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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 14220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14220 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA NI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DepositLta in Cancelleria c'ggi, i 1 A PR, 2025 IL FUNTIfY:J:, Penale Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/05/2024, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 27/01/2023, all'esito de giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, con la quale NI AN era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/199 - perché illecitamente deteneva per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in Carsoli il 18/03/2022, e condannato alla pena di anni quattro mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dando rilievo solo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti, senza valutare tutti gli elementi del caso concreto, come affermato dalle Sezioni Unite Murolo;
rimarca che anche il dato della eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, non può costituire elemento preclusivo per il riconoscimento della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; del pari, anche lo svolgimento non occasionale dell'attività illecita non può essere ritenuto preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave in questione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è infondato. 2. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, confermando la decisione del primo giudice, ha rimarcato che la condotta non poteva ricondursi all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1995, in considerazione del dato quantitativo dello stupefacente, della eterogeneità dello stupefacente (detenzione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti: 176 dosi singole di cocaina e 127 dosi singole di hashish) e della non occasionalità del fatto desunta dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata, dimostrativa di uno stabile inserimento del NI nell'ambito del commercio di stupefacenti. Tutte le specifiche e concrete circostanze evidenziate, complessivamente valutate, sono state ritenute, quindi, preclusive di una ridotta offensività della condotta. 2 3. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fatto contestato. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Questa Corte ha affermato che la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Ebbene, nel caso di specie, il dato quantitativo delle sostanze stupefacenti ha costituito solo uno degli elementi fattuali considerati dai Giudici di mento ai fini del giudizio di configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Anche il dato dell'eterogeneità delle sostanze stupefacenti non è stato l'unico elemento di valutazione, ma si è affiancato agli altri elementi considerati dai Giudici di merito;
tale elemento concerne le modalità e le circostanze dell'azione e, quindi, come tale, è suscettibile di valutazione negativa nell'apprezzamento della gravità complessiva del fatto (cfr Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 - 01). Infine, anche il dato della non occasionalità del fatto, concernente le modalità o circostanze dell'azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, ai fini del giudizio di "lieve entità", quale elemento inserito nella ricostruzione fattuale nella sua interezza. Va ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, 3 dep.15/01/2018, Rv.271959 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016,dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). A riprova della rilevanza dell'elemento della non occasionalità, sia pure nella valutazione della configurabilità della fattispecie delittuosa della "lieve entità", va evidenziato che il legislatore, successivamente ai fatti per cui è causa, ha espressamente previsto la non occasionalità della condotta quale elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con effetto, quindi, di aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. E questa Corte ha chiarito che l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale in questione, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez.3, n. 5842 del 22/01/2025, dep.13/02/2025, Rv. 287441 - 01). Deve, quindi, ribadirsi che l'occasionalità del fatto, concernendo le modalità o circostanze dell'azione, costituisce elemento di fatto rilevante, unitamente agli altri parametri di riferimento, nell'apprezzamento della gravità complessiva della condotta ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, primo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, mentre la non occasionalità, ove configurabile l'ipotesi delittuosa suddetta, costituisce - a seguito della modifica introdotta, dall'art. 4, comma 3, di. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 - elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Inoltre, la non occasionalità, unitamente ad altri elementi e, quindi, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può concorrere, come nel caso in esame, ad escludere la lieve entità del fatto. 4. Alla infondatezza della doglianza proposta consegue il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DepositLta in Cancelleria c'ggi, i 1 A PR, 2025 IL FUNTIfY:J:, Penale Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/05/2024, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 27/01/2023, all'esito de giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, con la quale NI AN era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/199 - perché illecitamente deteneva per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in Carsoli il 18/03/2022, e condannato alla pena di anni quattro mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dando rilievo solo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti, senza valutare tutti gli elementi del caso concreto, come affermato dalle Sezioni Unite Murolo;
rimarca che anche il dato della eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, non può costituire elemento preclusivo per il riconoscimento della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; del pari, anche lo svolgimento non occasionale dell'attività illecita non può essere ritenuto preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave in questione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è infondato. 2. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, confermando la decisione del primo giudice, ha rimarcato che la condotta non poteva ricondursi all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1995, in considerazione del dato quantitativo dello stupefacente, della eterogeneità dello stupefacente (detenzione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti: 176 dosi singole di cocaina e 127 dosi singole di hashish) e della non occasionalità del fatto desunta dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata, dimostrativa di uno stabile inserimento del NI nell'ambito del commercio di stupefacenti. Tutte le specifiche e concrete circostanze evidenziate, complessivamente valutate, sono state ritenute, quindi, preclusive di una ridotta offensività della condotta. 2 3. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fatto contestato. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Questa Corte ha affermato che la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Ebbene, nel caso di specie, il dato quantitativo delle sostanze stupefacenti ha costituito solo uno degli elementi fattuali considerati dai Giudici di mento ai fini del giudizio di configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Anche il dato dell'eterogeneità delle sostanze stupefacenti non è stato l'unico elemento di valutazione, ma si è affiancato agli altri elementi considerati dai Giudici di merito;
tale elemento concerne le modalità e le circostanze dell'azione e, quindi, come tale, è suscettibile di valutazione negativa nell'apprezzamento della gravità complessiva del fatto (cfr Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 - 01). Infine, anche il dato della non occasionalità del fatto, concernente le modalità o circostanze dell'azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, ai fini del giudizio di "lieve entità", quale elemento inserito nella ricostruzione fattuale nella sua interezza. Va ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, 3 dep.15/01/2018, Rv.271959 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016,dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). A riprova della rilevanza dell'elemento della non occasionalità, sia pure nella valutazione della configurabilità della fattispecie delittuosa della "lieve entità", va evidenziato che il legislatore, successivamente ai fatti per cui è causa, ha espressamente previsto la non occasionalità della condotta quale elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con effetto, quindi, di aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. E questa Corte ha chiarito che l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale in questione, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez.3, n. 5842 del 22/01/2025, dep.13/02/2025, Rv. 287441 - 01). Deve, quindi, ribadirsi che l'occasionalità del fatto, concernendo le modalità o circostanze dell'azione, costituisce elemento di fatto rilevante, unitamente agli altri parametri di riferimento, nell'apprezzamento della gravità complessiva della condotta ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, primo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, mentre la non occasionalità, ove configurabile l'ipotesi delittuosa suddetta, costituisce - a seguito della modifica introdotta, dall'art. 4, comma 3, di. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 - elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Inoltre, la non occasionalità, unitamente ad altri elementi e, quindi, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può concorrere, come nel caso in esame, ad escludere la lieve entità del fatto. 4. Alla infondatezza della doglianza proposta consegue il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/02/2025