre 2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. (cf Parte 1
e dall'avv. Alessio Maria MUCCI entrambi del foro di Vasto Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf Codice Fiscale_2 ), Parte 2 (cf [...] Controparte_2
C.F. 3 ) rappresentati e difesi dall'avv. Marco MARTINELLI del foro di
Isernia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 25/21 del 29 gennaio 2021 in tema di pagamento di prestazione professionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 RE BBLICA ITALIANA PU
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Vasto ha rigettato la domanda proposta dall'arch. Parte 1 nei
Parte 2 per il pagamento, stimato nella misura confronti dei coniugi Controparte_2 e
di € 41.426,51, del compenso dovuto per l'attività professionale svolta.
Nello specifico, l'attore ha rappresentato di aver svolto l'incarico di progettazione, direzione lavori, calcolo nell'ambito dell'intervento di restauro ed ampliamento di un immobile, di proprietà delle controparti, sito nel Comune di Roccaspinalveti nell'arco di tempo compreso tra il 2002 ed il 2009.
Ha aggiunto di aver ricevuto, nel gennaio 2006, a titolo di acconto, come da parcella redatta, il minor importo di € 1.416,45 per i c.d. “provini” realizzati presso la ditta Org_1 di San Salvo.
I convenuti hanno, dopo aver dedotto l'avvenuto pagamento, eccepito la prescrizione (presuntiva secondo quanto stabilito dall'art. 2956 cod civ) contestando in tal modo la fondatezza della pretesa creditoria.
1.2. In estrema sintesi, la principale argomentazione posta a fondamento della pronunzia di rigetto ha riguardato l'assenza della sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti il che vale ad escludere la possibile applicazione della prescrizione ordinaria.
Pertanto, non essendovi alcuna contestazione sulla decorrenza del termine breve di prescrizione, la pretesa creditoria deve essere rigettata.
1.3. La decisione del tribunale istoniano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dall'arch.
Parte 1 mediante l'articolazione di tre motivi.
Le prime due doglianze (che, in effetti, ben possono essere considerate congiuntamente) hanno riguardato, in definitiva, l'errata valutazione del materiale probatorio, di chiara connotazione documentale (e su cui in seguito meglio si dirà) dal quale, invece, deve desumersi il soddisfacimento del requisito della forma scritta del contratto d'opera professionale con conseguente applicazione del regime prescrizionale maggiore (perché decennale) rispetto a quello invocato dalle controparti.
La terza censura, invece, si è sviluppata sul versante in rito in quanto l'appellante ha insistito per il deferimento del giuramento decisorio su alcune circostanze (oggetto di specifici capitoli) decisive proprio ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del compenso nella stessa misura richiesta.
2 RE PU BBLICA ITALIANA
Gli appellati hanno resistito all'interposto gravame, mentre con specifico riferimento al giuramento decisorio, pur contestandone la rilevanza e quindi l'ammissibilità, si sono rimesse alla valutazione della Corte.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 novembre 2023, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 9 novembre 2023, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in fatto oltre che in diritto e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Ai fini di meglio chiarire (e delimitare conseguentemente) il perimetro del thema decidendum del presente giudizio è possibile affermare che non vi è contestazione (e la stessa documentazione prodotta dall'odierno appellante ne è la conferma) sull'attività professionale svolta dall'arch.
Parte 1 in favore delle controparti.
Di conseguenza, l'essenza della lite risiede nello stabilire se possa applicarsi alla fattispecie il regime della prescrizione presuntiva (secondo i canoni ermeneutici dell'art. 2956 cod civ) oppure, di contro, possa trovare spazio la prescrizione ordinaria.
Il discrimen tra l'una piuttosto che l'altra opzione interpretativa deve cogliersi nell'accertamento o meno di un contratto scritto.
Tanto considerato, è possibile procedere alla disamina dei motivi.
3.1.1. Per evidenti ragioni di ordine logico, occorre vagliare l'ultima censura sollevata dall'appellante con cui ha inteso deferire il giuramento decisorio alle controparti.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha rinunziato al motivo che comunque (anche nell'ottica della regolamentazione delle spese di lite) si è rivelato infondato nel merito.
E', a tale riguardo, sufficiente considerare che:
3 RE PU BBLICA ITALIANA
già nel libello introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha preannunziato che l'istanza di deferimento sarebbe stata presentata separatamente nel corso del giudizio. ebbene, alle precedenti udienze di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2021, del
15 dicembre 2021 e del 5 giugno 2023, alcuna istanza è stata reiterata.
L'esigenza del deposito di una istanza è motivata dal fatto che i procuratori dell'appellante
-
non sono muniti di procura speciale al deferimento del giuramento sicchè, in linea con la chiara previsione contenuta all'art. 233 cpc, ove non vi sia un'iniziativa in tal senso dalla parte personalmente, la richiesta istruttoria (e di conseguenza il motivo) deve dichiararsi inammissibile.
la ratio del giuramento è la sua attitudine funzionale alla decisorietà della controversia
-
sicchè, in caso contrario deve essere formulata una prognosi negativa circa la sua ammissibilità. Nella fattispecie, il capitolo articolato ha riguardato essenzialmente il profilo dell'avvenuto pagamento del compenso, quando invece, la sentenza di primo grado ha incentrato la motivazione di rigetto della domanda unicamente sull'assenza di una prova scritta del contratto di prestazione d'opera. In altri termini, si vuol significare che in quanto vi è prova della sottoscrizione di un accordo, in tanto è possibile invocare l'applicazione del regime prescrizionale breve di tre anni previsto dall'art. 2956 cod civ. Dunque, difettando all'evidenza il requisito della decisorietà, la richiesta di deferimento del giuramento decisorio deve essere ritenuta inammissibile.
3.2.1. I primi due motivi, come già anticipato, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi, tuttavia, sono infondati nel merito e, di conseguenza, devono essere rigettati per quanto di ragione.
Seppur brevemente, occorre (nell'ottica di un corretto inquadramento sistematico della vicenda che ci occupa) tratteggiare gli aspetti salienti della prescrizione presuntiva. La ratio dell'istituto, in linea con quanto sostenuto dalla dottrina ed anche dalla stessa giurisprudenza, consiste nel fatto che la legge, per alcuni particolari rapporti giuridici per i quali di solito il pagamento si verifica senza dilazione e rilascio di quietanza, prevede una presunzione di pagamento.
4 RE BBLICA ITALIANA PU
Tale presunzione (così condividendo la soluzione adottata dal giudice di prime cure) non è destinata ad operare nell'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto oppure quando la parti stesse hanno concordato il differimento o il frazionamento del pagamento.
Sul versante della ripartizione dell'onere della prova, come da giurisprudenza oramai granitica, al debitore che solleva l'eccezione di prescrizione presuntiva spetta soltanto la dimostrazione del decorso del tempo previsto dalla legge (e comunque egli non deve ammettere che l'obbligazione non è stata estinta), mentre grava a carico del creditore la dimostrazione del mancato soddisfacimento del proprio diritto (cfr Cass Civ, Sez II, 23.1.2023 n. 1902).
3.2.2. Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
CP 3Al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, i coniugi hanno rappresentato di aver saldato, mediante acconti (a cui non ha fatto seguito l'emissione di alcuna fattura ad eccezione della parcella del gennaio 2006), il professionista aggiungendo, allo stesso tempo, che l'attività professionale si è sviluppata nell'orizzonte temporale compreso tra il 2002 ed il
2009 (quando è stata ultimata) e soltanto nel 2013 vi è stata una prima richiesta di pagamento del compenso.
Nella prima difesa utile (ovvero nella prima memoria ex art 183 cpc) il professionista ha contestato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei coniugi convenuti lasciando così intendere, ma non condivisibilmente, che essi fossero tenuti a dimostrare oltre il decorso del termine.
L'arch. Parte 1 ha poi insistito sul fatto che non vi può essere spazio per l'applicazione della prescrizione presuntiva perché vi sarebbe un contratto scritto.
Così facendo ha palesato la propria strategia processuale che può essere così sintetizzata: l'esistenza di un accordo scritto rileva anche ai fini della determinazione del compenso sicchè, dimostrata la causa petendi della domanda, grava sulle controparti la prova del fatto estintivo ovvero dei pagamenti sino all'importo concordato.
Già, poi, in primo grado, e successivamente nel corso del presente giudizio, al fine di meglio supportare le proprie asserzioni, egli ha individuato una serie di atti paradigmatici della prova della conclusione di un accordo scritto quali: RE PU BBLICA ITALIANA
a) "la dichiarazione di denuncia di inizio attività diretta al Sindaco del Comune di
Roccaspinalveti, sottoscritta dai coniugi Controparte_2 e Parte 2 contenente, nelle sue ultime righe: "di allegare la prevista relazione di asseveramento redatta ai sensi del comma 11 del precitato art. 4 della Legge n. 662dall'arch. Parte 1
del 23/12/96. Con osservanza Controparte_2 e Parte 2 "-2. la dichiarazione,
in data 27/07/2002, sottoscritta dai medesimi committenti, e contenente la seguente comunicazione avente ad oggetto: "dichiarazione nomina direttore lavori", così recitante:
"Il sottoscritto Controparte_2 nella sua qualità di comproprietaria della Pratica Edilizia
N. relativa alla realizzazione di: Richiesta dell'aumento del fabbricato di proprietà sito in
C/da Bisceglie del Comune di Roccaspinalveti, per essere adeguato alle norme igieniche
DICHIARA di nominare Direttore dei lavori delle opere di cui alla suddetta pratica edilizia, il tecnico Arch. con studio professionale Via Corso Italia in Parte 1
Roccaspinalveti iscritto al n. 335 Albo dei Architetti della Provincia di Chieti. Il tecnico succitato dichiara di accettare la nomina. Roccaspinalveti, lì 27/07/2002 -Il proprietario
- Il direttore dei lavori F.to arch. Per 1 .lettera relativa al Controparte_4
trattamento dei dati, contenente il seguente passaggio, che si trascrive: "Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della attività professionale... F.to per ricevuta:
[...]
Parte 2 F.to: Controparte_2 ' (cfr pag 6 dell'atto di citazione in appello);
-
b) "richiesta della concessione edilizia (ottenuta il 16/06/2003) sottoscritta dai convenuti,
contenente la nomina dell'arch. Persona 2 di inizio lavori,
sottoscritta dal professionista incaricato e dai convenuti.....dalla segnalazione di inizio dei lavori sottoscritta dai convenuti, che contiene anche la nomina del direttore nella persona dell'arch. Parte_1 " (cfr pag 8 del suddetto atto);
3.2.3.La prospettazione dell'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e pertanto può essere condivisa in quanto:
Quando si è fatto cenno (anche interpretando la posizione assunta dalla giurisprudenza) alla indispensabile presenza di un contratto scritto per escludere l'applicazione della prescrizione presuntiva, deve riferirsi alla sottoscrizione di un accordo (in questo caso di prestazione d'opera professionale) in cui sono stabiliti i termini essenziali dello stesso tra cui certamente la indicazione del compenso dovuto;
6 RE BBLICA ITALIANA PU
Soltanto in questi casi, allora, al professionista è richiesto fornire la dimostrazione della ragione giustificativa del credito (sia nell'an che anche nel quantum debeatur) spettando al debitore la dimostrazione del fatto estintivo che può investire non solo l'assenza di conferimento dell'incarico, ma anche soltanto il profilo della debenza della somma richiesta;
Tali considerazioni, però, in assenza di un obbligo di forma espressamente richiesto dalla
-
legge, non esonerano che il contratto d'opera sia concluso oralmente tra le parti;
Collocandosi, allora, all'interno di tale contesto interpretativo, la documentazione prodotta non può sopperire (sino al punto da integrarla) alla prova della conclusione del contratto. A voler tutto concedere, infatti, essa rappresenta un posterius rispetto ad un accordo (sia verbale che scritto);
Non a caso trattasi di materiale che afferisce all'attuazione del rapporto negoziale ma nulla prova in ordine al compenso ed ai pagamenti;
Sulla scorta, pertanto, di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista
è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 4.862,20 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
26.001,00 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
7 RE BBLICA ITALIANA PU
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 25/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle spese del presente grado che liquida in € 4.862,20 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
8 RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 942/2021 R.G. trattenuta in udienza del 7 novembre 2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. (cf Parte 1
e dall'avv. Alessio Maria MUCCI entrambi del foro di Vasto Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf Codice Fiscale_2 ), Parte 2 (cf [...] Controparte_2
C.F. 3 ) rappresentati e difesi dall'avv. Marco MARTINELLI del foro di
Isernia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 25/21 del 29 gennaio 2021 in tema di pagamento di prestazione professionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 RE BBLICA ITALIANA PU
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Vasto ha rigettato la domanda proposta dall'arch. Parte 1 nei
Parte 2 per il pagamento, stimato nella misura confronti dei coniugi Controparte_2 e
di € 41.426,51, del compenso dovuto per l'attività professionale svolta.
Nello specifico, l'attore ha rappresentato di aver svolto l'incarico di progettazione, direzione lavori, calcolo nell'ambito dell'intervento di restauro ed ampliamento di un immobile, di proprietà delle controparti, sito nel Comune di Roccaspinalveti nell'arco di tempo compreso tra il 2002 ed il 2009.
Ha aggiunto di aver ricevuto, nel gennaio 2006, a titolo di acconto, come da parcella redatta, il minor importo di € 1.416,45 per i c.d. “provini” realizzati presso la ditta Org_1 di San Salvo.
I convenuti hanno, dopo aver dedotto l'avvenuto pagamento, eccepito la prescrizione (presuntiva secondo quanto stabilito dall'art. 2956 cod civ) contestando in tal modo la fondatezza della pretesa creditoria.
1.2. In estrema sintesi, la principale argomentazione posta a fondamento della pronunzia di rigetto ha riguardato l'assenza della sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti il che vale ad escludere la possibile applicazione della prescrizione ordinaria.
Pertanto, non essendovi alcuna contestazione sulla decorrenza del termine breve di prescrizione, la pretesa creditoria deve essere rigettata.
1.3. La decisione del tribunale istoniano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dall'arch.
Parte 1 mediante l'articolazione di tre motivi.
Le prime due doglianze (che, in effetti, ben possono essere considerate congiuntamente) hanno riguardato, in definitiva, l'errata valutazione del materiale probatorio, di chiara connotazione documentale (e su cui in seguito meglio si dirà) dal quale, invece, deve desumersi il soddisfacimento del requisito della forma scritta del contratto d'opera professionale con conseguente applicazione del regime prescrizionale maggiore (perché decennale) rispetto a quello invocato dalle controparti.
La terza censura, invece, si è sviluppata sul versante in rito in quanto l'appellante ha insistito per il deferimento del giuramento decisorio su alcune circostanze (oggetto di specifici capitoli) decisive proprio ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del compenso nella stessa misura richiesta.
2 RE PU BBLICA ITALIANA
Gli appellati hanno resistito all'interposto gravame, mentre con specifico riferimento al giuramento decisorio, pur contestandone la rilevanza e quindi l'ammissibilità, si sono rimesse alla valutazione della Corte.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 novembre 2023, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 9 novembre 2023, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in fatto oltre che in diritto e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Ai fini di meglio chiarire (e delimitare conseguentemente) il perimetro del thema decidendum del presente giudizio è possibile affermare che non vi è contestazione (e la stessa documentazione prodotta dall'odierno appellante ne è la conferma) sull'attività professionale svolta dall'arch.
Parte 1 in favore delle controparti.
Di conseguenza, l'essenza della lite risiede nello stabilire se possa applicarsi alla fattispecie il regime della prescrizione presuntiva (secondo i canoni ermeneutici dell'art. 2956 cod civ) oppure, di contro, possa trovare spazio la prescrizione ordinaria.
Il discrimen tra l'una piuttosto che l'altra opzione interpretativa deve cogliersi nell'accertamento o meno di un contratto scritto.
Tanto considerato, è possibile procedere alla disamina dei motivi.
3.1.1. Per evidenti ragioni di ordine logico, occorre vagliare l'ultima censura sollevata dall'appellante con cui ha inteso deferire il giuramento decisorio alle controparti.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha rinunziato al motivo che comunque (anche nell'ottica della regolamentazione delle spese di lite) si è rivelato infondato nel merito.
E', a tale riguardo, sufficiente considerare che:
3 RE PU BBLICA ITALIANA
già nel libello introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha preannunziato che l'istanza di deferimento sarebbe stata presentata separatamente nel corso del giudizio. ebbene, alle precedenti udienze di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2021, del
15 dicembre 2021 e del 5 giugno 2023, alcuna istanza è stata reiterata.
L'esigenza del deposito di una istanza è motivata dal fatto che i procuratori dell'appellante
-
non sono muniti di procura speciale al deferimento del giuramento sicchè, in linea con la chiara previsione contenuta all'art. 233 cpc, ove non vi sia un'iniziativa in tal senso dalla parte personalmente, la richiesta istruttoria (e di conseguenza il motivo) deve dichiararsi inammissibile.
la ratio del giuramento è la sua attitudine funzionale alla decisorietà della controversia
-
sicchè, in caso contrario deve essere formulata una prognosi negativa circa la sua ammissibilità. Nella fattispecie, il capitolo articolato ha riguardato essenzialmente il profilo dell'avvenuto pagamento del compenso, quando invece, la sentenza di primo grado ha incentrato la motivazione di rigetto della domanda unicamente sull'assenza di una prova scritta del contratto di prestazione d'opera. In altri termini, si vuol significare che in quanto vi è prova della sottoscrizione di un accordo, in tanto è possibile invocare l'applicazione del regime prescrizionale breve di tre anni previsto dall'art. 2956 cod civ. Dunque, difettando all'evidenza il requisito della decisorietà, la richiesta di deferimento del giuramento decisorio deve essere ritenuta inammissibile.
3.2.1. I primi due motivi, come già anticipato, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi, tuttavia, sono infondati nel merito e, di conseguenza, devono essere rigettati per quanto di ragione.
Seppur brevemente, occorre (nell'ottica di un corretto inquadramento sistematico della vicenda che ci occupa) tratteggiare gli aspetti salienti della prescrizione presuntiva. La ratio dell'istituto, in linea con quanto sostenuto dalla dottrina ed anche dalla stessa giurisprudenza, consiste nel fatto che la legge, per alcuni particolari rapporti giuridici per i quali di solito il pagamento si verifica senza dilazione e rilascio di quietanza, prevede una presunzione di pagamento.
4 RE BBLICA ITALIANA PU
Tale presunzione (così condividendo la soluzione adottata dal giudice di prime cure) non è destinata ad operare nell'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto oppure quando la parti stesse hanno concordato il differimento o il frazionamento del pagamento.
Sul versante della ripartizione dell'onere della prova, come da giurisprudenza oramai granitica, al debitore che solleva l'eccezione di prescrizione presuntiva spetta soltanto la dimostrazione del decorso del tempo previsto dalla legge (e comunque egli non deve ammettere che l'obbligazione non è stata estinta), mentre grava a carico del creditore la dimostrazione del mancato soddisfacimento del proprio diritto (cfr Cass Civ, Sez II, 23.1.2023 n. 1902).
3.2.2. Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
CP 3Al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, i coniugi hanno rappresentato di aver saldato, mediante acconti (a cui non ha fatto seguito l'emissione di alcuna fattura ad eccezione della parcella del gennaio 2006), il professionista aggiungendo, allo stesso tempo, che l'attività professionale si è sviluppata nell'orizzonte temporale compreso tra il 2002 ed il
2009 (quando è stata ultimata) e soltanto nel 2013 vi è stata una prima richiesta di pagamento del compenso.
Nella prima difesa utile (ovvero nella prima memoria ex art 183 cpc) il professionista ha contestato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei coniugi convenuti lasciando così intendere, ma non condivisibilmente, che essi fossero tenuti a dimostrare oltre il decorso del termine.
L'arch. Parte 1 ha poi insistito sul fatto che non vi può essere spazio per l'applicazione della prescrizione presuntiva perché vi sarebbe un contratto scritto.
Così facendo ha palesato la propria strategia processuale che può essere così sintetizzata: l'esistenza di un accordo scritto rileva anche ai fini della determinazione del compenso sicchè, dimostrata la causa petendi della domanda, grava sulle controparti la prova del fatto estintivo ovvero dei pagamenti sino all'importo concordato.
Già, poi, in primo grado, e successivamente nel corso del presente giudizio, al fine di meglio supportare le proprie asserzioni, egli ha individuato una serie di atti paradigmatici della prova della conclusione di un accordo scritto quali: RE PU BBLICA ITALIANA
a) "la dichiarazione di denuncia di inizio attività diretta al Sindaco del Comune di
Roccaspinalveti, sottoscritta dai coniugi Controparte_2 e Parte 2 contenente, nelle sue ultime righe: "di allegare la prevista relazione di asseveramento redatta ai sensi del comma 11 del precitato art. 4 della Legge n. 662dall'arch. Parte 1
del 23/12/96. Con osservanza Controparte_2 e Parte 2 "-2. la dichiarazione,
in data 27/07/2002, sottoscritta dai medesimi committenti, e contenente la seguente comunicazione avente ad oggetto: "dichiarazione nomina direttore lavori", così recitante:
"Il sottoscritto Controparte_2 nella sua qualità di comproprietaria della Pratica Edilizia
N. relativa alla realizzazione di: Richiesta dell'aumento del fabbricato di proprietà sito in
C/da Bisceglie del Comune di Roccaspinalveti, per essere adeguato alle norme igieniche
DICHIARA di nominare Direttore dei lavori delle opere di cui alla suddetta pratica edilizia, il tecnico Arch. con studio professionale Via Corso Italia in Parte 1
Roccaspinalveti iscritto al n. 335 Albo dei Architetti della Provincia di Chieti. Il tecnico succitato dichiara di accettare la nomina. Roccaspinalveti, lì 27/07/2002 -Il proprietario
- Il direttore dei lavori F.to arch. Per 1 .lettera relativa al Controparte_4
trattamento dei dati, contenente il seguente passaggio, che si trascrive: "Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della attività professionale... F.to per ricevuta:
[...]
Parte 2 F.to: Controparte_2 ' (cfr pag 6 dell'atto di citazione in appello);
-
b) "richiesta della concessione edilizia (ottenuta il 16/06/2003) sottoscritta dai convenuti,
contenente la nomina dell'arch. Persona 2 di inizio lavori,
sottoscritta dal professionista incaricato e dai convenuti.....dalla segnalazione di inizio dei lavori sottoscritta dai convenuti, che contiene anche la nomina del direttore nella persona dell'arch. Parte_1 " (cfr pag 8 del suddetto atto);
3.2.3.La prospettazione dell'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e pertanto può essere condivisa in quanto:
Quando si è fatto cenno (anche interpretando la posizione assunta dalla giurisprudenza) alla indispensabile presenza di un contratto scritto per escludere l'applicazione della prescrizione presuntiva, deve riferirsi alla sottoscrizione di un accordo (in questo caso di prestazione d'opera professionale) in cui sono stabiliti i termini essenziali dello stesso tra cui certamente la indicazione del compenso dovuto;
6 RE BBLICA ITALIANA PU
Soltanto in questi casi, allora, al professionista è richiesto fornire la dimostrazione della ragione giustificativa del credito (sia nell'an che anche nel quantum debeatur) spettando al debitore la dimostrazione del fatto estintivo che può investire non solo l'assenza di conferimento dell'incarico, ma anche soltanto il profilo della debenza della somma richiesta;
Tali considerazioni, però, in assenza di un obbligo di forma espressamente richiesto dalla
-
legge, non esonerano che il contratto d'opera sia concluso oralmente tra le parti;
Collocandosi, allora, all'interno di tale contesto interpretativo, la documentazione prodotta non può sopperire (sino al punto da integrarla) alla prova della conclusione del contratto. A voler tutto concedere, infatti, essa rappresenta un posterius rispetto ad un accordo (sia verbale che scritto);
Non a caso trattasi di materiale che afferisce all'attuazione del rapporto negoziale ma nulla prova in ordine al compenso ed ai pagamenti;
Sulla scorta, pertanto, di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista
è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 4.862,20 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
26.001,00 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
7 RE BBLICA ITALIANA PU
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 25/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle spese del presente grado che liquida in € 4.862,20 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
8 RE BLICA ITALIANA PUB