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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione civile Verbale della causa n. R.G. 202/2025
All'udienza dell'8/10/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per gli opponenti, “ e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante , avente sede legale in Parte_1
Sciacca nella Via Amendola n. 38, P. IVA. , in qualità di proprietaria P.IVA_1 dell'unità di pesca “Nuovo Stati IT I” iscritta nei RR.NN.MM. e GG dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca al n. 03PE00662, nonché per il signor , in proprio, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...] C.F.: , rappresentati e C.F._1 difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti LE OT e US IV, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LE OT sito in Sciacca nella Via Salvatore Quasimodo n. 30/A, giusta procura allegato all'atto introduttivo del presente procedimento.
Sono presenti gli att.ti OT e IV i quali insistono in ricorso, rappresentano inoltre che medio tempore, nonostante il provvedimento opposto sia stato sospeso da questo giudice inaudita altera parte si è provveduto alla sospensione dei contributi
Feampa, erogato alla società, nonostante la presenza dei requisiti, ed è stata presentata una istanza in via di autotutela per la revoca del provvedimento. RA
quanto già dedotto in ricorso e in particolare nel motivo 2, per la mancata notifica degli atti prodromici, come confermato anche dagli atti depositati da controparte.
Per il convenuto
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Agrigento, nella Via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente dal Tenente di Vascello , Comandante Ufficio Persona_1
Circondariale Marittimo di Sciacca, giusta delega, dal T.V. , e dal Persona_2
1° Luogotenente Np e dal Luogotenente Persona_3 Per_4
[...] è presente il Tenente di Vascello, , conclude come in memoria. Persona_1
Gli avv.ti IV e OT chiedono inoltre che il Giudice non tenga conto delle ultime note scritte depositate dalla , perché irrituali atteso che Controparte_1
l'udienza di oggi era da svolgersi in presenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 202 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente TRA in persona del legale Parte_3 rappresentante , avente sede legale in Sciacca nella Via Amendola Parte_1
n. 38, P. IVA. , in qualità di proprietaria dell'unità di pesca “Nuovo Stati P.IVA_1
IT I” iscritta nei RR.NN.MM. e GG dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca al n. 03PE00662, nonché per il signor , in proprio, nato Parte_1
a Sciacca il 24/7/1972 e ivi residente in [...] C.F.:
, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti C.F._1
LE OT e US IV, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LE OT sito in Sciacca nella Via Salvatore Quasimodo n. 30/A, giusta procura allegato all'atto introduttivo del presente procedimento. Attori opponenti
contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Agrigento, nella Via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dal Tenente di , Persona_5
Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, giusta delega, dal T.V.
, e dal 1° Luogotenente Np NO e dal Persona_2 Persona_3
Luogotenente Persona_4
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/1981
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti discutevano come da verbale che precede.
3 IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno ricorrente , in proprio e nella qualità, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 dell'11/2/2025 – pratica n.
4510/2022 – per la somma ingiunta di € 2.660,00 emessa dalla Capitaneria di Port o Guardia
Costiera di Porto Empedocle in persona del Capitano di Fregata Agazio , Capo del Per_6
Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle, nei confronti del trasgressore , notificata a mezzo posta raccomandata n . Parte_1 P.IVA_2 in data 24 febbraio 2025 nonché dell'obbligato in solido la società Parte_3 in persona del legale rappresentante , in qualità di
[...] Parte_1 proprietaria dell'unità di pesca “Nuovo Stati IT I”, notificata a mezzo pec in data 12/2/2025; nonché avverso il decreto n. 24/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazione gravi alla licenza di pesca, per assegnazione di n. Punti 3, alla licenza di pesca n. ITA00026519, relativa al M/P “Nuovo Stati IT 1” iscrit to al n. 03PE00662 del
RR.NN.MM. E GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, decreto emesso dalla
Empedocle in persona del Capitano di Fregata Controparte_1
Agazio Tedesco, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Porto
Empedocle, notificato alla società in persona del Parte_3 legale rappresentante in qualità di proprietaria dell'unità di pesca Nuovo Parte_1
Stati IT I in data 12/2/2025 a mezzo pec;
nonché avverso il decreto n. 23/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazioni gravi al Comandante dell'unità di pesca, per assegnazione di punti n. 3, al Comandant e del M/P “Nuovo Stati IT
I”, , in qualità di trasgressore iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Parte_1
Gente di Mare della Capitaneria di Porto Empedocle, decreto emesso dalla
[...]
in persona del Capitano di , Capo Controparte_1 Per_7 Testimone_1 del Compartimento marittimo e Comandante del notificato al Controparte_1 trasgressore in data 24/2/2025 a mezzo di posta raccomandata n. 78538214958 -0.
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa e reietta;
Voglia – disporre inaudita altera parte in attesa della valutazione del ricorso e fino all'esito del presente giudizio la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 dell'11.2.2025 (pratica n. 4510/2022) per la somma ingiunta di € 2.660,00, del decreto n. 24/2025 dell'11.2.2025 pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, per assegnazione n. 3 unti alla licenza di pesca n. , al M/P “Nuovo Stati IT I” iscritto al n. 03PE00662 del NumeroDiP_1
RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca nonché del decreto n.
23/2025 dell'11.2.2025 pratica 4510/2022 di assegnazione di punti per infrazioni gravi al
Comandante dell'Unità di pesca, per assegnazione di n. 3 punti al Comandante del M/P
4 “Nuovo Stati IT I” , in qualità di trasgressore, iscritto al n. 34176/1^ Parte_1 delle Matricole della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, - tutti atti emessi dalla e notificati Controparte_1 all'obbligato in solido società “ in persona del Parte_3 legale rappresentante pro-tempore in qualità di proprietaria dell'unità Parte_1 di pesca “Nuovo Stati IT I” e al trasgressore rispettivamente in data Parte_1
12/2/2025 e 24/2/2025 per l'esistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge e per i motivi tutti dettagliati ai punti I, II, III c) e del IV del presente ricorso;
nel merito: ritenere e dichiarare la nullità dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n.
25/2025 dell'11.02.2025 (pratica nr. 4510/2022) per la somma ingiunta di € 2.666,00 (euro duemilaseicentosessantasei/00), del Decreto n. 24/2025 del 11.02.2025 (pratica n. 4510/2022) di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, per assegnazione di n. Punti
3 (tre) alla licenza di pesca N. ITA000026519, relativa al M/P “NUOVO STATI UNITI I” iscritto al n. 03PE00662 del RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Sciacca, nonché del Decreto n. 23/2025 del 11.02.2025 (pratica n. 4510/2022) di assegnazione punti per infrazioni gravi al Comandante dell'unità da pesca, per assegnazione di n. Punti 3
(tre) al Comandante del M/P “NUOVO STATI UNITI I” (n. 03PE00662) , Parte_1 in qualità di trasgressore, iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Gente di mare della
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - tutti atti emessi dalla
[...]
e notificati all'obbligato in solido società “ Controparte_1 [...]
in persona del Legale rappresentante Parte_3 Parte_1
, in qualità di proprietaria dell'unità da pesca “NUOVO STATI UNITI I” e al
[...] trasgressore Comandante rispettivamente in data 12.02.2025 e Parte_1
24.02.2025 - per vizio di motivazione, per la violazione dell'art. 18, 2° comma, L. 689/81, per genericità, incompletezza, inesattezza, erroneità e contraddittorietà e non sufficienza della motivazione;
perchè tutti atti privi dei requisiti minimi di le gge e dunque lesivi del diritto di difesa del ricorrente;
per l'omessa e/o irregolarità della notifica degli atti presupposti di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative accertate;
nonché per inesistenza del fatto e per mancanza di responsabilità dei ricorrenti;
e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto ritenere e dichiarare che i ricorrenti società “ in persona del Parte_3
Legale rappresentante , in qualità di proprietaria dell'unità da Parte_1 pesca “NUOVO STATI UNITI I”, obbligato in solido, e al trasgressore Comandante
non sono obbligati al pagamento della somma complessiva di € 2.666,00 Parte_1
(euro duemilaseicentosessantasei/00) per come determinata nell'Ordinanza-ingiunzione di
5 pagamento n. 25/2025 del 11.02.2025, per tutto quanto meglio argomentato al motivo I a) e b),
II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto revocare l'assegnazione di n. Punti 3 (tre) alla licenza di pesca N. ITA000026519, relativa al M/P “NUOVO STATI UNITI I” iscritto al n.
03PE00662 del RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, in conseguenza alla declaratoria di nullità del Decreto per infrazioni gravi n. 24/2025 del
11.02.2025, e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b) I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto revocare l'assegnazione di n. Punti 3 (tre) al Comandante del M/P
“NUOVO STATI UNITI I” (n. 03PE00662) , in qualità di trasgressore, Parte_1 iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle, in conseguenza alla declaratoria di nullità del Decreto per infrazioni gravi n.
23/2025 del 11.02.2025, e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
3) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. ”
A fondamento della spiegata opposizione, gli odierni ricorrenti opponenti deducevano:
- che dalla lettura dei provvedimenti amministrativi notificati alle parti ricorrente emerge che essi erano conseguenti a due precedenti verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 51/2022 e il 2/2022, elevati dall'Ufficio Circondar iale marittimo di Sciacca in data 15/2/2022 in seguito ad un accertamento effettuato da remoto e da cui risultava che alla data del 24/1/2022 il M/P Nuovo Stati Unit I aveva catturato n. 1 esemplare di pesce spada regolarmente riportato sul giornale di bor do senza però effettuare la preventiva comunicazione alla Autorità Marittima come disposto dalla normativa vigente.
- Che tali verbali a dire del soggetto verbalizzante sarebbero stati notificati al trasgressore e all'obbligato in solido, odierni ricorrenti in data 22/2/2022.
Pertanto, eccepivano:
- La nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 e dei decreti n. 23/2025 e
24/2025 per violazione di legge e vizio di motivazione;
- Che nella medesima ingiunzione ordinanza i due verbali elevati a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido vengono richiamati esclusivamente per relationem;
- Che i verbali di accertamento punti n. 2/2022 non sono mai stati notificati agli odierni opponenti, come il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
51/2022;
- La contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;
- La mancata notifica agli odierni ricorrenti degli atti prodromici, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per omessa e irregolare notifica degli atti presupposti a quelli di contestazione delle violazioni accertate;
- Nel merito, l'inesistenza della violazione di legge contestata e l'assenza di responsabilità
6 del ricorrente.
Per tutti questi motivi, concludeva come sopra.
Con comparsa del 19/6/2025, si costituiva in giudizio la Controparte_1
Empedocle, la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca : “in via
[...] principale, rigettare la richiesta di pronuncia di nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento prot, 25/2025 dell'11.2.2025 emessa dal Capo del Compartimento marittimo di
Porto Empedocle, e per l'effetto dichiararne e confermarne la validità, la fondatezza e la legittimità; confermare nell'an e nel quantum, la sanzione pecuniaria comminata con
l'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata al fine di riconoscere l'obbligo in capo al trasgressore del pagamento della somma di € 2.666,00; in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fon damento logico giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte attorea, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere ad opera dell'Amministrazione resistente.”.
Il procedimento veniva istruito sia documentalmente ed il Giudice all'esito dell'udienza del
16.7.2025 fissava udienza per la decisione e discussione, poi rinviata all'udienza odierna, all'esito della quale – dopo che le parti hanno reso le rispettive conclusioni – si ritirava in camera di consiglio.
******************************
Così sintetizzati i termini della controversia, ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia meritevole di accoglimento nel merito per i motivi che seguono.
In primo luogo, giova rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il corretto perfezionamento della sequenza procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento sanzionatorio amministrativo presuppone la regolare notificazione di tutti gli atti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che la mancata notifica dell'atto prodromico determina la nullità di quello consequenziale. (cfr. Corte di Cassazione
7746/2022).
Nel caso che ci occupa i ricorrenti hanno contestato la mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, oggetto dell'odierna impugnazione.
Sul punto, la , nel costituirsi nel presente procedimento Controparte_1 ha depositato il verbale n. 2/2022 del 15/2/2022 riguardanti punti per infrazioni gravi al
Comandante e licenza di pesca n. 2/2022 del 15.2.2022 (allegati 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ha provveduto altresì al deposito della notifica effettuata, nella quale è dato leggersi: “notifica ex legge atti giudiziari – processi verbali di accertamento, contestazione e notifica n. 51 -51 del 15.2.2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca;
processo verbale di
7 accertamento punti per infrazioni gravi al Comandante n.1 del Parte_1
15/2/2022, processo verbale di accertamento punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca
n. 1 del 15.2.2022 al M/P Nuovo Stati IT I”.
Provvedeva, inoltre, a depositare la ricevuta di accettazione della notifica a mezzo pec del
22.2.2022.
Dalla disamina degli atti non emerge la prova – onere posto a carico dell'ente convenuto – della notifica del verbale n. 2/2022 indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che la relata di notifica opera esclusivo rinvio al verbale n. 1 (allegata agli atti dal resistente) : in più, non si evince neanche quali atti siano stati effettivamente notificati con la pec e con la raccomandata inviata al trasgressore e al soggetto obbligato in solido , non risultando depositata in atti la pec completa di tutti gli allegati.
Deve ritenersi, dunque, sussistente ed accertata la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pertanto, la pretesa creditoria dell'ente deve ritenersi priva di fondamento, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
Per tali ragioni l'opposizione deve trovare accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della opposizione spiegata, annulla l'ordinanza di pagamento n. 25/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022, nonché i pedissequi Decreti n. 23 e 24 dell'11/2/2025 adottati dalla;
Controparte_1
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per onorari, oltre € 98,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca il 8/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
All'udienza dell'8/10/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per gli opponenti, “ e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante , avente sede legale in Parte_1
Sciacca nella Via Amendola n. 38, P. IVA. , in qualità di proprietaria P.IVA_1 dell'unità di pesca “Nuovo Stati IT I” iscritta nei RR.NN.MM. e GG dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca al n. 03PE00662, nonché per il signor , in proprio, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...] C.F.: , rappresentati e C.F._1 difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti LE OT e US IV, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LE OT sito in Sciacca nella Via Salvatore Quasimodo n. 30/A, giusta procura allegato all'atto introduttivo del presente procedimento.
Sono presenti gli att.ti OT e IV i quali insistono in ricorso, rappresentano inoltre che medio tempore, nonostante il provvedimento opposto sia stato sospeso da questo giudice inaudita altera parte si è provveduto alla sospensione dei contributi
Feampa, erogato alla società, nonostante la presenza dei requisiti, ed è stata presentata una istanza in via di autotutela per la revoca del provvedimento. RA
quanto già dedotto in ricorso e in particolare nel motivo 2, per la mancata notifica degli atti prodromici, come confermato anche dagli atti depositati da controparte.
Per il convenuto
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Agrigento, nella Via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente dal Tenente di Vascello , Comandante Ufficio Persona_1
Circondariale Marittimo di Sciacca, giusta delega, dal T.V. , e dal Persona_2
1° Luogotenente Np e dal Luogotenente Persona_3 Per_4
[...] è presente il Tenente di Vascello, , conclude come in memoria. Persona_1
Gli avv.ti IV e OT chiedono inoltre che il Giudice non tenga conto delle ultime note scritte depositate dalla , perché irrituali atteso che Controparte_1
l'udienza di oggi era da svolgersi in presenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 202 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente TRA in persona del legale Parte_3 rappresentante , avente sede legale in Sciacca nella Via Amendola Parte_1
n. 38, P. IVA. , in qualità di proprietaria dell'unità di pesca “Nuovo Stati P.IVA_1
IT I” iscritta nei RR.NN.MM. e GG dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca al n. 03PE00662, nonché per il signor , in proprio, nato Parte_1
a Sciacca il 24/7/1972 e ivi residente in [...] C.F.:
, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti C.F._1
LE OT e US IV, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LE OT sito in Sciacca nella Via Salvatore Quasimodo n. 30/A, giusta procura allegato all'atto introduttivo del presente procedimento. Attori opponenti
contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Agrigento, nella Via Gioeni n. 55, rappresentata in giudizio Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dal Tenente di , Persona_5
Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, giusta delega, dal T.V.
, e dal 1° Luogotenente Np NO e dal Persona_2 Persona_3
Luogotenente Persona_4
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/1981
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti discutevano come da verbale che precede.
3 IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno ricorrente , in proprio e nella qualità, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 dell'11/2/2025 – pratica n.
4510/2022 – per la somma ingiunta di € 2.660,00 emessa dalla Capitaneria di Port o Guardia
Costiera di Porto Empedocle in persona del Capitano di Fregata Agazio , Capo del Per_6
Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle, nei confronti del trasgressore , notificata a mezzo posta raccomandata n . Parte_1 P.IVA_2 in data 24 febbraio 2025 nonché dell'obbligato in solido la società Parte_3 in persona del legale rappresentante , in qualità di
[...] Parte_1 proprietaria dell'unità di pesca “Nuovo Stati IT I”, notificata a mezzo pec in data 12/2/2025; nonché avverso il decreto n. 24/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazione gravi alla licenza di pesca, per assegnazione di n. Punti 3, alla licenza di pesca n. ITA00026519, relativa al M/P “Nuovo Stati IT 1” iscrit to al n. 03PE00662 del
RR.NN.MM. E GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, decreto emesso dalla
Empedocle in persona del Capitano di Fregata Controparte_1
Agazio Tedesco, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Porto
Empedocle, notificato alla società in persona del Parte_3 legale rappresentante in qualità di proprietaria dell'unità di pesca Nuovo Parte_1
Stati IT I in data 12/2/2025 a mezzo pec;
nonché avverso il decreto n. 23/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazioni gravi al Comandante dell'unità di pesca, per assegnazione di punti n. 3, al Comandant e del M/P “Nuovo Stati IT
I”, , in qualità di trasgressore iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Parte_1
Gente di Mare della Capitaneria di Porto Empedocle, decreto emesso dalla
[...]
in persona del Capitano di , Capo Controparte_1 Per_7 Testimone_1 del Compartimento marittimo e Comandante del notificato al Controparte_1 trasgressore in data 24/2/2025 a mezzo di posta raccomandata n. 78538214958 -0.
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa e reietta;
Voglia – disporre inaudita altera parte in attesa della valutazione del ricorso e fino all'esito del presente giudizio la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 dell'11.2.2025 (pratica n. 4510/2022) per la somma ingiunta di € 2.660,00, del decreto n. 24/2025 dell'11.2.2025 pratica n. 4510/2022 di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, per assegnazione n. 3 unti alla licenza di pesca n. , al M/P “Nuovo Stati IT I” iscritto al n. 03PE00662 del NumeroDiP_1
RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca nonché del decreto n.
23/2025 dell'11.2.2025 pratica 4510/2022 di assegnazione di punti per infrazioni gravi al
Comandante dell'Unità di pesca, per assegnazione di n. 3 punti al Comandante del M/P
4 “Nuovo Stati IT I” , in qualità di trasgressore, iscritto al n. 34176/1^ Parte_1 delle Matricole della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, - tutti atti emessi dalla e notificati Controparte_1 all'obbligato in solido società “ in persona del Parte_3 legale rappresentante pro-tempore in qualità di proprietaria dell'unità Parte_1 di pesca “Nuovo Stati IT I” e al trasgressore rispettivamente in data Parte_1
12/2/2025 e 24/2/2025 per l'esistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge e per i motivi tutti dettagliati ai punti I, II, III c) e del IV del presente ricorso;
nel merito: ritenere e dichiarare la nullità dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n.
25/2025 dell'11.02.2025 (pratica nr. 4510/2022) per la somma ingiunta di € 2.666,00 (euro duemilaseicentosessantasei/00), del Decreto n. 24/2025 del 11.02.2025 (pratica n. 4510/2022) di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, per assegnazione di n. Punti
3 (tre) alla licenza di pesca N. ITA000026519, relativa al M/P “NUOVO STATI UNITI I” iscritto al n. 03PE00662 del RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Sciacca, nonché del Decreto n. 23/2025 del 11.02.2025 (pratica n. 4510/2022) di assegnazione punti per infrazioni gravi al Comandante dell'unità da pesca, per assegnazione di n. Punti 3
(tre) al Comandante del M/P “NUOVO STATI UNITI I” (n. 03PE00662) , Parte_1 in qualità di trasgressore, iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Gente di mare della
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - tutti atti emessi dalla
[...]
e notificati all'obbligato in solido società “ Controparte_1 [...]
in persona del Legale rappresentante Parte_3 Parte_1
, in qualità di proprietaria dell'unità da pesca “NUOVO STATI UNITI I” e al
[...] trasgressore Comandante rispettivamente in data 12.02.2025 e Parte_1
24.02.2025 - per vizio di motivazione, per la violazione dell'art. 18, 2° comma, L. 689/81, per genericità, incompletezza, inesattezza, erroneità e contraddittorietà e non sufficienza della motivazione;
perchè tutti atti privi dei requisiti minimi di le gge e dunque lesivi del diritto di difesa del ricorrente;
per l'omessa e/o irregolarità della notifica degli atti presupposti di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative accertate;
nonché per inesistenza del fatto e per mancanza di responsabilità dei ricorrenti;
e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto ritenere e dichiarare che i ricorrenti società “ in persona del Parte_3
Legale rappresentante , in qualità di proprietaria dell'unità da Parte_1 pesca “NUOVO STATI UNITI I”, obbligato in solido, e al trasgressore Comandante
non sono obbligati al pagamento della somma complessiva di € 2.666,00 Parte_1
(euro duemilaseicentosessantasei/00) per come determinata nell'Ordinanza-ingiunzione di
5 pagamento n. 25/2025 del 11.02.2025, per tutto quanto meglio argomentato al motivo I a) e b),
II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto revocare l'assegnazione di n. Punti 3 (tre) alla licenza di pesca N. ITA000026519, relativa al M/P “NUOVO STATI UNITI I” iscritto al n.
03PE00662 del RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, in conseguenza alla declaratoria di nullità del Decreto per infrazioni gravi n. 24/2025 del
11.02.2025, e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b) I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
e per l'effetto revocare l'assegnazione di n. Punti 3 (tre) al Comandante del M/P
“NUOVO STATI UNITI I” (n. 03PE00662) , in qualità di trasgressore, Parte_1 iscritto al n. 34176/1^ delle Matricole della Gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle, in conseguenza alla declaratoria di nullità del Decreto per infrazioni gravi n.
23/2025 del 11.02.2025, e per quanto meglio argomentato al motivo I a) e b), II e III c) del presente ricorso;
3) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. ”
A fondamento della spiegata opposizione, gli odierni ricorrenti opponenti deducevano:
- che dalla lettura dei provvedimenti amministrativi notificati alle parti ricorrente emerge che essi erano conseguenti a due precedenti verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 51/2022 e il 2/2022, elevati dall'Ufficio Circondar iale marittimo di Sciacca in data 15/2/2022 in seguito ad un accertamento effettuato da remoto e da cui risultava che alla data del 24/1/2022 il M/P Nuovo Stati Unit I aveva catturato n. 1 esemplare di pesce spada regolarmente riportato sul giornale di bor do senza però effettuare la preventiva comunicazione alla Autorità Marittima come disposto dalla normativa vigente.
- Che tali verbali a dire del soggetto verbalizzante sarebbero stati notificati al trasgressore e all'obbligato in solido, odierni ricorrenti in data 22/2/2022.
Pertanto, eccepivano:
- La nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 25/2025 e dei decreti n. 23/2025 e
24/2025 per violazione di legge e vizio di motivazione;
- Che nella medesima ingiunzione ordinanza i due verbali elevati a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido vengono richiamati esclusivamente per relationem;
- Che i verbali di accertamento punti n. 2/2022 non sono mai stati notificati agli odierni opponenti, come il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
51/2022;
- La contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;
- La mancata notifica agli odierni ricorrenti degli atti prodromici, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per omessa e irregolare notifica degli atti presupposti a quelli di contestazione delle violazioni accertate;
- Nel merito, l'inesistenza della violazione di legge contestata e l'assenza di responsabilità
6 del ricorrente.
Per tutti questi motivi, concludeva come sopra.
Con comparsa del 19/6/2025, si costituiva in giudizio la Controparte_1
Empedocle, la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca : “in via
[...] principale, rigettare la richiesta di pronuncia di nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento prot, 25/2025 dell'11.2.2025 emessa dal Capo del Compartimento marittimo di
Porto Empedocle, e per l'effetto dichiararne e confermarne la validità, la fondatezza e la legittimità; confermare nell'an e nel quantum, la sanzione pecuniaria comminata con
l'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata al fine di riconoscere l'obbligo in capo al trasgressore del pagamento della somma di € 2.666,00; in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fon damento logico giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte attorea, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere ad opera dell'Amministrazione resistente.”.
Il procedimento veniva istruito sia documentalmente ed il Giudice all'esito dell'udienza del
16.7.2025 fissava udienza per la decisione e discussione, poi rinviata all'udienza odierna, all'esito della quale – dopo che le parti hanno reso le rispettive conclusioni – si ritirava in camera di consiglio.
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Così sintetizzati i termini della controversia, ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia meritevole di accoglimento nel merito per i motivi che seguono.
In primo luogo, giova rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il corretto perfezionamento della sequenza procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento sanzionatorio amministrativo presuppone la regolare notificazione di tutti gli atti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che la mancata notifica dell'atto prodromico determina la nullità di quello consequenziale. (cfr. Corte di Cassazione
7746/2022).
Nel caso che ci occupa i ricorrenti hanno contestato la mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, oggetto dell'odierna impugnazione.
Sul punto, la , nel costituirsi nel presente procedimento Controparte_1 ha depositato il verbale n. 2/2022 del 15/2/2022 riguardanti punti per infrazioni gravi al
Comandante e licenza di pesca n. 2/2022 del 15.2.2022 (allegati 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ha provveduto altresì al deposito della notifica effettuata, nella quale è dato leggersi: “notifica ex legge atti giudiziari – processi verbali di accertamento, contestazione e notifica n. 51 -51 del 15.2.2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca;
processo verbale di
7 accertamento punti per infrazioni gravi al Comandante n.1 del Parte_1
15/2/2022, processo verbale di accertamento punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca
n. 1 del 15.2.2022 al M/P Nuovo Stati IT I”.
Provvedeva, inoltre, a depositare la ricevuta di accettazione della notifica a mezzo pec del
22.2.2022.
Dalla disamina degli atti non emerge la prova – onere posto a carico dell'ente convenuto – della notifica del verbale n. 2/2022 indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che la relata di notifica opera esclusivo rinvio al verbale n. 1 (allegata agli atti dal resistente) : in più, non si evince neanche quali atti siano stati effettivamente notificati con la pec e con la raccomandata inviata al trasgressore e al soggetto obbligato in solido , non risultando depositata in atti la pec completa di tutti gli allegati.
Deve ritenersi, dunque, sussistente ed accertata la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pertanto, la pretesa creditoria dell'ente deve ritenersi priva di fondamento, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
Per tali ragioni l'opposizione deve trovare accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della opposizione spiegata, annulla l'ordinanza di pagamento n. 25/2025 dell'11.2.2025, pratica n. 4510/2022, nonché i pedissequi Decreti n. 23 e 24 dell'11/2/2025 adottati dalla;
Controparte_1
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per onorari, oltre € 98,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca il 8/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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