Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.05.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18060/2024 TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], interno 5, n. q. di amministratore di rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 calce al ricorso, dall'avv. Tiziana MIELE (C. F. ) e CodiceFiscale_2 dall'avv. Andrea CAMMISA (C. F. ) presso il cui CodiceFiscale_3 studio in Caivano (Na) alla via Colanton Fiore 27 elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
Controparte_2
con sede legale in Roma alla via
[...]
IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. fiscale P.IVA_1
) e Sede territoriale in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo P.IVA_2 via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F. n. CP_3
), giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita C.F._4 per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, Persona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
1
1
, datore di lavoro di , deceduto in data Persona_2 Persona_3
25.2.02 per un infortunio mortale. Dalla visura allegata risulta, inoltre, che la di cui è Controparte_1 Parte_1 stato anche socio, è stata cancellata in data 29.8.2023. Apposta la formula esecutiva in data 20 Aprile 2012, l' ha poi redatto atto CP_2 di precetto nei confronti di e per la somma Parte_1 Controparte_4 complessiva di euro 446.617,07. Il precetto è stato notificato a con atto spedito il 25 luglio 2024 e Parte_1 ricevuto in data 31 luglio 2024, come dichiarato dall'opponente e non contestato. Va, poi, precisato che l' ha tentato di notificare in data 22 aprile 2015 la CP_2 sentenza n. 3585/12 e il relativo precetto, indirizzati a in Caivano Parte_1 via Gabriele D'Annunzio 4, ma dall'avviso di ricevimento del 24.4.2015 il destinatario è risultato irreperibile e, dunque, la notifica non è andata a buon fine. Dall'allegata certificazione anagrafica di residenza storica si evince, inoltre, che , sin dal 16 settembre 2009, aveva trasferito la propria Parte_1 residenza in Corropoli (TE) alla via Francesco Cherubini n. 4, interno 5. Nessun rilievo ha, poi, il deposito, a cura dell'ente convenuto in data 10.2.25, della visura della ditta individuale “Costruzioni Generali Topa Livio”, con sede legale in VIA G. D'ANNUNZIO 4 cap 80023 CAIVANO (NA), atteso che non solo è stato contestato ogni collegamento di tale ditta con i fatti di causa, ma non è in discussione che la notifica del 2015 non si sia perfezionata. Tanto premesso, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente, la sentenza è stata notificata unitamente al precetto ritualmente il 31.7.24 ovvero dopo oltre 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza ex art 2953 cc;
in assenza di atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione dell'actio iudicati con estinzione dell'obbligazione di pagamento.
2 L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, fondata e va accolta con conseguente nullità e inefficacia del precetto notificato il 31.7.2024.
3 Va, poi, rigettata la domanda formulata dalla parte ricorrente in ordine alla responsabilità dell' ex art. 96 c.p.c., non essendo stata dimostrata la CP_2 concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione e dichiara la nullità e la inefficacia del precetto notificato in data 31.07.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_2
€ 9.459,00, oltre spese di contributo unificato se dovuto per legge, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Si comunichi. Napoli, 27.05.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante