Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 13140
CASS
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza/illogicità della motivazione (travisamento della prova)

    La Corte ha ritenuto provata la minaccia e l'attività intimidatoria posta in essere dal ricorrente, anche in forma implicita, larvata o indiretta, basandosi su intercettazioni, sulla caratura criminale dei protagonisti, sugli affari pregressi nel traffico di stupefacenti e sul contesto malavitoso. La riqualificazione in tentata non inficia la prova della minaccia.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 610 c.p.

    La Corte ha ribadito la diversa oggettività giuridica dell'estorsione rispetto alla minaccia, individuando il discrimine nel fine di procurare un ingiusto profitto con altrui danno, presente nel caso di specie in quanto la pretesa aveva per oggetto un'utilità economica illecita.

  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione di legge

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in forza della sua partecipazione alla conversazione in cui trattava l'acquisto dello stupefacente con entrambi i fratelli La SA, stabilendo il prezzo e dimostrando il suo ruolo fondamentale nella transazione, anche come deputato a ricevere il denaro. La presenza all'interno del locale è stata ritenuta possibile, giustificando l'assenza di contatti telefonici. L'alibi è stato ritenuto inefficace. La condotta di chi riceve denaro quale contropartita della consegna di stupefacenti integra concorso nel reato.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90)

    La Corte di merito ha rigettato la riqualificazione ai sensi del comma quinto, attestando la maggiore lesività della condotta realizzata nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti al piccolo spaccio e non tra spacciatori e acquirenti, nonché l'attività di stabile fornitore dell'AN, attestata dalla voce dell'acquirente che indicava un prezzo favorevole e una qualità superiore rispetto ad altro fornitore. La non occasionalità della condotta è un fattore che esclude la lieve entità del fatto.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale sostanziale in relazione all'art. 99 cod.pen. (recidiva)

    La Corte di merito ha motivato la recidiva in riferimento alla più accentuata colpevolezza e maggiorazione della pericolosità criminale desumibili dall'aver il La SA continuato a delinquere dopo aver patteggiato una pena, e dal precedente penale specifico per detenzione di sostanze stupefacenti aggravata.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale sostanziale (artt. 62-bis, e 133 cod.pen.) e diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto di confermare la valutazione del primo grado per la carenza di elementi meritevoli di premialità, la gravità del pericolo cagionato e la presenza di un grave precedente penale specifico. La graduazione del trattamento sanzionatorio è rientrata nel potere discrezionale del giudice, motivata sufficientemente anche in considerazione dell'assenza di elementi positivi.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale sostanziale e illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod.pen. (continuazione)

    La Corte ha ritenuto il diniego della continuazione in base all'innegabile e oggettiva cesura cronologica tra le due condotte, commesse a distanza di quasi due anni e sei mesi, ritenendo tale fattore decisivo e assorbente, escludendo la programmazione unitaria.

  • Inammissibile
    Violazione della legge penale quanto alla statuizione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale

    La motivazione della sentenza impugnata non è stata contestata nel suo contenuto, ma la sua inammissibilità è stata dedotta in quanto estranea ai motivi di appello.

  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha valorizzato l'intensa lesività della condotta, realizzata nell'ambito di rapporti tra soggetti dediti al piccolo spaccio, e la non occasionalità della stessa, attesa l'attività di stabile fornitore dell'AN. La motivazione è coerente col dato normativo e l'interpretazione giurisprudenziale, che esclude la lieve entità del fatto in presenza di tali indici. La censura sul diverso trattamento del coimputato è inconferente in virtù del principio del concorso differenziato e della motivazione logica che differenzia i ruoli.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione di legge e mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione

    La Corte ha indicato la risultanza di dichiarazioni acquisite in chiaro da cui ha tratto il convincimento della cointeressenza dell'imputato nell'esazione del credito illecito, dato che il Lo RD era stato immediatamente chiamato in causa dal coimputato quale titolare dei crediti e rappresentato come soggetto vicino alla 'famiglia' mafiosa. Ciò ha superato la prospettazione difensiva della portata solo pacificatrice del suo intervento, ravvisando una consapevole compartecipazione psicologica.

  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge e mancanza/illogicità della motivazione (riqualificazione del reato)

    Si rinvia alla motivazione relativa al ricorso di D'AN TI, dove si è escluso che la condotta integrasse il delitto di estorsione per difetto dell'ingiusto profitto, confermando la sussistenza dell'estorsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 13140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13140
    Data del deposito : 10 aprile 2026

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