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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/09/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 12/9/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15003/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GR EV (NA) il 06/02/1938, n. Parte_1 Parte_2
GR EV (NA) il 28/06/1967, n. a GR EV (NA) il Parte_3
06/06/1974 nella qualità di eredi di n. a GR EV (NA) il Persona_1
13/04/1971 e deceduto in data 26/04/2024 rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato dal de cuius il 5 dicembre 2023, il Persona_1 ricorrente de cuius ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario della pensione di inabilità e la non sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, pretesa fatta valere.
I ricorrenti, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 27 novembre 2024, hanno proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti del CTU, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per il de cuius un'invalidità con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età pari al
100% grado grave e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla domanda amministrativa fino al decesso.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Le spese di lite sono poste a carico dell' in ragione dell'accertamento del CP_1 requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che il de cuius era invalido con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età pari al 100% grado grave e necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla domanda amministrativa fino al decesso;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, con attribuzione;
c) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15253 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, data deposito il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino