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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 26826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26826 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Scioscia
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: l'istante si riportava alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante ha premesso di essere creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di Euro 25.000,oo in virtù di una transazione relativa ad un giudizio di riconoscimento della qualità di erede del defunto Persona_1
.
[...]
L'istante si duole che nel corso del 2018, con atto per notar , la predetta Per_2
aveva venduto a un appartamento sito in Controparte_1 Controparte_2
Napoli vico Pegola 8.
L'istante ha poi argomentato in maniera assai sintetica che la predetta vendita aveva sottratto la garanzia generica dei beni della non CP_1
avendo la stessa altri immobili a lei intestati.
In conseguenze ha chiesto revocarsi la suddetta vendita. Le parti convenute sono rimaste contumaci.
Occorre innanzitutto rilevare che la parte istante in nessun modo (nemmeno nelle memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 vecchio testo cpc) ha argomentato in modo specifico in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riferimento all'atto di disposizione sopra menzionato.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, la azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante nei confronti della convenuta . Controparte_1
Deve anzi ritenersi che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula dell'atto di alienazione oggetto del presente giudizio.
Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass. n.
12144/99; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n. 12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr. Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n.
20002/2008; n. 1893/2012; n. 9855/2014). Nel caso di specie, tuttavia, non possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione revocatoria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito “tutelato” con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi che il credito sia sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 90/2400;
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
In effetti, come argomentato dalla difesa attorea, all'esito dell'atto di disposizione, la sembra essere rimasta sostanzialmente priva di CP_1 titolarità di proprietà o di diritti reali limitati in ordine a beni immobili da esecutare.
Ciò appare sufficiente ad integrare il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo alla parte debitrice il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n.
7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Per quanto attiene alla parte acquirente del contratto in oggetto (l'altra parte convenuta ), invece, l'elemento psicologico potrebbe Controparte_2
ritenersi integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l'agevole conoscibilità – del pregiudizio sopra individuato e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma alcuna rilevanza l'effettiva intenzione in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore
(cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002).
In particolare deve rilevarsi come la cd. scientia damni del terzo acquirente può essere desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti. Nel caso di specie, tuttavia, la parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, tale da fare ritenere sussistente l'elemento psicologico a carico della parte acquirente.
Per la verità la parte istante nemmeno ha semplicemente allegato le ragioni che integrerebbero l'elemento psicologico in capo al . CP_2
In particolare non risulta allegato alcun rapporto di parentela, di amicizia o quanto meno dio pregressa conoscenza tra la ed il;
non CP_1 CP_2
risulta allegato che il prezzo di vendita convenuto tra le parti sia notevolmente inferiore ai valori di mercato;
non risulta allegato che le modalità di versamento del prezzo sono state in qualche modo anomale.
La domanda va in conseguenza rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda
Così deciso in Napoli lì 14 ottobre 2025
dott. Giovanni Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26826 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Scioscia
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: l'istante si riportava alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante ha premesso di essere creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di Euro 25.000,oo in virtù di una transazione relativa ad un giudizio di riconoscimento della qualità di erede del defunto Persona_1
.
[...]
L'istante si duole che nel corso del 2018, con atto per notar , la predetta Per_2
aveva venduto a un appartamento sito in Controparte_1 Controparte_2
Napoli vico Pegola 8.
L'istante ha poi argomentato in maniera assai sintetica che la predetta vendita aveva sottratto la garanzia generica dei beni della non CP_1
avendo la stessa altri immobili a lei intestati.
In conseguenze ha chiesto revocarsi la suddetta vendita. Le parti convenute sono rimaste contumaci.
Occorre innanzitutto rilevare che la parte istante in nessun modo (nemmeno nelle memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 vecchio testo cpc) ha argomentato in modo specifico in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riferimento all'atto di disposizione sopra menzionato.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, la azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante nei confronti della convenuta . Controparte_1
Deve anzi ritenersi che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula dell'atto di alienazione oggetto del presente giudizio.
Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass. n.
12144/99; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n. 12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr. Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n.
20002/2008; n. 1893/2012; n. 9855/2014). Nel caso di specie, tuttavia, non possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione revocatoria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito “tutelato” con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi che il credito sia sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 90/2400;
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
In effetti, come argomentato dalla difesa attorea, all'esito dell'atto di disposizione, la sembra essere rimasta sostanzialmente priva di CP_1 titolarità di proprietà o di diritti reali limitati in ordine a beni immobili da esecutare.
Ciò appare sufficiente ad integrare il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo alla parte debitrice il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n.
7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Per quanto attiene alla parte acquirente del contratto in oggetto (l'altra parte convenuta ), invece, l'elemento psicologico potrebbe Controparte_2
ritenersi integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l'agevole conoscibilità – del pregiudizio sopra individuato e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma alcuna rilevanza l'effettiva intenzione in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore
(cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002).
In particolare deve rilevarsi come la cd. scientia damni del terzo acquirente può essere desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti. Nel caso di specie, tuttavia, la parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, tale da fare ritenere sussistente l'elemento psicologico a carico della parte acquirente.
Per la verità la parte istante nemmeno ha semplicemente allegato le ragioni che integrerebbero l'elemento psicologico in capo al . CP_2
In particolare non risulta allegato alcun rapporto di parentela, di amicizia o quanto meno dio pregressa conoscenza tra la ed il;
non CP_1 CP_2
risulta allegato che il prezzo di vendita convenuto tra le parti sia notevolmente inferiore ai valori di mercato;
non risulta allegato che le modalità di versamento del prezzo sono state in qualche modo anomale.
La domanda va in conseguenza rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda
Così deciso in Napoli lì 14 ottobre 2025
dott. Giovanni Tedesco