Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di appello, il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, privo della menzione dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero è affetto da nullità, che non può essere sanata dall'informazione di detta impugnazione data oralmente in udienza all'imputato medesimo ed al suo difensore con contestuale differimento della trattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 58029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58029 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
- 58029-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/10/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez.- - 1059/2017 ADET TONI NOVIK -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.12272/2017 GAETANO DI GIURO LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RI RO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 28 novembre 2016, la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna, pronunziata dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di De IS RO per avere: -illegalmente detenuto una pistola Glock 9 × 21 abrasa e relativo munizionamento (art. 10 legge 497/74; 23 legge 110/75 capi 1 e 2); ricevuto o comunque acquistato la pistola e il munizionamento di cui sopra consapevole della provenienza delittuosa (capo 3); con la recidiva reiterata specifica e per l'effetto: in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero -ricorso per cassazione convertito in appello-, al fine di adeguare l'entità della pena alle modalità concrete del fatto ha revocato le attenuanti generiche concesse dal primo giudice avendo riscontrato una violazione di legge sostanziale -in relazione alla mancanza di elementi per attenuare la pena- e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione -per l'intervenuto riconoscimento della recidiva;
ha rideterminato la pena in anni tre ed otto mesi di reclusione ed euro 4000 di multa.
2. Non contestata la responsabilità, la corte di merito disattendeva le specifiche doglianze dell'imputato ritenendo che non poteva essere accolta la richiesta di applicazione del patteggiamento, respinta dal primo giudice in forza del dissenso del pubblico ministero in punto di quantificazione della pena, avendo successivamente l'imputato optato per il giudizio abbreviato;
non poteva essere riconosciuta la diminuente di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla specifica ipotesi contestata, non potendo la fattispecie concreta essere valutata solo con riferimento al valore della cosa ricettata;
correttamente era stato applicato l'aumento di pena per la recidiva reiterata in relazione alle condanne riportate per gravi reati, anche specifici.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, corredato da atti del processo, De IS RO a mezzo del difensore di fiducia che articola sei motivi, qui sinteticamente riassunti.
3.1. Il primo di essi denuncia la violazione di legge processuale in considerazione della mancata notificazione all'imputato del giudizio di appello in relazione all'impugnazione proposta dal procuratore generale. Si deduce che nel corso dell'udienza del 12 ottobre 2016 il difensore aveva appreso che il giudizio riguardava anche l'impugnazione proposta dal procuratore generale di cui non vi era menzione nel decreto di citazione;
la Corte di appello aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione e il processo era stato differito al 28 novembre 2016, dandosi atto nel verbale che l'imputato ed il difensore erano resi edotti del thema decidendum;
nell'udienza di rinvio il difensore aveva nuovamente eccepito che non era stata emessa l'ordinanza di conversione del ricorso per cassazione in appello e che non vi era un atto di citazione dell'imputato innanzi alla corte d'appello contenente i requisiti indicati nell'art. 601 cod. proc. pen.. Di qui la nullità del giudizio.
3.2. L'inosservanza dell'art. 443 cod. proc. pen.: il ricorso per cassazione del pubblico ministero convertito in appello era inammissibile perché richiedente una valutazione di merito sul punto della illegittima concessione delle attenuanti generiche. I limiti posti dalla norma codicistica all'impugnazione del pubblico ministero in costanza di giudizio abbreviato, ammessa solo se vi è stata modificazione del titolo del reato, non consentivano la valutazione di merito formulata dalla corte di appello sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per l'applicazione delle attenuanti generiche.
3.3. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.: ad avviso della difesa, la particolare natura delle attenuanti consentiva al giudice una valutazione ad ampio spettro, anche in riferimento all'entità della pena da irrogare in concreto.
3.4. Violazione dell'art. 99 cod. pen.: il giudice di merito aveva illegittimamente ritenuto la sussistenza della recidiva, atteso che nella forma reiterata specifica essa era stata applicata per un reato contravvenzionale.
3.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione degli effetti della recidiva: la sentenza aveva valutato le diverse versioni rese dall'imputato in merito al possesso dell'arma, ma non aveva apprezzato l'ammissione dell'addebito ed il comportamento processuale. Era mancato il giudizio di pericolosità sociale, non considerando che l'ultimo reato era stato commesso nel 2008. 3.6. Vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena richiesta con il patteggiamento: la corte d'appello aveva affermato che non vi era stato nessun errore processuale da parte del Gip, non considerando che nei motivi di appello la censura aveva riguardato la congruità della pena e l'eccessività di quella irrogata dal primo giudice;
sotto tale aspetto la motivazione era carente non avendo dato risposta alla doglianza difensiva in ordine alla congruità della proposta avanzata dall'imputato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri. Come si legge dal relativo verbale, allegato al ricorso, all'udienza del 12 ottobre 2016 la Corte di appello, constatato che il decreto di citazione a giudizio non menzionava il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale e che l'imputato "non è stato chiamato a giudizio con la consapevolezza che si sarebbe discusso anche dell'appello [illegibile] del PG", dichiarò la nullità del decreto di citazione e "rende edotto l'imputato e il difensore del thema decidendum nel suo complesso e nella sua reale entità". La corte rinviò quindi il processo all'udienza del 28 novembre 2016. In questa udienza, la detta corte rigettò l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato che, tra l'altro, eccepiva la mancanza di una formale citazione davanti alla corte di appello, comprensiva del ricorso in cassazione del PG (convertito in appello), osservando che nella precedente udienza l'imputato e il difensore erano stati edotti di quali fossero i temi che la corte doveva affrontare, in essi compresi anche quelli sollevati dal PG. Alle parti era stato concesso un termine a difesa e, quindi, concludeva, il contraddittorio era stato instaurato. Così delineati i termini alla base della questione sollevata dal ricorrente, osserva il Collegio che correttamente la corte di appello, avendo rilevato l'omessa citazione a giudizio dell'imputato in relazione all'appello del procuratore generale, dichiarò la nullità del detto decreto. E però alla dichiarazione di nullità non poteva che conseguire la regressione del processo "allo stato o al grado in cui è stato disposto l'atto nullo", secondo quanto dispone l'art. 185, comma 3, cod. proc. pen.. Regressione cui non poteva ovviare la spiegazione "orale" offerta dal presidente della corte, che non trova nessun riscontro nell'ordito ordinamentale che prevede forme tipiche e consente l'oralità solo quando non è imposta la forma scritta (art. 141 cod. proc. pen.). La conoscenza legale del processo è data dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio e non può essere supplita da surrogati estemporanei, rimessi alla discrezionalità del giudice. Il giusto processo richiede che l'imputato sia reso edotto del contenuto dell'appello del pubblico ministero mediante la corretta vocatio in ius e, se questa manca, viene meno il fondamento del giudizio. La sentenza va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Adet Toni Novik. Antonella Patrizia Mazzei Temay 6866 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 CANCELLIERE ALIER A DICAS M E PI BDMe R P U 5