Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2563.
(Ditta).
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
(Ditta).
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
Commentari • 38
- 1. principi, diritti e trasferimentoAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 1 marzo 2022 · 204.97218
[…] Il principio di verità della ditta Premesso quanto sopra, ricordiamo come l'art. 2563 c.c. impone alcuni requisiti base nella formazione della ditta: L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. […] Cass. civ. n. 5899/2002 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2563 e 2565 c.c. la ditta può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, e si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di diversa disposizione testamentaria. […]
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Giurisprudenza • 307
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 2507Provvedimento: […] con il Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095), per cui, ai sensi dell'art. 2563 c.c., l'obbligazione tributaria non fa assolutamente capo alla ditta, ma allo stesso imprenditore, la quale ditta resta esclusivamente un segno distintivo dell'imprenditore stesso, […]Leggi di più...
- TARI·
- non ripetibilità spese giudizio·
- art. 2563 c.c.·
- impresa individuale·
- residenza imprenditore·
- sede impresa·
- nullità accertamento tributario·
- visura camerale·
- obbligazione tributaria