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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 736/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PERO FRANCESCO ), studio in VIA PROV. C.F._2
PANZA 51 FORIO, come da procura in atti, appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. PIRO ANNUNZIATA ), studio in VIA DOTT.VINCENZO C.F._4
MORGERA, 1 80076 LACCO AMENO, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
P.G.: Ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024, adì il Tribunale di Napoli per conseguire la CP_1 regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia nata, il 6 agosto 2017, dalla Per_1 relazione sentimentale con , durata dall'anno 2016 sino al mese di novembre del Parte_1
2022.
Espose a) che la resistente ostacolava il suo rapporto con la figlia, consentendogli di incontrarla appena ogni due o tre settimane, nonostante la minore manifestasse il desiderio di stare con lui;
b) che egli, consulente aziendale, dimorava in un'abitazione a lui concessa in comodato d'uso dal padre e non era proprietario di cespiti;
c) che, al contrario, la risiedeva in un prestigioso immobile ed era Parte_1 titolare di plurimi appartamenti.
Chiese, quindi, che venisse disposta la regolare ripresa delle visite alla figlia, stabilito l'affido condiviso della minore con collocazione paritaria e che le spese straordinarie venissero poste a carico di entrambi i genitori in egual misura, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
La , costituitasi in giudizio, negò di avere frapposto impedimenti agli incontri tra il padre e la Parte_1 bambina, atteso che ella, preoccupata dell'incolumità della minore, aveva prospettato al un CP_1 calendario di incontri, che includeva i pernottamenti presso l'abitazione paterna, previo adeguamento in sicurezza del soppalco in legno adibito a camera da letto ed esclusione della permanenza notturna nel natante di proprietà del ricorrente. Aggiunse che il , amministratore e socio unico dell'Agenzia CP_1 nazionale della sicurezza s.r.l., era titolare di un ingente patrimonio, come si evinceva dalle somme depositate sui conti bancari a lui intestati, era proprietario di un'imbarcazione di diciassette metri, acquistata, nell'anno 2018, per il corrispettivo di € 350.000, aveva garantito al nucleo familiare un elevato tenore di vita, dimostrato dai periodici bonifici di elevato importo in favore della . Parte_1
Chiese, quindi, che venisse posto a carico del l'importo mensile di € 3.000 per il mantenimento CP_1 della figlia.
Il giudice, con l'ordinanza dell'11 luglio 2024, affidò, in via provvisoria la minore ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza privilegiata presso la madre, stabilendo che la bambina avrebbe incontrato il padre, fino all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00, la settimana successiva mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00; successivamente all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Dispose, altresì, che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti venisse effettuata indagine socio ambientale in ordine alle condizioni di vita della minore ed ai suoi rapporti con entrambi i genitori, previo accesso presso le rispettive abitazioni e verifica della sussistenza di condizioni adeguate all'ospitalità della stessa.
Acquisita le relazioni degli operatori sociali e precisate le conclusioni, con sentenza dell'8 novembre, depositata il 12 gennaio 2025, il tribunale così provvide: a) dispose l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre;
b)stabilì che il padre avrebbe incontrato la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30; a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 19:30 della domenica;
ad anni alterni il 24 Dicembre o il 25
Dicembre, il 31 Dicembre o il primo Gennaio ed il giorno 6 Gennaio, sempre ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, per quindici giorni da concordare entro il 30 Maggio di ciascun anno;
c) pose a carico del il contributo mensile di € 700 CP_1 per il mantenimento di da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di Per_1 dicembre del 2025, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del 7 marzo 2018, sottoscritto dal presidente del tribunale di Napoli e dal presidente del locale consiglio dell'ordine. il Tribunale rilevò:
A) Dalle risultanze processuali non erano emerse circostanze che consentissero di derogare all'affido condiviso della bambina. Non era rispondente all'interesse della minore, di sette anni di età, la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza di quest'ultima presso le parti con tempo paritario, a settimane alterne, considerata la necessità di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana. Tali ultime esigenze che potevano essere soddisfatte attraverso la collocazione prevalente presso la madre, genitore con il quale aveva sempre convissuto e rilevato, altresì, che lo stesso aveva riferito di CP_1 essere impegnato nella crescita dell'altro figlio con l'ausilio della primogenita Per_2 Per_3
Potevano confermarsi le modalità di incontro stabilite in via provvisoria con l'introduzione del pernottamento durante il fine settimana.
B) La disponibilità economica del era sicuramente più elevata di quanto risultante dalle CP_1 dichiarazioni fiscali (per l'anno di imposta 2020 € 11.165, per il 2021 € 43.398, per il 2022 € 33.600), atteso che egli era titolare di plurimi conti correnti con rilevanti depositi, ad esempio al 30 giugno 2022 vi era una giacenza media di € 148.495, e, tre mesi dopo, di € 112.677. Inoltre, il ricorrente era titolare di una lussuosa imbarcazione.
Appariva, quindi, congruo determinare l'assegno mensile a carico del in favore della minore, che CP_1 viveva con la madre in un immobile di proprietà di quest'ultima, nell'importo di € 700, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
C) Le spese processuali andavano interamente compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 20 febbraio Parte_1
2025, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che l'assegno dovuto per la minore sia adeguato ad € 3.000, ovvero alla somma ritenuta equa dalla Corte, oltre alla corresponsione, da parte dell'appellato, di tutte le spese straordinarie occorrenti, con condanna del al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il , costituitosi, ha CP_1 preliminarmente denunciato l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ha resistito, insistendo per il rigetto dell'appello, ed ha proposto impugnazione incidentale, con il quale ha chiesto di disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, stabilendo l'obbligo di Per_1 Parte_1 di corrispondere l'importo mensile di euro 450,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre spese
[...] straordinarie al 50% ed assegno unico al 50% come per legge;
in via subordinata, determinarsi l'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 450,00 mensili oltre ISTAT, spese straordinarie al 50% ed assegno unico al 50% come per legge, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con provvedimento del 15 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni CP_1 del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti l'assegno di mantenimento), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla . Parte_1
Con il proposto appello, la si duole della ingiustizia della sentenza impugnata. Parte_1
In specie l'appellante:
Premette che, secondo il dettato normativo di cui al quarto comma dell'art. 337 ter cod. civ., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, per cui il giudice, nella determinazione del contributo deve valutare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con i genitori, i tempi di permanenza con ciascuna delle parti, le risorse patrimoniali di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno;
2)Denuncia, quindi, come illogica la motivazione posta a base della quantificazione dell'assegno periodico. Ed invero, pur avendo il tribunale rilevato che il disponeva di redditi ben superiori a CP_1 quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, aveva però inopinatamente omesso di disporre indagini tributarie, ordini di esibizione, perizia contabile nonché, infine, di ammettere le prove testimoniali articolate dall' , volte a comprovare l'elevato tenore di vita goduto dalla minore. Peraltro, i Parte_1 primi giudici non avevano tenuto conto, da un lato, che il era unico socio di un'azienda con CP_1 plurimi dipendenti e varie sedi operative, dall'altro, che ella aveva interrotto l'attività lavorativa per occuparsi della crescita della minore ed aveva, poi, rinvenuto un'occupazione, per soli sei mesi, a decorrere dal mese di maggio del 2024, che le garantiva una retribuzione mensile pari a € 1.266. Tale minima entrata, considerati gli esborsi da cui era gravata, non era idonea ad assicurare alla figlia il tenore di vita di cui in precedenza usufruiva.
Con il proposto appello incidentale, il lamenta che i primi giudici non avrebbero adeguatamente CP_1 valutato la sua complessiva posizione economica, gli esborsi a cui era tenuto, dovendo ancora contribuire al mantenimento dei figli e studente universitario, i tempi di permanenza Per_3 Per_2
Per_ della bambina con lui e la sproporzione dell'assegno rispetto alle esigenze della piccola correlate all'età.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Osserva la Corte, in ordine alle contestate presunzioni, che è evidente che esistono dati ineliminabili, provenienti anche dall'appellato, utili ad attestare una larghezza di mezzi economici, non certo compatibili con la dedotta condizione di vita, quale dimorante in <>, titolare di < modesto valore>> e percettore di limitate entrate. Deve dirsi che questa descrizione non si accorda in alcun modo con il tipo di attività che egli svolge, quale socio e amministratore unico dell'azienda
Agenzia nazionale per la sicurezza s.r.l., operante nel settore del controllo di qualità e certificazione dei prodotti, con tre unità locali, e, segnatamente, a Formia, Forio d'Ischia e Torre del Greco, e sei dipendenti, con i plurimi depositi bancari per importi totali di almeno € 112.677,07 al 30 settembre
2022, su alcuni dei quali non confluiscono entrate, ma utilizzati solo per le spese, con i bonifici mensili alla per € 1.000, e, con, infine, la disponibilità di un'imbarcazione di medio-grandi Parte_1 dimensioni, m 15,50, i cui costi di manutenzione sono con evidenza significativi.
In tale quadro è palese che nessun valore probante può attribuirsi alle denunce fiscali presentate, che attestano negli anni di imposta dal 2020 al 2022 redditi lordi annui oscillanti tra € 11.165 e € 33.600, mentre sarebbe stato indispensabile che il producesse tutta la documentazione fiscale aggiornata, CP_1 come previsto dall'art. 473-bis.31 cod. proc. civ., compresa quella inerente la società, a nulla valendo le dichiarazioni Isee rilasciate dall'Inps, che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non possono avere valore probatorio diverso da queste ultime. La necessità di una compiuta valutazione inerisce, invero, anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, dell'azienda a reddito dell'appellante, tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
Costituisce, dunque, non già illazione, ma legittima presunzione che il disponga di sostanze CP_1 economiche mensili nette superiori a quelle che egli assume, nonostante il tentativo dell'appellante di spostare la valutazione da compiersi sul rapporto economico tra l' e l'ex coniuge, sul quale Parte_1 lungamente si sofferma, sebbene inconferente ai fini del presente giudizio.
Si passa ora alla violazione, pure contestata al provvedimento del Tribunale, del criterio di partecipazione proporzionale dei genitori alle spese occorrenti per la prole. La fonte di tale criterio va rinvenuta nell'art. 316 bis cod. civ., a norma del quale “i genitori devono adempiere nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e delle loro capacità di lavoro proporzionale o casalingo”.
La disposizione non va certo interpretata nel senso di esentare dalla dovuta paritetica contribuzione il genitore che disponga di mezzi sufficienti a provvedervi solo per la circostanza che l'altro genitore sia molto più ricco di lui. Una simile interpretazione, infatti, si risolverebbe nello scaricare sostanzialmente su di uno solo l'intero peso del mantenimento. La disposizione, invece, deve essere interpretata nel senso che, fermo il tendenziale dovere paritetico di ciascun genitore di provvedere ai bisogni dei figli,
l'impegno economico eventualmente eccedente le possibilità di uno debba far carico sull'altro, in quanto proporzionato alla capacità economica di quest'ultimo.
Sul punto sono evidentemente giuste le critiche mosse al provvedimento impugnato, atteso che i primi giudici, pur avendo constatato il divario esistente tra le condizioni economiche dei due genitori (in particolare la dispone di un patrimonio immobiliare costituito dall'immobile ove dimora, Parte_1 dalla proprietà di altro cespite, dalla nuda proprietà per due terzi di ulteriore unità nonché da appezzamenti di terreno, dal 10 maggio 2024 è stata assunta, con contratto a tempo determinato e parziale, dalla società Hermes s.r.l., con la qualifica di addetta a < residuale attività di consegna e conduzione, su richiesta, dei motocicli ai clienti presso le relative strutture alberghiere>>, ed una retribuzione minima di € 1.266,36), ha provveduto a modulare la ripartizione degli oneri economici per spese straordinarie in maniera paritaria, mentre, sulla base dei dati evidenziati, appare equo porli nella misura del 70% a carico del e nel restante 30% della CP_1
. Parte_1
D'altro canto, assolutamente priva di conforto è la circostanza che l'appellante partecipi alla gestione della società con la quale intrattiene il rapporto lavorativo e non adeguatamente provata nell'entità e nei relativi proventi l'ipotizzata attività di locazione breve.
Si viene così alla contestata congruità della misura della contribuzione ordinaria, fissata in € 700, rispetto, secondo le rispettive difese, da un lato, alla capacità economica del padre ed al tenore di vita goduto dalla minore, dall'altro, alle reali esigenze di un bambino, allo stato, di otto anni di età, soprattutto se valutata con riguardo al paritetico obbligo di mantenimento gravante sulla madre.
Si osserva subito che, se è evidentemente priva di alcun fondamento la richiesta, prospettata in via principale dalla di aumentare questo contributo a € 3.000 mensili, strumentale appare anche Parte_1 la richiesta del di disporne, invece, la riduzione ad € 500,00 mensili. CP_1
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia (Cass.19625/2023).
E nella specie la minore, sia pur nel breve periodo di convivenza dei genitori, ha goduto indubbiamente di un tenore di vita che, seppur non particolarmente elevato, deve ritenersi non modesto e comunque congruo ai redditi familiari, come si evince dalle vacanze nell'imbarcazione del padre, dalle settimane bianche annuali e dai periodi trascorsi, durante l'estate, in località marine italiane.
Se, infatti, nel determinare l'assegno a carico del padre occorre considerare anche l'obbligo di contribuzione, tendenzialmente paritetico, gravante a carico della madre, deve dirsi che la misura dell'obbligo dell'Amalfitano va determinata tenendo doverosamente conto del valore corrispondente all'abitazione preferenziale assicurata al bambino, attraverso la disponibilità dell'appartamento di sua esclusiva proprietà (arg. art. 337 sexies cod. civ.), sito in immobile di sicuro valore, proporzionato, quindi, al tenore di vita desiderato e attuato d'accordo dai due genitori per la piccola e tenendo Per_1 conto altresì della “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (n. 5 art. 337 ter cod. civ.), dei quali l'appellante è prevalentemente gravata, non solo a cagione dell'abitazione privilegiata della figlia presso di lei, ma anche dei tempi di permanenza dall'altro genitore.
In conseguenza l'assegno mensile a carico del può, con decorrenza dal mese di dicembre 2025 CP_1 fissarsi in € 900, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Con il proposto appello incidentale il lamenta, altresì, che i primi giudici non avrebbero valutato CP_1
l'inadeguatezza genitoriale della , che sarebbe stata da lui denunciata e, in seguito, coinvolta Parte_1 in vicende penali, per cui ha chiesto che la minore venga collocata presso la sua abitazione.
L'appello incidentale è infondato.
Le relazioni dei servizi sociali dell'ambito sociale N13, ufficio di piano, acquisite dai primi giudici, evidenzia le ottime capacità accuditive della , genitore presente con la bambina e con il figlio Parte_1 nato dal precedente matrimonio ed ha anche sottolineato la serenità della piccola che vive in un Per_1 ambiente adeguato alle sue esigenze, frequenta regolarmente la scuola e pratica attività sportive.
E', comunque, evidente, sulla base delle prospettazioni delle parti e di quanto emerge dalla relazione socio-ambientale, la difficoltà di comunicazione tra i genitori che non hanno ancora elaborato l'avvenuta separazione, nonostante presentino entrambi idonee capacità genitoriali, per cui, come suggerito dalla psicologa presso il servizio di supporto psicologico-Ambito territoriale n. 13 di Ischia, necessiterebbero di un percorso di mediazione familiare, quale processo collaborativo di risoluzione del conflitto.
Ricorrono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Napoli l'8 novembre, depositata il 12 gennaio 2025, così provvede:
A)in parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico di il versamento dell'assegno CP_1 mensile di € 900 per il mantenimento della figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie;
B)rigetta l'appello incidentale;
c)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 15 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 736/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PERO FRANCESCO ), studio in VIA PROV. C.F._2
PANZA 51 FORIO, come da procura in atti, appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. PIRO ANNUNZIATA ), studio in VIA DOTT.VINCENZO C.F._4
MORGERA, 1 80076 LACCO AMENO, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
P.G.: Ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024, adì il Tribunale di Napoli per conseguire la CP_1 regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia nata, il 6 agosto 2017, dalla Per_1 relazione sentimentale con , durata dall'anno 2016 sino al mese di novembre del Parte_1
2022.
Espose a) che la resistente ostacolava il suo rapporto con la figlia, consentendogli di incontrarla appena ogni due o tre settimane, nonostante la minore manifestasse il desiderio di stare con lui;
b) che egli, consulente aziendale, dimorava in un'abitazione a lui concessa in comodato d'uso dal padre e non era proprietario di cespiti;
c) che, al contrario, la risiedeva in un prestigioso immobile ed era Parte_1 titolare di plurimi appartamenti.
Chiese, quindi, che venisse disposta la regolare ripresa delle visite alla figlia, stabilito l'affido condiviso della minore con collocazione paritaria e che le spese straordinarie venissero poste a carico di entrambi i genitori in egual misura, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
La , costituitasi in giudizio, negò di avere frapposto impedimenti agli incontri tra il padre e la Parte_1 bambina, atteso che ella, preoccupata dell'incolumità della minore, aveva prospettato al un CP_1 calendario di incontri, che includeva i pernottamenti presso l'abitazione paterna, previo adeguamento in sicurezza del soppalco in legno adibito a camera da letto ed esclusione della permanenza notturna nel natante di proprietà del ricorrente. Aggiunse che il , amministratore e socio unico dell'Agenzia CP_1 nazionale della sicurezza s.r.l., era titolare di un ingente patrimonio, come si evinceva dalle somme depositate sui conti bancari a lui intestati, era proprietario di un'imbarcazione di diciassette metri, acquistata, nell'anno 2018, per il corrispettivo di € 350.000, aveva garantito al nucleo familiare un elevato tenore di vita, dimostrato dai periodici bonifici di elevato importo in favore della . Parte_1
Chiese, quindi, che venisse posto a carico del l'importo mensile di € 3.000 per il mantenimento CP_1 della figlia.
Il giudice, con l'ordinanza dell'11 luglio 2024, affidò, in via provvisoria la minore ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza privilegiata presso la madre, stabilendo che la bambina avrebbe incontrato il padre, fino all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00, la settimana successiva mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00; successivamente all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Dispose, altresì, che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti venisse effettuata indagine socio ambientale in ordine alle condizioni di vita della minore ed ai suoi rapporti con entrambi i genitori, previo accesso presso le rispettive abitazioni e verifica della sussistenza di condizioni adeguate all'ospitalità della stessa.
Acquisita le relazioni degli operatori sociali e precisate le conclusioni, con sentenza dell'8 novembre, depositata il 12 gennaio 2025, il tribunale così provvide: a) dispose l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre;
b)stabilì che il padre avrebbe incontrato la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30; a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 19:30 della domenica;
ad anni alterni il 24 Dicembre o il 25
Dicembre, il 31 Dicembre o il primo Gennaio ed il giorno 6 Gennaio, sempre ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, per quindici giorni da concordare entro il 30 Maggio di ciascun anno;
c) pose a carico del il contributo mensile di € 700 CP_1 per il mantenimento di da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di Per_1 dicembre del 2025, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del 7 marzo 2018, sottoscritto dal presidente del tribunale di Napoli e dal presidente del locale consiglio dell'ordine. il Tribunale rilevò:
A) Dalle risultanze processuali non erano emerse circostanze che consentissero di derogare all'affido condiviso della bambina. Non era rispondente all'interesse della minore, di sette anni di età, la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza di quest'ultima presso le parti con tempo paritario, a settimane alterne, considerata la necessità di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana. Tali ultime esigenze che potevano essere soddisfatte attraverso la collocazione prevalente presso la madre, genitore con il quale aveva sempre convissuto e rilevato, altresì, che lo stesso aveva riferito di CP_1 essere impegnato nella crescita dell'altro figlio con l'ausilio della primogenita Per_2 Per_3
Potevano confermarsi le modalità di incontro stabilite in via provvisoria con l'introduzione del pernottamento durante il fine settimana.
B) La disponibilità economica del era sicuramente più elevata di quanto risultante dalle CP_1 dichiarazioni fiscali (per l'anno di imposta 2020 € 11.165, per il 2021 € 43.398, per il 2022 € 33.600), atteso che egli era titolare di plurimi conti correnti con rilevanti depositi, ad esempio al 30 giugno 2022 vi era una giacenza media di € 148.495, e, tre mesi dopo, di € 112.677. Inoltre, il ricorrente era titolare di una lussuosa imbarcazione.
Appariva, quindi, congruo determinare l'assegno mensile a carico del in favore della minore, che CP_1 viveva con la madre in un immobile di proprietà di quest'ultima, nell'importo di € 700, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
C) Le spese processuali andavano interamente compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 20 febbraio Parte_1
2025, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che l'assegno dovuto per la minore sia adeguato ad € 3.000, ovvero alla somma ritenuta equa dalla Corte, oltre alla corresponsione, da parte dell'appellato, di tutte le spese straordinarie occorrenti, con condanna del al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il , costituitosi, ha CP_1 preliminarmente denunciato l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ha resistito, insistendo per il rigetto dell'appello, ed ha proposto impugnazione incidentale, con il quale ha chiesto di disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, stabilendo l'obbligo di Per_1 Parte_1 di corrispondere l'importo mensile di euro 450,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre spese
[...] straordinarie al 50% ed assegno unico al 50% come per legge;
in via subordinata, determinarsi l'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 450,00 mensili oltre ISTAT, spese straordinarie al 50% ed assegno unico al 50% come per legge, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con provvedimento del 15 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni CP_1 del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti l'assegno di mantenimento), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla . Parte_1
Con il proposto appello, la si duole della ingiustizia della sentenza impugnata. Parte_1
In specie l'appellante:
Premette che, secondo il dettato normativo di cui al quarto comma dell'art. 337 ter cod. civ., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, per cui il giudice, nella determinazione del contributo deve valutare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con i genitori, i tempi di permanenza con ciascuna delle parti, le risorse patrimoniali di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno;
2)Denuncia, quindi, come illogica la motivazione posta a base della quantificazione dell'assegno periodico. Ed invero, pur avendo il tribunale rilevato che il disponeva di redditi ben superiori a CP_1 quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, aveva però inopinatamente omesso di disporre indagini tributarie, ordini di esibizione, perizia contabile nonché, infine, di ammettere le prove testimoniali articolate dall' , volte a comprovare l'elevato tenore di vita goduto dalla minore. Peraltro, i Parte_1 primi giudici non avevano tenuto conto, da un lato, che il era unico socio di un'azienda con CP_1 plurimi dipendenti e varie sedi operative, dall'altro, che ella aveva interrotto l'attività lavorativa per occuparsi della crescita della minore ed aveva, poi, rinvenuto un'occupazione, per soli sei mesi, a decorrere dal mese di maggio del 2024, che le garantiva una retribuzione mensile pari a € 1.266. Tale minima entrata, considerati gli esborsi da cui era gravata, non era idonea ad assicurare alla figlia il tenore di vita di cui in precedenza usufruiva.
Con il proposto appello incidentale, il lamenta che i primi giudici non avrebbero adeguatamente CP_1 valutato la sua complessiva posizione economica, gli esborsi a cui era tenuto, dovendo ancora contribuire al mantenimento dei figli e studente universitario, i tempi di permanenza Per_3 Per_2
Per_ della bambina con lui e la sproporzione dell'assegno rispetto alle esigenze della piccola correlate all'età.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Osserva la Corte, in ordine alle contestate presunzioni, che è evidente che esistono dati ineliminabili, provenienti anche dall'appellato, utili ad attestare una larghezza di mezzi economici, non certo compatibili con la dedotta condizione di vita, quale dimorante in <>, titolare di < modesto valore>> e percettore di limitate entrate. Deve dirsi che questa descrizione non si accorda in alcun modo con il tipo di attività che egli svolge, quale socio e amministratore unico dell'azienda
Agenzia nazionale per la sicurezza s.r.l., operante nel settore del controllo di qualità e certificazione dei prodotti, con tre unità locali, e, segnatamente, a Formia, Forio d'Ischia e Torre del Greco, e sei dipendenti, con i plurimi depositi bancari per importi totali di almeno € 112.677,07 al 30 settembre
2022, su alcuni dei quali non confluiscono entrate, ma utilizzati solo per le spese, con i bonifici mensili alla per € 1.000, e, con, infine, la disponibilità di un'imbarcazione di medio-grandi Parte_1 dimensioni, m 15,50, i cui costi di manutenzione sono con evidenza significativi.
In tale quadro è palese che nessun valore probante può attribuirsi alle denunce fiscali presentate, che attestano negli anni di imposta dal 2020 al 2022 redditi lordi annui oscillanti tra € 11.165 e € 33.600, mentre sarebbe stato indispensabile che il producesse tutta la documentazione fiscale aggiornata, CP_1 come previsto dall'art. 473-bis.31 cod. proc. civ., compresa quella inerente la società, a nulla valendo le dichiarazioni Isee rilasciate dall'Inps, che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non possono avere valore probatorio diverso da queste ultime. La necessità di una compiuta valutazione inerisce, invero, anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, dell'azienda a reddito dell'appellante, tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
Costituisce, dunque, non già illazione, ma legittima presunzione che il disponga di sostanze CP_1 economiche mensili nette superiori a quelle che egli assume, nonostante il tentativo dell'appellante di spostare la valutazione da compiersi sul rapporto economico tra l' e l'ex coniuge, sul quale Parte_1 lungamente si sofferma, sebbene inconferente ai fini del presente giudizio.
Si passa ora alla violazione, pure contestata al provvedimento del Tribunale, del criterio di partecipazione proporzionale dei genitori alle spese occorrenti per la prole. La fonte di tale criterio va rinvenuta nell'art. 316 bis cod. civ., a norma del quale “i genitori devono adempiere nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e delle loro capacità di lavoro proporzionale o casalingo”.
La disposizione non va certo interpretata nel senso di esentare dalla dovuta paritetica contribuzione il genitore che disponga di mezzi sufficienti a provvedervi solo per la circostanza che l'altro genitore sia molto più ricco di lui. Una simile interpretazione, infatti, si risolverebbe nello scaricare sostanzialmente su di uno solo l'intero peso del mantenimento. La disposizione, invece, deve essere interpretata nel senso che, fermo il tendenziale dovere paritetico di ciascun genitore di provvedere ai bisogni dei figli,
l'impegno economico eventualmente eccedente le possibilità di uno debba far carico sull'altro, in quanto proporzionato alla capacità economica di quest'ultimo.
Sul punto sono evidentemente giuste le critiche mosse al provvedimento impugnato, atteso che i primi giudici, pur avendo constatato il divario esistente tra le condizioni economiche dei due genitori (in particolare la dispone di un patrimonio immobiliare costituito dall'immobile ove dimora, Parte_1 dalla proprietà di altro cespite, dalla nuda proprietà per due terzi di ulteriore unità nonché da appezzamenti di terreno, dal 10 maggio 2024 è stata assunta, con contratto a tempo determinato e parziale, dalla società Hermes s.r.l., con la qualifica di addetta a < residuale attività di consegna e conduzione, su richiesta, dei motocicli ai clienti presso le relative strutture alberghiere>>, ed una retribuzione minima di € 1.266,36), ha provveduto a modulare la ripartizione degli oneri economici per spese straordinarie in maniera paritaria, mentre, sulla base dei dati evidenziati, appare equo porli nella misura del 70% a carico del e nel restante 30% della CP_1
. Parte_1
D'altro canto, assolutamente priva di conforto è la circostanza che l'appellante partecipi alla gestione della società con la quale intrattiene il rapporto lavorativo e non adeguatamente provata nell'entità e nei relativi proventi l'ipotizzata attività di locazione breve.
Si viene così alla contestata congruità della misura della contribuzione ordinaria, fissata in € 700, rispetto, secondo le rispettive difese, da un lato, alla capacità economica del padre ed al tenore di vita goduto dalla minore, dall'altro, alle reali esigenze di un bambino, allo stato, di otto anni di età, soprattutto se valutata con riguardo al paritetico obbligo di mantenimento gravante sulla madre.
Si osserva subito che, se è evidentemente priva di alcun fondamento la richiesta, prospettata in via principale dalla di aumentare questo contributo a € 3.000 mensili, strumentale appare anche Parte_1 la richiesta del di disporne, invece, la riduzione ad € 500,00 mensili. CP_1
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia (Cass.19625/2023).
E nella specie la minore, sia pur nel breve periodo di convivenza dei genitori, ha goduto indubbiamente di un tenore di vita che, seppur non particolarmente elevato, deve ritenersi non modesto e comunque congruo ai redditi familiari, come si evince dalle vacanze nell'imbarcazione del padre, dalle settimane bianche annuali e dai periodi trascorsi, durante l'estate, in località marine italiane.
Se, infatti, nel determinare l'assegno a carico del padre occorre considerare anche l'obbligo di contribuzione, tendenzialmente paritetico, gravante a carico della madre, deve dirsi che la misura dell'obbligo dell'Amalfitano va determinata tenendo doverosamente conto del valore corrispondente all'abitazione preferenziale assicurata al bambino, attraverso la disponibilità dell'appartamento di sua esclusiva proprietà (arg. art. 337 sexies cod. civ.), sito in immobile di sicuro valore, proporzionato, quindi, al tenore di vita desiderato e attuato d'accordo dai due genitori per la piccola e tenendo Per_1 conto altresì della “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (n. 5 art. 337 ter cod. civ.), dei quali l'appellante è prevalentemente gravata, non solo a cagione dell'abitazione privilegiata della figlia presso di lei, ma anche dei tempi di permanenza dall'altro genitore.
In conseguenza l'assegno mensile a carico del può, con decorrenza dal mese di dicembre 2025 CP_1 fissarsi in € 900, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Con il proposto appello incidentale il lamenta, altresì, che i primi giudici non avrebbero valutato CP_1
l'inadeguatezza genitoriale della , che sarebbe stata da lui denunciata e, in seguito, coinvolta Parte_1 in vicende penali, per cui ha chiesto che la minore venga collocata presso la sua abitazione.
L'appello incidentale è infondato.
Le relazioni dei servizi sociali dell'ambito sociale N13, ufficio di piano, acquisite dai primi giudici, evidenzia le ottime capacità accuditive della , genitore presente con la bambina e con il figlio Parte_1 nato dal precedente matrimonio ed ha anche sottolineato la serenità della piccola che vive in un Per_1 ambiente adeguato alle sue esigenze, frequenta regolarmente la scuola e pratica attività sportive.
E', comunque, evidente, sulla base delle prospettazioni delle parti e di quanto emerge dalla relazione socio-ambientale, la difficoltà di comunicazione tra i genitori che non hanno ancora elaborato l'avvenuta separazione, nonostante presentino entrambi idonee capacità genitoriali, per cui, come suggerito dalla psicologa presso il servizio di supporto psicologico-Ambito territoriale n. 13 di Ischia, necessiterebbero di un percorso di mediazione familiare, quale processo collaborativo di risoluzione del conflitto.
Ricorrono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Napoli l'8 novembre, depositata il 12 gennaio 2025, così provvede:
A)in parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico di il versamento dell'assegno CP_1 mensile di € 900 per il mantenimento della figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie;
B)rigetta l'appello incidentale;
c)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 15 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente