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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 13140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13140 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'AN TI, nato a [...] il [...]; La SA ES, nato a [...] il [...]; La SA MA, nato a [...] il [...]; Lo RD EL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore generale, che ha concluso, quanto al ricorso del ricorrente La SA ES, per l'accoglimento del ricorso quanto ai capi 5 e 6, ed il rigetto nel resto, quanto agli altri imputati per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori di La SA ES, avv. Cianferoni, di La SA MA, avv. IA TT in qualità di sostituto, per delega orale, dell'avv. IA Gallina, di LO EL, avv.ti Dario Falzone e IA TT, i quali tutti, riportandosi ai motivi di ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 13140 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Nel procedimento a carico -tra gli altri- degli odierni ricorrenti, D'AN TI, La SA ES, La SA MA, Lo RD RA;
imputati, ciascuno, come in rubrica, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo aveva condannato D'AN TI -dichiarato responsabile delle due condotte tentate di estorsione aggravata di cui al capo 16) della rubrica, reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 2, cod.pen., contestato in concorso col coimputato Lo RD EL, e, ritenuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva e•applicata la diminuente per il rito- alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere;
La SA ES -dichiarato responsabile del reato di cui al capo 19) della rubrica, reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA MA, applicata la recidiva specifica e infra quinquennale- alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
La SA MA -dichiarato responsabile dei fatti di reato a lui contestati ai capi 19), reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA ES, valutato come più grave, e 23) della rubrica, reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e, ritenuta la continuazione- alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
Lo RD EL -dichiarato responsabile delle due condotte tentate di estorsione aggravata di cui al capo 16) della rubrica, contestate in concorso col coimputato D'AN TI, e ritenuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito- alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
aveva quindi dichiarato La SA NC interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e sospeso dalla responsabilità genitoriale per la durata della pena inflitta, e La SA MA interdetto per anni cinque dai pubblici uffici;
con la confisca e la distruzione dello stupefacente e degli altri beni in sequestro. 1.2. Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna quanto agli odierni ricorrenti. 2 2.1. D'AN TI ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1.1. Col primo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - artt. 56, 110, 629 cod.pen. e 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.i nonché mancanza ed illogicità della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità in ordine alla condotta estorsiva (capo 16, reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 2, cod.pen., contestato in concorso con Lo RD EL, con l'aggravante delle più persone riunite e con la recidiva) in assenza di elementi certi, precisi e concordanti a suo carico. La Corte avrebbe, altresì, eluso le doglianze difensive in ordine alla sussistenza di elementi in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta in imputazione, semplicemente aderendo al ragionamento del primo giudice -viziato dalla ritenuta, presunta, caratura criminale dei protagonisti della vicenda, per i loro pregressi nel campo degli stupefacenti, per il contesto malavitoso in cui i fatti si sono svolti-, ignorando risultanze di segno contrario addotte dalla difesa -quali i reiterati cenni ai rapporti, amicali, intercorrenti tra gli stessi, l'assenza di connotati intimidatori della condotta anche per la mancata suggestionabilità dei destinatari della richiesta, non del tutto estranei a contesti di criminalità-. La stessa riqualificazione della condotta originariamente contestata da consumata in tentata militerebbe, secondo la difesa, a confermare quanto sopra sostenuto. 2.1.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -art. 610 cod.pen.- nonché mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del medesimo reato contestato al capo 16 sopra indicato. Nel caso in esame farebbe difetto l'ingiusto profitto -necessario ai fini della configurabilità del delitto di estorsione- poiché l'incontro del 23 marzo 2021 era finalizzato al solo fine di ottenere il pagamento di una pregressa fornitura di stupefacente, i cui termini derivavano da precedenti e pacifici accordi non rispettati da debitore;
la Corte territoriale avrebbe dunque errato nel rigettare le istanze difensive al proposito svolte, peraltro rendendo una motivazione apparente ed illogica. 2.2. La SA ES ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a sei motivi. 2.2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen. violazione ed erronea applicazione di legge -art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90- in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 19) di imputazione, reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA MA. 3 Assume la difesa (con riferimento specifico alla contestata cessione ad AN Davide) che le conversazioni intercettate -dai contenuti incerti-, l'assenza del ricorrente al momento della attività di o.c.p. da parte della polizia giudiziaria nel luogo della cessione, insieme con la prova documentale offerta dalla difesa costituita dalla consulenza tecnica attestante la sua presenza presso la parruccheria distante cinque chilometri dall'esercizio di bar ove la cessione sarebbe avvenuta- impedirebbero, di ritenere la prova della consumazione da parte del La SA del reato contestatogli, laddove la motivazione resa al riguardo neppure si sarebbe confrontata con le risultanze fattuali disponibili, ossia l'assenza di sequestro dello stupefacente e quindi di accertamento della natura della sostanza ceduta, e/o della disponibilità e immissione in circolazione della res illicita. 2.2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen. violazione ed erronea applicazione di legge -art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90- ancora una volta in relazione al capo 19) di imputazione. Richiamata la ratio e l'interpretazione del disposto del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, rammentato che nel caso di specie si verte in ipotesi di un'unica cessione di stupefacente del tipo cocaina per 30 grammi nei confronti di un unico potenziale acquirente, assume la difesa esser rimasto indimostrato, in fatto, sia lo svolgimento di una stabile attività di fornitore in capo al ricorrente, sia l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, come "preteso" dalla Corte di appello, e l'erroneità, in diritto, dell'iter valutativo seguito dalla Corte di appello, posto che, ancora da ultimo (cfr. Sez. 4, n. 29483/25, depositata il 13 agosto 2025), questa Corte di legittimità ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva della fattispecie concreta ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità -senza tuttavia che un solo elemento di carattere positivo o negativo possa, alternativamente, condurre a riconoscere ovvero escludere la lieve entità del fatto, e senza che tali indici debbano avere tutti, indistintamente, segno positivo o negativo-, onere cui la Corte territoriale, semplicemente avallando il ragionamento del Giudice di primo grado, non avrebbe adempiuto. 2.2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art, 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale, in relazione all'art. 99 cod.pen.. La Corte di appello peloritana ha, anche, confermato la decisione del primo giudice quanto alla recidiva specifica ed infra-quinquennale, con mero automatismo, in spregio ai dettami della pronuncia della Corte Costituzionale n. 185/2015 che esige una dimostrazione, in termini conducenti diretti e stretti, del nesso accrescitivo di pericolosità tra il precedente penale e la condotta illecita oggetto di giudizio, e della sua effettiva incidenza, ciò che nel caso di specie non si sarebbe verificato. 2.2.3.1. Coi motivi aggiunti ribadisce censure e richiesta. 4 2.2.4. Col quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale, artt. 62-bis, e 133 cod.pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte palermitana avrebbe omesso di motivare in ordine alle istanze difensive. 2.2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod.pen. La Corte di appello, su contrarie conclusioni del Procuratore generale, ha ritenuto di confermare anche il diniego dell'applicazione del vincolo della continuazione tra i reati imputati all'odierno ricorrente, sulla sola base dell'asserito iato temporale tra gli stessi, pur in presenza di emergenze quali omogeneità delle fattispecie, tipologia di condotta posta in essere e di stupefacente oggetto della stessa, identità di luogo e relativa prossimità temporale dei fatti considerati, peraltro contraddittoriamente rilevando, in altra sede della motivazione, l'inquadramento delle stesse nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti. Non confrontandosi con le articolate deduzioni difensive, la Corte territoriale avrebbe rigettato l'istanza dell'appellante con motivazione sostanzialmente omessa e comunque contraddittoria e manifestamente illogica, peraltro in violazione dell'art. 81 cod. pen. L'apparato motivazionale della sentenza impugnata non espliciterebbe l'avvenuta considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una medesimezza del disegno criminoso, omettendo così una loro valutazione di sintesi. 2.2.5.1. Coi motivi aggiunti ribadisce censure e richiesta. 2.2.6. Col sesto motivo denuncia violazione della legge penale quanto alla statuizione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per la durata della pena. Anche sul punto la Corte di appello avrebbe acriticamente confermato la statuizione del primo grado. L'art. 32, comma 3, cod.pen., individua la sospensione della responsabilità genitoriale, in relazione a condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, salva diversa decisione del giudice;
si tratta di condanna accessoria la cui applicazione, ove ritenuta dal giudice, è automatica o fissa. La difesa contesta la scelta della Corte di appello di confermare tale pena accessoria fissa, in difetto di motivazione circa il mancato esercizio del suo potere derogatorio. 2.3. La SA MA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui lamenta, con riferimento al capo 19 della rubrica, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90- nonché contraddittorietà della motivazione. 5 La Corte di appello avrebbe errato nel sostenere l' «esclusione della riqualificabilità del fatto nella fattispecie di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in ragione della professionalità delle condotte e in forza della gravità delle medesime, nonché del già rimarcato inquadramento dei fatti nell'ambito dei rapporti tra soggetti dediti all'attività di spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti», sostanzialmente individuando il discrimine tra le condotte di cui al comma primo e al comma quinto nelle caratteristiche soggettive dell'acquirente, e comunque su criteri avulsi dal disposto normativo (non occasionalità della cessione, caratteristica soggettiva dell'acquirente coimputato AN, dedito ad attività di piccolo spaccio), invece che nel concreto atteggiarsi della condotta sub iudice (quali il modesto dato ponderale, l'assenza di contabilità, la mancanza di una individuata rete di clienti, il mancato rinvenimento di somme provento di delitto). Avrebbe, altresì, reso una motivazione sul punto contraddittoria ove si consideri il riconoscimento dell'ipotesi lieve a carico del coimputato Osmatacquirente dei fratelli La SA. 2.4. Lo RD EL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.4.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione di legge - artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90- nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A fondamento della condanna la Corte di appello ha principalmente immotivatamente posto intercettazioni -in cui, secondo prospettazione difensiva, in maniera dubitativa si farebbe riferimento ad affari che avrebbero coinvolto l'odierno ricorrente, nonostante le precise censure difensive svolte al proposito- in difetto di risultanze probatorie rivenienti da servizi di o.c.p., contatti telefonici o conversazioni atte a comprovare il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio contestato o nel rapporto con il coimputato D'AN; le prove acquisite dimostrerebbero, al più la mera conoscenza in capo a D'AN di taluni affari in cui il Lo RD era coinvolto, ma non la reciproca cointeressenza;
lo sviluppo argomentativo sarebbe illogico quanto alla interpretazione delle conversazioni (emblematica quella di cui al progr. 4008 del 23 marzo 2021), monco quanto alla identificazione puntuale dei parlatori e dei protagonisti della vicenda, apparente in quanto fondato sull'erronea interpretazione delle conversazioni di che trattasi, sia quanto al primo che quanto al secondo degli episodi dedotti in imputazione (ancora una volta la difesa fa espresso riferimento alla lettera della conversazione di cui al progress. 4005 citato dai giudici di merito e di altri riportati per stralcio). 6 2.4.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge - artt. 56, 629 e 610 cod.pen.- e mancanza e illogicità della motivazione. Il motivo ripropone le doglianze svolte col secondo motivo dalla difesa di D'AN TI e sopra riassunte al § 2.1.2., cui si rinvia. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1. Il Collegio evidenzia, innanzi tutto, come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo Giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 1.1. Sempre in via di premessa si precisa che questa Corte (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.) ha ritenuto che il vizio di travisamento della prova - dai ricorrenti nella specie denunciato-, in caso di 'doppia conforme', può essere dedotto sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni. n.m.; Sez 4, n. 44765, Buonfine e altri, n.m.). Se non ché il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del 7 provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., ex multis, Sez 5, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini;
Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ EL;
Sez. 5, n. 18542 del 2011, Carone, n.m.). Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la .palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG ci EL, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
e Sez 5, n. 48.050 del 02/07/2019, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione;
logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 1.2. In ogni caso non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il 8 profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, LI e altri, Rv. 255542). Ciò premesso può passarsi all'esame dei singoli ricorsi. Ricorso di D'AN TI. 1. Si evincono dalla ampia motivazione resa con la sentenza impugnata (che ripropone, nella sua parte iniziale, le risultanze e la discussione della piattaforma probatoria utilizzata dal Giudice dell'udienza preliminare, che le Corti di merito hanno posto a fondamento della affermazione di responsabilità e della certa identificazione del ricorrente -oltre che del coimputato LO EL, alias Pizzetta, il quale aveva effettuato le due diverse forniture di stupefacente il cui prezzo costituiva il debito del cui tentativo di esazione violenta il ricorrente è imputato- il compendio della attività di intercettazione telematica sul dispositivo mobile in uso alle vittime e delle dichiarazioni acquisite a mezzo di intercettazione telefonica) le ragioni che hanno determinato il primo Giudice nel ricostruire le condotte nei termini di cui alla prospettazione accusatoria (cfr. pagg.
2-12 della sentenza impugnata), giungendo a ritenere la sussistenza della minaccia e della connessa attività intimidatoria posta in essere dal D'NG nell'interesse proprio, rectius della 'famiglia' per cui dichiarava di agire, e quale intermediario del Lo RD, concorrente morale, in qualità di mandante, della condotta estorsiva materialmente posta in essere dal primo. 1.1. Già innanzi alla Corte territoriale la difesa del D'AN aveva sostanzialmente sostenuto la non desumibilità dalle dette intercettazioni di minaccia alcuna, sia pure implicita, indiretta, larvata, o di condotta intimidatoria, non potendosi desumere dal mero riferimento ai detenuti, presente in un'unica conversazione, peraltro intervenuta tra soggetti legati da pregressi risalenti rapporti di conoscenza e, comunque, adusi a contesti di criminalità -pertanto non facilmente suggestionabili-, ragione alcuna per ricollegare la richiesta del saldo del debito 9 oggetto della pretesa creditoria -riveniente da accordi precedenti e pacifici tra le parti- alle necessità ed al mantenimento delle famiglie dei detenuti. Aveva, inoltre, denunciato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod.pen., per l'allegato difetto dell'elemento costitutivo dell'ingiusto vantaggio con altrui danno. 1.2. La motivazione della Corte di appello di rigetto delle censure difensive è ampia e solidamente ancorata al dato probatorio disponibile, oltre che corretta in diritto e tutt'altro che illogicamente resa. Non si ravvisa, altresì, travisamento alcuno della prova, che il ricorso sembrerebbe evocare sia 'per invenzione' e che per mancata valutazione di elementi probatori addotti dalla difesa, peraltro in difetto della necessaria puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati 1.3. Legittimamente affermato il principio della mutua integrazione tra le motivazioni del duplice grado di merito, e, dunque, previo rinvio per relationem al contenuto della motivazione resa dal Tribunale, la Corte di appello ha, infatti, richiamato, a sostegno della ritenuta integrazione della minaccia consustanziale alla imputazione elevata al ricorrente, la rilevanza della caratura criminale dei protagonisti della vicenda, degli affari e rapporti pregressi nel settore del traffico degli stupefacenti, del complessivo contesto malavitoso in cui il fatto si svolge, e ha rammentato il «principio per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere palese, esplicita, determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo soltanto necessario che essa sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà de d) soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004 Ud. (dep. 23/09/2004) Rv 229727-01)». Di poi individuando, nel concreto, quali plurimi indici dimostrativi della condotta velatamente costrittiva e intimidatoria in contestazione, la immediata comunicazione alle vittime da parte del ricorrente del motivo dell'incontro ("mio cugino voleva parlare dei carcerati"), riferimento peraltro non oggetto della sola conversazione indicata dalla difesa con l'appello e nel ricorso in trattazione, ma immanente in tutte le conversazioni tra le parti di cui ai progressivi in atti, quale incalzante e ribadito presupposto degli abboccamenti tutti e dell'intraneità propria e di AN (il coimputato Lo RD, concorrente morale) alla 'famiglia'; l'accenno al pregresso diverbio tra quest'ultimo e l'altra vittima, Souffiane;
la immediata accettazione e rappresentazione, da parte dei due fratelli parti offese, della doverosità ed urgenza del pagamento del debito;
l'importanza del ribadire il D'NG la circostanza che il Lo RD faceva capo a lui per l'attività illecita di spaccio i cui proventi interessavano la 'famiglia' da se medesimo rappresentata. 10 E, ancora, ha evidenziato, quanto alla concreta consistenza e attitudine intimidatoria della minaccia, larvata, proprio gli schemi e gli stilemi del contesto del mondo degli stupefacenti e criminali in cui la stessa si è compiuta, a nulla rilevando la riqualificazione della condotta nei termini del tentativo, inefficiente in quanto tale a significare la inidoneità obiettiva della intimidazione, perchè sorretta dalla sola attestazione della mancata verificazione dell'evento. Così giungendo al rigetto del primo motivo di appello. Infine ha ribadito la diversa oggettività giuridica della estorsione rispetto alla minaccia, individuando il discrimine nel fine del procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno -esattamente come nel caso di specie, in cui la pretesa ha per oggetto una utilità economica illecita-. Così motivando il rigetto anche del secondo motivo di appello. 1.4. Tanto all'esito di un percorso logico argomentativo sorretto da motivazione non censurabile né sotto il profilo della contestata violazione di legge, né sotto quello motivazionale. 1.5. Deve infatti ribadirsi in questa sede -quanto al primo dei temi posti dalla difesa- il principio, affermato sin da Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004 Ud. (dep. 23/09/2004 ) Rv. 229727 - 01, e poi sempre univocamente richiamato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, secondo cui «la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera». 1.5.1. La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, a proposito delle decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità), e nel solco dell'insegnamento di questa Corte sopra rammentato, ha puntualizzato che l'affermazione di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata è stata fondata sugli esiti intercettivi (come sopra riassunti), che reiteratamente evocavano l'appartenenza del ricorrente, presentatosi, al pari del mandante Lo RD, quale soggetto vicino alla famiglia mafiosa di santa IA del Gesù in forza dei propri rapporti di parentela;
pregresse analoghe rivendicazioni nei confronti di NE da parte del medesimo creditore e mandante, e causa di recenti pregressi violenti scontri tra i due;
il ruolo di esattore di crediti di evidente natura illecita in quanto traevano ragion d'essere in transazioni aventi ad oggetto stupefacenti, ed erano maturati 11 nel mercato illegale così circoscritto e noto alle parti;
la imputazione dell'interesse alla riscossione da parte della 'famiglia' e la destinazione delle somme alle necessità dei detenuti. Circostanze, tutte, così evidenti nella loro portata intimidatoria, da determinare i due fratelli AN, che «percepivano immediatamente il peso della richiesta e le possibili conseguenze negative derivanti da una mancata adesione alla stessa stante l'intercessione di un soggetto prossimo al mandamento mafioso di Santa IA del Gesù», ad affrettarsi a dichiarare che «i debiti andavano subito onorati e che era una questione per sua natura urgente». Il motivo è, dunque, infondato e deve essere rigettato. 1.6. Del pari infondato, e, ancor prima inammissibile, è il secondo motivo di ricorso. 1.6.1. Esso risulta, al cospetto di quanto fin qui argomentato, innanzi tutto reiterativo di quello proposto col gravame, meramente contestativo della motivazione resa con cui non si confronta, così palesandosi inammissibile, per genericità. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.6.2. Risulta, comunque, manifestamente infondato. Deve, infatti, ribadirsi il principio, anch'esso oggetto di uniforme e consolidato orientamento di legittimità, secondo cui i delitti di violenza privata e di estorsione, aventi in comune l'elemento della violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, si differenziano non solo per la diversa obiettività giuridica, ma anche con riguardo all'elemento psicologico. Infatti, mentre nella violenza privata il dolo è rappresentato dalla consapevolezza di usare violenza o minaccia al fine di indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, l'estorsione richiede che violenza o minaccia siano dirette a costringere taluno ad osservare tale comportamento al fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto, nella specie dalla Corte di merito ritenuto esistente ed individuato nel percepimento del denaro corrispondente al prezzo delle preg resse illecite transazioni. 1.7. Il ricorso deve dunque essere rigettato. 12 Ricorso di Lo RD EL 1. L'oggettività della imputazione elevata nei confronti del ricorrente in concorso con il D'AN (sempre in relazione al capo 16), nonché la quasi integrale sovrapponibilità dei motivi formulati, consente di trattare il presente ricorso con almeno parziale rinvio alle argomentazioni appena spese a proposito del D'AN. 1.1. Si richiama, pertanto, integralmente, quanto sopra argomentato, cui si ritiene di aggiungere -avendo in appello il Lo RD contestato la configurabilità del concorso nella condotta del primo, per essersi in tesi ingeritosi nella vicenda 'creditoria' solo al fine di appianare bonariamente i contrasti insorti in relazione al mancato pagamento delle somme pretese, senza alcun intento coartativo, e dunque in difetto di prova dell'interessamento alla vicenda- che la Corte territoriale ha, al proposito, indicato la risultanza -dichiarazioni acquisite in chiaro grazia al trojan - da cui ha tratto il convincimento della cointeressenza dell'imputato nella esazione del credito illecito, nella circostanza che il Lo RD era stato immediatamente chiamato in causa dal coimputato quale titolare dei due distinti crediti -tra cui anche quello vantato nei confronti del NE già oggetto di violento scontro tra i due, avvenuto solo qualche giorno prima-; che anche egli era stato dal D'AN rappresentato quale soggetto, se non appartenente, almeno vicino alla 'famiglia' mafiosa di Santa IA del Gesu'. Il che era valso alla Corte territoriale per superare logicamente la prospettazione difensiva della portata solo pacificatrice del suo intervento, in ragione della violenza del dissidio con FI, accusato di non voler pagare il debito, di non voler dare i soldi destinati al sostentamento dei detenuti, e perciò destinatario di violenta aggressione da parte del ricorrente;
e per ravvisarne, in pieno, la consapevole compartecipazione psicologica, almeno sotto forma di adesione o agevolazione istigativa, nella condotta estorsiva materialmente realizzata dal D'AN. 1.2. Così essendo stata ritenuta dalla Corte di appello la piena prova della sussistenza del concorso nel delitto di estorsione tentata, rileva il Collegio che, vero che «[I]n tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di 13 causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativo al tentativo di estorsione relativo al c.d. "regalo ai carcerati" posto in essere da un altro soggetto) così Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021 ) Rv. 282295 - 01», a tale onere la Corte di merito ha correttamente ottemperato. Si richiama, al proposito, la svolta complessiva disamina delle emergenze investigative, già esaurientemente prospettate dal primo giudice, e correttamente rilette dalla Corte di appello, ossia delle conversazioni in cui si fa riferimento al diretto scontro -verbale e trasmodato nelle vie di fatto, tra l'imputato e la parte offesa NE- avente medesimo oggetto, imputazione e caratteristiche, evocato dal D'AN come funzionale ad ottenere la disponibilità dei danari dovuti dagli ANe e da destinare alle esigenze dei detenuti. Il che è stato ritenuto, non illogicamente, indice di evidenza del ruolo di intermediario del D'AN nella estorsione voluta e compiuta nell'interesse del Lo RD, e circostanza idonea a provare la sussistenza di una consapevole compartecipazione psicologica, almeno sotto forma di adesione o agevolazione istigativa, del Lo RD nella condotta materialmente realizzata dal primo. 1.3. Il motivo, il primo del ricorso formulato nell'interesse del LO, infondato, deve pertanto essere rigettato. 1.4. Quanto al secondo motivo, in toto sovrapponibile al secondo proposto nell'interesse del D'AN, se ne ribadisce anche in questa sede la inammissibilità, per i motivi sopra esplicitati al § 1.6. della relativa trattazione, cui si fa integrale rinvio. 1.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ricorso di La SA ES. 1. Il ricorrente è stato condannato in relazione al capo 19, reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, contestatogli in concorso con La SA MA . 2. Anche quanto al reato in discussione, di cui al capo 19 contestato, in concorso, ai due fratelli La SA, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto dell'accertamento del Tribunale (cfr. pagg. 13-19 della sentenza impugnata), giunto ad affermare la responsabilità del prevenuto sulla base delle risultanze 14 intercettive (fondamentale la ricognizione delle conversazioni nel corso delle quali si è svolta la trattativa -per l'acquisto di una partita di trenta grammi di droga- intercorsa tra l'acquirente e i due fratelli, MA e ES La SA, dei quali il primo avrebbe dovuto recapitare la sostanza e il secondo ricevere il controvalore in denaro, e che risultava al pari e più del primo dominus dell'affare, stabilendone il prezzo), superando le censure difensive in termini di pretesa incongruenza con una siffatta ricostruzione delle risultanze del servizio di o.c.p. (da cui la non provata presenza del La SA ES all'esterno dell'esercizio commerciale individuato quale luogo della traditio) e dell'alibi allegato dal ricorrente (ritenuto inefficiente a superare il solido apparato probatorio riveniente dalla lettura delle intercettazioni). La Corte di appello, nel rigettare l'appello (cfr. pagg 28 e segg. della sentenza impugnata), aveva ritenuto la presenza del La SA ES sul luogo del fatto provata;
ma, soprattutto, aveva ritenuto indiscutibile la prova della responsabilità del ricorrente in forza della sua indubbia partecipazione alla conversazione del 20 marzo 2021, nel corso della quale l'acquirente trattava e discuteva dell'acquisto dello stupefacente con entrambi i fratelli La SA -cui si rivolgeva appellandoli coi nomi di battesimo sicchè indubbia ne aveva ritenuta l'identificazione-, da cui la affermazione del fondamentale ruolo del ricorrente nell'economia della transazione, non solo in quanto deputato a ricevere il denaro prezzo dello stupefacente, ma anche, come anticipato, in quanto co-protagonista della trattativa. In forza di tanto era giunta a ritenere irrilevante la circostanza che, al momento del controllo fuori dall'esercizio commerciale, gli agenti di polizia giudiziaria non avessero accertato l'arrivo del ricorrente, ma solo del fratello MA e dell'acquirente AN (non ritenendo neppure di poter escludere che il ricorrente fosse presente all'interno, il che secondo la Corte territoriale giustificherebbe, anche, l'assenza di contatti telefonici con l'acquirente sulla sua utenza). Aveva inoltre superato il preteso alibi, in tesi difensiva risultante dai messaggi alla fidanzata e dalle risultanze della consulenza di parte, quest'ultima perché ritenuta non concludente nella parte in cui attesta la non compatibilità della presenza dell'imputato sul luogo della traditio con gli orari dei messaggi - privi di immagini- tra imputato e fidanzata, in quanto tali inidonei ad attestarne la pretesa presenza presso il centro estetico, nonostante l'oggettiva distanza tra lo stesso ed il bar ove la droga doveva essere consegnata. 2.1. Al cospetto di tanto il motivo svolto dinnanzi a questa Corte, reiterativo dei motivi di appello e contestativo dell'iter motivazionale della Corte di merito, torna a sostenere la ricostruzione degli accadimenti postulata in primo grado, e poi già dedotta coi motivi di appello, ma dalla Corte territoriale disattesa con argomentazioni aderenti ai dati fattuali e immuni nel loro svolgimento da cedimenti 15 logici;
ciò in particolare relativamente alla compatibilità tra gli orari dell'impegno del ricorrente presso la parruccheria (non ritenuto nella sua ineluttabilità e comunque non sufficientemente provato) e la presenza dell'acquirente presso il luogo deputato alla traditi°, addirittura introducendo (in questa sede per la prima volta) il dubbio sulla serietà della trattativa (quasi che i La CA non avessero avuto la disponibilità dello stupefacente in quanto nulla era stato sequestrato) e tornando a riproporre la già convincentemente censurata lettura dello stralcio della conversazione -"tu quando sei a casa mia mi chiami e io vengo con ES"- per sostenere l'estraneità -invero contraddetta da plurime emergenze fattuali e logiche esposte nella motivazione della Corte territoriale- del ricorrente alla trattativa (al proposito la Corte di appello aveva convincentemente affermato «[...] la prova della condotta è sine dubio ritraibile dal tenore della conversazione citata, che si palesa univoca anche con riguardo alla frase "Tu quando sei a casa mia mi ehiami e io vengo con ES"; essa, secondo l'appellante, proverebbe l'assenza dell'imputato dal luogo del fatto, mentre è logico ritenere che la stessa sia dimostrativa del contrario, da essa, comunque, [...] desumendosi all'evidenza che AN afferma che consegnerà il denaro (C 1.350,00) per l'acquisto dello stupefacente (grammi 30) a ES, mentre del trasporto si dovrà occupare La SA MA, che dovrà raggiungerlo poco dopo presso la sua abitazione», di poi validando logicamente tale ricostruzione correlandola alle risultanze della annotazione che attestava la uscita e l'allontanamento del La SA MA in quasi immediata successione temporale rispetto alla conversazione di che trattasi per recarsi nel luogo deputato alla consegna, il che, evidentemente, si osserva, rappresenta ulteriore logica conferma della corretta attestazione del perfezionamento della condotta imputata al ricorrente, di ricezione del prezzo della commessa, preliminare alla traditio). Alle considerazioni appena svolte deve, solo, aggiungersi che il motivo non si confronta, neppure, con la realtà della contestazione, elevata a titolo di concorso, sicchè la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di stupefacente -da intendersi nella specie accertata in quanto, secondo gli accordi, necessariamente prodromica alla consegna della droga- integra pacificamente una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in forza della altrettanto pacifica possibilità di perfezionamento del delitto, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo (oltre che in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione) in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023 Ud. (dep. 31/07/2023 ) Rv. 284984 — 01). 2.2. Il motivo deve dunque essere rigettato. 16 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, ancor prima, inammissibile per genericità estrinseca. 3.1. La Corte di merito ha rigettato la invocata riqualificazione ai sensi del comma quinto attestando la «maggiore lesività della condotta, riveniente dall'essere il fatto realizzato nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e piccoli acquirenti», oltre che l'attività dell'imputato di stabile fornitore dell'AN, attestata dal primo grado in quanto riveniente dalla stessa voce dell'acquirente, che, nel colloquiare con soggetto non identificato, dichiara di acquistare lo stupefacente da La SA ES per 45 euro al grammo, prezzo favorevole rispetto a quello praticato da altro fornitore, che peraltro non garantiva neppure la medesima qualità. 3.2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito. Si ribadisce che, come non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., e non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, neppure vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3.3. Il motivo è, comunque, infondato. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «vel») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, 17 modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». 3.3.1. Nel caso di specie la Corte di merito ha valorizzato così la intensa lesività della condotta, «riveniente dall'essere il fatto realizzato nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e piccoli acquirenti», come la non occasionalità della stessa, attesa l'attività dell'imputato di stabile fornitore dell'AN, attestata dal primo grado in quanto riveniente dalla stessa voce dell'acquirente. E ciò ha fatto coerentemente col dato normativo e l'interpretazione di questa Corte, che, ancora da ultimo (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 Ud. (dep. 11/04/2025 ) Rv. 287869 - 01), ha affermato, quanto alla non occasionalità della condotta, come «[I]n tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto». 3.4. Il motivo è infondato. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla recidiva ritenuta dalla Corte di merito sì come contestata, a fronte della motivazione dei giudici di merito, resa con riferimento «alla più accentuata colpevolezza ed [...] maggiorazione della pericolosità criminale desumibili dall'avere il La SA seguitato a delinquere dopo aver patteggiato una pesante pena oggetto di condanna, del precedente penale della medesima indole risultante dal certificato del casellario giudiziale (detenzione di sostanze stupefacenti aggravato ai sensi dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 309/90)», lamenta la difesa, col ricorso in esame, un mero automatismo 18 applicativo che la motivazione appena riprodotta testualmente palesamente sconfessa. 4.1. Esso risulta così inammissibile, per genericità. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5. Col quarto motivo la difesa contesta il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 5.1. La Corte di merito ha ritenuto, quanto alle attenuanti generiche, di confermare la valutazione del primo grado, «in forza della carenza di elementi meritevoli di premialità nella condotta perpetrata, fattore cui può soggiungersi la considerazione della entità del pericolo cagionato e della presenza [di -n.d.r.-] grave precedente penale specifico risultante dal certificato del casellario giudiziale», argomentazioni conducenti, quanto al trattamento sanzionatorio, «ad escludere la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare una riduzione della pena irrogata -attestata nel minimo edittale quanto a quella detentiva, di poco superiore al minimo quanto a quella pecuniaria- ritenute congrue e proporzionate al complessivo disvalore del fatto». 5.2. Si osserva, dunque, che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. .12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 19 Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 5.2. Si rileva, inoltre, che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». E che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a 20 giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). 5.3. La Corte di appello ha correttamente fatto applicazione del dettato normativo e della relativa giurisprudenza di legittimità su entrambi i punti oggetto di censura, sufficientemente motivando al proposito, anche in considerazione, quanto alle invocate attenuanti generiche, dell'assenza di allegazione difensiva di elementi positivi cui ancorarne il riconoscimento. 5.4. Il motivo è infondato. 6. Ad analoga conclusione deve giungersi a proposito del quinto motivo, relativo alla negata continuazione tra il delitto in esame, del 20 marzo 2021, e quello oggetto di sentenza di applicazione della pena da parte del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo del 12 giugno 2019, irrevocabile il 28 giugno 2019, per la «innegabile ed oggettiva cesura cronologica che separa le due condotte, commesse a distanza di quasi due anni e sei mesi l'una dall'altra» già ritenuta dal primo giudice e ribadita dalla Corte di appello che, nel ribadirne la decisività assoluta, tale da assorbire ogni altra valutazione, ha altresì argomentato che tanto rileva «nella direzione della improbabile esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali, atteso che appare assai arduo sostenere che l'imputato, al tempo in cui commetteva il primo delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, si fosse prefigurato la realizzazione dell'ulteriore condotta di offerta in vendita, vendita e cessione sub iudice». 6.1. Inconferente la notazione, pure svolta dalla difesa, della pretesa contraddittorietà tra la decisione in tali termini assunta e l'affermazione dell'inquadramento delle condotte contestate nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti, in quanto riferibile, quest'ultima, alla specificità della condotta contestata al capo 19, e non estensibile certamente alle condotte -peraltro non specificate nella loro consistenza ontologica- pregresse, si osserva che ragione giuridica e motivazione resa risultano immuni da violazione di legge. 6.2. Per costante orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01, l'accertamento della continuazione 21 necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Tra gli stessi si annoverano: l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto;
la contiguità spazio-temporale; le singole causali;
le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non essendo comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluni degli indici suindicati se non significativi nel senso della continuazione in quanto i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (sul punto anche, più di recente, Sez. 1, n. 37986 del 07/06/2024). Argomentando a contrariis, ne consegue più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, che è ben possibile Che l'accertata sussistenza di un elemento fattuale, nella specie, afferente alla mancata contiguità spazio- temporale, incerta la prima, negata la seconda per via della ritenuta decisività della cesura temporale di quasi due anni e sei mesi, possa ben valere in negativo circa l'accertamento della medesimezza del disegno criminoso all'esito di verifica e disamina dei concreti indicatori della detta medesimezza (tra cui quelli innanzi evidenziati), prospettati dalla difesa o comunque ritenuti sussistenti dal giudice, ma, nella specie, valutati sub valenti, con ciò sufficientemente dimostrando di aver esaminato e vagliato tutti gli ulteriori indici funzionali alla decisione in merito alla richiesta difensiva. 6.3. Il motivo, generico estrinsecamente, deve dunque essere rigettato. 7. Il sesto motivo risulta inammissibile, in quanto estraneo ai motivi di appello. Ricorso La SA MA 1. L'unico motivo di ricorso è sovrapponibile a quello, analogo, svolto nell'interesse del coimputato nel medesimo reato, il germano La SA ES. Può pertanto farsi riferimento al § 3 della relativa trattazione, confermandone l'esito in termini di infondatezza. Alle argomentazioni ivi svolte deve, solo, aggiungersi l'inconferenza delle censure relative al diverso trattamento riservato al coimputato AN, e ciò sia in ossequio al principio del cd. concorso differenziato, pure evocato dalla stessa difesa, sia in funzione del principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, nella specie non postulabili ove si consideri che la Corte di merito ha logicamente indicato la ragione della 22 La Con est. Il Presi nte ne ST ND riconfermata negatoria non solo nel ruolo sovraordinato del La SA rispetto all'AN, per quanto anch'egli piccolo spacciatore, ma di inferiore cabotaggio, ma, anche e soprattutto, nella sua qualità dui stabile fornitore dell'AN, il che ne differenzia logicamente ruolo e gravità intrinseca della condotta. 1.1.11 motivo, che non adeguatamente si confronta con la motivazione resa, deve perciò essere rigettato. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 dicembre 2025
udito il Procuratore generale, che ha concluso, quanto al ricorso del ricorrente La SA ES, per l'accoglimento del ricorso quanto ai capi 5 e 6, ed il rigetto nel resto, quanto agli altri imputati per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori di La SA ES, avv. Cianferoni, di La SA MA, avv. IA TT in qualità di sostituto, per delega orale, dell'avv. IA Gallina, di LO EL, avv.ti Dario Falzone e IA TT, i quali tutti, riportandosi ai motivi di ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 13140 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Nel procedimento a carico -tra gli altri- degli odierni ricorrenti, D'AN TI, La SA ES, La SA MA, Lo RD RA;
imputati, ciascuno, come in rubrica, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo aveva condannato D'AN TI -dichiarato responsabile delle due condotte tentate di estorsione aggravata di cui al capo 16) della rubrica, reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 2, cod.pen., contestato in concorso col coimputato Lo RD EL, e, ritenuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva e•applicata la diminuente per il rito- alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere;
La SA ES -dichiarato responsabile del reato di cui al capo 19) della rubrica, reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA MA, applicata la recidiva specifica e infra quinquennale- alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
La SA MA -dichiarato responsabile dei fatti di reato a lui contestati ai capi 19), reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA ES, valutato come più grave, e 23) della rubrica, reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e, ritenuta la continuazione- alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
Lo RD EL -dichiarato responsabile delle due condotte tentate di estorsione aggravata di cui al capo 16) della rubrica, contestate in concorso col coimputato D'AN TI, e ritenuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito- alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
aveva quindi dichiarato La SA NC interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e sospeso dalla responsabilità genitoriale per la durata della pena inflitta, e La SA MA interdetto per anni cinque dai pubblici uffici;
con la confisca e la distruzione dello stupefacente e degli altri beni in sequestro. 1.2. Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna quanto agli odierni ricorrenti. 2 2.1. D'AN TI ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1.1. Col primo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - artt. 56, 110, 629 cod.pen. e 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.i nonché mancanza ed illogicità della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità in ordine alla condotta estorsiva (capo 16, reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 2, cod.pen., contestato in concorso con Lo RD EL, con l'aggravante delle più persone riunite e con la recidiva) in assenza di elementi certi, precisi e concordanti a suo carico. La Corte avrebbe, altresì, eluso le doglianze difensive in ordine alla sussistenza di elementi in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta in imputazione, semplicemente aderendo al ragionamento del primo giudice -viziato dalla ritenuta, presunta, caratura criminale dei protagonisti della vicenda, per i loro pregressi nel campo degli stupefacenti, per il contesto malavitoso in cui i fatti si sono svolti-, ignorando risultanze di segno contrario addotte dalla difesa -quali i reiterati cenni ai rapporti, amicali, intercorrenti tra gli stessi, l'assenza di connotati intimidatori della condotta anche per la mancata suggestionabilità dei destinatari della richiesta, non del tutto estranei a contesti di criminalità-. La stessa riqualificazione della condotta originariamente contestata da consumata in tentata militerebbe, secondo la difesa, a confermare quanto sopra sostenuto. 2.1.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -art. 610 cod.pen.- nonché mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del medesimo reato contestato al capo 16 sopra indicato. Nel caso in esame farebbe difetto l'ingiusto profitto -necessario ai fini della configurabilità del delitto di estorsione- poiché l'incontro del 23 marzo 2021 era finalizzato al solo fine di ottenere il pagamento di una pregressa fornitura di stupefacente, i cui termini derivavano da precedenti e pacifici accordi non rispettati da debitore;
la Corte territoriale avrebbe dunque errato nel rigettare le istanze difensive al proposito svolte, peraltro rendendo una motivazione apparente ed illogica. 2.2. La SA ES ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a sei motivi. 2.2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen. violazione ed erronea applicazione di legge -art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90- in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 19) di imputazione, reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato in concorso con La SA MA. 3 Assume la difesa (con riferimento specifico alla contestata cessione ad AN Davide) che le conversazioni intercettate -dai contenuti incerti-, l'assenza del ricorrente al momento della attività di o.c.p. da parte della polizia giudiziaria nel luogo della cessione, insieme con la prova documentale offerta dalla difesa costituita dalla consulenza tecnica attestante la sua presenza presso la parruccheria distante cinque chilometri dall'esercizio di bar ove la cessione sarebbe avvenuta- impedirebbero, di ritenere la prova della consumazione da parte del La SA del reato contestatogli, laddove la motivazione resa al riguardo neppure si sarebbe confrontata con le risultanze fattuali disponibili, ossia l'assenza di sequestro dello stupefacente e quindi di accertamento della natura della sostanza ceduta, e/o della disponibilità e immissione in circolazione della res illicita. 2.2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen. violazione ed erronea applicazione di legge -art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90- ancora una volta in relazione al capo 19) di imputazione. Richiamata la ratio e l'interpretazione del disposto del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, rammentato che nel caso di specie si verte in ipotesi di un'unica cessione di stupefacente del tipo cocaina per 30 grammi nei confronti di un unico potenziale acquirente, assume la difesa esser rimasto indimostrato, in fatto, sia lo svolgimento di una stabile attività di fornitore in capo al ricorrente, sia l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, come "preteso" dalla Corte di appello, e l'erroneità, in diritto, dell'iter valutativo seguito dalla Corte di appello, posto che, ancora da ultimo (cfr. Sez. 4, n. 29483/25, depositata il 13 agosto 2025), questa Corte di legittimità ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva della fattispecie concreta ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità -senza tuttavia che un solo elemento di carattere positivo o negativo possa, alternativamente, condurre a riconoscere ovvero escludere la lieve entità del fatto, e senza che tali indici debbano avere tutti, indistintamente, segno positivo o negativo-, onere cui la Corte territoriale, semplicemente avallando il ragionamento del Giudice di primo grado, non avrebbe adempiuto. 2.2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art, 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale, in relazione all'art. 99 cod.pen.. La Corte di appello peloritana ha, anche, confermato la decisione del primo giudice quanto alla recidiva specifica ed infra-quinquennale, con mero automatismo, in spregio ai dettami della pronuncia della Corte Costituzionale n. 185/2015 che esige una dimostrazione, in termini conducenti diretti e stretti, del nesso accrescitivo di pericolosità tra il precedente penale e la condotta illecita oggetto di giudizio, e della sua effettiva incidenza, ciò che nel caso di specie non si sarebbe verificato. 2.2.3.1. Coi motivi aggiunti ribadisce censure e richiesta. 4 2.2.4. Col quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale, artt. 62-bis, e 133 cod.pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte palermitana avrebbe omesso di motivare in ordine alle istanze difensive. 2.2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod.pen. La Corte di appello, su contrarie conclusioni del Procuratore generale, ha ritenuto di confermare anche il diniego dell'applicazione del vincolo della continuazione tra i reati imputati all'odierno ricorrente, sulla sola base dell'asserito iato temporale tra gli stessi, pur in presenza di emergenze quali omogeneità delle fattispecie, tipologia di condotta posta in essere e di stupefacente oggetto della stessa, identità di luogo e relativa prossimità temporale dei fatti considerati, peraltro contraddittoriamente rilevando, in altra sede della motivazione, l'inquadramento delle stesse nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti. Non confrontandosi con le articolate deduzioni difensive, la Corte territoriale avrebbe rigettato l'istanza dell'appellante con motivazione sostanzialmente omessa e comunque contraddittoria e manifestamente illogica, peraltro in violazione dell'art. 81 cod. pen. L'apparato motivazionale della sentenza impugnata non espliciterebbe l'avvenuta considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una medesimezza del disegno criminoso, omettendo così una loro valutazione di sintesi. 2.2.5.1. Coi motivi aggiunti ribadisce censure e richiesta. 2.2.6. Col sesto motivo denuncia violazione della legge penale quanto alla statuizione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per la durata della pena. Anche sul punto la Corte di appello avrebbe acriticamente confermato la statuizione del primo grado. L'art. 32, comma 3, cod.pen., individua la sospensione della responsabilità genitoriale, in relazione a condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, salva diversa decisione del giudice;
si tratta di condanna accessoria la cui applicazione, ove ritenuta dal giudice, è automatica o fissa. La difesa contesta la scelta della Corte di appello di confermare tale pena accessoria fissa, in difetto di motivazione circa il mancato esercizio del suo potere derogatorio. 2.3. La SA MA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui lamenta, con riferimento al capo 19 della rubrica, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90- nonché contraddittorietà della motivazione. 5 La Corte di appello avrebbe errato nel sostenere l' «esclusione della riqualificabilità del fatto nella fattispecie di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in ragione della professionalità delle condotte e in forza della gravità delle medesime, nonché del già rimarcato inquadramento dei fatti nell'ambito dei rapporti tra soggetti dediti all'attività di spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti», sostanzialmente individuando il discrimine tra le condotte di cui al comma primo e al comma quinto nelle caratteristiche soggettive dell'acquirente, e comunque su criteri avulsi dal disposto normativo (non occasionalità della cessione, caratteristica soggettiva dell'acquirente coimputato AN, dedito ad attività di piccolo spaccio), invece che nel concreto atteggiarsi della condotta sub iudice (quali il modesto dato ponderale, l'assenza di contabilità, la mancanza di una individuata rete di clienti, il mancato rinvenimento di somme provento di delitto). Avrebbe, altresì, reso una motivazione sul punto contraddittoria ove si consideri il riconoscimento dell'ipotesi lieve a carico del coimputato Osmatacquirente dei fratelli La SA. 2.4. Lo RD EL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.4.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione di legge - artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90- nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A fondamento della condanna la Corte di appello ha principalmente immotivatamente posto intercettazioni -in cui, secondo prospettazione difensiva, in maniera dubitativa si farebbe riferimento ad affari che avrebbero coinvolto l'odierno ricorrente, nonostante le precise censure difensive svolte al proposito- in difetto di risultanze probatorie rivenienti da servizi di o.c.p., contatti telefonici o conversazioni atte a comprovare il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio contestato o nel rapporto con il coimputato D'AN; le prove acquisite dimostrerebbero, al più la mera conoscenza in capo a D'AN di taluni affari in cui il Lo RD era coinvolto, ma non la reciproca cointeressenza;
lo sviluppo argomentativo sarebbe illogico quanto alla interpretazione delle conversazioni (emblematica quella di cui al progr. 4008 del 23 marzo 2021), monco quanto alla identificazione puntuale dei parlatori e dei protagonisti della vicenda, apparente in quanto fondato sull'erronea interpretazione delle conversazioni di che trattasi, sia quanto al primo che quanto al secondo degli episodi dedotti in imputazione (ancora una volta la difesa fa espresso riferimento alla lettera della conversazione di cui al progress. 4005 citato dai giudici di merito e di altri riportati per stralcio). 6 2.4.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge - artt. 56, 629 e 610 cod.pen.- e mancanza e illogicità della motivazione. Il motivo ripropone le doglianze svolte col secondo motivo dalla difesa di D'AN TI e sopra riassunte al § 2.1.2., cui si rinvia. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1. Il Collegio evidenzia, innanzi tutto, come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo Giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 1.1. Sempre in via di premessa si precisa che questa Corte (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.) ha ritenuto che il vizio di travisamento della prova - dai ricorrenti nella specie denunciato-, in caso di 'doppia conforme', può essere dedotto sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni. n.m.; Sez 4, n. 44765, Buonfine e altri, n.m.). Se non ché il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del 7 provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., ex multis, Sez 5, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini;
Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ EL;
Sez. 5, n. 18542 del 2011, Carone, n.m.). Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la .palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG ci EL, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
e Sez 5, n. 48.050 del 02/07/2019, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione;
logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 1.2. In ogni caso non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il 8 profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, LI e altri, Rv. 255542). Ciò premesso può passarsi all'esame dei singoli ricorsi. Ricorso di D'AN TI. 1. Si evincono dalla ampia motivazione resa con la sentenza impugnata (che ripropone, nella sua parte iniziale, le risultanze e la discussione della piattaforma probatoria utilizzata dal Giudice dell'udienza preliminare, che le Corti di merito hanno posto a fondamento della affermazione di responsabilità e della certa identificazione del ricorrente -oltre che del coimputato LO EL, alias Pizzetta, il quale aveva effettuato le due diverse forniture di stupefacente il cui prezzo costituiva il debito del cui tentativo di esazione violenta il ricorrente è imputato- il compendio della attività di intercettazione telematica sul dispositivo mobile in uso alle vittime e delle dichiarazioni acquisite a mezzo di intercettazione telefonica) le ragioni che hanno determinato il primo Giudice nel ricostruire le condotte nei termini di cui alla prospettazione accusatoria (cfr. pagg.
2-12 della sentenza impugnata), giungendo a ritenere la sussistenza della minaccia e della connessa attività intimidatoria posta in essere dal D'NG nell'interesse proprio, rectius della 'famiglia' per cui dichiarava di agire, e quale intermediario del Lo RD, concorrente morale, in qualità di mandante, della condotta estorsiva materialmente posta in essere dal primo. 1.1. Già innanzi alla Corte territoriale la difesa del D'AN aveva sostanzialmente sostenuto la non desumibilità dalle dette intercettazioni di minaccia alcuna, sia pure implicita, indiretta, larvata, o di condotta intimidatoria, non potendosi desumere dal mero riferimento ai detenuti, presente in un'unica conversazione, peraltro intervenuta tra soggetti legati da pregressi risalenti rapporti di conoscenza e, comunque, adusi a contesti di criminalità -pertanto non facilmente suggestionabili-, ragione alcuna per ricollegare la richiesta del saldo del debito 9 oggetto della pretesa creditoria -riveniente da accordi precedenti e pacifici tra le parti- alle necessità ed al mantenimento delle famiglie dei detenuti. Aveva, inoltre, denunciato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod.pen., per l'allegato difetto dell'elemento costitutivo dell'ingiusto vantaggio con altrui danno. 1.2. La motivazione della Corte di appello di rigetto delle censure difensive è ampia e solidamente ancorata al dato probatorio disponibile, oltre che corretta in diritto e tutt'altro che illogicamente resa. Non si ravvisa, altresì, travisamento alcuno della prova, che il ricorso sembrerebbe evocare sia 'per invenzione' e che per mancata valutazione di elementi probatori addotti dalla difesa, peraltro in difetto della necessaria puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati 1.3. Legittimamente affermato il principio della mutua integrazione tra le motivazioni del duplice grado di merito, e, dunque, previo rinvio per relationem al contenuto della motivazione resa dal Tribunale, la Corte di appello ha, infatti, richiamato, a sostegno della ritenuta integrazione della minaccia consustanziale alla imputazione elevata al ricorrente, la rilevanza della caratura criminale dei protagonisti della vicenda, degli affari e rapporti pregressi nel settore del traffico degli stupefacenti, del complessivo contesto malavitoso in cui il fatto si svolge, e ha rammentato il «principio per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere palese, esplicita, determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo soltanto necessario che essa sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà de d) soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004 Ud. (dep. 23/09/2004) Rv 229727-01)». Di poi individuando, nel concreto, quali plurimi indici dimostrativi della condotta velatamente costrittiva e intimidatoria in contestazione, la immediata comunicazione alle vittime da parte del ricorrente del motivo dell'incontro ("mio cugino voleva parlare dei carcerati"), riferimento peraltro non oggetto della sola conversazione indicata dalla difesa con l'appello e nel ricorso in trattazione, ma immanente in tutte le conversazioni tra le parti di cui ai progressivi in atti, quale incalzante e ribadito presupposto degli abboccamenti tutti e dell'intraneità propria e di AN (il coimputato Lo RD, concorrente morale) alla 'famiglia'; l'accenno al pregresso diverbio tra quest'ultimo e l'altra vittima, Souffiane;
la immediata accettazione e rappresentazione, da parte dei due fratelli parti offese, della doverosità ed urgenza del pagamento del debito;
l'importanza del ribadire il D'NG la circostanza che il Lo RD faceva capo a lui per l'attività illecita di spaccio i cui proventi interessavano la 'famiglia' da se medesimo rappresentata. 10 E, ancora, ha evidenziato, quanto alla concreta consistenza e attitudine intimidatoria della minaccia, larvata, proprio gli schemi e gli stilemi del contesto del mondo degli stupefacenti e criminali in cui la stessa si è compiuta, a nulla rilevando la riqualificazione della condotta nei termini del tentativo, inefficiente in quanto tale a significare la inidoneità obiettiva della intimidazione, perchè sorretta dalla sola attestazione della mancata verificazione dell'evento. Così giungendo al rigetto del primo motivo di appello. Infine ha ribadito la diversa oggettività giuridica della estorsione rispetto alla minaccia, individuando il discrimine nel fine del procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno -esattamente come nel caso di specie, in cui la pretesa ha per oggetto una utilità economica illecita-. Così motivando il rigetto anche del secondo motivo di appello. 1.4. Tanto all'esito di un percorso logico argomentativo sorretto da motivazione non censurabile né sotto il profilo della contestata violazione di legge, né sotto quello motivazionale. 1.5. Deve infatti ribadirsi in questa sede -quanto al primo dei temi posti dalla difesa- il principio, affermato sin da Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004 Ud. (dep. 23/09/2004 ) Rv. 229727 - 01, e poi sempre univocamente richiamato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, secondo cui «la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera». 1.5.1. La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, a proposito delle decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità), e nel solco dell'insegnamento di questa Corte sopra rammentato, ha puntualizzato che l'affermazione di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata è stata fondata sugli esiti intercettivi (come sopra riassunti), che reiteratamente evocavano l'appartenenza del ricorrente, presentatosi, al pari del mandante Lo RD, quale soggetto vicino alla famiglia mafiosa di santa IA del Gesù in forza dei propri rapporti di parentela;
pregresse analoghe rivendicazioni nei confronti di NE da parte del medesimo creditore e mandante, e causa di recenti pregressi violenti scontri tra i due;
il ruolo di esattore di crediti di evidente natura illecita in quanto traevano ragion d'essere in transazioni aventi ad oggetto stupefacenti, ed erano maturati 11 nel mercato illegale così circoscritto e noto alle parti;
la imputazione dell'interesse alla riscossione da parte della 'famiglia' e la destinazione delle somme alle necessità dei detenuti. Circostanze, tutte, così evidenti nella loro portata intimidatoria, da determinare i due fratelli AN, che «percepivano immediatamente il peso della richiesta e le possibili conseguenze negative derivanti da una mancata adesione alla stessa stante l'intercessione di un soggetto prossimo al mandamento mafioso di Santa IA del Gesù», ad affrettarsi a dichiarare che «i debiti andavano subito onorati e che era una questione per sua natura urgente». Il motivo è, dunque, infondato e deve essere rigettato. 1.6. Del pari infondato, e, ancor prima inammissibile, è il secondo motivo di ricorso. 1.6.1. Esso risulta, al cospetto di quanto fin qui argomentato, innanzi tutto reiterativo di quello proposto col gravame, meramente contestativo della motivazione resa con cui non si confronta, così palesandosi inammissibile, per genericità. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.6.2. Risulta, comunque, manifestamente infondato. Deve, infatti, ribadirsi il principio, anch'esso oggetto di uniforme e consolidato orientamento di legittimità, secondo cui i delitti di violenza privata e di estorsione, aventi in comune l'elemento della violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, si differenziano non solo per la diversa obiettività giuridica, ma anche con riguardo all'elemento psicologico. Infatti, mentre nella violenza privata il dolo è rappresentato dalla consapevolezza di usare violenza o minaccia al fine di indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, l'estorsione richiede che violenza o minaccia siano dirette a costringere taluno ad osservare tale comportamento al fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto, nella specie dalla Corte di merito ritenuto esistente ed individuato nel percepimento del denaro corrispondente al prezzo delle preg resse illecite transazioni. 1.7. Il ricorso deve dunque essere rigettato. 12 Ricorso di Lo RD EL 1. L'oggettività della imputazione elevata nei confronti del ricorrente in concorso con il D'AN (sempre in relazione al capo 16), nonché la quasi integrale sovrapponibilità dei motivi formulati, consente di trattare il presente ricorso con almeno parziale rinvio alle argomentazioni appena spese a proposito del D'AN. 1.1. Si richiama, pertanto, integralmente, quanto sopra argomentato, cui si ritiene di aggiungere -avendo in appello il Lo RD contestato la configurabilità del concorso nella condotta del primo, per essersi in tesi ingeritosi nella vicenda 'creditoria' solo al fine di appianare bonariamente i contrasti insorti in relazione al mancato pagamento delle somme pretese, senza alcun intento coartativo, e dunque in difetto di prova dell'interessamento alla vicenda- che la Corte territoriale ha, al proposito, indicato la risultanza -dichiarazioni acquisite in chiaro grazia al trojan - da cui ha tratto il convincimento della cointeressenza dell'imputato nella esazione del credito illecito, nella circostanza che il Lo RD era stato immediatamente chiamato in causa dal coimputato quale titolare dei due distinti crediti -tra cui anche quello vantato nei confronti del NE già oggetto di violento scontro tra i due, avvenuto solo qualche giorno prima-; che anche egli era stato dal D'AN rappresentato quale soggetto, se non appartenente, almeno vicino alla 'famiglia' mafiosa di Santa IA del Gesu'. Il che era valso alla Corte territoriale per superare logicamente la prospettazione difensiva della portata solo pacificatrice del suo intervento, in ragione della violenza del dissidio con FI, accusato di non voler pagare il debito, di non voler dare i soldi destinati al sostentamento dei detenuti, e perciò destinatario di violenta aggressione da parte del ricorrente;
e per ravvisarne, in pieno, la consapevole compartecipazione psicologica, almeno sotto forma di adesione o agevolazione istigativa, nella condotta estorsiva materialmente realizzata dal D'AN. 1.2. Così essendo stata ritenuta dalla Corte di appello la piena prova della sussistenza del concorso nel delitto di estorsione tentata, rileva il Collegio che, vero che «[I]n tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di 13 causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativo al tentativo di estorsione relativo al c.d. "regalo ai carcerati" posto in essere da un altro soggetto) così Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021 ) Rv. 282295 - 01», a tale onere la Corte di merito ha correttamente ottemperato. Si richiama, al proposito, la svolta complessiva disamina delle emergenze investigative, già esaurientemente prospettate dal primo giudice, e correttamente rilette dalla Corte di appello, ossia delle conversazioni in cui si fa riferimento al diretto scontro -verbale e trasmodato nelle vie di fatto, tra l'imputato e la parte offesa NE- avente medesimo oggetto, imputazione e caratteristiche, evocato dal D'AN come funzionale ad ottenere la disponibilità dei danari dovuti dagli ANe e da destinare alle esigenze dei detenuti. Il che è stato ritenuto, non illogicamente, indice di evidenza del ruolo di intermediario del D'AN nella estorsione voluta e compiuta nell'interesse del Lo RD, e circostanza idonea a provare la sussistenza di una consapevole compartecipazione psicologica, almeno sotto forma di adesione o agevolazione istigativa, del Lo RD nella condotta materialmente realizzata dal primo. 1.3. Il motivo, il primo del ricorso formulato nell'interesse del LO, infondato, deve pertanto essere rigettato. 1.4. Quanto al secondo motivo, in toto sovrapponibile al secondo proposto nell'interesse del D'AN, se ne ribadisce anche in questa sede la inammissibilità, per i motivi sopra esplicitati al § 1.6. della relativa trattazione, cui si fa integrale rinvio. 1.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ricorso di La SA ES. 1. Il ricorrente è stato condannato in relazione al capo 19, reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, contestatogli in concorso con La SA MA . 2. Anche quanto al reato in discussione, di cui al capo 19 contestato, in concorso, ai due fratelli La SA, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto dell'accertamento del Tribunale (cfr. pagg. 13-19 della sentenza impugnata), giunto ad affermare la responsabilità del prevenuto sulla base delle risultanze 14 intercettive (fondamentale la ricognizione delle conversazioni nel corso delle quali si è svolta la trattativa -per l'acquisto di una partita di trenta grammi di droga- intercorsa tra l'acquirente e i due fratelli, MA e ES La SA, dei quali il primo avrebbe dovuto recapitare la sostanza e il secondo ricevere il controvalore in denaro, e che risultava al pari e più del primo dominus dell'affare, stabilendone il prezzo), superando le censure difensive in termini di pretesa incongruenza con una siffatta ricostruzione delle risultanze del servizio di o.c.p. (da cui la non provata presenza del La SA ES all'esterno dell'esercizio commerciale individuato quale luogo della traditio) e dell'alibi allegato dal ricorrente (ritenuto inefficiente a superare il solido apparato probatorio riveniente dalla lettura delle intercettazioni). La Corte di appello, nel rigettare l'appello (cfr. pagg 28 e segg. della sentenza impugnata), aveva ritenuto la presenza del La SA ES sul luogo del fatto provata;
ma, soprattutto, aveva ritenuto indiscutibile la prova della responsabilità del ricorrente in forza della sua indubbia partecipazione alla conversazione del 20 marzo 2021, nel corso della quale l'acquirente trattava e discuteva dell'acquisto dello stupefacente con entrambi i fratelli La SA -cui si rivolgeva appellandoli coi nomi di battesimo sicchè indubbia ne aveva ritenuta l'identificazione-, da cui la affermazione del fondamentale ruolo del ricorrente nell'economia della transazione, non solo in quanto deputato a ricevere il denaro prezzo dello stupefacente, ma anche, come anticipato, in quanto co-protagonista della trattativa. In forza di tanto era giunta a ritenere irrilevante la circostanza che, al momento del controllo fuori dall'esercizio commerciale, gli agenti di polizia giudiziaria non avessero accertato l'arrivo del ricorrente, ma solo del fratello MA e dell'acquirente AN (non ritenendo neppure di poter escludere che il ricorrente fosse presente all'interno, il che secondo la Corte territoriale giustificherebbe, anche, l'assenza di contatti telefonici con l'acquirente sulla sua utenza). Aveva inoltre superato il preteso alibi, in tesi difensiva risultante dai messaggi alla fidanzata e dalle risultanze della consulenza di parte, quest'ultima perché ritenuta non concludente nella parte in cui attesta la non compatibilità della presenza dell'imputato sul luogo della traditio con gli orari dei messaggi - privi di immagini- tra imputato e fidanzata, in quanto tali inidonei ad attestarne la pretesa presenza presso il centro estetico, nonostante l'oggettiva distanza tra lo stesso ed il bar ove la droga doveva essere consegnata. 2.1. Al cospetto di tanto il motivo svolto dinnanzi a questa Corte, reiterativo dei motivi di appello e contestativo dell'iter motivazionale della Corte di merito, torna a sostenere la ricostruzione degli accadimenti postulata in primo grado, e poi già dedotta coi motivi di appello, ma dalla Corte territoriale disattesa con argomentazioni aderenti ai dati fattuali e immuni nel loro svolgimento da cedimenti 15 logici;
ciò in particolare relativamente alla compatibilità tra gli orari dell'impegno del ricorrente presso la parruccheria (non ritenuto nella sua ineluttabilità e comunque non sufficientemente provato) e la presenza dell'acquirente presso il luogo deputato alla traditi°, addirittura introducendo (in questa sede per la prima volta) il dubbio sulla serietà della trattativa (quasi che i La CA non avessero avuto la disponibilità dello stupefacente in quanto nulla era stato sequestrato) e tornando a riproporre la già convincentemente censurata lettura dello stralcio della conversazione -"tu quando sei a casa mia mi chiami e io vengo con ES"- per sostenere l'estraneità -invero contraddetta da plurime emergenze fattuali e logiche esposte nella motivazione della Corte territoriale- del ricorrente alla trattativa (al proposito la Corte di appello aveva convincentemente affermato «[...] la prova della condotta è sine dubio ritraibile dal tenore della conversazione citata, che si palesa univoca anche con riguardo alla frase "Tu quando sei a casa mia mi ehiami e io vengo con ES"; essa, secondo l'appellante, proverebbe l'assenza dell'imputato dal luogo del fatto, mentre è logico ritenere che la stessa sia dimostrativa del contrario, da essa, comunque, [...] desumendosi all'evidenza che AN afferma che consegnerà il denaro (C 1.350,00) per l'acquisto dello stupefacente (grammi 30) a ES, mentre del trasporto si dovrà occupare La SA MA, che dovrà raggiungerlo poco dopo presso la sua abitazione», di poi validando logicamente tale ricostruzione correlandola alle risultanze della annotazione che attestava la uscita e l'allontanamento del La SA MA in quasi immediata successione temporale rispetto alla conversazione di che trattasi per recarsi nel luogo deputato alla consegna, il che, evidentemente, si osserva, rappresenta ulteriore logica conferma della corretta attestazione del perfezionamento della condotta imputata al ricorrente, di ricezione del prezzo della commessa, preliminare alla traditio). Alle considerazioni appena svolte deve, solo, aggiungersi che il motivo non si confronta, neppure, con la realtà della contestazione, elevata a titolo di concorso, sicchè la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di stupefacente -da intendersi nella specie accertata in quanto, secondo gli accordi, necessariamente prodromica alla consegna della droga- integra pacificamente una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in forza della altrettanto pacifica possibilità di perfezionamento del delitto, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo (oltre che in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione) in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023 Ud. (dep. 31/07/2023 ) Rv. 284984 — 01). 2.2. Il motivo deve dunque essere rigettato. 16 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, ancor prima, inammissibile per genericità estrinseca. 3.1. La Corte di merito ha rigettato la invocata riqualificazione ai sensi del comma quinto attestando la «maggiore lesività della condotta, riveniente dall'essere il fatto realizzato nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e piccoli acquirenti», oltre che l'attività dell'imputato di stabile fornitore dell'AN, attestata dal primo grado in quanto riveniente dalla stessa voce dell'acquirente, che, nel colloquiare con soggetto non identificato, dichiara di acquistare lo stupefacente da La SA ES per 45 euro al grammo, prezzo favorevole rispetto a quello praticato da altro fornitore, che peraltro non garantiva neppure la medesima qualità. 3.2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito. Si ribadisce che, come non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., e non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, neppure vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3.3. Il motivo è, comunque, infondato. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «vel») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, 17 modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». 3.3.1. Nel caso di specie la Corte di merito ha valorizzato così la intensa lesività della condotta, «riveniente dall'essere il fatto realizzato nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e piccoli acquirenti», come la non occasionalità della stessa, attesa l'attività dell'imputato di stabile fornitore dell'AN, attestata dal primo grado in quanto riveniente dalla stessa voce dell'acquirente. E ciò ha fatto coerentemente col dato normativo e l'interpretazione di questa Corte, che, ancora da ultimo (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 Ud. (dep. 11/04/2025 ) Rv. 287869 - 01), ha affermato, quanto alla non occasionalità della condotta, come «[I]n tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto». 3.4. Il motivo è infondato. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla recidiva ritenuta dalla Corte di merito sì come contestata, a fronte della motivazione dei giudici di merito, resa con riferimento «alla più accentuata colpevolezza ed [...] maggiorazione della pericolosità criminale desumibili dall'avere il La SA seguitato a delinquere dopo aver patteggiato una pesante pena oggetto di condanna, del precedente penale della medesima indole risultante dal certificato del casellario giudiziale (detenzione di sostanze stupefacenti aggravato ai sensi dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 309/90)», lamenta la difesa, col ricorso in esame, un mero automatismo 18 applicativo che la motivazione appena riprodotta testualmente palesamente sconfessa. 4.1. Esso risulta così inammissibile, per genericità. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5. Col quarto motivo la difesa contesta il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 5.1. La Corte di merito ha ritenuto, quanto alle attenuanti generiche, di confermare la valutazione del primo grado, «in forza della carenza di elementi meritevoli di premialità nella condotta perpetrata, fattore cui può soggiungersi la considerazione della entità del pericolo cagionato e della presenza [di -n.d.r.-] grave precedente penale specifico risultante dal certificato del casellario giudiziale», argomentazioni conducenti, quanto al trattamento sanzionatorio, «ad escludere la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare una riduzione della pena irrogata -attestata nel minimo edittale quanto a quella detentiva, di poco superiore al minimo quanto a quella pecuniaria- ritenute congrue e proporzionate al complessivo disvalore del fatto». 5.2. Si osserva, dunque, che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. .12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 19 Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 5.2. Si rileva, inoltre, che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». E che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a 20 giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). 5.3. La Corte di appello ha correttamente fatto applicazione del dettato normativo e della relativa giurisprudenza di legittimità su entrambi i punti oggetto di censura, sufficientemente motivando al proposito, anche in considerazione, quanto alle invocate attenuanti generiche, dell'assenza di allegazione difensiva di elementi positivi cui ancorarne il riconoscimento. 5.4. Il motivo è infondato. 6. Ad analoga conclusione deve giungersi a proposito del quinto motivo, relativo alla negata continuazione tra il delitto in esame, del 20 marzo 2021, e quello oggetto di sentenza di applicazione della pena da parte del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo del 12 giugno 2019, irrevocabile il 28 giugno 2019, per la «innegabile ed oggettiva cesura cronologica che separa le due condotte, commesse a distanza di quasi due anni e sei mesi l'una dall'altra» già ritenuta dal primo giudice e ribadita dalla Corte di appello che, nel ribadirne la decisività assoluta, tale da assorbire ogni altra valutazione, ha altresì argomentato che tanto rileva «nella direzione della improbabile esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali, atteso che appare assai arduo sostenere che l'imputato, al tempo in cui commetteva il primo delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, si fosse prefigurato la realizzazione dell'ulteriore condotta di offerta in vendita, vendita e cessione sub iudice». 6.1. Inconferente la notazione, pure svolta dalla difesa, della pretesa contraddittorietà tra la decisione in tali termini assunta e l'affermazione dell'inquadramento delle condotte contestate nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti all'attività di piccolo spaccio e non già tra spacciatori e singoli acquirenti, in quanto riferibile, quest'ultima, alla specificità della condotta contestata al capo 19, e non estensibile certamente alle condotte -peraltro non specificate nella loro consistenza ontologica- pregresse, si osserva che ragione giuridica e motivazione resa risultano immuni da violazione di legge. 6.2. Per costante orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01, l'accertamento della continuazione 21 necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Tra gli stessi si annoverano: l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto;
la contiguità spazio-temporale; le singole causali;
le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non essendo comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluni degli indici suindicati se non significativi nel senso della continuazione in quanto i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (sul punto anche, più di recente, Sez. 1, n. 37986 del 07/06/2024). Argomentando a contrariis, ne consegue più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, che è ben possibile Che l'accertata sussistenza di un elemento fattuale, nella specie, afferente alla mancata contiguità spazio- temporale, incerta la prima, negata la seconda per via della ritenuta decisività della cesura temporale di quasi due anni e sei mesi, possa ben valere in negativo circa l'accertamento della medesimezza del disegno criminoso all'esito di verifica e disamina dei concreti indicatori della detta medesimezza (tra cui quelli innanzi evidenziati), prospettati dalla difesa o comunque ritenuti sussistenti dal giudice, ma, nella specie, valutati sub valenti, con ciò sufficientemente dimostrando di aver esaminato e vagliato tutti gli ulteriori indici funzionali alla decisione in merito alla richiesta difensiva. 6.3. Il motivo, generico estrinsecamente, deve dunque essere rigettato. 7. Il sesto motivo risulta inammissibile, in quanto estraneo ai motivi di appello. Ricorso La SA MA 1. L'unico motivo di ricorso è sovrapponibile a quello, analogo, svolto nell'interesse del coimputato nel medesimo reato, il germano La SA ES. Può pertanto farsi riferimento al § 3 della relativa trattazione, confermandone l'esito in termini di infondatezza. Alle argomentazioni ivi svolte deve, solo, aggiungersi l'inconferenza delle censure relative al diverso trattamento riservato al coimputato AN, e ciò sia in ossequio al principio del cd. concorso differenziato, pure evocato dalla stessa difesa, sia in funzione del principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, nella specie non postulabili ove si consideri che la Corte di merito ha logicamente indicato la ragione della 22 La Con est. Il Presi nte ne ST ND riconfermata negatoria non solo nel ruolo sovraordinato del La SA rispetto all'AN, per quanto anch'egli piccolo spacciatore, ma di inferiore cabotaggio, ma, anche e soprattutto, nella sua qualità dui stabile fornitore dell'AN, il che ne differenzia logicamente ruolo e gravità intrinseca della condotta. 1.1.11 motivo, che non adeguatamente si confronta con la motivazione resa, deve perciò essere rigettato. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 dicembre 2025