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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 7332/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ZZ DI TT (ME) 19/02/1994, rappresentata e difesa, dagli avv.ti
AN RA e AN ET, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MELIADO' ALESSANDRA, giusta procura in atti
1 Resistente
E di tutti controinteressati contumaci
OGGETTO: graduatorie pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto dell'aspirante docente alla stipula di contratto su posto di sostegno in quanto in possesso di titolo di specializzazione estero in attesa di riconoscimento.
Nella resistenza dell'amministrazione che costituendosi ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e, nel merito il difetto della procedura di riconoscimento del titolo estero, prevista dall'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M.
112/2022 e l'incompletezza della domanda di accesso alle graduatorie, veniva emessa ordinanza cautelare di rigetto.
Scambiate le note difensive, la causa viene così decisa.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata giacché la ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie scolastiche provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge (S.U., n. 21196/2017);
Sul punto occorre dare continuità all'orientamento del Tribunale
(ord.4550/2022), che si condivide e per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Nel merito va rilevato che l'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. 112/2022, che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2022- 2024, dispone: “possono essere inseriti
2 con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_1 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”;
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha presentato la domanda di riconoscimento in data 17/6/2022, quindi dopo la presentazione dell'istanza e in tempo non utile per il perfezionamento dell'iter amministrativo prima della scadenza della presentazione delle domande.
Allo stesso modo si osserva che la domanda presentata dalla ricorrente per l'aggiornamento delle graduatorie il 27.5.2022, è incompleta in quanto ella non ha osservato le prescrizioni contenute nel citato articolo 7 che espressamente stabilisce che “Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza” (c. 5), che “Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6” (c. 7) e che “L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo
3 di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie” (c. 8).
Il ricorso è pertanto rigettato non rilevando il mutato quadro legislativo richiamato dal ricorrente in merito all'entrata in vigore dell'art. 5, commi 13, 14
e 16, del decreto legge 22 aprile 20023 n. 44, convertito senza modificazioni nella legge 21 giugno 2023 n. 74.
La riforma è infatti successiva alla procedura di inserimento della domanda nelle
GPS e all'attività valutativa esperita dal in applicazione Controparte_1 dell'O.M. 2022 per l'aggiornamento delle graduatorie valevoli per gli anni
2022/23 e 2023/24.
In ragione della controvertibilità dell'esito della lite e del'assenza di precedenti giurisprudenziali univoci, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 7332/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ZZ DI TT (ME) 19/02/1994, rappresentata e difesa, dagli avv.ti
AN RA e AN ET, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MELIADO' ALESSANDRA, giusta procura in atti
1 Resistente
E di tutti controinteressati contumaci
OGGETTO: graduatorie pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto dell'aspirante docente alla stipula di contratto su posto di sostegno in quanto in possesso di titolo di specializzazione estero in attesa di riconoscimento.
Nella resistenza dell'amministrazione che costituendosi ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e, nel merito il difetto della procedura di riconoscimento del titolo estero, prevista dall'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M.
112/2022 e l'incompletezza della domanda di accesso alle graduatorie, veniva emessa ordinanza cautelare di rigetto.
Scambiate le note difensive, la causa viene così decisa.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata giacché la ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie scolastiche provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge (S.U., n. 21196/2017);
Sul punto occorre dare continuità all'orientamento del Tribunale
(ord.4550/2022), che si condivide e per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Nel merito va rilevato che l'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. 112/2022, che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2022- 2024, dispone: “possono essere inseriti
2 con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_1 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”;
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha presentato la domanda di riconoscimento in data 17/6/2022, quindi dopo la presentazione dell'istanza e in tempo non utile per il perfezionamento dell'iter amministrativo prima della scadenza della presentazione delle domande.
Allo stesso modo si osserva che la domanda presentata dalla ricorrente per l'aggiornamento delle graduatorie il 27.5.2022, è incompleta in quanto ella non ha osservato le prescrizioni contenute nel citato articolo 7 che espressamente stabilisce che “Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza” (c. 5), che “Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6” (c. 7) e che “L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo
3 di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie” (c. 8).
Il ricorso è pertanto rigettato non rilevando il mutato quadro legislativo richiamato dal ricorrente in merito all'entrata in vigore dell'art. 5, commi 13, 14
e 16, del decreto legge 22 aprile 20023 n. 44, convertito senza modificazioni nella legge 21 giugno 2023 n. 74.
La riforma è infatti successiva alla procedura di inserimento della domanda nelle
GPS e all'attività valutativa esperita dal in applicazione Controparte_1 dell'O.M. 2022 per l'aggiornamento delle graduatorie valevoli per gli anni
2022/23 e 2023/24.
In ragione della controvertibilità dell'esito della lite e del'assenza di precedenti giurisprudenziali univoci, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO
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