Articolo 2 della Legge 26 maggio 1959, n. 345
Articolo 1
Versione
25 giugno 1959
Art. 2.
Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Entrata in vigore il 25 giugno 1959