Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2007, n. 14684
CASS
Sentenza 25 giugno 2007

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La brevettabilità di una lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa, messa in dubbio anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1989, non è più contestabile a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, e salvi i limiti di cui agli artt. 18 e 21 del r.d. cit.: le lettere dell'alfabeto, infatti, pur costituendo, in sé e per sé considerate, segni normalmente destinati (da soli o in combinazione con altre lettere, in singole parole o in frasi o periodi più complessi) ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, possono essere utilizzate (a prescindere dall'eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività, e cioè per una funzione che non è quella loro propria, e che proprio per questo può assumere efficacia distintiva, che non preclude però a chiunque lo voglia di utilizzare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio. A maggior ragione devono quindi ritenersi tutelabili come marchi d'impresa lettere appartenenti ad una lingua straniera (nella specie, la lettera "omega" maiuscola della lingua greca), relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione distintiva, ma la sua stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione.

In tema di marchi d'impresa, la diversità qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione tra i segni distintivi, essendo possibile che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi differenti prodotti di diversa qualità.

In tema di marchi d'impresa, l'indagine volta ad accertare se il segno in contestazione abbia acquistato capacità distintiva richiede una valutazione globale di tutti i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, non potendosi arbitrariamente limitare l'accertamento ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui può derivare l'acquisto di capacità distintiva, e fermo restando che detta valutazione dev'essere condotta avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.

In tema di marchi, l'uso anteriore di un segno distintivo, rilevante ai fini dell'esclusione della novità di un marchio successivamente registrato, è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, e non già quello che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa, determinandone proprio in virtù dell'uso del marchio un ambito specifico e limitato, e rafforzandone, proprio in quest'ambito, la capacità distintiva.

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cosiddetto debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva.

In tema di marchi, la distintività del segno dev'essere intesa come idoneità ad individuare un prodotto rispetto ad un altro, mentre è estranea alla funzione del marchio la capacità d'indicare il produttore: l'azione di contraffazione mira infatti a tutelare la distintività insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto, a prescindere dalla circostanza che altri, nel farne uso, contrassegnino quel prodotto con altri segni distintivi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2007, n. 14684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14684
Data del deposito : 25 giugno 2007

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