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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2024
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2024 tra
, con l'avv. /gli avv.ti VANCINI STEFANO, Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
), con l'avv. / gli avv.ti POLENZANI ANTONIO , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 20/05/2025 innanzi al giudice Giulia Maria Lignani sono comparsi:
Per la parte personalmente, con l'avv.to/gli avv.ti VANCINI Parte_1
STEFANO
Per l'avv.to/avv.ti POLENZANI ANTONIO sostituito dall'avv. CP_1
Elisa Brizi.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale, considerate le eccezioni preliminari.
Le parti concludono come da atti. pagina 1 di 4 Si procede a breve discussione orale.
L'avv. Vancini si dichiara antistatario.
L'avv. Brizi insiste anche nella dichiarazione di provvisoria esecuzione.
IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Manda la Cancelleria per verificare l'assolvimento del contributo unificato riguardo il valore della causa.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2024 promossa da:
, con l'avv. /gli avv.ti VANCINI STEFANO, Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti POLENZANI ANTONIO , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Visti gli atti;
visto il decreto ingiuntivo opposto n. 5085/2023 emesso dal Tribunale di Perugia;
rilevato che
- l'opponente sig.ra è pacificamente residente in [...]; Parte_1
- oggetto della presente causa è il contratto da essa stipulato con il professionista Arch. CP_1
il quale è stato incaricato progettista e direttore dei lavori per opere da realizzarsi in una
[...] abitazione di Monzuno di proprietà dell'opponente;
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Bologna;
- la qualifica di consumatore della sig.ra è incontestata e risulta confermata dagli atti;
Parte_1
ritenuto che:
- sia applicabile al caso di specie l'art. 66 bis Codice del consumo;
- sia irrilevante la pattuizione di altro foro esclusivo, in quanto il foro del consumatore è per legge inderogabile, come espressamente previsto dall'articolo richiamato;
pagina 3 di 4 - pertanto il decreto ingiuntivo è stato emesso da un giudice incompetente e debba pertanto essere revocato e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del tribunale di Bologna, circondario di residenza dell'ingiunta consumatrice;
visto l'art. 91 c.p.c. e rilevato che si tratta di competenza inderogabile, non vi è stata adesione dell'opposto e viene comunque chiuso il procedimento monitorio, considerata l'attività effettuata, la decisione in rito e il valore della causa, di € 29.116,11 – pari all'importo del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Bologna;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 118,5 per spese ed in complessivi € 1.200,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
20 maggio 2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2024 tra
, con l'avv. /gli avv.ti VANCINI STEFANO, Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
), con l'avv. / gli avv.ti POLENZANI ANTONIO , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 20/05/2025 innanzi al giudice Giulia Maria Lignani sono comparsi:
Per la parte personalmente, con l'avv.to/gli avv.ti VANCINI Parte_1
STEFANO
Per l'avv.to/avv.ti POLENZANI ANTONIO sostituito dall'avv. CP_1
Elisa Brizi.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale, considerate le eccezioni preliminari.
Le parti concludono come da atti. pagina 1 di 4 Si procede a breve discussione orale.
L'avv. Vancini si dichiara antistatario.
L'avv. Brizi insiste anche nella dichiarazione di provvisoria esecuzione.
IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Manda la Cancelleria per verificare l'assolvimento del contributo unificato riguardo il valore della causa.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2024 promossa da:
, con l'avv. /gli avv.ti VANCINI STEFANO, Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti POLENZANI ANTONIO , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Visti gli atti;
visto il decreto ingiuntivo opposto n. 5085/2023 emesso dal Tribunale di Perugia;
rilevato che
- l'opponente sig.ra è pacificamente residente in [...]; Parte_1
- oggetto della presente causa è il contratto da essa stipulato con il professionista Arch. CP_1
il quale è stato incaricato progettista e direttore dei lavori per opere da realizzarsi in una
[...] abitazione di Monzuno di proprietà dell'opponente;
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Bologna;
- la qualifica di consumatore della sig.ra è incontestata e risulta confermata dagli atti;
Parte_1
ritenuto che:
- sia applicabile al caso di specie l'art. 66 bis Codice del consumo;
- sia irrilevante la pattuizione di altro foro esclusivo, in quanto il foro del consumatore è per legge inderogabile, come espressamente previsto dall'articolo richiamato;
pagina 3 di 4 - pertanto il decreto ingiuntivo è stato emesso da un giudice incompetente e debba pertanto essere revocato e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del tribunale di Bologna, circondario di residenza dell'ingiunta consumatrice;
visto l'art. 91 c.p.c. e rilevato che si tratta di competenza inderogabile, non vi è stata adesione dell'opposto e viene comunque chiuso il procedimento monitorio, considerata l'attività effettuata, la decisione in rito e il valore della causa, di € 29.116,11 – pari all'importo del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Bologna;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 118,5 per spese ed in complessivi € 1.200,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
20 maggio 2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4