Articolo 35 del Codice della nautica da diporto
Articolo 31Articolo 30 bis
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15 settembre 2005
Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unita' da diporto 1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
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