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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRAP 2011 - INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020130057979208000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020130057979208000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140051261856000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150041335103000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IMP LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180024494865000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190007460783000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190014962247000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190014962449000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190014962449000 REC.CREDITO.IMP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190032784481000 MEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190049426835000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190049426936000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190055032311000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200016927964000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200016927964000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200025248737000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210034072089000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000485 IMP DIRETTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IMP DIRETTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.
c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato intestatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino l'atto di intimazione n. 11020239017988814000 notificato il 16/10/23 con riferimento a 16 cartelle esattoriali ad esso sottese analiticamente indicate a pag. 1 del ricorso di primo grado. Il ricorrente, in particolare, eccepiva la inesistenza delle pretese, dei ruoli, la decadenza e prescrizione, la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che contestava integralmente le avverse pretese, depositando idonea documentazione a supporto delle proprie difese.
La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, sez 4, con sentenza n 745/24, depositata in data 27/06/24 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (euro
7.000).
La Corte ha così motivato: “Preliminarmente occorre osservare come i rilievi relativi, alle notifiche e alla prescrizione di tutte le cartelle oggetto del presente ricorso sono già stati proposti da controparte con precedente ricorso, rubricato presso Codesta Corte di Giustizia Tributaria al n. di R. G. 885/2023 – sez. 4,
e decisi con il deposito della sentenza n. 484/2024 depositata il 29/04/2024. Quindi si evidenzia la palese inammissibilità della chiamata di questa Corte ad esprimersi due volte sulle stesse eccezioni relativamente alle stesse cartelle e per altro, come sopra indicato, già decise dalla CGT di Torino con la sentenza n. 484/2024 depositata il 29/04/2024.
Altresì tardiva e inammissibile risulta l'eccepita inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che – dalle emergenze documentali – risultano formati, sottoscritti e resi esecutivi con le regolari notifiche delle cartelle che però, a suo tempo, non sono state impugnate nei termini di legge.
Pertanto, rilevata la tardività ex art, 21 D.Lgs 546/1992, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, poiché tutti gli atti presupposti risultano essere stati regolarmente notificati nel periodo dal 13/02/2014 al
19/12/2019 talora anche a mani, così come dettagliato dall'Ufficio nella memoria di costituzione. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la parte soccombente.”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della stessa con accoglimento dei motivi di opposizione proposti nel primo grado.
Agenzia Entrate Riscosssioni controdeduce per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di trattazione si da atto che la sentenza CGT Torino 484/2024 è passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato nel fatto la sentenza di primo grado ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto avverso le medesime cartelle i rilievi relativi, alle notifiche e alla prescrizione sono già stati proposti dal contribuente con precedente ricorso, definito con sentenza della CGT di Torino n. 484/2024 depositata il
29/04/2024.
Su tale decisione l'atto di appello proposto si limita ad affermare “L'atto impugnato è totalmente differente da quelli menzionato nell'altro procedimento;
e comunque, nessuna sentenza passata in giudicato è intervenuta sul punto”, non si rinvengono altri motivi specifici risultando indicati e riproposti i motivi di ricorso.
Non viene contestata la litispendenza, la sentenza che ha già definito le medesime questioni è passata in giudicato e pertanto è da confermarsi la inammissibilità del ricorso introduttivo dichiarata in primo grado.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 3.000 a favore del difensore di
Agenzia Entrate Riscossione che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento della spese processuali che liquida in € 3,000,00 a favore del legale di ADER dichiaratosi antistatario
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRAP 2011 - INTIMAZIONE n. 11020239017988814000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020130057979208000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020130057979208000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140010158987000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140051261856000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033589617000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150041335103000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150052119560000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160043408271000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IMP LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170030830109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180024494865000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180037198867000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190007460783000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190014962247000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190014962449000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190014962449000 REC.CREDITO.IMP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11020190032784481000 MEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190043693482000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190049426835000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190049426936000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190055032311000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200016927964000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200016927964000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200025248737000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210007456002000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210034072089000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220040417912000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000485 IMP DIRETTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IMP DIRETTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25OTTDM000085 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.
c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato intestatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino l'atto di intimazione n. 11020239017988814000 notificato il 16/10/23 con riferimento a 16 cartelle esattoriali ad esso sottese analiticamente indicate a pag. 1 del ricorso di primo grado. Il ricorrente, in particolare, eccepiva la inesistenza delle pretese, dei ruoli, la decadenza e prescrizione, la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che contestava integralmente le avverse pretese, depositando idonea documentazione a supporto delle proprie difese.
La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, sez 4, con sentenza n 745/24, depositata in data 27/06/24 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (euro
7.000).
La Corte ha così motivato: “Preliminarmente occorre osservare come i rilievi relativi, alle notifiche e alla prescrizione di tutte le cartelle oggetto del presente ricorso sono già stati proposti da controparte con precedente ricorso, rubricato presso Codesta Corte di Giustizia Tributaria al n. di R. G. 885/2023 – sez. 4,
e decisi con il deposito della sentenza n. 484/2024 depositata il 29/04/2024. Quindi si evidenzia la palese inammissibilità della chiamata di questa Corte ad esprimersi due volte sulle stesse eccezioni relativamente alle stesse cartelle e per altro, come sopra indicato, già decise dalla CGT di Torino con la sentenza n. 484/2024 depositata il 29/04/2024.
Altresì tardiva e inammissibile risulta l'eccepita inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che – dalle emergenze documentali – risultano formati, sottoscritti e resi esecutivi con le regolari notifiche delle cartelle che però, a suo tempo, non sono state impugnate nei termini di legge.
Pertanto, rilevata la tardività ex art, 21 D.Lgs 546/1992, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, poiché tutti gli atti presupposti risultano essere stati regolarmente notificati nel periodo dal 13/02/2014 al
19/12/2019 talora anche a mani, così come dettagliato dall'Ufficio nella memoria di costituzione. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la parte soccombente.”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della stessa con accoglimento dei motivi di opposizione proposti nel primo grado.
Agenzia Entrate Riscosssioni controdeduce per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di trattazione si da atto che la sentenza CGT Torino 484/2024 è passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato nel fatto la sentenza di primo grado ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto avverso le medesime cartelle i rilievi relativi, alle notifiche e alla prescrizione sono già stati proposti dal contribuente con precedente ricorso, definito con sentenza della CGT di Torino n. 484/2024 depositata il
29/04/2024.
Su tale decisione l'atto di appello proposto si limita ad affermare “L'atto impugnato è totalmente differente da quelli menzionato nell'altro procedimento;
e comunque, nessuna sentenza passata in giudicato è intervenuta sul punto”, non si rinvengono altri motivi specifici risultando indicati e riproposti i motivi di ricorso.
Non viene contestata la litispendenza, la sentenza che ha già definito le medesime questioni è passata in giudicato e pertanto è da confermarsi la inammissibilità del ricorso introduttivo dichiarata in primo grado.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 3.000 a favore del difensore di
Agenzia Entrate Riscossione che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento della spese processuali che liquida in € 3,000,00 a favore del legale di ADER dichiaratosi antistatario