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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3165/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 3165/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, dall'avv.
Mauro Fierro (C.F. ) e dall'avv. Marina Sanguigno (C.F. C.F._2
), con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._3
- OPPONENTI –
E
(C.F. indicato: ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. indicato ), in persona del legale rappresentante p.t., giusta CP_2 P.IVA_2
procura ai rogiti del dott. notaio in Milano, del 13/05/2016 rep. Persona_1
n. 16876, racc. n. 9151, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (C.F.
, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Anzà (C.F. C.F._4
), giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal C.F._5
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notaio di Messina il 2.08.2018, rep. n. 36936, racc. n. 13665 Racc. ed Persona_2
elettivamente domiciliata in Afragola, Corso Meridionale n. 101, presso e nello studio dell'avv. Pietro Castaldo (domicilio digitale indicato in atti);
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2.03.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio in persona della procuratrice al fine di veder CP_1 CP_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 4179/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
30.11.2020, successivamente integrato dal provvedimento di correzione di errore materiale e rimessione in termini reso il 24.11.2022, entrambi notificatigli il
23.01.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 13.361,31, oltre interessi e spese.
In particolare ha lamentato: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'omessa notifica nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. e l'invalidità dell'ordinanza del 24.11.2022
con la quale è stata concessa la rimessione in termini;
2) la prescrizione del diritto di credito vantato dalla e ceduto alla 3) il difetto di Parte_2 CP_1
legittimazione sostanziale della relativamente al credito in questione;
4) la CP_1
nullità parziale della fideiussione omnibus oggetto di causa per violazione della
Legge Antistrust e la decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.
Si è costituita la a mezzo della procuratrice chiedendo il CP_1 CP_2
rigetto dell'opposizione.
Il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del ricorso monitorio per carenza di prova della legittimazione e della titolarità del credito dell'opposta.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del
20.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni, è stata
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assegnata in decisione dallo scrivente, subentrato quale giudice del presente giudizio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, formulata dall'opponente sin dall'atto introduttivo, è fondata.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente da cui nasce il credito di cui al decreto ingiuntivo è stato stipulato dalla Matrix Store s.r.l. con Parte_3
il 31.05.2010.
Il IG , con atto del 29.07.2010 ha prestato fideiussione sino alla Parte_1
concorrenza dell'importo di euro 70.000,00.
Nella premessa del decreto ingiuntivo viene riportato che la avrebbe Parte_2
poi ceduto il proprio credito a ed il relativo avviso sarebbe stato CP_1
pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 42 del 7.04.2016.
Al ricorso per decreto ingiuntivo, però, è stato allegato l'estratto della pubblicazione dell'avviso di cessione tra e dalla G.U. Parte Seconda Parte_2 CP_1
n. 6 del 14.01.2017, lo stesso estratto allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, anche a voler ritenere che nel ricorso per decreto ingiuntivo sia stato commesso un mero errore materiale, indicando una G.U. diversa da quella in cui era contenuto l'avviso di cessione, manca la prova dell'inclusione del credito nella cessione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
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contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie l'avviso pubblicato in G.U. non consente di individuare i crediti rientranti nella cessione.
Se, infatti, il credito nei confronti della Matrix Store srl può essere considerato tra quelli con “clienti classificati a sofferenza dal 01 luglio 2005 al 31 agosto 2016”, stante la revoca dei fidi del 13.09.2011 a seguito del fallimento della Matrix Store srl e l'intimazione al IG del 5.10.2011, giova osservare che, secondo quanto Parte_1
indicato nell'avviso pubblicato in G.U., non tutti i crediti a sofferenza erano stati oggetto di cessione poiché restavano esclusi tutti quelli inseriti nell'allegato B del contratto di cessione.
Pertanto, in assenza dell'elenco dei crediti inclusi nella cessione o dell'elenco dei crediti esclusi dalla cessione, non è possibile stabilire se il credito oggetto di ingiunzione rientri tra quelli oggetto della cessione.
4. Per le ragioni sopra esposte deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione e assorbimento di ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4179/2020,
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 30.11.2020;
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- condanna l'opposta come rappresentata, al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore dell'opponente , liquidate in Parte_1
complessivi € 3.542,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
come per legge.
Così deciso in Aversa il 16/06/2025.
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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