Articolo 2563 del Codice civile
Articolo 2423 terArticolo 2426
Versione
19 aprile 1942
Art. 2563.

(Ditta).

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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