Art. 5.
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di economia e commercio della Universita' di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta' col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465 , che riguardano il personale assistente delle Universita'.
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di economia e commercio della Universita' di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta' col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465 , che riguardano il personale assistente delle Universita'.