Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 75
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione ed inesistenza/invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati

    La Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le stesse eccezioni relative alle notifiche e alla prescrizione erano già state sollevate in un precedente ricorso deciso con sentenza passata in giudicato. Anche l'eccezione di inesistenza delle pretese è stata ritenuta tardiva e inammissibile.

  • Inammissibile
    Prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali

    La Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le stesse eccezioni relative alle notifiche e alla prescrizione erano già state sollevate in un precedente ricorso deciso con sentenza passata in giudicato. Anche l'eccezione di inesistenza delle pretese è stata ritenuta tardiva e inammissibile.

  • Rigettato
    Quantificazione delle spese legali

    La Corte ha rigettato l'appello e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.

  • Accolto
    Conferma sentenza di primo grado

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado basata sulla precedente sentenza passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 75
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo