Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27040
CASS
Sentenza 18 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da alcuni comproprietari avverso una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva disposto lo scioglimento della comunione su un fabbricato sito in Napoli, dividendolo secondo le indicazioni di una consulenza tecnica d'ufficio. La controversia trae origine da una domanda di divisione promossa da una comproprietaria, la quale, dopo aver acquistato quote di un immobile ereditato, si era vista impedita la divisione a causa della mancata partecipazione di alcuni chiamati all'eredità. Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente rigettato la domanda nei confronti di uno dei convenuti per difetto di legittimazione passiva e accolto una domanda riconvenzionale relativa ad altro immobile, per poi rigettare la domanda di divisione del fabbricato principale, ritenendolo indivisibile per la presenza di abusi edilizi, irregolarità amministrative e disallineamento catastale. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece disposto lo scioglimento della comunione, assegnando le quote secondo la CTU e rigettando il gravame incidentale proposto dagli appellati, i quali avevano insistito sull'incommerciabilità dei mini appartamenti abusivamente costruiti e sull'indivisibilità della villa. I ricorrenti hanno sollevato undici motivi di ricorso, lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'acquisizione di documenti da parte del CTU, l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dal giudicato interno sull'indivisibilità dell'immobile, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'erronea valutazione della commerciabilità e divisibilità del bene in presenza di abusi edilizi e vincoli urbanistici, la violazione delle norme sulla valutazione delle prove, l'omesso deposito del progetto divisionale, l'errata divisione in verticale dell'immobile e la violazione delle norme sulle pertinenze e parti comuni, nonché l'omogeneità delle quote e i criteri di valutazione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la statuizione sulle spese.

La Corte di Cassazione, dopo aver trattato congiuntamente i primi motivi relativi alla fondatezza della domanda di scioglimento della comunione e all'an della pretesa, ha dichiarato inammissibili e infondati il primo e il sesto motivo, ritenendo legittima l'acquisizione di documenti da parte del CTU e non ravvisando violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove. Sono stati dichiarati infondati anche il quarto e il quinto motivo, concernenti la produzione di documenti relativi alla CILA e all'allineamento catastale e la sussistenza di abusi edilizi, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato la commerciabilità del bene alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Sono stati altresì rigettati il secondo, terzo e settimo motivo, relativi al giudicato interno, alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al mancato deposito del progetto divisionale, ritenendo che la questione della divisibilità fosse stata riaperta in appello e che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non fosse stato violato, così come non fosse obbligatorio il deposito del progetto divisionale in presenza di disaccordo tra le parti. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto l'ottavo, il nono e il decimo motivo, relativi al quomodo della divisione, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente accertato la comoda divisibilità del bene alla luce dei vincoli urbanistici e paesaggistici esistenti, né avesse verificato la concreta fattibilità giuridica della divisione in plurime unità abitative senza compromettere il valore dell'intero edificio e il godimento delle singole unità. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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Massime1

L'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.

Commentario1

  • 1Immobile abusivo in comunione: è possibile la divisione giudiziale?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27040
Data del deposito : 18 ottobre 2024

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