Articolo 99 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 98Articolo 100
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19 aprile 1942
Art. 99.

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale.
Tale decreto stabilira' altresi' la data di attuazione del registro delle imprese, nonche' le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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