Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3044/2023 promossa
DA
C.F. residente in [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Cusano Milanino, via Giuseppe Mazzini n. 15 presso lo studio dell'Avv.ssa Grazia Cilona che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/RIASSUMENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
4, e C.F. residente in [...] C.F._3
n. 15;
CONVENUTI CONTUMACI/RIASSUNTI
E DI
Agente della Controparte_3
riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, C.F. e P.I. , con sede in Roma, via P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del responsabile gestione del contenzioso della Regione Lombardia, dott. autorizzato in virtù di procura speciale autenticata per atto del notaio Controparte_4 [...]
in data 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, elettivamente domiciliata in Napoli, via Per_1
Croce Rossa n. 20 presso lo studio dell'avv. Marianna Puzo che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di intervento;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Accertamento maturata usucapione.
pagina 1 di 6
Per l'udienza del 9.6.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“l'Avv. Cilona Grazia, quale Difensore della Sig.ra , insiste per la revoca Parte_1 dell'ordinanza ex art. 177 II° c. c.p.c. con rimessione della causa sul ruolo al fine di espletare i mezzi istruttori richiesti”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. aveva avanzato le seguenti istanze istruttorie:
“vero o meno è che l'odierna attrice si è sempre comportata in maniera inequivocabile come unica e assoluta proprietaria dell'immobile, escludendo dal godimento gli altri comproprietari;
“vero o meno è che gli altri comproprietari hanno sempre tenuto nei confronti dell'attrice un atteggiamento non di tolleranza, ma di totale disinteresse all'immobile;
“vero o meno è che gli altri coeredi non hanno proseguito in un rapporto materiale con il bene, mentre
l'attrice uti dominus ha sempre provveduto al mantenimento, ristrutturazione e quant'altro dello stesso”.
Con l'atto di citazione aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia Ill'mo Sig. Giudice adìto, contrariis reiectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare:
- , proprietaria per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare sita a Caponago Parte_1
(Monza), in via delle Gerole, n. 4 foglio 10- Particella 294, sub. 7 cat. A/3- Classe 3. Consistenza: 5,5.
Superficie: 105 metri quadrati. Rendita € 298,25, piano 1: 1-S1, con relativa pertinenza censita al foglio 10. Particella 294. Sub 9. Cat. C/6. Classe 3. Consistenza 22 m. Superficie: 22 metri. Rendita €
54,54, Particella 294. Sub 9. Cat. C/6. Classe 3. Consistenza 22 m. Superficie: 22 metri. Rendita €
54,54, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi. Con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.P.A. come per legge, a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.”.
PER Controparte_3
“- rigettarsi la domanda di usucapione introdotta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 dell'unità immobiliare sita a Caponago (Monza), in via delle Gerole, n. 4 foglio 10, particella 294, sub. 7 categoria A/3- Classe 3, consistenza: 5,5, superficie: metri 105, rendita € 298,25, piano 1: 1-S1,
pagina 2 di 6 con relativa pertinenza censita al foglio 10. Particella 294. Sub 9. Cat. C/6. Classe 3. Consistenza 22
m. Superficie: 22 metri. Rendita € 54,54, per i motivi esposti in comparsa;
- con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge”.
IN FATTO
premettendo di essere comproprietaria, per la quota indivisa di 1/9, delle seguenti Parte_1
unità immobiliari: (1) unità immobiliare ad uso abitativo sita in Caponago (Monza), via delle Gerole, n.
4, al NCEU del medesimo Comune individuata al foglio 10, particella 294, sub. 7, categoria A/3, classe
3, consistenza: 5,5, superficie mq. 105, rendita catastale € 298,25, piano 1, (2) box 1-S1, con relativa pertinenza, censito al foglio 10, particella 294, Sub 9, categoria C/6, classe 3, superficie mq. 22, rendita catastale € 54,54, essendone comproprietari per la quota di 6/9 nonché ed Controparte_5 CP_1
nella residua quota di 1/9 cadauno, e deducendo di avere posseduto tali beni Controparte_2
ininterrottamente, per oltre quarant'anni, senza avere mai ricevuto alcuna contestazione da parte della propria famiglia d'origine, né in via giudiziaria né in via stragiudiziale, né, tanto meno, alcuno dei propri familiari aveva mai rivendicato la proprietà, avendovi per di più eseguito numerosi lavori di ristrutturazione, con importanti interventi edilizi, modificando il colore della facciata esterna ed apportando anche dei miglioramenti nel totale disinteresse manifestato dagli altri aventi diritto, li ha convenuti tutti in questa sede al fine di far accertare la maturata usucapione ultraventennale in proprio favore dell'intero diritto di proprietà.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 26.6.2023 l'attrice era stata invitata a produrre idonea certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari attestante tutte le trascrizioni e iscrizioni gravanti sugli immobili nel ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale e, in ogni caso, fino all'atto di provenienza, se anteriore, oltreché a documentare l'avvenuta regolare effettuazione di tutte le notifiche.
In data 19.12.2023, stante l'intervenuto decesso di madre delle altre parti in causa, Controparte_5
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Disposta ed effettuata la rinotifica nei confronti degli eredi legittimi, ovverosia gli altri figli del de cuius già convenuti, ed con provvedimento del 16.5.2024 è stata disposta CP_1 Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto pretermesso, Equitalia Esatri s.p.a., litisconsorte necessario nell'ambito del presente procedimento, e, a seguito della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, si è costituita in giudizio , nella qualità di Controparte_3
successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., opponendosi all'accoglimento della domanda proposta stante la mancata adeguata dimostrazione dei presupposti necessari ai fini dell'usucapione, ad opera di uno dei comunisti, dell'intero diritto di proprietà dell'immobile comune.
pagina 3 di 6 Pertanto, rigettate le istanze istruttorie di natura orale articolate dall'attrice, all'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi con le forme trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi di quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione.
IN DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la domanda proposta dall'attrice occorre dare atto dell'integrità del contraddittorio, dalla documentazione ipocatastale prodotta emergendo come, fermo restando il diritto di comproprietà dei “fratelli sull'immobile per cui è causa, dalla relazione notarile Parte_1
predisposta in data 18.10.2023 dal notaio di Monza, prodotta a seguito dell'ordinanza di Persona_2
integrazione documentale emessa in data 16.5.2024, si evince come sull'immobile sito in Caponago, a parte del fabbricato sito in via delle Gerole n. 4, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio
10, mappale 294, subalterni 7 e 9, oggetto di domanda di accertamento della maturata usucapione in favore dell'odierna attrice, fossero state iscritte ben due ipoteche: la prima in data 22.6.2010, reg. gen.
n. 78227, reg. part. n. 18689, in favore di Equitalia Esatri s.p.a., sede Milano, per un importo di €
71.804,94 gravante sulla quota di mentre la seconda in data 12.3.2015, reg. gen. n. Controparte_1
22143, reg. part. n. 3450, anche in tal caso gravante sulla quota di seppur, Controparte_1
probabilmente per mera dimenticanza, non fosse stato indicato il creditore ipotecario (anche in tal caso
Equitalia Esatri s.p.a..
In ottemperanza alla disposta integrazione del contraddittorio, essendo il creditore iscritto litisconsorte necessario nell'ambito del procedimento instaurato anche in considerazione degli effetti, potenzialmente devastanti, che deriverebbero dalla relativa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez.
III, 13.11.2019, n. 29325), si è costituita in giudizio , subentrante a Controparte_3
titolo universale per effetto dell'art. 1 d. l. n. 193/2016 in tutti i rapporti di Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a., rappresentando di essere attualmente titolare dei diritti di credito a tutela dei quali erano state iscritte le due ipoteche sopra richiamate sulla quota di cui era titolare e, Controparte_1
per tale ragione, insistendo per il rigetto integrale della domanda proposta.
E, sotto tale aspetto, il Tribunale non può che aderire alla tesi difensiva allegata dall'unica convenuta costiuita.
Al riguardo, va anzitutto rammentato che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 5485/2006).
pagina 4 di 6 In particolare, “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 18392/2006).
Per di più, con riferimento all'ipotesi in cui a domandare l'accertamento della maturata usucapione sia uno dei comproprietari del bene, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, vige un onere probatorio particolarmente gravoso a carico della parte attrice, avendo la Suprema Corte chiarito, con la recente sentenza n. 17141 del 26 maggio 2022, che “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (cfr. in tal senso tra le tante conformi, Cass. Civ., Sez 2, n. 12260 del 20/8/2002, Cass. Civ., Sez. 2, n. 9903 del
28/4/2006, Cass. Civ., Sez. 2, n. 19478 del 20/9/2007, Cass. Civ., Sez. 2, n. 17462 del 27/7/2009, Cass.
Civ., Sez. 6, n. 24781 del 19/10/2017, e Cass. Civ., Sez. 2, n. 10734 del 4/5/2018).
Il mero godimento esclusivo dell'immobile comune non è, dunque, in grado di dimostrare da solo lo stato di fatto necessario all'esercizio del possesso utile “ad usucapionem” e, a ben vedere, di tale necessario requisito, ovverosia dell'aperto contrasto del comproprietario agente al compossesso altrui, che è cosa ben diversa dalla mera tolleranza o dal disinteresse, unici comportamenti asseritamente manifestati dagli altri comproprietari, per di più clamorosamente smentiti dall'iscrizione di ben due ipoteche ad opera di uno di essi sulla propria quota, non v'è stata in atti la ben che minima allegazione essendosi l'attrice limitata ad allegare, con le istanze istruttorie la cui ammissibilità ha reiterato anche con la nota di trattazione scritta conclusiva, di essersi da “sempre comportata in maniera inequivocabile come unica e assoluta proprietaria dell'immobile, escludendo dal godimento gli altri comproprietari”, circostanza di cui in atti non v'è neppure un indizio, di avere questi ultimi tenuto nei propri confronti “un atteggiamento non di tolleranza, ma di totale disinteresse all'immobile”, circostanza parimenti smentita dall'iscrizione di ben due ipoteche ad opera del fratello, e di non avere questi ultimi “proseguito in un rapporto materiale con il bene”, circostanza che, quand'anche dimostrata, non avrebbe minimamente influito sull'esito del presente giudizio.
In un tal contesto di “insufficienza” assertiva, prim'ancora che probatoria, l'esito della domanda proposta era piuttosto scontato, fermo restando il legittimo sospetto che la finalità dell'azione fosse, piuttosto, quella di purgazione del bene dalle due ipoteche iscritte sul diritto di comproprietà di cui è
pagina 5 di 6 attualmente titolare anch'egli apparentemente residente, come l'attrice, in Persona_3
Caponago, via delle Gerole n. 4.
Si aggiunga come pur depositando la nota di trattazione scritta e conclusiva, Parte_1
sostitutive della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., non ha ivi rappresentato alcuna ulteriore valida argomentazione da opporre a quelle giustamente sollevate in comparsa dalla terza costituitasi a seguito dell'integrazione disposta dal Tribunale.
Al rigetto della domanda segue la condanna di alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute in questa sede da il cui ammontare si liquida come da Controparte_3 dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore pari ad €
35.279,00 indicato nella nota di iscrizione a ruolo, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, la condanna a rifondere in Parte_1
favore di , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_3 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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