Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2024, proposto da
Domenico De Angelis, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1951/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/11/2022, munita di formula esecutiva apposta in data 2/12/2022, notificata il 2/12/2022, passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16/04/2024 e depositato il 18/04/2024 l’avv. Domenico De Angelis ha chiesto l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 1951/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nella parte in cui l’A.S.P. di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento delle spese di lite distratte in suo favore, ex art. 93 c.p.c., e liquidate nella complessiva somma di “ 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15%, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto ”.
1.1. A fondamento della domanda deduce, e comprova con pertinente documentazione, che il titolo azionato è stato notificato all’ASP debitrice in data 2.12.2022, munito di formula esecutiva in pari data, rilasciata a richiesta del ricorrente nell’interesse di “sè medesimo quale procuratore distrattario”, ed ha acquistato autorità di giudicato per mancata impugnazione, per come attestato dalla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 08/09/2023.
1.2. Chiede, dunque, al Tribunale, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la piena ed integrale esecuzione del giudicato, invocando inoltre la nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di un Commissario ad acta che provveda in luogo e a spese dell’Azienda soccombente, con condanna alle spese del presente giudizio.
2. L’ASP di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita ed alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
3. In via preliminare il Collegio rileva che il giudizio di ottemperanza in esame è stato instaurato in epoca successiva all’entrata in vigore (in data 28.2.2023) degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sicché non è condizionato dalla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente, formula di cui la sentenza è comunque munita.
4. Tanto chiarito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4.1. Ed infatti, il ricorso:
- è ammissibile, in quanto il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ASP di Reggio Calabria in data 2.12.2022 all’indirizzo PEC risultanti nei pubblici elenchi, con la conseguenza che è anche decorso il termine di legge di 120 gg. ex art. 14 D.L. n. 669/1996 dalla suddetta notifica senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto;
- è fondato, atteso che permane l’inadempimento dell’Azienda intimata, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
5. Va dichiarato l'obbligo dell’Azienda intimata di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato, mediante il pagamento delle somme ancora dovute alla ricorrente.
6. L’Azienda Provinciale di Reggio Calabria dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in parola entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, che il Collegio individua nel Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico del Comune resistente.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
7. L’eventuale richiesta di proroga del detto termine per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
8. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere, dunque, accolto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Azienda stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna la predetta Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali accessori di legge e refusione del contributo unificato;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’ASP di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO