Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 264
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimazione passiva del concessionario

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, riconoscendo la sussistenza della legittimazione passiva della So.Ge.T. s.p.a. in base all'art. 15 del contratto di affidamento che prevede l'obbligo del concessionario di stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. 504/92

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, riformando la sentenza di primo grado. La Corte ha applicato il principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica solo agli immobili posseduti da enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che le finalità istituzionali non possono identificarsi con i servizi pubblici, i quali possono essere svolti anche da altri soggetti, quali società, non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale. Nel caso specifico, gli immobili erano posseduti dal Consorzio e destinati allo sviluppo industriale, attività commerciale che non rientrava nell'esenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 264
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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