Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/06/2025, n. 11512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11512 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10847/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10847 del 2024, proposto da
NN AR PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.Gianturco, 6;
contro
Ministero dell' Universita' e della Ricerca, Anvur-Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del Decreto, non conosciuto, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato e pubblicato gli atti della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia dei professori universitari, settore concorsuale 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, nonché del provvedimento con il quale sono stati pubblicati gli esiti della suddetta procedura abilitante, nella parte in cui esclude la ricorrente tra i candidati che hanno conseguito la predetta abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia;
- del provvedimento e/o elenco, pubblicato in data 8.07.2024, sul sito internet istituzionale dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale), con cui si è provveduto alla “PUBBLICAZIONE ESITI relativi all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 - I quadrimestre”, settore concorsuale 06/N2, nella parte in cui esclude la ricorrente dal novero di coloro che hanno conseguito la predetta abilitazione;
- del giudizio collegiale con cui la Commissione all’uopo nominata per il settore concorsuale 06/N2, Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, ha deciso di NON attribuire alla Prof.ssa NN AR PE l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla II fascia dei professori universitari – cfr. doc. 1;
- dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari, componenti della predetta Commissione, sulla candidata oggi ricorrente – cfr. doc. 1;
- del verbale n.1 del 5.02.2024, con cui la predetta Commissione ha stabilito, oltre alle modalità organizzative dei propri lavori, anche i titoli da valutare ed i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai concorrenti; – cfr. doc. 2
- di tutti i successivi verbali della predetta Commissione, ancorché ad oggi sconosciuti;
- del Bando adottato con Decreto Direttoriale n. 1796/2023 – cfr. doc. 3;
- nonché, in via subordinata, di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso, e/o comunque collegato ai precitati provvedimenti ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 241/90;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DPR 95 del 4 aprile 2016; Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del DM 120/2016; Violazione e falsa applicazione dei criteri dettati dalla commissione nel verbale n. 1;
- Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto; Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza, nonché ingiustizia manifesta; Carenza assoluta di motivazione;
- Sviamento.
Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la abilitazione scientifica nazionale, al fine di attestare «la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori» (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR» (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi».
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale «si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel caso in esame, la candidata è stata positivamente valutata all’unanimità con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, «poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia su 3» e, sempre all’unanimità, è stato riconosciuto il possesso di almeno 3 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 (all. n. 2 al ricorso). Tuttavia, la Commissione si è espressa a maggioranza dei 3/5, per il diniego dell’abilitazione alla Prof.ssa PE, sulla base del giudizio relativo alle pubblicazioni, segnatamente per la mancanza di coerenza delle stesse rispetto al settore concorsuale per il quale l’abilitazione è stata richiesta.
Nel giudizio collegiale, la Commissione si esprime come di seguito: «La Candidata ha presentato n.12 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, solo un numero limitato di pubblicazioni può essere considerato coerente con il SC 06/N2, in quanto le pubblicazioni valutano effetti acuti e cronici dell’esercizio. La maggior parte delle pubblicazioni presentate sono volte alla valutazione della morfologia cardiaca mediante metodica ecocardiografica, mentre le restanti pubblicazioni sono incentrate sull’analisi dell’eccitabilità cardiaca nei ratti e sull’analisi degli indicatori spirometrici in pazienti asmatici. Le tre pubblicazioni coerenti con il SC 06/N2 risultano pubblicate su riviste di elevata rilevanza (Q1) e caratterizzate dalla collocazione della Candidata in posizione preminente. Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla Candidata risultano caratterizzate prevalentemente da un approccio prettamente cardiologico e solamente in un numero limitato di pubblicazioni è possibile rilevare un interesse affine alle tematiche del SC 06/N2. Pertanto le pubblicazioni presentate non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione, a maggioranza di 3/5 dei Commissari, ritiene che la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore II fascia…» (all. n. 1 al ricorso).
In altri termini, la Commissione a maggioranza di 3 su 5, ritiene che nove pubblicazioni su dodici, di cui ai numeri sub. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, e 12, non siano coerenti al settore concorsuale SC 06/N2, differentemente ritenendo che le stesse pubblicazioni afferiscano ad altro settore concorsuale SC 06/D1, perchè volte alla valutazione della morfologia cardiaca mediante metodica ecocardiografica. Di contro, gli altri due componenti della Commissione hanno espresso una diversa valutazione, non riscontrando alcun vizio di incongruenza delle suddette pubblicazioni rispetto al settore concorsuale di riferimento, sostenendo, piuttosto, che esse possano essere ricondotte legittimamente nell’ambito disciplinare indicato, in virtù della loro valenza interdisciplinare e dell’interconnessione tematica esistente tra i settori scientifici coinvolti.
Alla luce di un'attenta disamina del giudizio espresso dalla Commissione, questo Collegio ritiene, conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente, che la motivazione posta a fondamento della valutazione contestata non risulti idonea a chiarire le ragioni dell'esclusione delle pubblicazioni della candidata dal settore concorsuale di riferimento.
Sul punto, difatti, mentre due Commissari ritengono coerenti le pubblicazioni al settore concorsuale SC 06/N2 ed a quelli ad esso affini, affermando «le 12 pubblicazioni presentate sono in parte coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/N2 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto trattano principalmente di tecniche ecocardiografiche ed emodinamiche per la determinazione degli effetti dall’attività motoria e sportiva su geometria e funzionalità cardiaca in atleti e anziani con deficit della funzionalità muscolo-scheletrica» (Prof. Gobbi) e, «le 12 pubblicazioni presentate sono in parte coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/N2 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, trattando argomenti relativi all’applicazione di tecniche ecocardiografiche e studi di emodinamica volti a verificare gli effetti dall’attività motoria e sportiva su geometria e funzionalità cardiaca in soggetti anziani con deficit muscolari e in atleti sia di alto livello che non» (Prof. Mazzoni), nei restanti tre giudizi individuali si rappresenta l’incongruenza delle nove pubblicazioni dal settore concorsuale e da quelli ritenuti interdisciplinari, senza procedere ad idonea ed adeguata motivazione che possa sorreggere tale giudizio negativo.
Nei restanti giudizi individuali emerge quanto segue:
- « La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: una analizza indicatori spirometrici in pazienti asmatici (n.1), alcune analizzano l’eccitabilità cardiaca nei ratti (n.2,6), la maggior parte riguardano lo studio della morfologia cardiaca mediante metodica ecocardiografica (n. 3,4,5,7,8,9,10,11,12) in differenti condizioni e tipologie di individui, di quest’ultime le n. 8, 9, 10 possono essere considerate attinenti il SC 06/N2 (scienze dell’esercizio fisico e dello sport) in quanto valutano effetti acuti e cronici dell’esercizio (…) Complessivamente l’approccio medico/cardiologico è presente in tutte le pubblicazioni e solo in poche con ricadute dirette sul SC, pertanto le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione» (Prof. Guidetti)
- « La candidata ha presentato n.12 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, solamente 3 pubblicazioni possono essere considerate coerenti e di interesse del SC 06/N2 in quanto valutano effetti acuti e cronici dell’esercizio. Le restanti pubblicazioni sono caratterizzate da un indirizzo medico-diagnostico nell’ambito delle malattie dell’apparato cardiovascolare e delle malattie dell’apparato respiratorio, pertanto di interesse del SC 06/D1. Nello specifico, la maggior parte delle pubblicazioni presentate sono volte alla valutazione della morfologia cardiaca mediante metodica ecocardiografica, mentre altre pubblicazioni sono incentrate sull’analisi dell’eccitabilità cardiaca nei ratti e sull’analisi degli indicatori spirometrici in pazienti asmatici. Le tre pubblicazioni coerenti con il SC 06/N2 risultano pubblicate su riviste censite nel primo quartile e sono caratterizzate dalla collocazione della candidata in posizione preminente. Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata risultano caratterizzate prevalentemente da un approccio medico/cardiologico e solamente in n.3 pubblicazioni è possibile rilevare un interesse affine alle tematiche del SC 06/N2 ”» (Prof. Padua).
- « un numero limitato di pubblicazioni possono essere considerate coerenti con il SC 06/N2 in quanto valutano effetti acuti e cronici dell’esercizio. La maggior parte delle pubblicazioni presentate sono volte alla valutazione della morfologia cardiaca mediante metodica ecocardiografica, mentre le restanti pubblicazioni sono incentrate sull’analisi dell’eccitabilità cardiaca nei ratti e sull’analisi degli indicatori spirometrici in pazienti asmatici » (Prof. Tancredi).
Come si evince dalle motivazioni individuali e dalla motivazione collegiale, non emerge la ragione per la quale le pubblicazioni non siano state ritenute congruenti al settore concorsuale di riferimento SC 06/N2 e non siano state ritenute afferenti al settore interdisciplinare ad esso pertinente, emergendo pertanto una motivazione del tutto tautologica ed insufficiente, da cui dipende il successivo giudizio negativo complessivo sull’idoneità della candidata ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione scientifica.
Rispettivamente all’appartenenza della prevalenza delle pubblicazioni al differente settore concorsuale SC 06/D1 e, da altri invero ritenuto come settore interdisciplinare a quello per il quale l’abilitazione è stata richiesta, il richiamato art. 4, co. 1, lett. a) del d.m. n. 120/2016, quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento, così come sopra anticipato, non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano. Ciò comporta, pertanto, che la motivazione contenuta nel giudizio finale, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado, ancorché in maniera sintetica, di far comprendere quali siano le ragioni per cui, non in astratto ma in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo neppure rientrare nell’ambito di materie interdisciplinari ad esso connesse, non essendo ammissibile, per converso che, così come occorso nel caso di specie, la valutazione si limiti ad affermare sic et simpliciter la mancata coerenza dei lavori scientifici presentati, senza fornire alcuna motivazione tangibile in merito alla decisione di adottare una tale valutazione di segno negativo. (cfr. TAR Lazio, III bis, 2.5.2023, n. 7380).
Vieppiù, non risulta emergere nel giudizio collegiale, data la presenza di giudizi positivi espressi circa tale criterio da parte di due commissari, una motivazione rafforzata che dia conto del contrasto e che conseguentemente lo componga, sempre in via sintetica.
Per costante giurisprudenza, proprio in forza della richiamata natura valoriale dei giudizi di abilitazione, quando i presupposti giudizi individuali sono divergenti tra loro, è dunque necessaria una motivazione ulteriore (rafforzata) che consenta di rendere trasparente il motivo della prevalenza dei giudizi negativi. Tenuto conto che il giudizio collegiale debba costituire la “sintesi” (e non la mera somma) dei giudizi espressi dai singoli commissari, quando questi ultimi non sono coerenti tra loro rispetto ai presupposti di abilitazione, non è sufficiente che il primo si limiti ad esprimere l’effetto di una mera adesione ad una o più tesi di maggioranza, ma è necessario che sia evincibile a suo fondamento anche una ragione “critica” di tale prevalenza, consistente in una o più argomentazioni di confutazione o di preferenza della conclusione negativa rispetto alla opinione divergente; motivazione rafforzata che si impone – ulteriormente – laddove tra gli opposti giudizi siano presenti diversi gradi di approfondimento (alcuni critico-analitici ed altri sintetici o meramente espositivi) e questi non siano (anche qualitativamente) tutti coerenti tra di loro (Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, n. 2257/2025).
Per le ragioni sopra esposte, deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni scientifiche presentate dalla ricorrente, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ARngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | ARngela Caminiti |
IL SEGRETARIO