Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 530/2024 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 530/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 31/01/1980, rappresentata e difesa dall'avv. GENCARELLI ANGELO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 20/08/1976, rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in Corigliano Calabro (CS) in data
25/09/2010;
- Che dalla loro unione è nata solo in Corigliano Calabro in data Persona_1
11/9/2012;
- Che la residenza del nucleo familiare è fissata in Contrada Oliveto Longo n. 38 di
Corigliano Rossano, in un appartamento posto al terzo piano di uno stabile acquistato nel
2007 e sul quale grava un mutuo ventennale con scadenza nel 2027 e una rata mensile di
€ 345,00;
- Che il matrimonio, anche se iniziato felicemente, ha visto venir meno nel corso degli anni la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di profonde incompatibilità caratteriali e differenti stili di vita che hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- Che ella svolge l'attività di operaia agricola in un'azienda dedita alla produzione, lavorazione e commercializzazione di ortofrutta sita in Corigliano Rossano, con un reddito annuo imponibile di € 7.287,00 (anno 2022);
- Che è comproprietaria in misura di ½ della casa coniugale di Contrada Oliveto Longo n.
38 di Corigliano Rossano e identificata in Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 30, Particella 62, Sub 8, 4,5 vani, Cat. A3 e in egual misura di un magazzino deposito Cat. C6 posto a piano terra dello stesso immobile e censito al Foglio 30,
Particella 62, Sub 17;
- Che il resistente svolge l'attività di imbianchino cartongessista prevalentemente in forma autonoma e guadagna mediamente 90/100,00 euro al giorno;
- Che, al pari della ricorrente, il resistente è comproprietario in misura di ½ della casa coniugale di Contrada Oliveto Longo n. 38 di Corigliano Rossano e identificata in
Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 30, Particella 62, Sub 8, 4,5 vani,
Cat. A3 e in egual misura di un magazzino deposito Cat. C6 posto a piano terra dello stesso immobile e censito al Foglio 30, Particella 62, Sub 17.
- Che è altresì proprietario, nella misura di ½, di immobile sito in Controparte_1
Corigliano Rossano, alla Contrada Santa Caterina, identificato in Catasto Fabbricati al
Foglio 45, P.lla 217, Sub. 5, cat. A3 di 7,5 vani. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso:
“a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
b) stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre;
c) stabilire che il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con la ricorrente, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali,
i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
d) disporre che per il mantenimento ordinario della figlia e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro CP_1
450,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
e) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
f) stabilire che la casa coniugale sita in Corigliano Rossano, Cotnrada Oliveto Longo n. 38, di proprietà dei coniugi, venga assegnata alla sig. , presso la quale è Parte_1 collocata la figlia minore, con ogni arredo e corredo;
g) ordinare al resistente di restituire alla ricorrente i propri effetti personali e i mobili registrati rimasti nella sua disponibilità;” Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito con comparsa Controparte_1 depositata in data 22/7/24, deducendo:
- Di non opporsi alla domanda di separazione giudiziale;
- Che, tuttavia, egli non aveva mai avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della ricorrente e, al contrario, era stata la ad aggredirlo sia verbalmente che Parte_1 fisicamente, addirittura minacciandolo con un coltello;
- Che, infatti, in data 15/05/2024, era stato costretto a chiamare in soccorso la Polizia;
- Che la ricorrente, su suo invito, era ritornata con la figlia minore a vivere presso l'abitazione sita in Corigliano-Rossano A.U. Rossano (CS) alla c.da Oliveto Longo, 38; R.G. n.° 530/2024 - Pag. 3 di 6
- Di non essere in grado di sostenere l'esborso mensile di € 450,00 richiesto per il mantenimento della figlia;
- Che, infatti, egli lavora saltuariamente come imbianchino e, nell'anno 2023, non ha presentato dichiarazioni dei redditi in quanto ha fatto piccoli lavori per lo più per familiari, parenti e amici;
- Di aver già restituito tutti gli effetti personali alla ricorrente;
Ciò posto ha chiesto l'adozione degli opportuni provvedimenti indicati in Controparte_1 comparsa:
“1) disporre la separazione giudiziale dei coniugi;
2) stabilire l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione
3) disporre a carico di l'assegno mensile di € 200,00 in favore della figlia Controparte_1 minore , con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del Persona_1 costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.” All'udienza di comparizione dei coniugi, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza depositata in data 4/12/24, ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo:
“- AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- AFFIDA la figlia minore , nata a Corigliano Calabro in data [...], in [...] modo condiviso ad entrambi i coniugi, disponendo che lo stessa viva con la madre e stabilendo che la frequentazione tra la figlia ed il padre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Corigliano Rossano alla Contrada Oliveto Longo n. 38, a
, nata a [...] il [...], affinché vi coabiti con la figlia minore;
Parte_1
- PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi R.G. n.° 530/2024 - Pag. 4 di 6
di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
” Rigettate le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 26/2/25 per la discussione orale.
2. Conclusioni delle parti All'udienza del giorno 26/2/25 le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza.”) e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della figlia minore, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. L'affidamento della figlia minore, il suo mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale Quanto agli altri provvedimenti da assumere deve osservarsi che dall'unione è nata solamente in data 11/9/2012. Persona_1
Anche in questa sede, va rimarcato che non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei figli minori. Pertanto, la minore va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale sita in Contrada Oliveto Longo n.
38, in Corigliano Rossano.
I tempi di permanenza della figlia presso il padre restano disciplinati come nei provvedimenti provvisoria del 4/12/24, cui si rimanda. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. R.G. n.° 530/2024 - Pag. 5 di 6
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. I coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Quanto alla domanda di mantenimento della minore, il Tribunale evidenzia all'uopo che, nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non sono stati forniti dalle parti elementi ulteriori e diversi da quelli già valutati in sede di udienza di comparizione dei coniugi, dovendosi pertanto integralmente confermare le statuizioni rese con l'ordinanza del 4/12/24.
Dispone, pertanto, che versi a , entro il 5 di ogni mese, per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia minore, l'importo di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. dovrà provvedere altresì al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 della figlia nella misura del 50%, secondo lo schema riportato nei provvedimenti provvisori. In ultimo, va evidenziato che non si è provveduto all'ascolto della minore ultradodicenne in quanto lo stesso appariva superfluo attesa la carenza di conflittualità dei genitori in ordine all'affido condiviso emersa nel corso dell'udienza di comparizione dei coniugi e nella successiva fase del giudizio.
5. Inammissibilità delle domande di restituzione in questa sede Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibile l'ulteriore domanda di restituzione di beni mobili, soggetta a rito ordinario, proposta dalla ricorrente, poiché esula dall'oggetto proprio di tale giudizio.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
la figlia minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità CP_3 Persona_1 indicate in motivazione;
C. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Contrada Oliveto Longo n. 38, in Corigliano Rossano, a
; Parte_1 D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di luglio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ della domanda di restituzione proposta da
[...]
; Parte_1
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
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G. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto N. 109 parte II serie A - anno 2010 -); H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni