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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2430/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando - - 89026 San Ferdinando RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
ST - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 556/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 24/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080097200005518 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Nominativo_1 si riporta ai motivi di appello ed insiste nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: l'Avv. Nominativo_2 si riporta a i propri scritti ed insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria il ST , in liquidazione coatta amministrativa, si era opposto all'avviso di accertamento n. 01-080097-20-0005518 emesso in data 21 dicembre 2020 ai fini IMU per l'anno 2016, atto con cui era stato contestato l'omesso versamento dell'imposta suddetta ed era stato richiesto un complessivo importo di € 134.425,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il contribuente, in quella sede, aveva dedotto vari motivi, tra i quali quello di carenza dei presupposti dell'imposizione, avendo diritto all'esenzione di cui all'art. 7, lettera a), del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
Il Comune intimato non si era costituito, mentre si era costituita la So.Ge.T. s.p.a., che aveva controdedotto.
L'adita Corte di primo grado, che aveva ritenuto non legittimata passivamente la So.Ge.T., aveva accolto il ricorso ed aveva condannato parte soccombente alle spese.
Avverso quella decisione la So.Ge.T. s.p.a. proponeva appello e deduceva erronea lettura degli atti in causa e violazione e falsa applicazione dell'art. 7, D. Lgs. n. 504/92. Ribadiva le (contro)deduzioni svolte nel primo grado di giudizio e chiedeva che venisse dichiarato legittimo l'accertamento, con riconoscimento delle competenze e delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il Consorzio si costituiva per controdedurre e concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte con vittoria di competenze e spese di giudizio.
In data 16 gennaio 2026 la Società appellante depositava memorie illustrative e una sentenza di secondo grado favorevole.
In data 22 gennaio 2026 il Consorzio depositava memorie unitamente ad una sentenza di secondo grado favorevole.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello la So.Ge.T. s.p.a. ha dedotto l'erronea lettura degli atti di causa insistendo sulla sussistenza della propria legittimazione passiva. Tale motivo di appello è fondato. Si legge infatti nel testo dell'art. 15 del contratto di affidamento del servizio di gestione delle entrate comunali tributarie, extratributarie e delle entrate patrimoniali ed assimilate, stipulato tra il Comune di San Ferdinando e la suddetta Società che: Il Concessionario deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio, è altresì responsabile della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti/utenti e di recupero dell'evasione, previo accordo col funzionario comunale preposto ai rapporti. Pertanto, va riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva del concessionario della riscossione So.Ge.T. s.p.a. nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di appello la Società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma
3 D. Lgs. 504/92. Anche tale motivo di appello è fondato. La Corte di primo grado aveva ritenuto sussistere l'esenzione ICI/IMU in applicazione e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 504 applicabile anche agli immobili posseduti dal consorzio che fossero destinati, come nel caso specifico, agli scopi istituzionali del consorzio medesimo, ossia lo sviluppo industriale del territorio. Tale assunto è destituito di fondamento. Infatti la Suprema Corte di Cassazione Sez. 5, con Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; peraltro, le “finalità istituzionali”, proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di “servizi pubblici”, i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio_1
– Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale”. L'appello va, pertanto, accolto, con riforma della sentenza appellata e conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
La soccombenza postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'accertamento.
Condanna il ST al pagamento delle competenze della So.Ge.T. s.p.a., che si liquidano in € 1.500,00 per il primo grado ed in € 1.700,00 per l'appello, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2430/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando - - 89026 San Ferdinando RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
ST - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 556/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 24/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080097200005518 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Nominativo_1 si riporta ai motivi di appello ed insiste nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: l'Avv. Nominativo_2 si riporta a i propri scritti ed insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria il ST , in liquidazione coatta amministrativa, si era opposto all'avviso di accertamento n. 01-080097-20-0005518 emesso in data 21 dicembre 2020 ai fini IMU per l'anno 2016, atto con cui era stato contestato l'omesso versamento dell'imposta suddetta ed era stato richiesto un complessivo importo di € 134.425,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il contribuente, in quella sede, aveva dedotto vari motivi, tra i quali quello di carenza dei presupposti dell'imposizione, avendo diritto all'esenzione di cui all'art. 7, lettera a), del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
Il Comune intimato non si era costituito, mentre si era costituita la So.Ge.T. s.p.a., che aveva controdedotto.
L'adita Corte di primo grado, che aveva ritenuto non legittimata passivamente la So.Ge.T., aveva accolto il ricorso ed aveva condannato parte soccombente alle spese.
Avverso quella decisione la So.Ge.T. s.p.a. proponeva appello e deduceva erronea lettura degli atti in causa e violazione e falsa applicazione dell'art. 7, D. Lgs. n. 504/92. Ribadiva le (contro)deduzioni svolte nel primo grado di giudizio e chiedeva che venisse dichiarato legittimo l'accertamento, con riconoscimento delle competenze e delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il Consorzio si costituiva per controdedurre e concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte con vittoria di competenze e spese di giudizio.
In data 16 gennaio 2026 la Società appellante depositava memorie illustrative e una sentenza di secondo grado favorevole.
In data 22 gennaio 2026 il Consorzio depositava memorie unitamente ad una sentenza di secondo grado favorevole.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello la So.Ge.T. s.p.a. ha dedotto l'erronea lettura degli atti di causa insistendo sulla sussistenza della propria legittimazione passiva. Tale motivo di appello è fondato. Si legge infatti nel testo dell'art. 15 del contratto di affidamento del servizio di gestione delle entrate comunali tributarie, extratributarie e delle entrate patrimoniali ed assimilate, stipulato tra il Comune di San Ferdinando e la suddetta Società che: Il Concessionario deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio, è altresì responsabile della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti/utenti e di recupero dell'evasione, previo accordo col funzionario comunale preposto ai rapporti. Pertanto, va riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva del concessionario della riscossione So.Ge.T. s.p.a. nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di appello la Società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma
3 D. Lgs. 504/92. Anche tale motivo di appello è fondato. La Corte di primo grado aveva ritenuto sussistere l'esenzione ICI/IMU in applicazione e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 504 applicabile anche agli immobili posseduti dal consorzio che fossero destinati, come nel caso specifico, agli scopi istituzionali del consorzio medesimo, ossia lo sviluppo industriale del territorio. Tale assunto è destituito di fondamento. Infatti la Suprema Corte di Cassazione Sez. 5, con Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; peraltro, le “finalità istituzionali”, proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di “servizi pubblici”, i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio_1
– Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale”. L'appello va, pertanto, accolto, con riforma della sentenza appellata e conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
La soccombenza postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'accertamento.
Condanna il ST al pagamento delle competenze della So.Ge.T. s.p.a., che si liquidano in € 1.500,00 per il primo grado ed in € 1.700,00 per l'appello, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.