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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5824/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ANZOLIN CLARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ANZOLIN CLARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Portogruaro (VE) il
02/08/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e CP_2
, nato a [...] il [...];
[...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la separazione personale dei signori nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel C.F._2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa di residenza familiare, ubicata nel Comune di Portogruaro -
Frazione Lugugnana in via Molino 25, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla signora , che CP_1
continuerà ad abitarla con i figli fino a quando la stessa non sarà venduta a terzi, essendo intenzione dei coniugi quella di alienarla (in ogni caso fino all'indipendenza economica anche del figlio minore ). I coniugi, che CP_2
hanno fatto stimare la casa (possibile prezzo di vendita pari ad Euro
250.000,00), contestualmente al deposito del presente ricorso, affideranno ad
Agenzia Immobiliare locale, parallelo mandato a vendere ad un prezzo corrispondente a quello di stima, ritenendo di poter acquistare ciascuno, col ricavato della vendita, un appartamento di dimensioni inferiori rispetto alla casa di residenza (di mq 240 su scoperto di circa 1000 mq); l'incarico sarà
conferito per un tempo non inferiore ad un anno e la signora , che CP_1
continuerà ad abitare la casa con i figli, si impegna a farla visionare all'Agenzia nonché ai potenziali acquirenti, consentendo anche al marito di potervi accedere per le finalità connesse alla vendita;
3) il signor trasferirà altrove la propria residenza, in appartamento in _1
affitto/comodato a titolo oneroso, sino alla concreta alienazione dell'immobile in comproprietà o al massimo sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , impegnandosi a lasciare libera la casa e a CP_2
trasferire la propria residenza anagrafica entro 5 (cinque) mesi rispetto al
2 deposito del presente ricorso;
4) le utenze di casa intestate al signor saranno volturate alla signora _1
, ad eccezione dell'utenza di luce per cui esiste un contratto di CP_1
fornitura con il GSA a nome del signor . Le utenze di luce, pertanto, _1
continueranno ad essere intestate al marito ma saranno rimborsate dalla moglie (che godrà anche del vantaggio di eventuali rimborsi per la produzione energetica dei pannelli fotovoltaici);
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
4) , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà ad Per_1
abitare la casa di residenza familiare, contribuendo in parte alle utenze domestiche della madre, con la più ampia discrezionalità circa la frequentazione dei genitori;
5) , tredicenne, resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali CP_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraruti e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6) resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il CP_2
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: in due o tre pomeriggi/sere (indicativamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) dal termine dell'attività lavorativa del padre e dell'attività sportiva pomeridiana di , fino al dopocena alle 21.30 ovvero sino all'indomani mattina, CP_2
quando andrà a scuola;
siccome anche , come il fratello maggiore, è CP_2
appasionato di agricoltura e molto spesso fa visita al padre e al fratello al lavoro, egli continuerà tale frequentazione, compatibilmente con gli impegni
3 scolastici, sportivi e considerando i suoi desideri e le sue inclinazioni;
CP_2
starà con la madre e con il padre nei fine settimana in maniera alternata, dal sabato doposcuola alla domenica sera, intorno alle ore 21.30 ovvero al lunedì
mattina (qualora volesse trascorrere una ulteriore notte con il padre); CP_2
7) continuerà a frequentare il corso di Pallacanestro presso l'ASD CP_2
Concordia Sagittaria portandosi, con il genitore che lo avrà in gestione, e anche con la collaborazione del fratello maggiore, agli allenamenti (tre pomeriggi settimanali) e partita domenciale, sempre con il genitore che frequenterà il minore nel week end in cui saranno fissate le partite. Si precisa che a tutt'oggi il calendario delle lezioni e delle partite è variabile;
8) trascorrerà le festività natalizie, di carnevale e pasquali metà con CP_2
l'uno e metà con l'altro dei genitori, i quali si metteranno di volta in volta d'accordo per il relativo periodo, adottanto, nei limiti del possibile, il criterio dell'alternanza; le vacanze estive saranno trascorse da con l'uno e CP_2
l'altro dei genitori, che concorderanno tra loro il periodo a ciascuno spettante,
il quale, indicativamente, non dovrebbe mai essere inferiore a dieci giorni,
tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative;
9) Quanto alla contribuzione al mantenimento, e considerato l'equilibrio dei tempi di permanenza di con entrambi i genirtori, tra i coniugi si CP_2
conviene che, per il mantenimento ordinario di , il padre versi CP_2
mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese e sul conto intestato alla madre,
l'importo di Euro 250,00; detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e su richiesta della percepiente, a far data dal mese successivo rispetto alla data di pronuncia della sentenza di separazione;
le spese straordinarie saranno invece ripartite nella misura del 50%: in particolare le spese scolastiche (rette scolastiche, libri di testo, corredo scolastico, per la mensa e servisio scuolabus) e le spese per prestazioini mediche urgenti, non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per
4 l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, dentistiche quelle per attività ludiche e ricreative e per vacanze, invece,
richiederanno il consenso di entrambi. Per quanto non previsto nel presente accordo i coniugi seguiranno il Protocollo del Tribunale di Pordenone in materia;
10) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico universale per i figli a carico sia percepito per intero (anche per la quota al padre spettante) dalla signora che potrà fare domanda anche per gli arretrati non riscossi;
CP_1
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICO/PATRIMONIALI
11) Considerata l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e la prospettiva della signora di essere assunta a tempo indeterminato, tra CP_1
i coniugi non si conviene alcun obbligo di contribuzione al reciproco mantenimento;
12) Ciascuno dei due coniugi manterrà in via esclusiva i rispettivi debiti per finanziamenti personali nonché la proprietà esclusiva del proprio autoveicolo
(il signor utilizza auto aziendale); _1
13) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome di ai fini della validità per l'espatrio ovvero CP_2
esprimono sin d'ora il proprio reciproco consenso all'espatrio del figlio minore con l'altro genitore e quindi acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto o dei documenti validi per l'espatrio;
14) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
5 condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 05/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con CP_2
gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale tra , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data 02/08/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 39, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5824/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ANZOLIN CLARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ANZOLIN CLARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Portogruaro (VE) il
02/08/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e CP_2
, nato a [...] il [...];
[...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la separazione personale dei signori nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel C.F._2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa di residenza familiare, ubicata nel Comune di Portogruaro -
Frazione Lugugnana in via Molino 25, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla signora , che CP_1
continuerà ad abitarla con i figli fino a quando la stessa non sarà venduta a terzi, essendo intenzione dei coniugi quella di alienarla (in ogni caso fino all'indipendenza economica anche del figlio minore ). I coniugi, che CP_2
hanno fatto stimare la casa (possibile prezzo di vendita pari ad Euro
250.000,00), contestualmente al deposito del presente ricorso, affideranno ad
Agenzia Immobiliare locale, parallelo mandato a vendere ad un prezzo corrispondente a quello di stima, ritenendo di poter acquistare ciascuno, col ricavato della vendita, un appartamento di dimensioni inferiori rispetto alla casa di residenza (di mq 240 su scoperto di circa 1000 mq); l'incarico sarà
conferito per un tempo non inferiore ad un anno e la signora , che CP_1
continuerà ad abitare la casa con i figli, si impegna a farla visionare all'Agenzia nonché ai potenziali acquirenti, consentendo anche al marito di potervi accedere per le finalità connesse alla vendita;
3) il signor trasferirà altrove la propria residenza, in appartamento in _1
affitto/comodato a titolo oneroso, sino alla concreta alienazione dell'immobile in comproprietà o al massimo sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , impegnandosi a lasciare libera la casa e a CP_2
trasferire la propria residenza anagrafica entro 5 (cinque) mesi rispetto al
2 deposito del presente ricorso;
4) le utenze di casa intestate al signor saranno volturate alla signora _1
, ad eccezione dell'utenza di luce per cui esiste un contratto di CP_1
fornitura con il GSA a nome del signor . Le utenze di luce, pertanto, _1
continueranno ad essere intestate al marito ma saranno rimborsate dalla moglie (che godrà anche del vantaggio di eventuali rimborsi per la produzione energetica dei pannelli fotovoltaici);
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
4) , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà ad Per_1
abitare la casa di residenza familiare, contribuendo in parte alle utenze domestiche della madre, con la più ampia discrezionalità circa la frequentazione dei genitori;
5) , tredicenne, resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali CP_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraruti e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6) resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il CP_2
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: in due o tre pomeriggi/sere (indicativamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) dal termine dell'attività lavorativa del padre e dell'attività sportiva pomeridiana di , fino al dopocena alle 21.30 ovvero sino all'indomani mattina, CP_2
quando andrà a scuola;
siccome anche , come il fratello maggiore, è CP_2
appasionato di agricoltura e molto spesso fa visita al padre e al fratello al lavoro, egli continuerà tale frequentazione, compatibilmente con gli impegni
3 scolastici, sportivi e considerando i suoi desideri e le sue inclinazioni;
CP_2
starà con la madre e con il padre nei fine settimana in maniera alternata, dal sabato doposcuola alla domenica sera, intorno alle ore 21.30 ovvero al lunedì
mattina (qualora volesse trascorrere una ulteriore notte con il padre); CP_2
7) continuerà a frequentare il corso di Pallacanestro presso l'ASD CP_2
Concordia Sagittaria portandosi, con il genitore che lo avrà in gestione, e anche con la collaborazione del fratello maggiore, agli allenamenti (tre pomeriggi settimanali) e partita domenciale, sempre con il genitore che frequenterà il minore nel week end in cui saranno fissate le partite. Si precisa che a tutt'oggi il calendario delle lezioni e delle partite è variabile;
8) trascorrerà le festività natalizie, di carnevale e pasquali metà con CP_2
l'uno e metà con l'altro dei genitori, i quali si metteranno di volta in volta d'accordo per il relativo periodo, adottanto, nei limiti del possibile, il criterio dell'alternanza; le vacanze estive saranno trascorse da con l'uno e CP_2
l'altro dei genitori, che concorderanno tra loro il periodo a ciascuno spettante,
il quale, indicativamente, non dovrebbe mai essere inferiore a dieci giorni,
tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative;
9) Quanto alla contribuzione al mantenimento, e considerato l'equilibrio dei tempi di permanenza di con entrambi i genirtori, tra i coniugi si CP_2
conviene che, per il mantenimento ordinario di , il padre versi CP_2
mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese e sul conto intestato alla madre,
l'importo di Euro 250,00; detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e su richiesta della percepiente, a far data dal mese successivo rispetto alla data di pronuncia della sentenza di separazione;
le spese straordinarie saranno invece ripartite nella misura del 50%: in particolare le spese scolastiche (rette scolastiche, libri di testo, corredo scolastico, per la mensa e servisio scuolabus) e le spese per prestazioini mediche urgenti, non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per
4 l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, dentistiche quelle per attività ludiche e ricreative e per vacanze, invece,
richiederanno il consenso di entrambi. Per quanto non previsto nel presente accordo i coniugi seguiranno il Protocollo del Tribunale di Pordenone in materia;
10) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico universale per i figli a carico sia percepito per intero (anche per la quota al padre spettante) dalla signora che potrà fare domanda anche per gli arretrati non riscossi;
CP_1
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICO/PATRIMONIALI
11) Considerata l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e la prospettiva della signora di essere assunta a tempo indeterminato, tra CP_1
i coniugi non si conviene alcun obbligo di contribuzione al reciproco mantenimento;
12) Ciascuno dei due coniugi manterrà in via esclusiva i rispettivi debiti per finanziamenti personali nonché la proprietà esclusiva del proprio autoveicolo
(il signor utilizza auto aziendale); _1
13) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome di ai fini della validità per l'espatrio ovvero CP_2
esprimono sin d'ora il proprio reciproco consenso all'espatrio del figlio minore con l'altro genitore e quindi acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto o dei documenti validi per l'espatrio;
14) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
5 condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 05/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con CP_2
gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale tra , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data 02/08/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 39, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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