Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 11868/2024 R.G., a cui è stata riunita quella n.
7591/2023 R.G.;
posto che con decreto del 21.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.6.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Pronestì
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2023 (al quale veniva assegnato il n. 7591/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, nonché al requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sulla base delle domande amministrative del 19.10.2022. Lamentava che la competente commissione, in seguito alla medica del 23.11.2022, l'aveva valutata “solo” inabile, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo l'insussistenza Persona_1 in capo alla ricorrente sia del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, sia di quello di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992.
1
104/1992, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott.ssa ha ritenuto la Persona_2 sussistenza, in capo alla ricorrente, sia del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, sia di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, a decorrere dal mese di Agosto 2024, così sostanzialmente confermando la valutazione resa dal ctu dott. Per_1 nella precedente fase di ATP.
[...]
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, deve concludersi per la sussistenza dei suindicati requisiti sanitari oggetto di domanda a decorrere dall'1.8.2024.
CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio – visto che è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla visita della competente commissione medica, sia al deposito del presente ricorso in opposizione – compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio che, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico CP_ dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, a decorrere dall'1.8.2024; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
2