Sentenza 19 maggio 2023
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo.
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1. Premessa La sentenza in esame affronta un tema ricorrente e tuttavia ancora foriero di contrastanti applicazioni: la configurabilità del fatto di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il caso si segnala per l'interessante analisi svolta dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri interpretativi che regolano il discrimen tra il fatto “lieve” e la condotta di non minima offensività, anche alla luce di parametri apparentemente favorevoli all'imputato (quantità modesta, assenza di organizzazione esterna, utilizzo dell'abitazione). 2. Il fatto L'imputato era stato tratto a giudizio per la detenzione e la cessione reiterata di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 33415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33415 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33415 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 19/05/2023 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. EP CC, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per DE HI SS, limitatamente alla confisca della somma di euro 11.580,00, con inammissibilità nel resto;
udito, per l'imputato IA NT, l'Avv. Oreste Palmieri del Foro di Latina, anche in sostituzione dell'Avv. EP Lauretti, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato DE HI SS, l'Avv. Oreste Palmieri del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Forte del foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, udito, per gli imputati PE LO, TT AR, RI OL e AC AR l'Avv. Domenico Oropallo del Foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato AT RO, l'Avv. Chiara Fagiolo del Foro di Velletri, in sostituzione degli Avv. AR Fagiolo e Giampaolo Fagiolo, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato LL DR, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, anche sostituzione dell'avvocato Giulio Nevi del foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per gli imputati TO IA e DA IA, l'Avv. Aurelio Cannatelli, in sostituzione dell'Avv. Gianmarco Conca del Foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato AZ RE, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Alessia Vita e dell'Avv. ES Marcheselli, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato PE IC, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Alessia Vita, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accogli mento;
udito, per l'imputato CO MI, l'Avv. Luca Pallotta del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Danilo Romagnino del Foro di Roma, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina in data 14/12/2020 nelle forme del rito abbreviato: - SS DE HI veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al capo A), commesso in concorso con FR NI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si 2 è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti L'interno del carcere di Latina;
- RO AT e NT IA venivano condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al Capo B), commesso in concorso con FR NI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti L'interno del carcere di Latina;
- LO AL e RE AL venivano condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al Capo C), commesso in concorso con FR NI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti L'interno del carcere di Latina;
- IA TO veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione in relazione a fatti di corruzione (Capo 63), falso ideologico (Capo 64, Capo 65, Capo 66, Capo 67, Capo 68, Capo 70), e truffa (Capo 69); - LO PE veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 24.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capi 1) e 4), detenzione e porto di armi comuni da sparo (Capi 40 e 41) e ricettazione di armi da sparo (Capo 44), - RD TR veniva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina, relativamente al Capo 2), Capo 5), Capo 6), Capo 7), Capo 8), Capo 9), Capo10), Capo 11), Capo 13), Capo 16), Capo 18), Capo 20), Capo 22), Capo 26), Capo 29), Capo 31), Capo 32), Capo 33), Capo 34), Capo 35), Capo 36), Capo 37), Capo 43), Capo 44), Capo 47-bis), Capo 49), Capo 50), Capo 55), Capo 57), Capo 59), Capo 63), Capo 64), Capo 65), Capo 71), Capo 72); - DA IA veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capo 17, Capo 19, Capo 21, Capo 23, Capo 25, Capo 60); - CO MI veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina commessi in concorso con DA IA (Capo 19, Capo 21, Capo 23, Capo 25); - AR TT veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione per un fatto di corruzione nei confronti del TO, ispettore di Polizia Penitenziaria (Capo 63), e per un episodio di cessione di stupefacenti L'interno della Casa circondariale di Latina in concorso con lo stesso TR (Capo 64); - OL RI veniva condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 3.200 di multa per due fatti di detenzione e porto d'armi comuni da sparo (Capi 39) e 41); 3 - AR IA veniva condannata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 22.000 di multa per tre episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capi 33, 35 e 50) e un fatto di detenzione e porto d'arma comune da sparo (Capo 39); - DR LL veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa per tre episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capo 27, Capo 28, Capo 30); - RE AZ veniva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa, riqualificato il fatto di cessione continuata di stupefacente del tipo cocaina (Capo 61) nella fattispecie di cui L'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Con sentenza del 30/03/2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma: - in accoglimento delle proposte di concordato avanzate da PE RD e TO IA, riduceva le pene agli stessi irrogate rispettivamente in anni sei di reclusione e 28.000 euro di multa e anni tre mesi sette di reclusione, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di gravame in quanto rinunciati;
- esclusa la continuazione interna tra i reati loro ascritti, rideterminava la pena per SS DE HI, RO AT, NT IA, LO AL e RE AL in anni due e mesi otto di reclusione ciascuno;
- riconosciuta per LO PE la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 02/07/2019, irrevocabile il 16/02/2021, rideterminava la pena complessivamente inflitta allo stesso in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa;
- concesse le attenuanti generiche ad RE AZ, rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione e 2.889 euro di multa;
- confermava nel resto la sentenza di primo grado, rideterminando la pena pecuniaria per DA IA e CO MI e operando un nuovo calcolo per la continuazione della pena detentiva. 3. Avverso tale sentenza propongono, tramite i loro difensori di fiducia, ricorso per cassazione gli imputati IA TO, LO PE, RD PE, SS DE HI, RO AT, NT IA, LO AL, RE AL, AR TT, MI CO, OL RI, AR IA, IA DA, RE AZ ed DR LL. 3.1. Il ricorso di IA TO 4 Con l'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e chiede l'assoluzione per i fatti di cui è imputato per non aver commesso il fatto, almeno ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Evidenzia come i giudici di appello non abbiano tenuto conto dei motivi di impugnazione proposti e contesta l'affidabilità delle dichiarazioni del teste BE Fattoum in quanto contraddittorie. Evidenzia come non vi sia mai stata alcuna indicazione oggettiva o soggettiva che fosse il TR l'agente di polizia penitenziaria cui il suddetto teste si riferiva e che a carico dell'imputato esistevano solamente indizi né gravi, né precisi, né concordanti. Analogamente non vi sono indizi in merito alla contestata corruzione, ciò che determina la nullità della sentenza di appello in quanto ha errato la valutazione del compendio probatorio. 3.2. Il ricorso di RD PE. Con l'unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 125, n. 3, del codice di procedura penale, 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in relazione L'articolo 606 comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale, per erronea applicazione della norma penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità. Evidenzia che il concordato avvenuto in appello non esclude che la Corte, posta di fronte a questioni di natura processuale che, qualora accolte, determinano il venir meno di qualsivoglia elemento di prova della colpevolezza dell'imputato, debba necessariamente in via preliminare pronunciarsi sulle stesse. In particolare, a fronte della denunciata nullità del decreto di intercettazione emesso il 4 aprile 2018 dal GIP presso il Tribunale di Latina, con conseguente inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche, i giudici avrebbero dovuto valutare tale eccezione prima di accogliere la richiesta di concordato, la quale non va a sanare i vizi che avevano investito tutta l'attività tecnica: trattasi infatti di nullità assolute che non possono essere sanate dalla scelta del rito contratto. In data 24 marzo 2023, l'Avv. Cesare . Placanica del Foro di Roma, faceva pervenire rinuncia al mandato difensivo. 3.3. Il ricorso di LO PE 3.3.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale per violazione di legge e vizio logico di motivazione in relazione L'articolo 546, lettera e), del codice di rito. 5 Evidenzia l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle eccezioni difensive concernenti la legittimità delle intercettazioni telefoniche e la loro conseguente inutilizzabilità, eccezioni contenute L'interno di memoria difensiva depositata dinanzi al giudice di primo grado. Tale nullità non può essere sanata da motivazione integrativa fornita dal giudice di appello;
3.3.2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio logico di motivazione in relazione L'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali in atti, per violazione dell'articolo 267 del codice di rito. In .articolare, si lamentava innanzi ai giudici di appello che l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione sarebbe avvenuta in assenza dei requisiti di legge ed inoltre per avere il pubblico ministero nel decreto di intercettazione in via d'urgenza motivato alla luce di un sequestro di sostanza stupefacente che era in realtà riferito ad altro procedimento penale, ciò da cui deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Secondo il ricorrente la motivazione addotta dalla Corte d'appello per confermare la validità e utilizzabilità delle intercettazioni è sia parziale che inconferente, oltre che illogica e contraddittoria. Ritiene infatti che il rinvio fatto L'articolo 270 per codice di procedura penale sia del tutto inconferente in quanto nel caso di specie non si tratta di utilizzare intercettazioni disposte in altro procedimento bensì proprio nel procedimento in trattazione, cui era tuttavia estraneo tale stupefacente. 3.3.3. Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio logico di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente in ordine capi di imputazione per quali è stata pronunciata condanna. Sostiene che i giudici di appello sono pervenuti al giudizio di responsabilità sulla base delle sole intercettazioni telefoniche ed in assenza dei dovuti riscontri oggettivi;
si tratta in altre parole non solo di «droga parlata», ma anche di «armi parlate» e di «corruzione parlata». Sul punto, la Corte d'appello si è limitata a considerazioni contenute nella parte generale della sentenza, corredate da una scarna individualizzazione relativa al ricorrente, basata sulla quantità di intercettazioni e sul loro tenore inequivoco, laddove le censure difensive si articolavano attraverso doglianze precise concernenti altri profili. 3.4. Il ricorso di SS DE HI 3.4.1. Con il primo motivo lamenta violazione legge in punto di confisca beni (violazione dell'articolo 240-bis del codice penale), nonché violazione 6 dell'articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 605 e 546 dello stesso codice. Sostiene in particolare/ricorrente come la sentenza impugnata non abbia assolutamente motivato né in riferimento alle somme da sottoporre a confisca né alla causale della confisca stessa. La Corte di appello, investita della censura, ha ritenuto di poter integrare la sentenza di primo grado con una motivazione stringata e completamente avulsa dalle censure proposte, sostenendo che la somma di denaro in questione dovesse essere confiscata ai sensi dell'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, ossia nelle forme della confisca «allargata» o «estesa». I giudici di appello, tuttavia, non forniscono alcuna motivazione né in ordine al requisito della «sproporzione» né alla c.d. «ragionevolezza temporale» dell'acquisizione del bene da confiscare. Inoltre, il reato per cui sarebbe stata disposta la confisca, l'articolo 321 del codice penale, non rientra nel catalogo dei cosiddetti «reati spia» cui è applicabile l'articolo 240-bis del codice penale. 3.4.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in riferimento agli articoli 323 ovvero 318 del codice penale. Sostiene in particolare, il ricorrente, come La Corte di appello non abbia motivato adeguatamente in ordine alla impossibilità di applicare alla fattispecie concreta l'ipotesi di reato di abuso di ufficio, limitandosi a dare atto della presenza di una «clausola di riserva determinata» che avrebbe impedito la derubricazione del fatto, omettendo di confrontarsi con la censura difensiva secondo cui non vi sarebbe stata prova della coincidenza temporale tra la dazione di denaro e l'attività illecita del funzionario, da cui deriva l'assenza di un accordo esplicito che denunci il sinallagma denaro/favore. Inoltre, emerge dagli atti che il denaro corrisposto al DE HI non costituiva il prezzo della corruzione ma un semplice prestito. Da ultimo, evidenzia il ricorrente che se la dazione di denaro è scollegata da un preciso accordo relativo a un singolo atto dell'ufficio, ma determina la messa a disposizione del pubblico ufficiale, si rientra nel paradigma normativo dell'articolo 318 del codice penale e non in quello di cui L'articolo 319. 3.5. Il ricorso di RO AT Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione L'articolo 319 del codice penale, oltre che il travisamento della conversazione del 18 gennaio 2018, e chiede la riqualificazione del fatto nel delitto di induzione indebita di cui L'articolo 319 -quater cod. pen.. Evidenzia come erroneamente giudici %<(ei due gradi di merito abbiano ritenuto la sussistenza di un «rapporto di parità» tra il detenuto/ l'agente di poli 7 penitenziaria. Sostiene, in particolare, che solo fuori dal carcere si sarebbe potuta verificare una posizione di parità tra i due, ma che, L'interno dello stesso, lo NI, per la sua posizione, godeva del privilegio di decidere delle vite dei detenuti. Testimonianza evidente della asimmetria delle posizioni è la condotta dell'AT, che cerca di prendere tempo almeno fino al primo colloquio con i familiari, ma viene compulsato dallo NI, che gli chiede di attivarsi subito. In conclusione, sostiene ricorrente che il processo volitivo dell'imputato non è stato spontaneo ma innescato, in sequenza causale, dL'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo. 3.6. I ricorsi di NT IA 3.6.1. Con il primo ricorso a firma dell'Avv. Oreste Palmieri del Foro di Latina, il IA lamenta la .nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 125, n. 3, 606 lettera e) del codice di procedura penale, in relazione L'articolo 192, comma 2, e 530, del codice di rito per difetto di motivazione e motivazione generica, illogica, apparente, contraddittoria e volta al travisamento della prova. Evidenzia preliminarmente il ricorrente come la sua posizione fosse strettamente collegata a quella dell'AT, di cui sarebbe stato la longa manus fuori dal carcere, che lo avrebbe contattato tramite lo NI per fargli recapitare oggetti, in violazione del regolamento carcerario. Orbene, manca totalmente la prova che il IA fosse a conoscenza di un patto corruttivo tra l'AT e lo NI, avendo lo stesso rivestito un ruolo meramente esecutivo e non avendo mai partecipato ad alcun ipotetico accordo tra lo NI e l'AT. La sentenza impugnata è contraddittoria, in quanto dedurrebbe la prova del concorso nel reato dalla mera «consequenzialità cronologica» delle condotte. In realtà, è sì possibile un «concorso eventuale» nel reato di corruzione, ma la giurisprudenza della Cassazione è chiara nel senso che non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva, adoperandosi alla sua realizzazione. I giudici, inoltre, nell'effettuare una valutazione «parcellizzata» degli elementi di prova scaturenti dal compendio processuale, hanno omesso di valorizzare le dichiarazioni rese dal coimputato RO AT, escusso in abbreviato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, il quale ha chiarito di essere stato costretto ad effettuare un prestito allo NI in virtù delle pressioni dallo stesso esercitate su di lui;
3.6.2. Con il secondo ricorso a firma dell'Avv. EP Lauretti del Foro di Latina, il IA lamenta il travisamento della prova, motivazione illogica e contraddittoria e conseguente violazione degli articoli 319 e 319-quater cod. pen.. 8 Evidenzia il ricorrente come già in grado di appello avesse espressamente richiesto di riqualificare il fatto di corruzione in quello di induzione indebita, richiamando a tal fine l'ordinanza del GIP di Latina del 25 ottobre 2019 (non considerata dalla Corte di appello), che nel sostituire la misura cautelare imposta L'AT RO, e rivisitando il quadro indiziario, chiaramente individuava nell'AT stesso non già un corruttore, ma il destinatario di una minaccia dello NI, ossia quella di collocarlo in cella insieme ai Ciarelli, famiglia rivale dell'AT, già vittima di tentato omicidio. Contesta inoltre il supposto rapporto paritario tra NI e AT, affermato dalla Corte di appello. 3.7. Il ricorso di LO AL Con l'unico motivo di ricorso TA il ricorrente che nelle condotte contestate ai capi a), b) e c) non posso ravvisarsi il reato di corruzione bensì quello di cui L'articolo 319-quater del codice penale, in ragione dell'insussistenza di un rapporto paritario tra i due soggetti coinvolti. Nel caso di specie, sussisteva un rapporto di soggezione psicologica del AL rispetto L'operante. La Corte di appello ha ritenuto di leggere nelle conversazioni intercettate un atteggiamento di «rispettosa so ggezione» dello NI nei confronti dei detenuti. Ma tale affermazione non può concernere la posizione di LO AL, né in motivazione vi è alcun passaggio che ne possa validare l'affermazione. Anzi, a ben vedere, la motivazione sulla diversa qualificazione giuridica offerta dL'odierno ricorrente ai giudici di appello è del tutto inesistente. Sussisteva, al contrario, un marcato stato di soggezione del ricorrente nei confronti dello NI, ingenerato dL'abuso di potere dallo stesso posto in essere nella sua qualifica di agente di polizia penitenziaria. In ordine poi alla ricostruzione del fatto, la Corte di appello si affida ad ipotesi meramente congetturali, soprattutto in riferimento alla ritenuta consegna dei soldi allo NI da parte della CE GI, che si desume essere alla guida dell'autovettura che si ferma vicino alla Guardia penitenziaria e che gli consegna una busta, ma della quale non si legge neppure la targa. 3.8. Il ricorso di RE AL Con l'unico motivo di ricorso lamenta il ricorrente, in modo sostanzialmente sovrapponibile a quello del AL NT, che nelle condotte contestate ai capi a), b) e c) non posso ravvisarsi il reato di corruzione bensì quello di cui L'articolo 319-quater del codice penale, in ra gione dell'insussistenza di un rapporto paritario tra i due soggetti coinvolti, essendosi in presenza al contrario di un marcato stato di soggezione del ricorrente nei confronti dello NI, in generato dL'abuso di 9 potere dallo stesso posto in essere nella sua qualifica di agente di polizia penitenziaria. In aggiunta, lamenta il ricorrente come la sua posizione sia sempre stata trattata congiuntamente a quella del fratello e mai analizzata individualmente: egli non ha mai parlato con lo NI e l'unico elemento a carico è costituito dalla consegna di oggetti inviati da OF ES. 3.9. Il ricorso di AR TT 3.9.1. Con il primo motivo (relativo al Capo 63) il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 319 e 110 del codice penale. Motivazione inesistente o comunque insufficiente ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice di rito. La sentenza sarebbe gravata da un duplice vizio, che concerne sia l'esatta lettura della norma incriminatrice che il riscontro delle argomentazioni difensive. Quanto al primo aspetto, la Corte d'appello non si è confrontata con l'argomentazione difensiva secondo cui difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato di corruzione, ossia l'utilità ricavata dal pubblico ufficiale, avendo al contrario il TO pagato per l'introduzione dello stupefacente nel carcere. Quanto al secondo aspetto/ La Corte di appello si è spesa in valutazioni di carattere etico o morale più che giuridico, senza motivare in ordine alla censura proposta. 3.9.2. Con il secondo motivo (relativo al Capo 63) il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 110 e 319 cod. pen.. Motivazione insufficiente ai sensi dell'articolo 606 lettera e) del codice di rito. Sostiene il ricorrente di essere stato condannato per la sua attività di intermediazione fra PE LO e TO IA. E, tuttavia, la Corte d'appello non ha dato conto della conoscenza in capo L'imputato della natura illecita dei propositi dei suoi interlocutori. A conti fatti, il TT ha posto in essere solo un antecedente necessario del delitto ma non ne ha condiviso i propositi nell'esecuzione, tenendosi quindi la sua attività al di fuori del perimetro del concorso di persone nel reato;
3.9.3. Con il terzo motivo (relativo al Capo 64) il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Motivazione insufficiente ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice di rito. Lamenta in particolare, il ricorrente, che la condotta di intermediazione nello spaccio di stupefacenti non deve essere limitata alla fase di costituzione del rapporto fra i soggetti ma deve inerire alla transazione in sé considerata. In tal 10 senso ragionando, il comportamento del ricorrente non può essere qualificato in termini di intermediazione e quindi di concorso nel reato. 3.9.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606, lettera c), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 546 del codice di procedura penale e 111 della Costituzione. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen. in relazione L'articolo 114 del codice penale. Motivazione del tutto omessa. Lamenta il ricorrente come la Corte d'appello abbia totalmente omesso di confrontarsi con lo specifico motivo di doglianza relativo L'applicazione, sia pure in via subordinata, dell'attenuante di cui L'articolo 114 del codice penale ai soggetti che, pur partecipando al reato, abbiano avuto un ruolo marginale tanto nella fase di ideazione che in quella di esecuzione. 3.9.5. Con il quinto motivo, lamenta la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui L'articolo 114 cod. pen.. 3.10. Il ricorso di MI CO 3.10.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta il CO l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena e in particolare sui singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati posti in continuazione con il reato più grave. Evidenzia il ricorrente come la Corte di appello, utilizzando una mera formula di stile, seppur indicando la pena41Zscun reato satellite e per il reato più grave, ha omesso, per tutte le fattispecie delittuose, di motivare dettagliatamente ed individualmente sul ragionamento e sui criteri utilizzati per stabilire il trattamento sanzionatorio. 3.10.2. C o I secondo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990, quanto L'individuazione del momento consumativo dei delitti contestati e alla qualificazione della condotta quale post factum non punibile, e illogicità e contraddittorietà della motivazione risultando il vizio da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, nello specifico, dalle intercettazioni telefoniche di cui al R.I.T. 100/2018, progr. 1095- 1096-1097 del 7 maggio 2018. In particolare, entrambi i giudici nelle fasi di merito hanno ritenuto il ricorrente quale concorrente del DA per avere permesso che quest'ultimo ponesse in essere l'attività di cessione dello stupefacente L'interno del locale commerciale del CO. In realtà, come emerge dalle intercettazioni indicate, la trattativa per la cessione dello stupefacente era già autonomamente conclusa dal DA con gli acquirenti al di fuori della concessionaria. Poiché il delitto si consuma in forza ed al momento del mero accordo tra le parti finalizzato alla cessione, non rileva la 11 mera consegna materiale della merce, per cui non è provato il concorso del ricorrente nella cessione. 3.10.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta un potenziale «contrasto teorico» tra giudicati;
ed infatti, il GUP del tribunale di Latina ha assolto i PE del delitto di cui al capo 24) perché il fatto non sussiste, decisione ormai irrevocabile. La difesa del ricorrente aveva chiesto quindi di assolvere il CO dal reato ascrittogli al capo 23) in quanto, se la contestazione consisteva nella cessione di sostanza ai PE ma questi ultimi erano stati assolti dL'acquisto perché il fatto non sussiste, non poteva che essere ritenuto insussistente anche il reato presupposto, pena un cortocircuito tra le diverse sentenze penali. La Corte di Appello ha ritenuto come la formula indicata nel dispositivo di assoluzione dei TE PE forse chiaramente frutto di un errore del primo giudice ed ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente. Come noto, il codice di procedura penale individua nel contrasto tra giudicati uno dei possibili casi di revisione di cui L'articolo 630 cod. proc. pen.. Il ricorrente conclude quindi per l'annullamento della sentenza, in quanto l'accertamento irrevocabile per i coimputati PE spiega forza di giudicato in punto di accertamento di un radicale insussistenza degli elementi costitutivi del fatto-reato e quindi fa stato anche nei confronti degli imputati del capo 23). 3.11. Il ricorso di IA DA 3.11.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale, in relazione alla omessa riqualificazione del reato in quello di cui L'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990; assoluzione dal reato di cui al capo c), ai sensi dell'articolo 530 cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto e/o quantomeno ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di rito. Lamenta, in particolare, il ricorrente che i giudici di appello non hanno tenuto conto delle doglianze difensive avanzate dal DA, secondo cui, trattandosi di «droga parlata» ed in assenza di riscontri oggettivi, quali sequestri di stupefacente o dichiarazioni di possibili acquirenti, la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere ricondotta nell'ambito del comma 5 del d.P.R. n. 309/1990, relativa al fatto di lieve entità, ritenendosi in particolare che il dato meramente quantitativo e qualitativo dello stupefacente in sequestro non può bastare a motivare l'esclusione di tale ipotesi più lieve. 3.11.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea quantificazione della pena ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, 12 L'articolo 133 dei codice penale nonché in relazione alla pena prevista al momento del fatto. La Corte di appello ha completamente disatteso le richieste da parte del difensore motivando in maniera illogica contraddittoria ed apparente, laddove invece avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche di cui L'articolo 62-bis del codice penale, mentre il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il minimo della pena previsto dalla legge. La sentenza di secondo grado non motiva sul punto, nè ha indicato i criteri adottati ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, se non in maniera contraddittoria e manifestamente illogica. 3.12. Il ricorso di DR LL. 3.12.1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione dei criteri legali di valutazione della prova (art. 111 Cost., 192, 546 comma 1 lettera e), in riferimento L'articolo 606, comma 1, lettera e), cod proc. pen.. Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod proc. pen.. Contraddittorietà della motivazione con le prove assunte nel processo e violazione dell'articolo 533, comma 1, del codice di procedura penale (secondo Ct*la colpevolezza deve essere provata al di là di ogni «ragionevole dubbio»). Sostiene il ricorrente che la Corte di appello abbia disatteso le censure proposte in sede di impugnazione con considerazioni di carattere congetturale ed è incorsa in errori di interpretazione delle conversazioni telefoniche in merito alla responsabilità per i delitti di cui ai capi 28) e 30) della rubrica, ossia la cessione di stupefacenti ai TE PE. Sostiene che, se è vero che ci sono stati contatti con i TE PE e gli stessi si sono incontrati con il ricorrente, è altrettanto vero che i servizi di osservazione non hanno mai evidenziato alcuna consegna di stupefacente e le conversazioni telefoniche sono di tenore non chiaro ed univoco, sì da consentire una pronuncia di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Si tratta, in altre parole, di mera «droga parlata» in cui la Corte di appello ha omesso ogni considerazione in ordine ai necessari riscontri oggettivi richiesti per una affermazione di responsabilità. La Corte di appello, inoltre, a fronte delle doglianze difensive, non ha procedutot/ma totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si è limitata ad enucleare le medesime risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite. 3.12.2. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente l'inosservanza e l'omessa applicazione dell'articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ove in sentenza è 13 stata omessa ogni motivazione in merito alla valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta. Lamenta il ricorrente, in particolare, che la Corte d'appello ha omesso di effettuare una valutazione globale e complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, che la giurisprudenza richiede al fine di valutare la sussistenza di cui L'articolo 73, comma 5, del testo unico stupefacenti, così da ricondurre il caso concreto al fatto di «lieve entità». L'elemento ponderale, a cui la Corte attribuisce rilievo dirimente, è peraltro meramente presunto sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza alcun riscontro di carattere oggettivo, tranne che nel caso di cui al capo 27) della rubrica, in cui vennero sequestrate solo due dosi di sostanza stupefacente a tale NI BI. 3.13. Il-ricorso di RE AZ 3.13.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 129 e 530 del codice di procedura penale in relazione L'articolo 606, lettere c) ed e), del codice di rito, per inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale penale e manifesta mancanza e/o illogicità della motivazione. La sentenza di condanna poggia le basi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche cui era sottoposto il coimputato TO IA e in particolare quelle intrattenute con il AZ RE. Non sono presenti in atti né sequestri, ancorché minimi, di sostanza stupefacente;
né servizi OCP che possano essere portati a sostegno dell'accusa; né, infine, i risultati di una perquisizione domiciliare a carico dell'imputato. Nessuna delle doglianze effettuate dalla difesa con l'atto di appello è stata affrontata con serietà ed anzi molte di queste non sono state proprio considerate, tanto da potersi prospettare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Non è stato considerato, ad esempio, il fatto che, essendo il TR un assiduo consumatore di cocaina, è inverosimile che subito dopo la cessione lo stesso non abbia consumato la sostanza appena acquistata, né abbia mai commentato con i suoi amici, anche per telefono, il risultato della sua azione. Sostiene inoltre il ricorrente che, trattandosi di «droga parlata», le conversazioni intercorse fra i due mancano di quella chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità necessarie per l'attribuzione di una penale responsabilità. 3.13.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 129 in relazione L'articolo 606, lettere c) ed e), del codice di procedura penale per inosservanza ed erronea applicazione della norma penale e manifesta mancanza e/o illogicità della motivazione. 14 Contesta, il ricorrente, che la sanzione inflitta L'imputato risulta essere oltremodo eccessiva in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309/1990, si è discostata troppo dal minimo edittale previsto dalla norma (partendo da una pena base anni tre di reclusione), soluzione che non può trovare giustificazione alcuna alla luce di una globale valutazione del fatto, anche alla luce della funzione rieducativa della pena prevista dL'articolo 27 della Costituzione. 3.14. Il ricorso di OL RI 3.14.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 2 e 4 della legge n. 895/1967, nonchè degli articoli 378 e 324 del codice penale e della disciplina del concorso dei reati;
motivazione insufficiente o comunque illogica, direttamente risultante dal contenuto del provvedimento. Quanto al primo aspetto, invoca l'applicazione di quella giurisprudenza che ritiene il reato di detenzione assorbito in quello di porto di arma comune da sparo nel caso in cui difetti il requisito della pregressa disponibilità in capo al soggetto della detenzione dell'arma, che nel caso di specie era in precedenza detenuta dal PE LO. Parimenti, ritiene deficitaria la sentenza in ordine al connesso profilo del riscontro dell'elemento psicologico del reato, che deve essere indirizzato verso la disponibilità dell'arma e l'impiego che può esserne fatto in concreto. In terzo luogo, lamenta che la difesa in grado di appello aveva avanzato richiesta di riqualificazione del fatto contestato in quello di cui L'articolo 378 del codice penale, essendo lo sciagurato intervento dell'imputata volto a far perdere le tracce di un reato alla cui contestazione il marito era in quel momento esposto, laddove invece la Corte di appello ha illogicamente ritenuto che sussistesse il concorrente proposito di evitare che l'arma venisse impiegata per compiere ulteriori reati, così da escludere la derubricazione nel delitto di favoreggiamento. 3.14.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta motivazione insufficiente ed illogica in riferimento al capo 41) della rubrica. Sostiene in particolare la ricorrente che le diverse armi comuni da sparo indicate in rubrica («tra cui due pistole calibro 22 e una calibro 7,65») sono circostanze L'apparenza specializzanti ma che non hanno mai formato oggetto di prova, non essendo mai state rinvenute né L'interno del pozzo di casa né oggetto di alcun riscontro oggettivo, con conseguente carenza motivazionale sul punto. 3.15. Il ricorso di AR AC 15 3.15.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta (Capi 33 e 35) l'erronea applicazione della leggé penale in relazione agli articoli 110 del codice penale e 73 del d.P.R. n. 309/1990; motivazione insufficiente e/o contraddittoria. La motivazione della sentenza non si confronterebbe sulla sussistenza in capo L'odierna imputata degli elementi in base ai quali indurre l'esistenza tra di un concorso di persone nel reato e in particolare sull'esistenza di un «contributo necessario», materiale o morale, ovvero di un «contributo agevolatore», morale o materiale. La IA viene condannata per il solo fatto di essere la compagna di RD PE: le conversazioni richiamate nella parte della sentenza concernente la posizione della ricorrente non sono infatti sufficienti a riscontrare il decisivo presupposto del contributo fornito alla consumazione del reato, quantomeno in termini di agevolazione dei propositi criminali del coniuge. 3.15.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta (Capo 39) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 2 e 4 della legge n. 895/1967, nonchè degli articoli 378 e 324 del codice penale e della disciplina del concorso dei reati;
motivazione insufficiente o comunque illogica direttamente risultante dal contenuto del provvedimento. Il motivo è sostanzialmente riproduttivo del motivo 13.14.1. proposto dalla coimputata RI. 3.15.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione L'articolo 114 del codice penale. Motivazione insufficiente. Sostiene, in particolare, la ricorrente che già la semplice lettura dei capi di imputazione colloca la IA al di fuori della rete di rapporti e interessi che avrebbero tracciato le attività delittuose dei membri della famiglia PE. La Corte di appello, cui era stata sottoposta la richiesta riconoscimento della attenuante della minima partecipazione di cui L'articolo 114 del codice penale, ha disatteso la richiesta limitandosi a fare il richiamo alla presunta partecipazione dell'imputata alle attività illecite mia famiglia PE. Tale conclusione non si confronta con la giurisprudenza che ritiene configurabile l'attenuante a fronte di un apporto causale così lieve da apparire trascurabile nella dinamica ideativa ed esecutiva del reato, valutato in sé, e nella intersoggettiva comparazione dei contributi di tutti i concorrenti nel reato, circostanze entrambe sussistenti nel caso di specie in cui, aggiungendo o sottraendo il contributo offerto dalla IA ai fatti incriminati, si può giungere certamente alla conclusione che gli stessi si sarebbero verificati con le stesse modalità, con le stesse prospettive di successo, con gli stessi margini di profitto, ciò che è già sufficiente per la riconoscibilità dell'attenuante di cui L'articolo 114 del codice penale. 16 Sostiene, in conclusione, la ricorrente che la Corte di appello si è al contrario attestata a formule di stile che ne rivelano la natura meramente apodittica ed incompatibile con la struttura minima della motivazione della sentenza che, anche per questo motivo, deve essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati da IA TO e RD PE possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro manifesta inammissibilità. Entrambi gli imputati hanno infatti concordato la pena in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.. Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l'articolo 599-bis cod. proc. pen.ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599 cod. proc. per., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dL'articolo 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova (come lamentato dal PE) ovvero vizi di motivazione (come lamentato dal TO, che neppure evidenzia la sussistenza del concordato) rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta dellé parti ai sensi dell'articolo 444 e quello disciplinato dal citato articolo 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 dell'8/05/2003, Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dL'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del 1 Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia L'impugnazione»). I ricorsi vanno pertanto dichiarati entrambi inammissibili. 2. Prima di procedere L'esame degli altri ricorsi, appare necessario premettere che secondo la costante e condivisibile giurisprudenza della Corte (Sez. 17 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 13790 del 09/03/2023, Spatola, n.m.), anche di recente riaffermata (Sez. 3, n. 18014 del 21/03/2023, Borrelli, n.m.; Sez. 3, n. 13097 del 22/02/2023, Bazzoni, n.m.), «in presenza di una doppia conformg_affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dL'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)». La c.d. «doppia conforme» si verifica in particolare (Sez. 2, n. 37295 del 12/05/2019, El Rharbi, RV. 277218) quando sono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente richiama la sentenza di primo grado;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418/2013, Argentieri, RV. 257595)». In tal caso (Sez. 2, n. 3892 del 20/12/2022, Riccobono, non massimata), «eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01)». In presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale (Sez. 2, Sentenza n. 4829 del 18/11/2022, Sacco, non massimata), «il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi 18 implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo L'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono L'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01)». La Corte ribadisce pertanto il principio secondo cui «è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (sent. ult. cit., che richiama Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Nel caso di specie si è in presenza di una doppia conforme di merito, per cui le doglianze difensive andranno confrontate con entrambe le sentenze, che andranno considerate unitariamente anche sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione. 2.1. La presenza di una «doppia conforme» di merito proietta i suoi effetti anche sui limiti della possibilità di devolvere alla Corte il vizio di «travisamento della prova», come lamentato, in particolare, dai ricorrenti AT e IA. Il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dL'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dL'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini;
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello). 19 Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini, cit.) La Corte ha poi ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen è configurabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, cit.). In altri termini, il vizio di «travisamento» deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo «significato» ma) dal suo «significante» e che venga individuata specificamente e «puntualmente» come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione;
logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dL'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Il vizio di travisamento della prova «per omissione», deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., è poi configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo (cfr. Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013 - dep. 13/12/2013, Chierici, Rv. 25789901) che abbia carattere decisivo ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 25749901. Nel caso di «doppia conforme», tuttavia, lo spazio di censura del travisamento della prova è ancora più angusto. Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.nn., ha sul punto precisato che «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o 20 manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Cass. Pen., 4, 3.12.2020 n. 35.963, Tassoni;
Cass. Pen., 2, 9.1.2018 n. 5.336, L. ed altro;
Cass. Pen., 22.10.2013 n. 44.765, Buonfine ed altri)». Il travisamento della prova, quindi, in caso di doppia conforme, da un lato deve avere una valenza ictu ocull demolitoria del provvedimento, in grado di disarticolarne il percorso logico;
dL'altro, come icasticamente evidenziato dal Procuratore generale, è un vizio «puntuale», non «puntiforme»: esso non può, in altre parole, consistere in una rilettura critica dell'intero apparato probatorio o dei criteri generali di valutazione delle prove seguiti dal giudici del merito, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità dei motivi proposti in tali termini. 3. Passando L'esame dei ricorsi, occorre evidenziare che il presente procedimento costituisce la fusione di due distinte attività di indagine: la prima, denominata «Petrus», concernente prevalentemente attività di spaccio di stupefacente nel territorio di Latina da parte della famiglia PE e soggetti a loro collegati;
la seconda, denominata «AS», concernente degli illeciti posti in essere L'interno del carcere di Latina ad opera di due agenti di polizia penitenziaria, FR NI (per cui si è proceduto separatamente) e IA TO, che avrebbero ricevuto compensi in cambio di trattamenti di favore per i detenuti. A questo secondo filone sono correlate le posizioni dei ricorrenti LO e RE AL, RO AT, NT IA e SS DE HI, oltre a IA TO, la cui posizione è stata già valutata al par. 1, e AR TT. La Corte procederà ad esaminare i ricorsi relativi a questo secondo filone, e quindi gli altri ricorsi. Tra i vari motivi proposti la Corte tratterà per primi quelli concernenti aspetti prettamente di diritto, quale la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato, per poi passare ai restanti motivi. 4. Questione comune trattata dai ricorrenti relativi al filone "AS" è quella relativa alla qualificazione giuridica del principale delitto contestato, ossia quello di «corruzione propria antecedente». Motivo comune ai ricorsi di LO AL (unico motivo, 3.7.), RE AL (unico motivo, 3.8), RO AT (unico motivo, 3.5) e NT IA (ricorso dell'Avv. EP Lauretti, 3.6.2) è infatti costituito dalla richiesta di riqualificazione del fatto come «induzione indebita», prevista dL'articolo 319- 21 quater cod. pen., che ha sostanzialmente sostituito il vecchio delitto di concussione per induzione. Tali profili di ricorso verranno pertanto trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Sia il Giudice per l'udienza preliminare di Latina che la Corte di appello di Roma hanno ritenuto che il criterio discretivo tra le due fattispecie di reato sia costituito dalla presenza, o meno, di un «rapporto paritario» tra i due soggetti. Tale sarebbe, secondo l'indirizzo interpretativo sposato dalle Sezioni Unite della Corte (n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474, secondo cui «il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "Vextraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti»), lo spartiacque tra le due fattispecie. La giurisprudenza successiva della Corte ha altresì precisato (con dictum che assume specifico rilievo nel presente processo) che «per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato» (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520 - 01). Riconosciuta la presenza di un rapporto paritario tra lo NI e i detenuti, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto che, nel caso sottoposto alla sua attenzione (capi A, B e C della rubrica), in presenza di un unico «accordo corruttivo», la pluralità di atti contrari al dovere di ufficio ovvero di dazioni . non integrasse altresì pluralità di reati (pag. 21, in cui si cita Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, Rv. 279691), eliminando per conseguenza l'aumento di pena operato dal primo giudice per la «continuazione interna» e rideterminando la pena, dando così atto di indipendenza valutativa rispetto alla decisione di primo grado. Tale inquadramento dogmatico non è, del resto, censurato dagli odierni ricorrenti, i quali lamentano esclusivamente che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza di un rapporto paritario tra lo NI e i detenuti e non, invece, la natura «induttiva» della condotta del primo, determinata dalla asserita asimmetria della sua posizione di guardia penitenziaria rispetto a quella dei detenuti soggetti al suo potere. 22 Si tratta, in tutta evidenza, di questione di fatto che, come chiarito nella parte introduttiva, in caso di «doppia conforme» di merito incontra rigorosi limiti e preclusioni. 4.1. La sentenza di primo grado analizza da pagina 23 la condotta del DE HI, a partire dalla conversazione tra presenti captata il 18/01/2018 n. 13, incrociando la stessa con il tenore letterale di altre intercettazioni e con le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, sottolineando a pagina 35 e 36 sia l'intercessione del DE HI per un altro detenuto, che raccomanda allo NI, sia la richiesta di intervento fatta allo NI affinché la condotta vessatoria di altro appartenente alla Polizia Penitenziaria, detto «Nerone», cessasse. Conclude, il primo giudice, ritenendo che tra i due agenti intercorresse quel rapporto di «sinallagmaticità» tipico della corruzione propria e che «in virtù di originario accordo tra il DE HI e lo NI si determinano almeno tre controprestazioni pagate dallo NI quale prezzo della somma datagli dal DE HI. Non vi può essere poi alcun dubbio in ordine alla circostanza che i favori posti in essere dallo NI siano casualmente collegati alla dazione da parte del DE HI della somma. Ciò emerge in maniera certa dal tenore delle conversazioni su esaminate, che non lasciano spazio a dubbi sulla finalità degli accordi presi dell'ispettore di polizia penitenziaria e DE HI» (pag. 51). 4.2. Ad analoghe conclusioni giunge, il primo giudice, in riferimento agli altri episodi, in cui il giudice evidenzia una differenza di metodo, in quanto in tali ipotesi è lo NI ad assumere l'iniziativa, ed in cui i detenuti colgono l'occasione al volo. Evidenzia, il giudice, l'esistenza di un rodato sistema di corruzione ben noto in ambiente carcerario, circostanza desunta da una conversazione del AL LO, in cui chiede L'interlocutore se fosse ancora in vigore il «tariffario» di 500 euro per far entrare di nascosto un pacco in prigione (pag. 58), di cui lo NI si avvaleva per ottenere denaro dai detenuti. Nella specie, la Corte evidenzia come la circostanza che fosse lo NI ad assumere l'iniziativa non sposta la qualificazione giuridica del fatto, come invece sostengono i ricorrenti. 4.2.1. Ciò vale per l'AT, soggetto apicale della malavita locale, il quale il 18 gennaio 2018, immediatamente dopo l'arresto e ancor prima dell'interrogatorio di garanzia, viene allocato, su sua richiesta, in cella con suoi coimputati dopo aver promesso allo NI la somma concordata di 2.000 euro, in aperta violazione del regolamento interno del carcere di Latina (v. annotazione di servizio del comandante Rizzo del 7/02/2018), e nei giorni successivi si adopera chiedendo allo NI sia lo spostamento di altri detenuti (Conti e Sibilia) che, addirittura, il trasferimento di altro ristretto presso un diverso istituto (Rebibbia) su richiesta dei di lui parenti (pag. 65). Ragioni alla luce delle quali il giudice ritiene che il collegamento tra la richiesta di AT RO e quella di NI FR si configuri in termini di 23 «conseguenzialità assoluta non solo in termini temporali ma anche logici così da rendere indubbio l'accordo corruttivo. NI FR, in cambio dell'azione contraria al proprio dovere richiestagli, riceveva la promessa della somma di euro 2000 di cui aveva necessità; AT RO forniva quindi ampie assicurazioni allo NI sulla possibilità di fargli ottenere la somma richiesta rappresentando di avere solo bisogno di comunicare con i suoi familiari, cosicché NI gli metteva a disposizione il suo telefono mobile che portava sempre con sé sul luogo di lavoro, sebbene ciò sia esplicitamente vietato». A pag. 71, il giudice motiva in ordine ad un successivo episodio corruttivo, sempre posto in essere in esecuzione del pregresso accordo, in cui i due pattuiscono la dazione di ulteriori 2.000 euro in cambio di altri benefici, tra cui la possibilità di utilizzare apparecchi cellulari nel carcere e mandare messaggi L'esterno, soprattutto verso IA NT, soggetto storicamente riconducibile al gruppo criminale capeggiato dL'AT, circostanza comprovata dL'intercettazione ambientale del 21 gennaio 2018, dalle conversazioni successive riportate per estratto e dai servizi OCP eseguiti il 22 e il 25 gennaio 2018, che documentavano gli incontri tra il IA e lo NI, finalizzati alla consegna del denaro. Conclude il giudice per l'esistenza «di un patto corruttivo tra amato RO l'ispettore NI FR caratterizzato da evidente corrispettività in cui da una parte amato RO prometteva la somma complessiva di euro 4.000 e dL'altra NI FR assicurava prestazioni illecite: condizioni di esclusione superiori agli standard previsti, fornendo alimenti e cibi introdotti L'interno di borsoni, bypassando le procedure di controllo violando quindi regolamento di polizia penitenziaria;
collocazione dell'amato RO, L'atto del suo ingresso nella casa circondariale, in una condizione detentiva cosiddetta "a regime aperto", in violazione dell'ordine di servizio n. 38 dell'8/11/2017; introduzione L'interno della struttura carceraria del proprio telefono cellulare che faceva utilizzare L'amato RO;
agevolazione dei contatti fra quest'ultimo e il suo referente IA NT». 4.2.2. Proprio con riferimento al IA, a pagina 91 della sentenza di primo grado il giudice si confronta con l'eccezione, riproposta in appello e quindi come motivo di ricorso, secondo cui egli non avrebbe potuto essere considerato un concorrente nel reato di corruzione essendosi con la sua condotta posto al di fuori dell'accordo corruttivo intercorso fra NI e AT, ponendosi quale mero esecutore delle richieste dellAT al quale era legato da ragioni di datata amicizia. Nel confermare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è pacificamente configurabile il concorso eventuale nel reato di corruzione, evidenzia l'applicabilità dell'istituto concorsuale in riferimento ai cosiddetti contributi «atipici», riportando 24 quella giurisprudenza secondo cui è punibile ai sensi dell'articolo 110 del codice penale la condotta di chi svolga un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento fra gli autori necessari (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Rv. 264124: ciò che è necessario per concorrere alla corruzione è il porre in essere una condotta tale da fornire un effettivo contributo, morale o materiale, al pactum sceleris il pubblico ufficiale e l'extraneus, ritenendosi punibile la condotta del terzo che si realizzi nella forma della determinazione, del suggerimento fornito o L'uno o L'altro concorrente necessario, sia quella che si realizzi tramite un'attività di intermediazione finalizzata al collegamento tra gli autori del reato). Scendendo in concreto, il giudice ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, il IA poneva in essere una serie di condotte che consentivano L'AT il perfezionarsi del patto corruttivo con lo NI: egli era infatti l'interlocutore dell'AT, colui che veniva chiamato per consegnare il denaro L'agente di polizia penitenziaria ed era colui che poi di volta in volta, accordandosi con lo NI, era il destinatario delle missive dell'AT (pag. 92). 4.2.3. Quanto alla posizione dei TE AL (personaggi di spicco della criminalità pontina, legati al Clan Di Silvio), evidenzia il giudice (pag. 93) come gli stessi abbiano corrisposto allo NI la somma di euro 1.500 finalizzati L'introduzione L'interno della Casa Circondariale di Latina di oggetti non consentiti. Lo NI si era poi interessato personalmente affinché i due potessero ottenere il trasferimento presso la Casa Circondariale di Campobasso, come dimostrato dalle conversazioni riportate in sentenza (v. pag. 99-107). A pag. 107-110 il giudice accerta l'introduzione L'interno del carcere di una boccetta di profumo fatta recapitare tramite lo NI da OF ES, che rassicura la moglie del AL RE, CE GI, circa la possibilità di far entrare qualsiasi cosa nel carcere (pag. 111). Da ultimo, il giudice ritiene provato l'ingresso in carcere di sostanza stupefacente per il consumo personale del AL LO, sempre tramite lo NI (pag. 116 ss.). La somma che costituiva il prezzo dell'avvenuta corruzione, come emerge nella conversazione tra presenti n. 702 del 20/02/2018 (pag. 121), sarebbe stata consegnata di lì a poco dalla CE allo NI. Pochi minuti dopo, le telecamere di videosorveglianza riprendevano una vettura della stessa marca e modello di quella della CE avvicinarsi allo NI e passare allo stesso qualcosa;
induttivamente, i giudici ritengono provata l'identità della CE, anche alla luce della successiva di lei condotta. Il 25 febbraio 2018 lo NI e il AL venivano infatti arrestati mentre lo NI stava per consegnare al secondo degli oggetti introdotti abusivamente in 25 carcere, ritirati dalla CE presso uno street food. Nella tasca dello NI veniva rinvenuta la somma di euro 350. Ritiene il giudice che i fatti, come descritti, «fanno ritenere provata anche nell'ipotesi di cui al capo C) un'operazione di dare-avere con chiare caratteristiche di corrispettività, che ha visto coinvolti detenuti LO e RE AL da un lato e l'ispettore NI della . polizia penitenziaria dL'altro. I TE AL si impegnavano alla corresponsione di una somma di denaro parte della quale consegnata da CE GI;
l'ispettore NI FR a sua volta consentiva e facilitava l'introduzione L'interno della struttura penitenziaria di oggetti e alimenti di cui è vietata la detenzione», facendoli arrivare a AL LO e RE. Nella circostanza, il giudice disattende la censura proposta dalla difesa del AL RE secondo cui lo stesso sarebbe stato L'oscuro dell'accordo corruttivo tra lo NI e il fratello LO, ritenendo al contrario che dalle intercettazioni telefoniche intercorse fra la CE e il AL RE, riportate nelle pagine precedenti della sentenza, emergeva che il pagamento del prezzo della corruzione fosse stato rimesso proprio nelle mani della CE, moglie del RE AL, che di tale circostanza parla con il marito, dovendosi così escludere che lo stesso fosse L'oscuro del patto corruttivo. 4.3. La Corte di appello, a sua volta, a pagina 19 ss. della sentenza impugnata afferma che l'esame delle conversazioni intercettate «consente di escludere con assoluta certezza che il rapporto fra le parti fosse in alcun modo di soggezione;
da tutti i colloqui diffusamente riportati dal primo giudice e comunque trascritti nell'informativa finale dell'operazione AS ... emerge chiaramente come i soggetti interessati operino sempre e comunque su un piano di piena parità e assoluta libertà; particolarmente significativa, ad avviso della Corte, appare — tra le molte citate dal primo giudice tra le tantissime riportate nell'informativa citata - la conversazione del 26 gennaio 2018 fra lo NI ed il DE HI nella quale, a fronte della sorpresa manifestata dal pubblico ufficiale per la sigillatura operata dal vecchio di un biglietto che poi lo stesso NI avrebbe consegnato L'esterno della casa circondariale, il DE HI interloquisce dicendo "mica per te, ci mancherebbe ... se stiamo a questo FR": l'unica interpretazione possibile evidenzia una totale ed assoluta fiducia di DE HI nello NI, tanto che le cautele adottate affinché terzi non prendano visione del contenuto del biglietto non riguardano lo NI;
rapporto quindi del tutto diverso da quello considerato dalla norma invocata dalle difese». Aggiunge, la Corte distrettuale, che «cul il rapporto tra lo NI ed i detenuti DE HI, AT e AL sia di assoluta parità - ove non di "rispettosa soggezione", ma del pubblico ufficiale rispetto L'extraneus e non il contrario - emerge chiaramente da tutte le conversazioni riportate dal primo giudice nelle quali due interlocutori si rapportano senza alcuna manifestazione di "potere" da 26 parte dello NI, che anzi a tratti appare addirittura fin troppo rispettoso dei desiderata dei suoi ospiti» (segue elenco di conversazioni). 4.3.1. Quanto L'AT, la Corte di appello non ritiene condivisibile la censura difensiva secondo cui quest'ultimo sarebbe stato minacciato dallo NI di essere collocato in cella con i Ciarelli, suoi nemici storici, ritenendo, al contrario, che l'operante di polizia penitenziaria si fosse premurato di informare l'AT circa la possibilità di essere collocato in tale cella ed essendo, al contrario, proprio l'AT a parlare della possibilità che scoppi una «guerra» tra le opposte fazioni. 4.4. Le motivazioni dei due giudici di merito, unitamente considerate, non appaiono illogiche, né contraddittorie, dando compiutamente atto, attraverso la disamina del compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali, video-riprese, servizi di osservazione e sequestri, della sussistenza di una situazione di sostanziale parità tra i privati ed il pubblico ufficiale, tale da non consentire la riqualificazione del fatto in termini di induzione indebita. I ricorsi si limitano in realtà a sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Roma (e dal giudice di primo grado), operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, BEenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01). Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». I ricorsi di LO AL, RE AL, RO AT e NT IA (limitatamente al ricorso presentato dL'Avv. EP Lauretti) vanno pertanto dichiarati inammissibili. 4.5. Con riferimento ai ricorsi proposti da IA NT e RO AT, in riferimento al motivo in cui viene lamentato travisamento della conversazione del 18 gennaio 2018 (da analizzare in questa sede in quanto comunque ricondotto alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto di corruzione), esso è inammissibile. Nel rimandare a quanto già affermato al par. 2.1, il Collegio evidenzia come nel caso di specie la Corte territoriale, a pagina 45 (per l'AT) e 45-46 (per il IA) motiva in modo non manifestamente illogico né contradditorio in ordine alla valenza 27 da attribuire alle conversazioni intercettate (non ravvisandosi, nel resto, ictu ocull alcun travisamento del «significante» della prova), evidenziando come dal tenore inequivoco delle stesse emerga che parte delle somme fosse già stata consegnata allo NI, ponendo poi le conversazioni in raffronto con la condotta di introduzione in carcere degli oggetti in conseguenza temporale, da cui ha logicamente indotto il rapporto di causalità tra dazione e introduzione. La mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dL'AT, poi, non costituisce certamente un travisamento per omissione, posta da un lato la sua limitatissima attendibilità (in quanto coimputato) e, dL'altro, in quanto la valutazione di tali dichiarazioni non inficierebbe, giusto quanto sopra affermato, la tenuta complessiva della pronuncia (v. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 -01: «l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, L'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione») 5. Il ricorso proposto da SS DE HI. Proseguendo nell'esame dei ricorsi presentati dagli imputati del processo relativo L'operazione "AS", la Corte può ora analizzare la posizione di DE HI SS. 5.1. Il primo profilo di doglianza, relativo alla omessa motivazione e alla violazione di legge in ordine alla disposta confisca della somma di denaro, è fondato. La sentenza di prima cura omette qualsivoglia motivazione in ordine alla confisca della somma, disponendo esclusivamente, nel dispositivo, la confisca e distruzione di quanto in sequestro, dictum evidentemente incompatibile con la confisca delle somme. La Corte di appello ritiene di poter emendare la statuizione di primo grado, ma incorre in un errore di diritto nel richiamare l'articolo 240-bis cod. pen.. Ed infatti, da un lato il ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che il delitto di cui L'articolo 321 cod. pen. non è incluso nel catalogo dei reati per cui è prevista l'applicazione della confisca «estesa» (Sez. 6, n. 45102 del 26/05/2021, Tredicine, Rv. 282266 - 01: «la disciplina della confisca di cui L'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui L'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma»); dL'altro, non è dato rinvenire nella pronuncia impugnata 28 alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, ossia la «sproporzione» rispetto ai redditi dichiarati e la «ragionevolezza temporale» del periodo di acquisizione degli stessi beni, presupposti indeflettibili per l'attivazione dello strumento ablativo reale. Il primo rilievo ha efficacia assorbente sul secondo, non essendo emendabile l'errore di diritto cui è incorsa la Corte territoriale. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca nei confronti di DE HI SS della somma di euro 11.580. 5.2. Il secondo profilo di doglianza è contiguo a quello trattato al par. 4, in quanto avente ad oggetto la qualificazione del fatto contestato come corruzione, sostenendo il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha omesso di riqualificare il reato di corruzione propria in quello di cui L'articolo 323 ovvero, in subordine, in quello di cui L'articolo 318 cod. pen.. Il motivo è inammissibile e manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). A pagina 20 della sentenza impugnata, la Corte affronta entrambe le doglianze. Quanto L'abuso di ufficio, evidenzia come «appare sufficiente ricordare in primo luogo la clausola di riserva contenuta nell'incipit della norma;
ed in secondo luogo, come alla fattispecie citata sia del tutto estranea alla corresponsione di denaro ovvero utilità di alcun genere, elemento invece caratterizzante le altre ipotesi in esame», citando in proposito quella giurisprudenza secondo cui un'applicazione del principio di specialità il diritto di corruzione prevale rispetto a quello di abuso di ufficio. Tale motivazione non appare pronunciata in violazione di legge, ma è anzi conforme al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 4459 del 24/11/2016, Fiorani, Rv. 269612 - 01, citata anche in sentenza), secondo cui «il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto L'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale». La Corte aggiunge che proprio la presenza della clausola di riserva determinata confina i rapporti tra le due ipotesi di reato nell'ambito del «concorso apparente» di norme, ciò che esclude l'applicabilità del delitto di abuso di ufficio in presenza degli elementi costitutivi del più grave reato di corruzione. 29 Quanto alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), ritiene la Corte di appello (pag. 20) che l'indebita utilità sia stata «percepita dal pubblico ufficiale per attività contrarie al proprio ufficio e non certo in relazione alla sua funzione»; secondo la Corte distrettuale soccorrerebbe, anche a questo proposito, la Corte di cassazione, che ha statuito il diritto di cui L'articolo 318 del codice penale si differenzia da quello della corruzione propria in quanto la natura di reato di pericolo sanzionando la presa in carico da parte del pubblico funzionario di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione dello compimento di uno specifico atto di ufficio, laddove in caso il compimento di atto contrario al dover dell'ufficio trova applicazione la fattispecie di quell'articolo 319 del codice penale. Anche tale interpretazione appare corretta, alla luce della giurisprudenza richiamata in sentenza, secondo cui la presenza anche di un solo atto contrario al dovere di ufficio (come nel caso in esame) rende applicabile il disposto dell'articolo 319 cod. pen., e non quello dell'articolo 318, che lo precede. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato. 5.2.1. Sul punto, il Collegio sottolinea come (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 — 01), «il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile», che diventa assai impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.». La Corte, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971) ritiene che sia manifestamente infondata la questione che si riveli «ictu ocull priva di ogni consistenza», ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione». Le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione, hanno chiarito che l'attributo «manifesta» evoca «la significazione di palese inconsistenza delle censure»; e che la «manifesta infondatezza» si traduce nella «proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare - sul piano funzionale - come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente».
9.5. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di «motivi che, pur essendo esposti 30 in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge». L'orientamento è stato ribadito da Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, DEle Cave, Rv. 276916 - 01, secondo cui «il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi». Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato in quanto da un lato propone questioni di diritto prive di qualsivoglia fondamento (quanto L'abuso di ufficio), dL'altro si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte senza addurre alcun profilo di novità (quanto alla corruzione per l'esercizio della funzione). 5.2.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata, che ha, sul punto, reso ampia motivazione. 6. Il ricorso proposto da NT IA. Nel primo ricorso per IA a firma dell'Avv. Oreste PaInnieri del Foro di Latina il ricorrente lamenta come la sua posizione fosse strettamente collegata a quella dell'AT, di cui sarebbe stato la longa manus fuori dal carcere, che lo avrebbe contattato tramite lo NI per fargli recapitare oggettigrolazione del regolamento carcerario. Sostiene il ricorrente che manchi la prova che il IA fosse a conoscenza di un patto corruttivo tra l'AT e lo NI, e che lo stesso non ha fornito un contributo tipico nella realizzazione del fatto. Il ricorso, alla luce di quanto visto al par. 4.2.2, è inammissibile. Esso, infatti, non si confronta puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, che confuta sia in fatto (in punto del contributo materiale fornito dal IA) che in diritto (circa la rilevanza del c.d. «contributo atipico» del concorrente eventuale) le doglianze proposte dal IA, difettando quindi del necessario requisito della specificità. Alla luce di quanto visto ai parr.
2.1 e 4.5, anche il motivo relativo L'asserito travisamento della prova è inammissibile. 7. Il ricorso di AR TT 31 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che difetterebbe la motivazione su uno degli elementi costitutivi del reato di corruzione, ossia l'utilità ricavata dal pubblico ufficiale, avendo al contrario il TO pagato per l'introduzione dello stupefacente nel carcere. Il motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). Il Collegio preliminarmente rammenta come (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091 - 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01) l'eventuale «difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». Ancora, Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, Tocci, Rv. 284061 - 01 ha affermato che «in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa». Infine, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01 (conf. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01) ha chiarito che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata». Nel caso di specie, non vi è dubbio che la sentenza impugnata, anche per quanto si vedrà in riferimento ai successivi motivi di ricorso, abbia fornito una solida base argomentativa nel confermare la condanna di primo grado, che tale profilo aveva considerato con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. La sentenza del GUP di Latina, analizzando la posizione del TO e quella del TT, aveva chiarito i termini dell'accordo corruttivo, cui era conseguita una stabile messa a disposizione del TO quale intraneus e del TT quale extraneus in favore dei PE;
esso era diretto a «carpire 32 i favori proprio per ottenere stabili rifornimenti di sostanza stupefacente a condizioni vantaggiose». Quanto alla utilità per il pubblico ufficiale, la relativa responsabilità è stata analizzata e affermata (avendo l'imputato TO definito la sua posizione mediante concordato in appello), dalla sola sentenza di primo grado in cui si legge (riassuntivamente a pagina 451) che «l'impiego pubblico del TO richiede la capacità di rapportarsi con soggetti ordinariamente pregiudicati, in espiazione di misure cautelari o condanne definitive e, quindi, la necessità di saper mantenere correttezza di rapporti e comportamenti. Al contrario, invece, il TO si pone al servizio di soggetti conosciuti come dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrivando ad introdurre lui stesso in più occasioni sostanza stupefacente L'interno della Casa Circondariale. In modo non secondario emerge come egli sia assuntore non occasionale di stupefacenti, condizione che rende ancor più credibile e concreta una prognosi di recidività fondandosi su tale irrefrenabile desiderio la scelta di porsi al servizio dei PE ... In questo contesto ugualmente emerge la prova della penale responsabilità per il TT AR, il quale, ben cosciente dell'intera situazione si pone al servizio dei PE ...» La Corte (Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001 - 01) ritiene che «in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette» (conforme: Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502 - 01: «in tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto L'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio»), per cui correttamente la Corte territoriale ha individuato nell'assicurarsi un costante canale di rifornimento dello stupefacentt(ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede), una «utilità» certamente rilevante ai fini del perfezionamento della condotta penalmente rilevante. La motivazione appare ampia ed esaustiva e con i suoi contenuti il ricorso non si confronta affatto, difettando pertanto della necessaria specificità. 7.2. Si duole inoltre il ricorrente del fatto che la condotta di intermediazione nel delitto di corruzione e in quella di cessione di stupefacenti non deve essere limitata alla fase di costituzione del rapporto fra i soggetti ma deve inerire alla 33 transazione illecita in sé considerata e che, sul punto, la Corte territoriale non avrebbe motivato, soprattutto in riferimento alla conoscenza in capo al TT dell'accordo corruttivo. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, a pagina 49 della sentenza, motiva in modo ampio ed esaustivo in ordine al ruolo svolto dal ricorrente nei rapporti illeciti tra PE LO e TO IA. In primo luogo, mediante l'esplicito riferimento al progressivo n. 6674 del 5 maggio 2018, in cui il PE comunica al suo interlocutore che «i contatti avverranno sempre il tramite del TT». Quindi affermando «il ruolo essenziale ed insostituibile svolto dal TT in quanto fiduciario di entrambe le parti, che costituisce lo schermo dietro il quale il TO cerca di nascondere i suoi rapporti con i PE, oggetto dell'accordo corruttivo e strumento per l'introduzione in carcere della sostanza stupefacente. Proprio il sentimento di totale fiducia che il TO nutre per il TT consente di ritenere lo stesso intraneo L'accordo corruttivo, del quale conosceva i termini generali, ma sufficienti a qualificarne la posizione come "concorrente"; analogamente per quanto riguarda la consegna al PE LO della sostanza stupefacente, sono le stesse conversazioni indicate dalla difesa a fornire la prova della consapevolezza in capo al TT dell'attività illecita svolta dal Tra mentozzi a favore del PE». Conclude, la sentenza, nel senso che «deve quindi essere esclusa ogni forma di "connivenza non punibile", avendo l'imputato realizzato una condotta positiva consistita nel consentire il contatto tra i TE PE ed il TR per il tramite della sua persona ... il TT si presenta come elemento essenziale dell'accordo corruttivo, al quale partecipa direttamente». Il ricorso, che non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata, è pertanto inammissibile per aspecificità. 7.3. Il ricorrente lamenta che la sua attività non sarebbe punibile quale intermediazione, in quanto tale condotta non deve essere limitata alla fase della costituzione del rapporto tra i soggetti, ma deve inerire alla transazione in sé considerata. Il motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). La Corte, con giurisprudenza consolidata (v., ex multis, Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Marino, Rv. 264633 - 01) afferma che «integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari». 34 Ancora (Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Attinà, Rv. 283697 - 01), ritiene che ai fini di integrare la condotta di «intermediazione», rientrante tra quelle previste dL'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente «qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico destinato a collegare venditore e acquirente». Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto riportato nel precedente par. 7.2, la Corte di appello abbia ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, e conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte, che la condotta posta in essere dal ricorrente abbia apportato un contributo concorsuale rilevante nella commissione sia della corruzione che della cessione di stupefacenti da parte del PE LO al TO. 7.2.3. Il ricorrente lamenta la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui L'articolo 114 cod. pen.. Il motivo è infondato. La Corte, con giurisprudenza sedimentata, ritiene (v. Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081 - 01) che «ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto L'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso». In altre pronunce (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461 - 01) si è precisato che «ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto L'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso». Ancora, La Corte ha affermato (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna Rv. 264455 - 01) che la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza «trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece 35 accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa». In concreto, la Corte di appello, a pag. 50 della sentenza, evidenzia da un lato come «il TT si presenta come elemento essenziale dell'accordo corruttivo, al quale partecipa direttamente» e, quanto al Capo 64), in relazione al quale già in primo grado fu riconosciuta, in ragione della «minore partecipazione», la fattispecie di cui L'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che lo stesso ha «partecipato - con la stessa funzione sopra descritta - alla cessione di sostanza stupefacente in favore di PE LO;
ruolo del tutto diverso dal connivente non punibile». Tale motivazione si salda con quella contenuta a pagina 451 della sentenza di primo grado secondo cui «emerge la prova della penale responsabilità per il TT AR, il quale, ben cosciente dell'intera situazione, si pone al servizio dei PE, a loro noti come spacciatori e dei quali esplicitamente affermano di voler carpire i favori proprio per ottenere stabili rifornimenti di sostanza stupefacente a condizioni vantaggiose. La loro condotta, in particolare il porsi come tramite per le comunicazioni tra PE RD e TO, e articolata e volta ad eludere le investigazioni che potessero riguardarli, dando prova con ciò di una chiara predisposizione alla commissione del reato, ben diversa dL'atteggiamento proprio degli ordinari acquirenti di sostanza stupefacente. sebbene loro non rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, propria del TO, mi arrivano condividere gli accorgimenti necessari per la commissione della corruzione che è contestata, ponendosi come anello imprescindibile, permettendo quindi al TO di superare le difficoltà connesse ad instaurare l'accordo corruttivo, che erano quelle di contattare, tenere i rapporti ed incontrare i PE». Risulta, pertanto, dal tenore complessivo delle due sentenze, come i giudici abbiano ritenuto insussistente l'attenuante invocata. Sul punto la Corte evidenzia come (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091 - 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01) «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». 36 Il motivo è pertanto infondato e va rigettato. 8. La Corte procederà ora ad analizzare le varie posizioni connesse L'indagine denominata «Petrus», iniziando da LO PE. 8.1. Con il primo motivo lamenta che l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado sulle doglianze contenute in una memoria difensiva presentata al giudice di prima cura (relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche) ne avrebbe determinato la nullità, non sanabile dai giudici di appello mediante integrazione della motivazione. Il motivo relativo alla omessa valutazione di memorie difensive, comune a diversi appelli relativi a imputati e con profili diversi, è trattato dalla Corte di appello nella parte generale della sentenza, a pag. 18 ss.. Tale motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). Sul tema proposto va evidenziato come l'orientamento prevalente, a cui il Collegio aderisce, è quello espresso da Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03 e Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009 - 01, per cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte (conforme: Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Quanto poi al richiamo L'art. 546 cod. proc. pen., in relazione L'omessa valutazione della memoria difensiva, va ricordato che la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado di merito ex art. 546 cod. proc. pen. è causa di nullità della sentenza e non invece di sua inesistenza;
non rientra tra i casi, tassativamente previsti dL'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. in tal senso Cass. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01; Cass. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735 - 01). Dunque, poiché i poteri di decisione nel merito sono stati attribuiti dal ricorrente nel momento in cui ha, con l'appello, chiesto una decisione di merito sulle questioni già proposte con la memoria non valutata, la Corte di appello è tenuta a rispondere alle questioni dedotte, integrando ove occorra la decisione di primo grado. 37 La Corte di appello si è attenuta scrupolosamente a tali principi riportando, in particolare a pagina 21, una serie di pronunce della Corte, che riproducono la posizione dianzi esposta. Non è quindi configurabile alcuna nullità della sentenza impugnata sul punto, che si è poi profusa, come si vedrà nel prossimo paragrafo, nel disattendere le censure proposte nella memoria. Il ricorso, in realtà, mira a censuare una sentenza, quella di primo grado, che è stata motivatamente emendata dalla Corte di appello, risultando pertanto inammissibile. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone, sotto il profilo concorrente della violazione di legge e del vizio di motivazione, la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni la cui valutazione era stata omessa dal giudice di primo grado;
secondo l'assunzione difensiva: - quanto a un primo profilo, le intercettazioni sarebbero avvenute in assenza dei requisiti di legge;
- quanto ad un secondo profilo, il pubblico ministero avrebbe, nel decreto di intercettazione via d'urgenza, motivato alla luce di un sequestro di sostanza stupefacente che era in realtà riferito ad altro procedimento penale. 8.2.1. Anche tale motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). La Corte di appello esamina la doglianza a pag. 41 della sentenza, ritenendo l'assoluta legittimità delle operazioni di captazione con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Sostiene la Corte distrettuale, quanto al primo aspetto, come «l'esame dei decreti di autorizzazione, proroga e convalida emessi nel presente procedimento contenuti nel faldone n. 3 sono tutti forniti di sufficiente motivazione, avendo il GIP ricordato sia gli elementi primigeni su cui era stato fondato l'inizio delle attività tecniche, sia gli elementi nuovi che, di volta in volta, avevano confermato la prospettazione accusatoria iniziale, contestualmente giustificando la prosecuzione delle intercettazioni, ovvero l'estensione dell'attività tecnica ad altre utenze che via via venivano in contatto con quelle sottoposte a controllo». Tale motivazione appare coerente e lineare ed è riferita ad elementi di fatto non suscettibili di rivalutazione da parte della Corte. Quanto al secondo aspetto, evidenziano i giudici di secondo grado come «esista in atti un collegamento tra gli appartenenti alla famiglia PE - le cui utenze sono poi state sottoposte ad intercettazione - e l'attività illecita, essendo stata rinvenuta sul tavolo documentazione pertinente proprio a detta attività e segnatamente n. 4 fogli manoscritti riportanti nomi comuni di persona con a fianco cifre;
un foglio formato A4 con l'indicazione del nome CH e di una utenza telefonica, e due bigliettini uno dei quali recante l'indicazione del nome ES e di una utenza telefonica (cfr. verbale di perquisizione nei confronti del PE, 38 fald. 3, fol. 25); come si è anticipato, si tratta ad avviso della Corte di elementi tutti pertinenti alla attività di compravendita di sostanza stupefacente, che costituiscono il supporto indiziario fondante l'attività di intercettazione poi disposta;
la circostanza che poi detto singolo fatto sia stato oggetto di diverso procedimento, autonomamente definito, appare del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, rispondendo ad una libera scelta della pubblica accusa, legittima purché - come nel caso di specie - gli esiti dell'attività di indagine posti a fondamento del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni siano documentati in atti. DE tutto inconferente appare poi il riferimento svolto dalla difesa okl,l'articolo 270 cpp, che riguarda l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni in conversazioni disposte in diverso procedimento: eventualità del tutto estranea al caso che ci occupa, nel quale le intercettazioni sono state disposte in questo procedimento - e non in litrwà diverso - utilizzando elementi di 019. 2 procedimento: condotta del tutto legittima sempreché - lo si ribadisce - tali elementi siano stati acquisiti al fascicolo processuale, ponendo la difesa in condizioni di valutarne la esistenza e la gravità». La motivazione fornita dalla Corte territoriale non appare illogica né contraddittoria. 8.2.2. Il Collegio aggiunge, inoltre, che l'eccezione è infondata anche sotto altro e concorrente profilo. Sostiene la difesa che «le regole dettate dL'articolo 270 del codice di procedura penale consentono la circolazione degli esiti di intercettazione ma non anche dei presupposti, nel senso che per legittimare l'accesso allo strumento intercettivo il giudice (o il pubblico ministero in via di urgenza) non può mutuare da altro procedimento i gravi indizi di reati richiesti dalla disposizione disposizione contenuta al'n.--dell'articolo 267 cod. proc. pen.». In proposito, va rammentato come Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395 - 01, abbia precisato che in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., «il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai "fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede" (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco". Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente di attribuire al sintagma "procedimenti diversi" un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), ora ai reati 39 (art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni». Nel caso di specie, appare evidente la connessione (oggettiva e soggettiva) tra il fatto di cui al presente procedimento e l'analoga contestazione separatamente giudicata, ciò che consente di escludere l'applicabilità della disciplina di cui L'articolo 270 cod. proc. pen. non sussistendo il presupposto, neppure astratto, dell'«alterità» di procedimento. 8.2.3. Il motivo è, inoltre, inammissibile, in quanto viola il principio di autosufficienza del ricorso, essendo venuto meno il ricorrente L'onere di allegare i decreti autorizzativi alle operazioni di intercettazione o, quanto meno, di fornire le indicazioni necessarie al loro reperimento (faldone, affoliazione, ecc.). È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552: Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02: «in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare»). In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione esige, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dL'art. 7 del d. Igs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Si ritiene dunque che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente 40 degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talannanca, Rv. 276432 - 01). 8.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insufficienza del compendio probatorio, fondato esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche, a fondare una decisione di condanna. Il motivo è inammissibile. 8.3.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come (Sez. 2, n. 18245 del 24/03/2022, Balsamo, n.m.) sul tema della «droga parlata» (c.d. riferimenti «by calling»), evocato anche da altri ricorrenti, la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che «qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299. Massime precedenti Conformi: N. 5073 del 2013 Rv. 258523, N. 16792 del 2015 Rv. 263356). Come si vede, il richiamo L'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non al successivo comma della medesima norma, rende chiaro che non è ritenuta necessaria l'acquisizione di un riscontro estrinseco, così come si vorrebbe in questo ed in altri ricorsi, ma solo di una motivazione convincente, idonea ad escludere ipotesi alternative degne di una qualche plausibilità. E tanto perché, le intercettazioni telefoniche ed ancor più quelle di tipo "ambientale", vengono ritenute, in generale, prove dotate di intrinseca e sufficiente attendibilità, per il fatto che gli interlocutori non sono consapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e diretto forniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti, caratteristiche che, al contrario, non possono ravvisarsi nelle dichiarazioni di correo, che necessitano di un controllo e di un vaglio ancora più stringente, il quale necessita, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. di essere effettuato "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"». Devono quindi considerarsi inammissibili per genericità tutti i motivi di ricorso (PE LO, DA TI, LL DR, AZ RE) nelle parti in cui lamentano l'assenza di riscontri alle conversazioni telefoniche. 41 A>, Le medesime considerazioni possono svolgersi con riferimento a quelle che il ricorrente chiama «armi parlate» e «corruzione parlata», i cui profili di doglianza sono parimenti inammissibili. 8.3.2. Circoscritto il campo dei criteri di valutazione della «droga parlata», in concreto, la questione viene affrontata dalla Corte di appello a pagina 21 in via generale, come profilo comune a molte impugnazioni, e poi a pagina 42, con riferimento alla specifica posizione di LO PE. Quanto al primo aspetto, i giudici della Corte distrettuale sottolineano come «la giurisprudenza della Suprema Corte è infatti costante nell'affermare che la condanna per reati in materia di stupefacenti ben può essere fondàta sul contenuto delle intercettazioni - telefoniche o ambientali - e, dunque, anche in assenza di riscontri obiettivi acquisiti tramite servizi di OCP o sequestri di sostanze, imponendosi solo, in tal caso specifico, un più severo obbligo motivazionale a carico del giudice» (segue rassegna di sentenza conformi), motivazione che, per i riferimenti operati alla giurisprudenza della Corte, che il Collegio, condivide, esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi alcuna violazione di legge. Quanto al secondo profilo, individualizzante la figura del ricorrente, la Corte sottolinea come «nel caso di PE LO, poi, tali conversazioni sono tante (per quantità) e tali (per contenuti espressi) da sostenere più che adeguatamente la condanna pronunciata;
non può poi condividersi un'ulteriore osservazione secondo la quale, in assenza di accertamenti tecnici e di sequestri sulla sostanza oggetto di trattativa, tutti gli episodi andrebbero qualificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 del DPR 309 del 1990». Tralasciando l'ultimo profilo relativo alla fattispecie di lieve entità, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, il Collegio evidenzia come il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza, continuando ad insistere, quale profilo assorbente, sulla assenza di riscontri esterni, laddove la Corte di appello, con motivazione certamente non illogica o contraddittoria (ed anzi conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte), ha ritenuto il corposissimo compendio probatorio 'costituito dalle conversazioni telefoniche (analiticamente e testualmente riportate nella sentenza di primo grado, cui la Corte di appello rinvia integralmente e con il cui contenuto il ricorrente non si confronta affatto) sufficiente al fine di una pronuncia di condanna, destinandosi così L'inammissibilità per evidente genericità. 9. Il ricorso di MI CO 9.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la quantificazione della pena operata dalla Corte di appello, lamentando l'omessa indicazione dettagliata dei singoli aumenti di pena per i vari reati posti in continuazione. Il motivo è inammissibile. 42 In primo luogo, la Corte osserva come il giudice di primo grado, dopo aver applicato le attenuanti di cui L'articolo 62-bis cod. pen. fino a portare la pena ad anni quattro di reclusione, ha aumentato la pena per effetto della continuazione ad anni sei di reclusione, senza indicare gli aumenti applicati per ciascun episodio di cessione. Tuttavia, la contestazione di tale vizio non risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenutmer quanto riguarda il CO, nella sentenza di seconda cura, a pag. 11-12, né il ricorrente ha allegato nulla in proposito. In proposito, la Corte (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) ritiene che «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo». Essendo tale motivo introdotto per la prima volta in Cassazione (non avendo il ricorrente fornito prova di averlo rilevato in appello, nei termini anzidetti), esso è pertanto inammissibile. In secondo luogo, il motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). La Corte di appello, a pag. 27 della sentenza, nell'evidenziare come la apparente contestazione del Capo 13) a carico dell'imputato fosse evidentemente frutto di un refuso, essendo tale reato contestato solo a PE RD e PE IM (ciò cui consegue l'impossibilità di prospettare, anche astrattamente, una violazione del divieto di reformatio in peius), quantifica la pena finale nella stessa misura del giudice di primo grado, ma indica in modo preciso l'aumento operato per ciascun reato posto in continuazione («p.b. ritenuto più grave il reato di cui al capo 25, anni 6 ed euro 40.000, ridotta per le attenuanti generiche a anni 4 ed euro 27.000, aumentata per la continuazione di mesi 8 ed euro 4.500 per ciascuno dei reati in continuazione, ridotta per il rito»). In relazione agli aumenti per continuazione, non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). 43 Non vi è quindi dubbio sull'obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite;
ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena;
non a caso, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione, che la Corte Costituzionale (v., da ultimo, Corte cost., sent. n. 55 del 2021), ancora alla necessità di «individualizzazione» della pena, naturale corollario di principi costituzionali tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale (funzione rieducativa della pena). Diversa è la questione relativa L'obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell'an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantumpecessario nel singolo caso. Come chiarito dalle Sezioni Unite Pizzone, l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dL'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui L'art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena L'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dL'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Sottolinea la Corte nella sua massima composizione come talune pronunce propendono a definire l'impegno motivazionale adottando quale parametro di riferimento la media edittale;
si afferma che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui L'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DE Papa, Rv. 276288, la quale precisa che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal 44 massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Mentre l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dL'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conforme Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). A fortiori, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui L'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Al contrario, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti - come nel caso che occupa - eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera L'obbligo motivazionale di cui L'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come «pena congrua», «pena equa», «congruo aumento» (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01). Ancora, proprio con riferimento al reato continuato, la Corte ha affermato (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01) che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dL'art. 132 cod. pen». A pagina 27 della sentenza impugnata, la Corte di appello rinvia alle considerazioni fatte a proposito del DA IA, coimputato in numerose imputazioni e la cui pena, a pagina 469 della sentenza di primo grado, è stata quantificata nello stesso modo e nella stessa misura. A pagina 25 rammenta la Corte territoriale come il primo giudice sia partito dal minimo edittale ed abbia applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ed abbia infine «contenuto gli aumenti di pena per gli ulteriori episodi in continuazione;
così correttamente applicando i criteri normativi previsti, con specifico riferimento alla gravità delle condotte accertate ed alla professionalità dell'attività criminale svolta». Conclusivamente la Corte di appello premette, alla quantificazione della pena, la sintetica (ma sufficiente, per quanto sopra detto) motivazione, secondo cui «il trattamento sanzionatorio inflitto appare coerente con la gravità delle condotte accertate e la professionalità mostrata dL'imputato». Il motivo è pertanto manifestamente infondato, oltre che inammissibile. 45 9.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata in punto di individuazione del momento consumativo del delitto di cessione di stupefacenti, sostenendo che essendo l'accordo sulla cessione tra il DA e gli acquirenti già perfezionato, la materiale consegna presso il suo esercizio commerciale andrebbe derubricata quale mero post factum non punibile. Il motivo è infondato. Secondo una risalente ma consolidata giurisprudenza (Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005, Orlando, 232819 - 01), per il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti occorre prescindere da ogni considerazione sull'applicabilità o meno delle nozioni e dei principi civilistici, dovendo ricercarsi la soluzione, ancora una volta come per le fattispecie dianzi richiamate - nel testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costruito in termini onnicomprensivi, testo nel quale si prevede, accanto alla condotta dell'«acquisto», quella della «detenzione». «La detenzione - si afferma - non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va intesa come disponibilità di fatto di questa ed, evidentemente, la condotta di acquisto, per conservare un autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non ha ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza». Ne discende che, «per ritenere l'acquisto consumato è sufficiente, ma necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo (conformi, ex multis, Cass., Sez. IV, 62 Sentenza n. 45884 del 27 giugno 2017, depositata il 5 ottobre 2017, Rv. 271290; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 20543 del 4 maggio 2010, depositata il 28 maggio 2010, Rv. 247385; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16810 del 23 marzo 2007, depositata il 3 maggio 2007, Rv. 236437). Sufficiente, perché, appunto, con la traditio - ed eventualmente il pagamento del prezzo - la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione, non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale;
necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suesposti, potrebbe discutersi semmai della applicabilità della fattispecie tentata, non ostandovi le obiezioni concettuali relative alle condotte di vendita e di cessione». Una volta, quindi, intervenuta la traditio, corredata magari dalla corresponsione del prezzo, non si pone più un problema di qualificabilità del fatto come acquisto, vedendosi, pacificamente, in ipotesi di detenzione illecita che assorbe la minore condotta di acquisto. Quanto ai contenuti dell'accordo, la Corte ha affermato (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Ferreira, Rv. 276701) che, da un punto di vista meramente teorico, l'applicazione del principio consensualistico di cui L'articolo 1376 del codice civile presupporrebbe un negozio giuridicamente lecito e tale non può considerarsi quello 46 avente ad oggetto le sostanze stupefacenti, radicalmente nullo per illiceità della causa o dell'oggetto o dei motivi comuni ad entrambi i contraenti (artt. 1418 c.c., comma 2, artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.). Tuttavia, questo rilievo è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità che ha osservato come la norma incriminatrice di cui L'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 sanzioni una serie di condotte tipiche equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale e di progressione criminosa (Sez. 6, n. 2411 del 30/06/1998, Contini, Rv. 211264), in cui ccessiva traditi° della sostanza stupefacente presuppone «la detenzione, non a caso costruita come ipotesi di chiusura, onnicomprensiva e residuale» («... e comunque illecitamente detiene»). Quando alcune di tali condotte si susseguono senza soluzione di continuità temporale ed esecutiva e in un medesimo contesto operativo, non si è in presenza di più fatti criminosi (singoli e autonomi reati), ma di una unitaria condotta articolata in più fasi o frazioni esecutive che si fondono inscindibilmente tra loro. Nella struttura dell'articolo 73, infatti, l'acquisto si atteggia a condotta propedeutica alla detenzione, la cui condotta è integrata a prescindere da un rapporto fisico con l'oggetto materiale del reato. In altri termini, la detenzione non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va intesa come disponibilità di fatto di questa e, di conseguenza, la condotta di acquisto, per conservare un autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non ha ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza. Da ciò deriva che per ritenere l'acquisto consumato è sufficiente, ma necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo. Tuttavia, una volta intervenuta la traditio, non si pone più il problema di qualificabilità del fatto come acquisto, vedendosi pacificamente nell'ipotesi di detenzione illecita, condotta che assorbe quella di acquisto e di importazione (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284). Come ha evidenziato la citata sentenza 2411/1998, pertanto, le diverse condotte si susseguono logicamente e cronologicamente in una «progressione criminosa» in cui la traditio della res, lungi dal costituire un post factum non punibile, costituisce al contrario il momento di massima espressione dell'antigiuridicità della condotta. Il percorso argomentativo non è dissimile da quello seguito dalle Sez. U., Mills (n° 15208 del 21/04/2010, Rv. 246583 - 01) in tema di corruzione, in cui la Corte nella sua massima composizione ebbe ad osservare come le norme sulla corruzione, incriminando anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, anticipano la soglia della punibilità per una tutela rafforzata 47 del bene protetto. Tanto, però, non può significare che l'effettiva ricezione di quanto ha formato oggetto della promessa e dell'accettazione sia elemento estraneo alla fattispecie, non potendosi minimizzare un aspetto centrale della condotta antigiuridica. Il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però, assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione-ricezione, perché, ove quest'ultima segua alla promessa, si verificano l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo (conforme: Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, Ferrone, Rv. 269501 - 01). Il delitto di cessione di stupefacenti, come quello di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria «accordo seguito dalla dazione» e una forma contratta o sussidiaria di «accordo non seguito dalla dazione». Secondo lo schema del reato progressivo si verifica quindi una sorta di passaggio da un minus necessario (l'accordo) ad un maius non necessario (la traditio), risultando offeso con gravità crescente il medesimo bene giuridico. L'accordo, in caso di successiva dazione dello stupefacente, resta da essa assorbita e perde la sua autonomia. La parte del motivo di ricorso che contesta l'autonoma rilevanza della traditi° dello stupefacente è pertanto infondata. La restante parte, che contesta invece la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale in punto di valutazione della prova è invece palesemente inammissibile, in quanto, sotto l'ombrello del vizio di motivazione, mira di fatto a proporre una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Roma e dal giudice di primo grado, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, BEenati, citata). Come reiteratamente affermato (Sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli, n.m.), «la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (n. 20806 del 5/5/2011)». 9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta un possibile «contrasto teorico» tra giudicati. 48 Il motivo è infondato. 9.3.1. In linea più generale, in relazione alla stessa configurabilità nel caso di specie di un «contrasto teorico» tra giudicati, la Corte evidenzia come la garanzia della «non contraddizione» fra pronunce è stabilita dal legislatore mediante la previsione di istituti volti a prevenire (disciplina della «riunione» dei procedimenti - art. 17 cod. proc. pen.), o risolvere (disciplina della «revocazione» - art. 630, lettera a), cod. proc. pen), contrasti «pratici» fra giudicati, e non anche contrasti meramente «teorici» tra gli stessi: ciò che il legislatore mira ad evitare è una inconciliabilità tra «i fatti stabiliti a fondamento della sentenza» con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, e non concerne anche la formula utilizzata dal giudice nei due procedimenti. Con la locuzione «contrasto teorico» la dottrina si riferisce invece alla possibilità che, in presenza di un rapporto di «pregiudizialità» tra due giudizi, la mancata previa definizione del giudizio pregiudiziale possa determinare un contrasto teorico di giudicati, in ragione dell'incidenza decisiva di un'eventuale decisione difforme del giudizio pregiudiziale rispetto a quello principale. Tale possibilità in ogni caso, si può rinvenire solo nell'ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, e non anche meramente logico (v. sul punto Sez. 6. Civ., Ord. 16/06/2020, n. 11634, secondo cui «con la pregiudizialità in senso logico si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il "punto pregiudiziale", mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effettO. Tematica, quindi, del tutto estranea L'oggetto del presente giudizio in cui, al più, si potrebbe parlare di un «contrasto eventuale» di giudicato, deduzione peraltro infondata alla luce delle considerazioni che seguono. 9.3.2. Incidentalmente, il Collegio evidenzia come sia opinabile, inoltre, la stessa possibilità di ricondurre ipotesi quale quella in esame a casi di applicabilità dell'articolo 630, n. 1) («se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile»), posto che, se la sentenza di secondo grado sostituisce integralmente quella di prima cura (tematica affrontata espressamente dalla giurisprudenza civile della corte, v. Sez. 3 Civ., n. 29021 del 13/11/2018, Rv. 651659 - 01), potrebbe financo dubitarsi della stessa esistenza di due 49 provvedimenti differenti, ciò che condurrebbe a ritenere che l'unico vizio coltivabile sia quello di motivazione contraddittoria, peraltro non esperito dal ricorrente. 9.3.3. Scendendo in concreto, come chiarito dallo stesso stralcio della sentenza di primo grado riportato nel motivo di ricorso, dL'esame delle conversazioni intercettate (pag. 277 ss.), per DA e CO la Corte ritiene «certa la penale responsabilità» (pag. 286) in ordine alla cessione avvenuta in data 25 maggio 2018 (ossia il Capo 23), mentre tale certezza non si rinviene per i TE PE. Conclude quindi, correttamente, nel senso che la formula utilizzata nel dispositivo «perché il fatto non sussiste» è frutto di un evidente errore (in quanto la formula corretta da utilizzare era «per non aver commesso il fatto»). Nel caso concreto si è in presenza di un evidente caso di contrasto tra motivazione e dispositivo di primo grado. Sez. U, Ord. n. 11348 del 13/05/2013 ha affermato il principio di diritto secondo cui la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum. La Corte ha poi chiarito (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, D'Agosto, Rv. 273269 - 01) che «nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo L'indicazione della pena nel dispositivo, e dL'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dL'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660)» e che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Sez. 3, n. n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Blasizza, Rv. 275690 - 01; sez. 4, n. 43419 del 20/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01). Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ampiamente motivato (pagg. 277-282) in ordine agli elementi dai quali ha ritratto, a pagina 286, l'affermazione co vuJ di colpevolezza del DA e del CO («le risultanze sia delle fair~irPi sia e v:scontri avvenuti a seguito dei servizi di osservazione e controllo non lasciano spazio e dubbi in ordine alla certa affermazione della penale responsabilità degli imputati DA e CO in ordine alla cessione di sostanza stupefacente, unitamente ai TE PE. Va solo precisato un profilo: proprio l'esame delle conversazioni trascritte, e [de]gli esiti dei servizi osservazione e controllo, rendono 50 evidente come se per gli imputati DA e CO le conversazioni su riportate rendono certa Vapospenale responsabilità in ordine alla cessione del 25/05/2018 lo stesso non dicasi per i TE PE. Oer detta circostanza manca la prova della piena partecipazione e quindi in ordine aidetta imputazione vanno entrambi mandati assolti»). Non essendovi pertanto dubbio sull'attribuibilità agli stessi del «fatto» di reato, nonostante la formula utilizzata dal Tribunale per altri imputati, appare evidente in concreto la prevalenza della motivazione sul dispositivo, con conseguente difetto dei presupposti per coltivare il rimedio revocatorio. 10. Il ricorso di IA DA. 10.1. Il primo motivo, pur essendo formalmente contenuto in un unico motivo, si articola in due profili di censura, dei quali quello relativo alla omessa assoluzione appare logicamente precedere quello relativo alla pretesa riconducibilità del fatto contestato al ricorrente L'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il primo profilo è inammissibile, essendo indicato, ma non sviluppato, nel corso della narrativa. Il secondo profilo, in cui viene lamentato esclusivamente il vizio di motivazione, è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, procedendo a sviluppare una doglianza relativa, semmai, alla violazione di legge. La Corte di appello, infatti, a pag. 24-25, partendo dal tenore della conversazione n. 1096 del 7 maggio 2018, dopo aver approfondito il profilo relativo ai rapporti con i PE, osserva che «la conversazione più sopra citata consente di escludere la occasionalità dei rapporti tra il DA e i PE, avendo i TE ottenuto un accordo per una fornitura settimanale, che ha loro consentito di "spuntare" un prezzo migliore»; pertanto, conclude nel senso dell'esclusione del comma 5 dell'articolo 73 del t.u. stupefacenti in quanto «l'accordo intercorso tra i TE PE ed i DA non può certamente ritenersi di lieve offensività, trattandosi di attività di natura sistematica e professionale». La Corte distrettuale, poi, analizza la giurisprudenza in tema di fattispecie di lieve entità alla luce della giurisprudenza prevalente, per poi concludere nel senso che i principi regolatori della materia, secondo cui occorre procedere ad una valutazione globale del fatto, impongono di ritenere che «l'accordo intercorso tra i TE PE e il DA non può certamente ritenersi di lieve offensività, trattandosi di attività di natura sistematica e professionale». Il ricorso, al contrario, appunta tutta la doglianza sulla circostanza che, trattandosi di «droga parlata», l'assenza di riscontri quali sequestri di stupefacente dovrebbe necessariamente condurre al riconoscimento della fattispecie di lieve entità (motivo per la cui inammissibilità si rinvia al par. 8.3.1). 51 Ma anche a voler- considerare ammissibile la lamentata violazione di legge (non censurata nel motivo di ricorso), la doglianza sarebbe manifestamente infondata. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui L'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche L'esito della formulazione normativa introdotta dL'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze: «il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono L'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"». Sarà quindi sulla base della concomitante valutazione degli stessi parametri che potrà formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562). In applicazione di tale principio è stato quindi affermato (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) che «la fattispecie autonoma di cui al comma 52 quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti». Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018), affermando i principi secondo cui, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui L'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Rv. 274076-01) e «la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro» (Rv. 274076-02). Nella circostanza la Corte ha evidenziato come la fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 si riferisce ad una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità, previsti al fine di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzionalità della pena), che «si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime». Tratto comune ad entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa -, poiché solo in tal modo è possibile - in concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consentendo tra l'altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o negarne la configurabilità. Le stesse Sezioni Unite Rico, del resto, già nel 2010 avvertivano del fatto che la questione non può «essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze». In proposito, Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 ha fornito una serie di «indicatori» di cui i giudici del merito potranno tenere conto nella valutazione concreta, che vanno ad aggiungersi a quelli del dato 53 quantitativo e a quello quantitativo della disponibilità di sostanze stupefacenti diverse (che non possono escludere a priori la fattispecie di cui al comma 5 ma debbono comunque essere considerate assieme agli altri indicatori): - la continuatività della condotta;
- la sussistenza di fonti di approvvigionamento certe e stabili;
- la capacità di rifornire un vasto mercato;
- l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto;
- la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo L'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga (dovendosi certamente escludere l'ipotesi più tenue in caso di gestione di una c.d. «piazza di spaccio», che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente. Volendo sintetizzare le pronunce della Corte, si può affermare che la valutazione della offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta», ma deve essere «frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, Bandera, Rv. 269149). La Corte di appello di Roma ha pertanto fatto buon governo dei principi stabiliti dalla Corte, non risultando la motivazione della sentenza impugnata manifestamente illogica né contraddittoria, laddove il ricorso invece non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, difettando così della necessaria specificità. 10.2. Il secondo motivo di ricorso appunta la sua doglianza sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ed alla concessione del minimo della pena e più in generale di indicazioni circa il concreto utilizzo dei parametri di cui L'articolo 133 cod. pen.. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, oltre che manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). Come chiarito a pag. 25 della sentenza, i giudici di appello hanno ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, avendo cura di precisare che la pena base è stata calcolata sul minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche concesse nella massima estensione. Il ricorrente non indica, in alcun modo, quali sarebbero le violazioni di legge che affliggerebbero il provvedimento impugnato, le quali non potrebbero, in ogni 54 caso, cagionare pregiudizio concreto allo stesso, essendo stata la pena quantificata nel modo più mite possibile. Quanto agli aumenti operati in continuazione, si rinvia alle considerazioni che la Corte ha svolto in riferimento al coimputato CO (par. 9.1), da cui consegue l'inammissibilità del motivo. 11. Il ricorso di DR LL. 11.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello male interpretato il contenuto delle intercettazioni telefoniche (unico elemento di prova, trattandosi di «droga parlata»), di contenuto non univoco e chiaro, e violazione del principio secondo cui la prova della colpevolezza deve essere fornita oltre ogni ragionevole dubbio. 11.1.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in precedenza in riferimento alla c.d. «droga parlata» (par. 8.3.1): il ricorso si limita a sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella non illogicamente fornita dalla Corte di appello di Roma (e dal giudice di primo grado), inammissibile in sede di legittimità. 11.1.2. Inoltre, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, hanno chiarito che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». Il Collegio ritiene quindi inammissibile il motivo di ricorso che si fonda sulla contestazione della assenza di chiarezza o univocità delle conversazioni intercettate o del linguaggio utilizzato, trattandosi di valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità. 11.1.3. Quanto alla asserita violazione del principio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve essere provata «ogni oltre ragionevole dubbio», ta censura è manifestamente infondata (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). Il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen) non può essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna (v. Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Curca, n.m.). In sintesi, (sent. n. 18313/2020, citata) «la "regola B.A.R.D." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se 55 la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell -oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'SO e altri, Rv. 270108)». Circostanza non ravvisabile nel caso di specie. 11.2. ‘l secondo motivo, relativo alla pretesa riconducibilità del fatto contestato al ricorrente L'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di ricorso avanzato da IA DA, per la cui contestualizzazione normativa e giurisprudenziale si rinvia (par. 10.1). Il motivo è infondato. La Corte ritiene (Sez. 6, Sentenza n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01, citata dal ricorrente) che il giudice di merito, anche in assenza delle analisi chimiche, può desumere la presenza del principio attivo di una sostanza drogante da diverse fonti di prova acquisite agli atti, ma deve comunque trattarsi di elementi significativi, in grado di sostituire i risultati di una perizia. Tali valutazioni devono avere un rigore particolare nei casi in cui i processi in materia di stupefacenti si basano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d. "droga parlata"), senza che sia operato il sequestro della sostanza, quindi in assenza della prova che si tratti effettivamente di "droga", di quale tipo e di quale consistenza quantitativa e qualitativa. In caso di mancato accertamento deglla quantità di principio attivo, appare corretto, «riconoscere la sussistenza del reato di cui L'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per la regola del favor rei, deve risolversi a favore dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, El Maddahi)». Tuttavia, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, NI, Rv. 281138 - 01 ha precisato, con pronuncia che il Collegio condivide, che «la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriannente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica». 56 In concreto, la posizione del LL viene analizzata a pagina 40 della sentenza impugnata, in cui la Corte, sia pur sinteticamente, ritiene di non concedere la fattispecie della lieve entità considerando che, «tenuto conto dei quantitativi trattati e della posizione ricoperta dal LL nei suoi rapporti con i PE, l'offesa recata L'interesse protetto dalla norma non possa essere ritenuta di lieve entità». Tale motivazione si salda con quella contenuta a pagina 286 ss. della sentenza di primo grado, che ricostruisce i vari contatti, per concludere nel senso che «anche per il LL il tenore delle conversazioni captate, il tipo di rapporto con la famiglia PE non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla conferma che il LL era stato scelto come rifornitore della cocaina dai TE PE. I PE del resto chiamati come testimoni in sede di rito abbreviato condizionato si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e sia i riscontri di PG sia le conversazioni richiamate non lasciano spazi per ritenere che il LL non fosse coinvolto nell'attività di spaccio dei TE PE». Le due motivazioni, unitamente considerate, non appaiono violare il disposto della norma invocata, avendo i giudici del merito motivato in ordine alle ragioni per cui non poteva rinvenirsi, in concreto, il presupposto per applicare la disciplina della «lieve entità». Il ricorso, che fa esclusivo riferimento, quale parametro utilizzato dai giudici di appello, L'«elemento ponderale», non coglie nel segno, in quanto le sentenze di merito ancorano il giudizio di colpevolezza anche, e soprattutto, sulla natura continuativa del rapporto di fornitura di stupefacente tra il LL e i PE. 12. Il ricorso di RE AZ. 12.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del AZ sulla base delle sole intercettazioni telefoniche. Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte al par. 8.3.1: anche in questo caso il ricorso si limita a sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella non illogicamente fornita (pagine 23-24) dalla Corte di appello di Roma (e dal giudice di primo grado), inammissibile in sede di legittimità. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il ricorrente che la pena irrogata è «eccessiva» in quanto non ancorata al minimo edittale. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, infatti, dopo aver riconosciuto la fattispecie di lieve entità, a pag. 24 statuisce sulla pena da irrogare in concreto in modo sicuramente coinciso ma non illogico, fornendo motivazione in ordine alla impossibilità di ridurre ulteriormente la pena, in quanto l'attività dL'imputato posta in essere, «tenuto conto del gergo utilizzato e della disinvoltura mostrata nel concordare gli 57 appuntamenti ed i necessari spostamenti, non si presenta come assolutamente occasionale, ma piuttosto caratterizzata da una certa abitualità; circostanza che giustifica lo scostannento dal minimo edittale». Il ricorso, sul punto, è decisamente laconico, non confrontandosi con il provvedimento impugnato (censurato genericamente di applicare «formule di stile»), ma limitandosi a generiche considerazioni sulla finalità rieducativa della pena e la necessità di individualizzare la stessa, senza mai «attaccare» il contenuto della motivazione. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di specificità 13. Il ricorso di AR IA 13.1. Con il primo motivo la difesa censura che il contributo fornito dalla ricorrente possa considerarsi tale da essere ricondotto nell'ambito del concorso di persone nel reato. Sostiene il ricorrente che la IA sia stata condannata per la sua posizione di coniuge di PE RD, e non per il contributo fornito. Il motivo è inammissibile in quanto difetta della necessaria specificità, non confrontandosi con il contenuto della sentenza di appello (né con quella di primo grado, trattandosi di «doppia conforme») ma, al contrario, limitandosi a generiche considerazioni teoriche sul concorso di persone nel reato. A pagina 35-37 della sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello elenca, e riporta testualmente, numerose conversazioni da cui si evince la piena partecipazione della IA negli affari illeciti posti in essere dai suoi familiari, il cui contributo va ben oltre la mera presenza nella vettura, come invece sostiene la ricorrente (si citano a titolo di esempio le conversazioni riportate nella informativa finale a pagina 158, 165, 174 ss., 18 progr. 2775 e i progressivi n. 3469, 3472 e 3473), conversazioni integralmente riportate alle pagine 206-220 della sentenza di primo grado, nonché a pagina 315, in cui si riporta la conversazione in cui la IA effettua i «conteggi». Conclude, il giudice di prima cura (pag. 317), nel senso che «la IA consapevole dell'attività del compagno, ne raccoglie le confidenze, lo aiuta nel calcolare il numero delle dosi da spacciare. Pone cioè in essere una serie di condotte che non possono che essere di tipo concorsuale non limitando la sua presenza a quella di mera accompagnatrice ma è parte dell'attività di spaccio tanto da essere consapevole anche del numero delle dosi che il TU deve ancora cedere per conto di PE RD». La Corte non può che confermare quanto già affermato in relazione ai parr. 8.3.1 e 12.1: il motivo è inammissibile in quanto mira a proporre una (non consentita) «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Roma e dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con i contenuti delle sentenze impugnate. 58 13.2. Con il secondo motivo (comune alla RI) la ricorrente in realtà propone una serie di censure. 13.2.1. In primo luogo, ritiene4 reato di detenzione debba ritenersi assorbito in quello di porto di arma comune da sparo nel caso in cui difetti il requisito della «pregressa disponibilità» in capo al soggetto. Il motivo è inammissibile, non essendo stato censurato il vizio con i motivi di appello ed introdotto per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 13.2.2. In secondo luogo, sostiene che difetti il riscontro circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato. Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni esposte al sottoparagrafo che precede, ed è in ogni caso manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1), concordandosi con le conclusioni del Procuratore generale sulla valenza dirimente della circostanza che il reato è punito a titolo di dolo generico (e quindi anche eventuale), senza rilievo alcuno di eventuali motivazioni individuali. 13.2.3. il terzo aspetto, al contrario, era stato dedotto con i motivi di appello, e concerne la pretesa riconduzione della condotta della IA nell'ambito dell'articolo 378 cod. pen., cui seguirebbe, in ragione del rapporto di coniugio con il PE RD, l'applicazione della causa di non punibilità di cui L'articolo 384 cod. pen., su cui la ricorrente censura difetto di motivazione. Il motivo è inammissibile. Su tale profilo, va evidenziato, la sentenza impugnata effettivamente non contiene una motivazione. Occorre quindi valutare se sia ravvisabile nell'impugnata pronuncia una «motivazione implicita» da cui dedurre che la Corte abbia avuto contezza della censura (rinviando ai principi citati al par. 7.1). Nel caso di specie, appare evidente dal tenore complessivo della motivazione, che l'affermazione di responsabilità nei reati contestati a titolo di concorso nel reato in capo alla IA escluda automaticamente la riconducibilità delle medesime condotte L'ipotesi del favoreggiamento personale (e quindi, a cascata, della causa di non punibilità di cui L'articolo 384 cod. pen.), come emerge dallo stesso tenore dell'articolo 378 («chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, fuori dei casi di concorso nel medesimo ...»), non rendendo così necessario uno sforzo motivazionale specifico sul punto, per evidenti ragioni logiche. 13.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui L'articolo 114 cod. pen., evidenziando come già dalla numerica lettura delle imputazioni contestate emerge come la stessa fosse ai margini del giro di affari della famiglia PE. 59 Il motivo è inammissibile in quanto generico e rivalutativo. Quanto ai profili generali dell'istituto, la Corte rinvia a quanto affermato in relazione al quinto motivo di ricorso del TT (par. 3.9.5). Nel caso di specie, la Corte di appello, rinviando al resto della motivazione, ha ritenuto che il livello di partecipazione della IA alle varie attività illecite della famiglia PE, non consentisse di riconoscere l'attenuante in parola (pag. 36: «le conversazioni intercettate ... mostrano il ruolo attivo svolto dalla IA anche nel campo del traffico di droga: non può essere condivisa l'osservazione difensiva secondo la quale la mera correzione di errori di calcoli matematici non possa costituire alcun apporto causale alla consumazione del reato, posto che l'apporto della IA consente ai TE PE di garantire il profitto dell'attività criminosa;
anche a tale proposito, poi, va ribadita l'osservazione svolta più sopra a proposito della natura - illecita e certamente pericolosa - dell'attività che i TE PE andavano svolgere in tema di stupefacenti così come di armi, sicché la presenza di un soggetto a tale attività si giustifica solo in quanto lo stesso sia inserito a pieno titolo nell'attività stessa»). Tale affermazione, che va letta congiuntamente al resto della motivazione (da cui emergono la gravità e la reiterazione delle condotte illecite), appare non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anzi conforme agli arresti giurisprudenziali dianzi evidenziati. La doglianza è quindi inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, limitandosi ad una lettura alternativa del compendio probatorio. 14. Il ricorso di OL RI 14.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata riconduzione dei fatti nell'alveo dell'articolo 378 cod. pen., è analogo a quello analizzato al sottoparagrafo 13.2.3 in riferimento alla IA (la RI, a sua volta, è la moglie di PE LO), cui si rinvia quanto ai profili di inquadramento generale. Il motivo è manifestamente infondato (sulla distinzione tra mera infondatezza e manifesta infondatezza, v. par. 5.2.1). Anche in questo caso la Corte di appello motiva in modo non manifestamente illogico e contraddittorio sulla circostanza che la RI vantasse, nelle conversazioni intercettate (pag. 33: conversazioni progr. nn. 330 e 331 del 21/04/2018) un «diritto - vantato in proprio - alla restituzione dell'arma» e che «il tenore complessivo della conversazione ... dimostri che l'intervento della RI non è esclusivamente finalizzato a favorire il percorso giudiziario del marito, e che la stessa si faccia piuttosto portatrice della pressante esigenza - nell'interesse dell'intera famiglia PE - di recuperare l'arma in questione, troppo 60 disinvoltamente gestita dal CI e della quale si è persa l'immediata disponibilità». Sotto questo aspetto, secondo la Corte di appello, la prosecuzione dell'intercettazione è ancor più significativa, laddove dal tenore della conversazione si intende come la RI «abbia sì a cuore la sorte del marito, ma prospetti gravi conseguenze ove con l'arma venga commesso qualche ulteriore reato ("se succede qualcosa con quella cosa ..."), circostanza che esclude la possibilità di aderire alla prospettazione difensiva». La doglianza è quindi manifestamente infondata. 14.2. Con il secondo motivo di ricorso la RI lamenta che, in riferimento al Capo 41) della rubrica, la sentenza impugnata menzioni circostanze solo L'apparenza specializzanti ma che non hanno mai formato oggetto di prova, in quanto le armi non sono mai state rinvenute. Il motivo è doppiamente inammissibile. In primo luogo, in quanto è privo della necessaria specificità, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata (profilo comune al terzo motivo di ricorso proposto da PE LO, laddove censura che si tratti di «armi parlate», v. par. 8.3.1, cui integralmente si rinvia); in secondo luogo, in quanto meramente riproduttivo di censure valutate e disattese con motivazione congrua dal giudice di seconda cura, con la quale il ricorso non si confronta. Ed infatti, la Corte di appello, a pagina 34, da un lato, evidenzia come nella conversazione progr. n. 1504 si parli di «pistole», indicandone esplicitamente anche il calibro, evidenziando anche come in una serie di conversazioni captate in carcere tra la RI e il PE LO emerga la posizione centrale assunta dalla RI stessa dopo l'arresto del marito, proprio con riferimento al traffico di armi (progr. 5, 7, 8 e 9 del 14/04/2018); dL'altro, rinvia alla motivazione espressa a proposito del coimputato Falcone, esplicitata a pagina 30, circa l'arma utilizzata dal PE LO per esplodere i colpi i cui bossoli erano stati rinvenuti dai Carabinieri (progr. 327 e 331 del 21/04/2018). 15. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che i ricorsi presentati da TO IA, PE RD, PE LO, AT RO, IA NT, AL LO, AL RE, DA IA, AZ RE, IA AR e RI OL debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i 61 ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza pronunciata in relazione L'imputato DE HI SS, limitatatamente alla confisca della somma di euro 11.580,00, confisca che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di DE HI SS. Rigetta i ricorsi di TT AR, CO MI e LL DR e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di TO IA, PE RD, PE LO, AT RO, IA NT, AL LO, AL RE, DA IA, AZ RE, IA AR e RI OL, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023.