Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1400/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA Parte_1 C.F._1
MICAELA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BALLOTTA MICAELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
07/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N 2179/2023, definita con sentenza n. 1008/2023 del
15/06/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. La sig.r continuerà ad abitare con i figli Controparte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficient e _1
, nella casa familiare sita in Modena, Via G. Agricola n. Per_2
16/2, di proprietà in ragione di 1/3 pro indiviso, della stessa, che resta a lei assegnata insieme agli arredi che la compongono.
2. Il Sig orrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1
pagina 2 di 7 figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio, sul conto corrente intestato alla sig.r quindi, attualmente, l'importo mensile è di € CP_1
800,00 (diconsi ottocento//00 euro), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat – FOI. E ciò, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
3. Inoltre, il sig ontribuirà alle spese attinenti la gestione, conservazione Pt_1
e manutenzione ordinaria della casa familiare, nella misura di € 200,00 mensili, fino a quando almeno uno dei figli ivi continuerà
a mantenere stabilmente la propria abituale dimora insieme alla madre, senza aver raggiunto l'indipendenza economica.
4. Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per i figli, verranno sostenute integralmente dal sig Pt_1
quanto a:
- tasse universitarie sia pubbliche che private (per corsi di primo, secondo e terzo ciclo), spese per il materiale universitario, incluse quelle per l'eventuale alloggio fuori sede;
- attività sportive, incluso l'abbigliamento necessario alla relativa pratica.
Egualmente a totale carico del padre saranno altresì le spese per:
- acquisto di smartphone e relativi abbonamenti: telefonia e traffico dati;
- pay TV (Netflix e Prime Video)
- i premi relativi alle polizze assicurative nn. 360871271 e 410074500
contratte co;
Controparte_2
pagina 3 di 7 - affitto della piazzola presso il campeggio di Follonica, rimessaggio camper, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura da campeggio;
Saranno invece a carico del sig n misura dell'80% e della Pt_1
sig.r per il residuo 20%, le seguenti spese straordinarie, CP_1
secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio.
E precisamente:
- SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO
ACCORDO MA, COMUNQUE LA COMUNICAZIONE ALL'ALTRO
GENITORE:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO
ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
- SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di specializzazione e master non universitari;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
pagina 4 di 7 PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione in genere;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
5. Le parti convengono altresì che anche l'acquisto di eventuali autovetture per i ragazzi, da concordare preventivamente, sarà a carico dei genitori nella misura dell'80% quanto al padre e del 20% della madre.
Il sig ontinuerà a garantire ai figli - ed in particolare a , Pt_1 Per_2
essend già dotato di Fiat 500 targata EB877VR, a _1
lui intestata ed acquistata nel corso del 2024 - l'uso dell'autovettura
Hyundai i10 targata FJ134XR, di proprietà della Libreria Alberto Govi
Sas, di cui il sig socio e legale rappresentante;
autovettura di Pt_1
cui continuerà a sostenere - così come per l'anzidetta Fiat 500 - tutte le spese (bollo, assicurazione, carburante e manutenzione ordinaria e straordinaria). Lo stesso il sig arà per ogni eventuale, ulteriore Pt_1
autovettura che i genitori dovessero decidere di comune accordo pagina 5 di 7 di acquistare ai figli, in sostituzione di taluna delle precedenti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi.
Le parti convengono peraltro che qualora i figli dovessero utilizzare autovetture intestate o cointestate ai genitori ed incorrere in sanzioni,
ciascun genitore provvederà al pagamento di quelle relative all'autovettura a sé intestata. E ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
6. La sig.r continuerà a percepire per intero l'assegno CP_1
unico, così come a beneficiare delle detrazioni fiscali per figli a carico.
7. Le parti, dandosi reciprocamente atto di essere entrambe in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita con mezzi adeguati, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di mantenimento personale.
8. Nonostante l'intervenuta maggiore età di entrambi i figli, le parti si impegnano a mantenere una comunicazione costante e a rendersi reperibili, in caso di assenze prolungate per motivi di lavoro ovvero di svago, onde garantirsi reciproco supporto nell'interesse dei figli medesimi.
9. Le spese legali di procedura saranno integralmente a carico del Sig ” Pt_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE
il 07/10/2000 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 6 di 7 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 86 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7