Art. 2.
Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.