Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 43/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
DA con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
OTTAVIANI GILBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to CASAGLI MARGHERITA, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
C/O INPS VIA GONZAGA, 4/6 20123 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le Parte_2 CP_1 seguenti conclusioni:
001748826 67 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario».
Costituitosi con memoria depositata in data 10/05/2025 evidenziava che l'avviso di addebito CP_1 opposto era stato oggetto di sgravio totale (doc. 1 fascicolo parte resistente) tenuto conto dell'intervenuta cessione, in data 11/02/22, delle quote della società Dietmed Italia s.r.l. detenute dall'opponente (come risultante dalla visura del Registro delle imprese, prodotta doc. 2).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale e causalità giudiziaria. In applicazione di tali principi, non può che condannarsi al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente. CP_1
Tuttavia, in relazione all'atteggiamento collaborativo dell' , che per altro ha provveduto allo CP_2 sgravio parziale anche di altro avviso non opposto, si ritiene di ragione compensare le spese nella misura di un terzo, con conseguente condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese, CP_1 liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e, disposta la compensazione di un terzo delle spese di lite, condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore di parte ricorrente, che CP_1 si liquida in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 23/05/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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