Articolo 55 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 54Articolo 56
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2 gennaio 2000
Art. 55. 1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma" 1, del codice".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000