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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6027/2022 R.G. TRA
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1 6.3.1945, elettivamente domiciliata in Messina, via Antonio Martino 112, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manasseri Benedetto e Manasseri Paolo, giusta procura in atti;
attrice E Controparte_1
[p.i.v.a.: ], rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille 65 is. 221, convenuta contumace Avente per oggetto: adempimento contrattuale Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 23.10.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
presso la , rassegnando Controparte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “[…] Voglia il Tribunale di Messina 1) in via principale, e nel merito, ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire dalla convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 contributo stabilito nell'atto di assenso del 28/02/2013 nella misura di € 80.516,80 di cui 61.936,00 per contributo e 18.580,80 per maggiorazione per avere essa acquistato altra abitazione in San Fratello;
2) condannare la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della predetta somma, con gli
[...] interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del 26/01/2017 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. dal 03/09/2018 data di notifica del ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione distaccata di Catania […]”. Al riguardo, l'odierna attrice allegava i fatti seguenti:
- nel mese di febbraio del 2010, a seguito di eventi alluvionali di eccezionale gravità che avevano riguardato, tra gli altri, il Comune di San Fratello, l'immobile in proprietà di adibito ad Pt_1 abitazione subiva ingenti danni, tali da renderlo inagibile e da subirne lo sgombero per ordine del Sindaco;
- al fine di farvi fronte, il Presidente del Consiglio dei ministri – con ordinanze nn. 3825/2009 e 3865/2010 – riconosceva ai danneggiati un contributo a titolo di ristoro, con nomina del Presidente della quale Commissario delegato all'emergenza, legittimato tra l'altro ad Controparte_1 avvalersi di soggetti attuatori;
- in data 10.1.2023, l'odierna attrice avanzava istanza di ristoro, poi approvata nella seduta del 5.2.2013 dalla Commissione a ciò deputata;
- in data 28.2.2013, il Sindaco del Comune di San Fratello, quale soggetto attuatore, stipulava con l'odierna attrice una convenzione – denominata “atto d'assenso” – con la quale riconosceva a quest'ultima la somma di € 61.936,00 a titolo di contributo, a fronte del valore dell'immobile di sua
1 proprietà riconosciuto pari a € 88.480,00, nonché la somma di € 18.580,80 quale maggiorazione per l'acquisto di ulteriore abitazione situata nel Comune di San Fratello;
- con nota del 20.12.2016 [prot. 0068015], il Controparte_2 richiedeva integrazione documentale all'odierna attrice, alla quale veniva fatto onere di accettazione della somma – pari a € 27.048,00, poi rettificata in € 31.752,00 su un valore dell'immobile stimato in € 45.360,00, per una somma complessiva liquidata in € 41.277,60 in ragione dell'acquisto di altro immobile ubicato nel medesimo comune – liquidata a titolo di ristoro dalla neoistituita Commissione di valutazione dei danni con verbale n. 13 del 16.12.2016;
- a seguito di contestazioni informali, l'odierna attrice proponeva ricorso innanzi al T.a.r. della Sicilia, definito con sentenza n. 02624/2021 di inammissibilità per difetto di giurisdizione;
- il processo veniva così riassunto innanzi al Tribunale di Palermo, il quale adottava ordinanza di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Messina. Pertanto, l'odierna attrice avanzava pretesa di pagamento della somma di cui al c.d. atto d'assenso, contestando la legittimità dei provvedimenti amministrativi sopravvenuti. L'udienza veniva, prima, differita al 26.4.2023 e, poi, in mancanza di istanze istruttorie, rinviata al 25.7.2024 per precisazione delle conclusioni. A seguito del deposito di note con cui parte attrice reiterava le proprie richieste, la causa veniva differita all'udienza del 13.2.2025 per i medesimi incombenti, con l'invito a manifestare la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio. Depositata dichiarazione di interesse alla definizione del giudizio da parte dell'odierna attrice, il Giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale al 23.10.2025. Con comparsa depositata in data 13.10.2025, si costituiva in giudizio, quale difensore di parte attrice e in aggiunta al procuratore originario, l'avv. Manasseri Paolo. All'esito dell'udienza del 23.10.2025 e a seguito di discussione orale, il Presidente di Sezione si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. La domanda di parte attrice è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre rilevare che parte attrice ha formulato domanda di condanna del presso la al pagamento del contributo Controparte_3 Controparte_1 di cui all'ordinanza contingibile e urgente n. 3865 adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.4.2010, modificativa dell'O.P.C.M. n. 3825/2009, così come determinato dal c.d. atto d'assenso del 28.2.2013 sottoscritto dal Sindaco del , quale soggetto attuatore, e dall'odierna CP_4 Parte_2 attrice. In particolare, l'O.P.C.M. n. 3865 – in atti –, rubricata “Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia”, recita: “Il Presidente della è nominato Controparte_1 Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza [c. 1]. Il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo
[…] [c. 2]. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede: […] b. all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo;
c. alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe […] [c. 4]. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c) del comma 4 relativo agli edifici privati, il Commissario delegato definisce: […] b. il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi […] [c. 5]” [art. 1]; “Per fronteggiare gli interventi derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 è stanziata la somma di 15.000.000 euro a carico del civile […]” [art. 4, c. CP_5 Controparte_1 1]”; “Dopo il comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 è aggiunto il seguente comma: “3. Ai proprietari di unità immobiliari adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 alla data dell'evento calamitoso, distrutta è corrisposto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione,
2 fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata, e, comunque, non superiore ad euro 150.000,00. In caso di acquisto o ricostruzione nell'ambito del territorio comunale viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione pari al 30% del contributo riconosciuto […]. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistica – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull'unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa […]” [art. 7]. Al riguardo, il per la Sicilia, con la sentenza di inammissibilità del ricorso n. 02624/2021 CP_6 declinava la giurisdizione adducendo quali motivi i seguenti: “[…] Ritiene il Parte_3 Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Invero, nel caso in esame, con plurime censure denunciate, la ricorrente mira al soddisfacimento di un proprio diritto soggettivo: quello all'ottenimento del contributo spettante ex lege a chi abbia subito danni causalmente collegati ad eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina […]. Orbene, la disposizione normativa rilevante ai fini della risoluzione della questione della giurisdizione è l'art. 7, comma 2, OPCM n. 3865/2010, che ha introdotto il comma 3 dell'art. 3 dell'OPCM n° 3825/2009, che espressamente prevede: […]. Dall'esegesi della disposizione normativa si evince che non vengono in rilievo valutazioni di natura discrezionale espresse dall'amministrazione, ma solo la verifica dei presupposti di carattere tecnico che fanno sorgere il diritto all'accesso al contributo. In particolare, dovranno essere accertati i due requisiti fissati dall'art. 7, comma 2, dell'OPCM n° 3865/2010: il primo è quello che le unità immobiliari siano adibite ad abitazione principale del richiedente;
il secondo attiene al quantum erogabile con limiti ben precisi ed espressamente previsti, previa presentazione di apposita perizia giurata da parte del proprietario. A fronte di tale attività dell'amministrazione, limitata al semplice riscontro delle condizioni predeterminate dalla legge per accedere al contributo (e per determinarne il quantum), il privato vanta posizioni di diritto soggettivo, conoscibili dal giudice ordinario […] e poiché nella fattispecie, si controverte di un diritto soggettivo di natura meramente patrimoniale che richiede solo l'accertamento di dati fattuali, la giurisdizione nella presente controversia non può che essere del giudice ordinario […]”. Orbene, l'odierna attrice radica il fondamento della propria pretesa nell'atto d'assenso adottato in data 28.2.2013 [prot. 262], recante le sottoscrizioni della stessa e del Sindaco del San Fratello CP_7 quale soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3865/10. In ordine alla legittimazione del Sindaco all'adozione dell'atto de quo, parte attrice ha prodotto la disposizione commissariale n. 3 del 23.6.2010 con la quale il Presidente della quale Controparte_1 Commissario delegato ha disposto quanto segue: “[…] Viene attribuita la qualifica di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OPCM n. 3865/09 al Sindaco del comune di San Fratello il quale […] svolgerà le seguenti attività: […]
1.3. attività relativa alla concessione di contributi di autonoma sistemazione e all'assegnazione di una sistemazione alloggiativa alternativa di cui all'art. 8 dell'OPCM n. 3815/09; 1.4. accertamento danni, avvalendosi del Dipartimento regionale Protezione civile e di intesa con lo stesso, ivi compresi quelli relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio […]”. In ordine al contenuto di detto atto bilaterale, recante quale oggetto “Demolizione edificio di proprietà della Sig.ra sito in San Fratello (ME) via Saverio Latteri, 48 Fg. 32 p.lla Parte_1 602 sub. 1”, si osserva che in esso la premessa è la seguente: “a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di San Fratello il giorno 14 febbraio 2010 e successivi il fabbricato di proprietà della ditta ha subito danni strutturali irreversibili per cui è stata emanata Ordinanza Parte_1 Sindacale di Sgombero n. 12 del 14/02/2020; per fronteggiare l'emergenza è stata emanata l'O.P.C.M. 3865/10 che prevede tra l'altro l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni a fabbricati;
con disposizione n. 35 del 13/05/2011 è stata istituita apposita commissione per verificare l'ammissibilità e l'importo del contributo da erogare a favore degli aventi diritto; la ditta in oggetto ha presentato al Comune di San Fratello istanza di contributo con allegata perizia giurata redatta dal geom. CP_8
per l'importo di € 138.645,00 […]; l'ufficio tecnico del Comune di San Fratello ha trasmesso
[...] all'Ufficio del Soggetto Attuatore la suddetta pratica debitamente istruita prot. n. 436 del 14/01/2013; nella seduta del 05/02/2013 la pratica della Sig.ra è stata esaminata dalla Parte_1 commissione che ha redatto apposito verbale e scheda di valutazione attribuendo l'importo di €
3 88.480,00 […]; il contributo spettante, considerato che trattasi di abitazione principale, ammonta al 70% dell'importo di € 88.480,00 e quindi ad € 61.936,00 […]; ove la ditta dovesse acquistare, ricostruire o delocalizzare nel territorio del comune di San Fratello sarà riconosciuto alla stessa, così come previsto dalle Ordinanze 3825/09 e 3865/10, un ulteriore maggiorazione del contributo di € 18.580,80 pari al 30% di € 61.936,00; il contributo erogato non potrà essere in ogni caso superiore all'importo sopra determinato e correlato alla spesa documentata […]”. In ordine agli effetti, invece, l'atto prevede che “[…]
- il contributo sarà erogato a seguito di regolare atto di acquisto di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa verifica della spesa;
- l'erogazione del contributo resta sempre subordinato all'accreditamento della somma sulla contabilità speciale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3865/10;
- il contributo resta altresì subordinato alla regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione […]”. Quanto alla volontà manifestata, infine, “[…] la Sig.ra con la Parte_1 sottoscrizione del presente, dà il consenso alla demolizione del fabbricato oggetto della presente e si impegna, contestualmente alla concessione del contributo, alla cessione del diritto di proprietà sull'unità abitativa, sita in San Fratello (ME) via Saverio Latteri, 48 Fg. 32 p.lla 602 sub. 1, in favore del Comune di San Fratello […]”. In primo luogo, occorre soffermarsi sulla natura e sugli effetti dell'atto adottato in data 28.2.2013 dall'odierna attrice e dal Sindaco del quale soggetto attuatore. Controparte_9 Lo schema utilizzato è quello negoziale con l'incontro dei consensi della parte pubblica e della parte privata;
può, allora, concludersi per la natura negoziale dell'atto de quo piegato all'esercizio consensuale della potestà amministrativa di espropriazione della proprietà privata cui è correlato il diritto di credito controverso (id est: il contributo per il ristoro del danno al fabbricato dell'attrice correlato al noto evento), l'erogazione del quale è stata, però, dalle parti condizionata alla verificazione di plurime circostanze e tra queste anche “l'accreditamento della somma sulla contabilità speciale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3865/10 […]”; trattasi evidentemente di diritto di credito a cui corrisponde un obbligo di prestazione in capo al soggetto pubblico ovvero ancora di diritto soggettivo a esercizio [stragiudiziale] vincolato;
la norma attributiva di esso ne ha determinato il quomodo quantomeno limitatamente alla presentazione dell'istanza in uno alla perizia giurata per l'accertamento del valore dell'immobile (distrutto dal noto evento) e per la determinazione del contributo (per il ristoro) e il procedimento seguito ha condotto all'adozione di un atto bilaterale la cui efficacia è stata sospesa e condizionata al buon esito di alcune verifiche e all'accreditamento dei danari. Laddove si volesse ritenere che la prova della verificazione dell'evento (dell'accreditamento delle somme presso il San Fratello) dedotto in condizione fosse gravante sull'attore, dovrebbe, CP_7 allora, evidenziarsi che a detto onere l'attore si è sottratto. Né, come argomentato da parte attrice, può argomentarsi che trattasi di una condizione meramente potestativa;
infatti, la condizione non è di tipo potestativo, non essendo l'evento che ne costituisce oggetto dipendente dal comportamento di uno dei contraenti – nella specie del Soggetto Attuatore – ma dallo stanziamento dei fondi ad opera di un soggetto terzo (il Presidente della quale Controparte_1 Commissario delegato). L'O.P.C.M. n. 3865 ha, del resto, legittimato il Commissario delegato “[…] ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza […]”, autorizzando
“[…] l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato […]” [art. 4, cc. 2 e 3]. Non consono il richiamo all'art. 1359 c.c. posto che il non può dirsi Controparte_9 portatore di un interesse contrario all'avveramento dell'evento dedotto in condizione. Così come a nulla varrebbe far leva sul disposto dell'art. 1358 c.c. al fine di rimarcare l'inerzia del in funzione dell'accreditamento del contributo da erogare alla parte attrice;
Controparte_9 infatti, l'erogazione dell'indennizzo è stato, comunque, subordinato non solo all'accreditamento appena indicato, ma anche alla verifica ulteriore in ordine all'acquisito per mano dell'odierna attrice “di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa
4 verifica della spesa”, nonché della “regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione”. In ultimo luogo, quanto all'esercizio giudiziale del credito, la domanda va, comunque, dichiarata priva di fondamento e, per l'effetto, rigettata;
non v'è prova, infatti, del fatto costitutivo del diritto fatto valere;
la perizia giurata prodotta dall'attrice è, infatti, da sola insufficiente. La norma di cui alle ordinanze contingibili e urgenti già citate configura quali elementi di fattispecie la distruzione dell'immobile in proprietà dell'odierna attrice [evento di danno] e la previa destinazione di quest'ultimo ad abitazione principale di cui al d.lgs. 504/1992 [presupposto], elemento, quest'ultimo, rimasto sprovvisto di prova;
va, poi, rimarcato che la norma richiede sì la sola perizia giurata per la determinazione del valore dell'immobile andato distrutto, ma esclusivamente ai fini della liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo in sede amministrativa;
per incidens, occorre altresì rilevare che la norma de quo legittimi allo svolgimento delle attività ivi elencate il Commissario delegato ovvero il Soggetto attuatore, nella specie il Sindaco del Comune di San Fratello, dal che è possibile desumere come la Commissione per la valutazione dei danni abbia espresso un mero parere, a cui avrebbe dovuto fare seguito un provvedimento amministrativo, invero mai adottato e, comunque, non agli atti del presente giudizio;
fermo il rilievo testé esposto che l'atto d'assenso prodotto dall'attrice, quand'anche inteso come accordo di diritto pubblico raggiunto in sostituzione di detto provvedimento (del quale non v'è evidenza alcuna), è stato, comunque, sospensivamente condizionato alla verificazione (anche) di un evento futuro e incerto (appunto quello dedotto in condizione) mai verificatosi (come la stessa attrice, peraltro, ha allegato a pagina 16 della citazione), ciò che rende privo di effetti l'atto negoziale (in ipotesi sostitutivo del provvedimento amministrativo) appena tratteggiato;
né può tacersi il fatto che l'erogazione dell'indennizzo era, comunque, subordinata non solo all'accreditamento appena indicato ma – come già evidenziato - anche alla verifica (amministrativa) in ordine all'acquisito per mano dell'odierna attrice “di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa verifica della spesa”, nonché alla verifica (amministrativa) della “regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione”; è evidente, allora, che la corresponsione dell'indennizzo fosse, comunque, subordinata a verifiche amministrative ulteriori dell'esito delle quali non v'è né allegazione di parte, né compiuta prova e alla compiuta esecuzione delle quali parte attrice ha certamente un interesse legittimo pretensivo che, se leso, legittima, in altra sede, autonoma domanda di risarcimento danni. Ogni altra questione rimane assorbita dalle superiori considerazioni. Data la contumacia di parte convenuta e l'applicazione del criterio della soccombenza, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6027/2022 R.G. promossa da [c.f.: ], nata a [...] Parte_1 C.F._1 Fratello [ME] il 6.3.1945, elettivamente domiciliata in Messina, via Antonio Martino 112, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manasseri Benedetto e Manasseri Paolo, giusta procura in atti, parte attrice, nei confronti di Controparte_1
[p.i.v.a.: ], rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille 65 is. 221, parte convenuta contumace, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese. Così deciso in Messina il 19.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
5
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1 6.3.1945, elettivamente domiciliata in Messina, via Antonio Martino 112, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manasseri Benedetto e Manasseri Paolo, giusta procura in atti;
attrice E Controparte_1
[p.i.v.a.: ], rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille 65 is. 221, convenuta contumace Avente per oggetto: adempimento contrattuale Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 23.10.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
presso la , rassegnando Controparte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “[…] Voglia il Tribunale di Messina 1) in via principale, e nel merito, ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire dalla convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 contributo stabilito nell'atto di assenso del 28/02/2013 nella misura di € 80.516,80 di cui 61.936,00 per contributo e 18.580,80 per maggiorazione per avere essa acquistato altra abitazione in San Fratello;
2) condannare la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della predetta somma, con gli
[...] interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del 26/01/2017 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. dal 03/09/2018 data di notifica del ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione distaccata di Catania […]”. Al riguardo, l'odierna attrice allegava i fatti seguenti:
- nel mese di febbraio del 2010, a seguito di eventi alluvionali di eccezionale gravità che avevano riguardato, tra gli altri, il Comune di San Fratello, l'immobile in proprietà di adibito ad Pt_1 abitazione subiva ingenti danni, tali da renderlo inagibile e da subirne lo sgombero per ordine del Sindaco;
- al fine di farvi fronte, il Presidente del Consiglio dei ministri – con ordinanze nn. 3825/2009 e 3865/2010 – riconosceva ai danneggiati un contributo a titolo di ristoro, con nomina del Presidente della quale Commissario delegato all'emergenza, legittimato tra l'altro ad Controparte_1 avvalersi di soggetti attuatori;
- in data 10.1.2023, l'odierna attrice avanzava istanza di ristoro, poi approvata nella seduta del 5.2.2013 dalla Commissione a ciò deputata;
- in data 28.2.2013, il Sindaco del Comune di San Fratello, quale soggetto attuatore, stipulava con l'odierna attrice una convenzione – denominata “atto d'assenso” – con la quale riconosceva a quest'ultima la somma di € 61.936,00 a titolo di contributo, a fronte del valore dell'immobile di sua
1 proprietà riconosciuto pari a € 88.480,00, nonché la somma di € 18.580,80 quale maggiorazione per l'acquisto di ulteriore abitazione situata nel Comune di San Fratello;
- con nota del 20.12.2016 [prot. 0068015], il Controparte_2 richiedeva integrazione documentale all'odierna attrice, alla quale veniva fatto onere di accettazione della somma – pari a € 27.048,00, poi rettificata in € 31.752,00 su un valore dell'immobile stimato in € 45.360,00, per una somma complessiva liquidata in € 41.277,60 in ragione dell'acquisto di altro immobile ubicato nel medesimo comune – liquidata a titolo di ristoro dalla neoistituita Commissione di valutazione dei danni con verbale n. 13 del 16.12.2016;
- a seguito di contestazioni informali, l'odierna attrice proponeva ricorso innanzi al T.a.r. della Sicilia, definito con sentenza n. 02624/2021 di inammissibilità per difetto di giurisdizione;
- il processo veniva così riassunto innanzi al Tribunale di Palermo, il quale adottava ordinanza di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Messina. Pertanto, l'odierna attrice avanzava pretesa di pagamento della somma di cui al c.d. atto d'assenso, contestando la legittimità dei provvedimenti amministrativi sopravvenuti. L'udienza veniva, prima, differita al 26.4.2023 e, poi, in mancanza di istanze istruttorie, rinviata al 25.7.2024 per precisazione delle conclusioni. A seguito del deposito di note con cui parte attrice reiterava le proprie richieste, la causa veniva differita all'udienza del 13.2.2025 per i medesimi incombenti, con l'invito a manifestare la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio. Depositata dichiarazione di interesse alla definizione del giudizio da parte dell'odierna attrice, il Giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale al 23.10.2025. Con comparsa depositata in data 13.10.2025, si costituiva in giudizio, quale difensore di parte attrice e in aggiunta al procuratore originario, l'avv. Manasseri Paolo. All'esito dell'udienza del 23.10.2025 e a seguito di discussione orale, il Presidente di Sezione si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. La domanda di parte attrice è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre rilevare che parte attrice ha formulato domanda di condanna del presso la al pagamento del contributo Controparte_3 Controparte_1 di cui all'ordinanza contingibile e urgente n. 3865 adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.4.2010, modificativa dell'O.P.C.M. n. 3825/2009, così come determinato dal c.d. atto d'assenso del 28.2.2013 sottoscritto dal Sindaco del , quale soggetto attuatore, e dall'odierna CP_4 Parte_2 attrice. In particolare, l'O.P.C.M. n. 3865 – in atti –, rubricata “Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia”, recita: “Il Presidente della è nominato Controparte_1 Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza [c. 1]. Il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo
[…] [c. 2]. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede: […] b. all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo;
c. alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe […] [c. 4]. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c) del comma 4 relativo agli edifici privati, il Commissario delegato definisce: […] b. il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi […] [c. 5]” [art. 1]; “Per fronteggiare gli interventi derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 è stanziata la somma di 15.000.000 euro a carico del civile […]” [art. 4, c. CP_5 Controparte_1 1]”; “Dopo il comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 è aggiunto il seguente comma: “3. Ai proprietari di unità immobiliari adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 alla data dell'evento calamitoso, distrutta è corrisposto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione,
2 fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata, e, comunque, non superiore ad euro 150.000,00. In caso di acquisto o ricostruzione nell'ambito del territorio comunale viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione pari al 30% del contributo riconosciuto […]. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistica – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull'unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa […]” [art. 7]. Al riguardo, il per la Sicilia, con la sentenza di inammissibilità del ricorso n. 02624/2021 CP_6 declinava la giurisdizione adducendo quali motivi i seguenti: “[…] Ritiene il Parte_3 Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Invero, nel caso in esame, con plurime censure denunciate, la ricorrente mira al soddisfacimento di un proprio diritto soggettivo: quello all'ottenimento del contributo spettante ex lege a chi abbia subito danni causalmente collegati ad eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina […]. Orbene, la disposizione normativa rilevante ai fini della risoluzione della questione della giurisdizione è l'art. 7, comma 2, OPCM n. 3865/2010, che ha introdotto il comma 3 dell'art. 3 dell'OPCM n° 3825/2009, che espressamente prevede: […]. Dall'esegesi della disposizione normativa si evince che non vengono in rilievo valutazioni di natura discrezionale espresse dall'amministrazione, ma solo la verifica dei presupposti di carattere tecnico che fanno sorgere il diritto all'accesso al contributo. In particolare, dovranno essere accertati i due requisiti fissati dall'art. 7, comma 2, dell'OPCM n° 3865/2010: il primo è quello che le unità immobiliari siano adibite ad abitazione principale del richiedente;
il secondo attiene al quantum erogabile con limiti ben precisi ed espressamente previsti, previa presentazione di apposita perizia giurata da parte del proprietario. A fronte di tale attività dell'amministrazione, limitata al semplice riscontro delle condizioni predeterminate dalla legge per accedere al contributo (e per determinarne il quantum), il privato vanta posizioni di diritto soggettivo, conoscibili dal giudice ordinario […] e poiché nella fattispecie, si controverte di un diritto soggettivo di natura meramente patrimoniale che richiede solo l'accertamento di dati fattuali, la giurisdizione nella presente controversia non può che essere del giudice ordinario […]”. Orbene, l'odierna attrice radica il fondamento della propria pretesa nell'atto d'assenso adottato in data 28.2.2013 [prot. 262], recante le sottoscrizioni della stessa e del Sindaco del San Fratello CP_7 quale soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3865/10. In ordine alla legittimazione del Sindaco all'adozione dell'atto de quo, parte attrice ha prodotto la disposizione commissariale n. 3 del 23.6.2010 con la quale il Presidente della quale Controparte_1 Commissario delegato ha disposto quanto segue: “[…] Viene attribuita la qualifica di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OPCM n. 3865/09 al Sindaco del comune di San Fratello il quale […] svolgerà le seguenti attività: […]
1.3. attività relativa alla concessione di contributi di autonoma sistemazione e all'assegnazione di una sistemazione alloggiativa alternativa di cui all'art. 8 dell'OPCM n. 3815/09; 1.4. accertamento danni, avvalendosi del Dipartimento regionale Protezione civile e di intesa con lo stesso, ivi compresi quelli relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio […]”. In ordine al contenuto di detto atto bilaterale, recante quale oggetto “Demolizione edificio di proprietà della Sig.ra sito in San Fratello (ME) via Saverio Latteri, 48 Fg. 32 p.lla Parte_1 602 sub. 1”, si osserva che in esso la premessa è la seguente: “a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di San Fratello il giorno 14 febbraio 2010 e successivi il fabbricato di proprietà della ditta ha subito danni strutturali irreversibili per cui è stata emanata Ordinanza Parte_1 Sindacale di Sgombero n. 12 del 14/02/2020; per fronteggiare l'emergenza è stata emanata l'O.P.C.M. 3865/10 che prevede tra l'altro l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni a fabbricati;
con disposizione n. 35 del 13/05/2011 è stata istituita apposita commissione per verificare l'ammissibilità e l'importo del contributo da erogare a favore degli aventi diritto; la ditta in oggetto ha presentato al Comune di San Fratello istanza di contributo con allegata perizia giurata redatta dal geom. CP_8
per l'importo di € 138.645,00 […]; l'ufficio tecnico del Comune di San Fratello ha trasmesso
[...] all'Ufficio del Soggetto Attuatore la suddetta pratica debitamente istruita prot. n. 436 del 14/01/2013; nella seduta del 05/02/2013 la pratica della Sig.ra è stata esaminata dalla Parte_1 commissione che ha redatto apposito verbale e scheda di valutazione attribuendo l'importo di €
3 88.480,00 […]; il contributo spettante, considerato che trattasi di abitazione principale, ammonta al 70% dell'importo di € 88.480,00 e quindi ad € 61.936,00 […]; ove la ditta dovesse acquistare, ricostruire o delocalizzare nel territorio del comune di San Fratello sarà riconosciuto alla stessa, così come previsto dalle Ordinanze 3825/09 e 3865/10, un ulteriore maggiorazione del contributo di € 18.580,80 pari al 30% di € 61.936,00; il contributo erogato non potrà essere in ogni caso superiore all'importo sopra determinato e correlato alla spesa documentata […]”. In ordine agli effetti, invece, l'atto prevede che “[…]
- il contributo sarà erogato a seguito di regolare atto di acquisto di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa verifica della spesa;
- l'erogazione del contributo resta sempre subordinato all'accreditamento della somma sulla contabilità speciale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3865/10;
- il contributo resta altresì subordinato alla regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione […]”. Quanto alla volontà manifestata, infine, “[…] la Sig.ra con la Parte_1 sottoscrizione del presente, dà il consenso alla demolizione del fabbricato oggetto della presente e si impegna, contestualmente alla concessione del contributo, alla cessione del diritto di proprietà sull'unità abitativa, sita in San Fratello (ME) via Saverio Latteri, 48 Fg. 32 p.lla 602 sub. 1, in favore del Comune di San Fratello […]”. In primo luogo, occorre soffermarsi sulla natura e sugli effetti dell'atto adottato in data 28.2.2013 dall'odierna attrice e dal Sindaco del quale soggetto attuatore. Controparte_9 Lo schema utilizzato è quello negoziale con l'incontro dei consensi della parte pubblica e della parte privata;
può, allora, concludersi per la natura negoziale dell'atto de quo piegato all'esercizio consensuale della potestà amministrativa di espropriazione della proprietà privata cui è correlato il diritto di credito controverso (id est: il contributo per il ristoro del danno al fabbricato dell'attrice correlato al noto evento), l'erogazione del quale è stata, però, dalle parti condizionata alla verificazione di plurime circostanze e tra queste anche “l'accreditamento della somma sulla contabilità speciale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. n. 3865/10 […]”; trattasi evidentemente di diritto di credito a cui corrisponde un obbligo di prestazione in capo al soggetto pubblico ovvero ancora di diritto soggettivo a esercizio [stragiudiziale] vincolato;
la norma attributiva di esso ne ha determinato il quomodo quantomeno limitatamente alla presentazione dell'istanza in uno alla perizia giurata per l'accertamento del valore dell'immobile (distrutto dal noto evento) e per la determinazione del contributo (per il ristoro) e il procedimento seguito ha condotto all'adozione di un atto bilaterale la cui efficacia è stata sospesa e condizionata al buon esito di alcune verifiche e all'accreditamento dei danari. Laddove si volesse ritenere che la prova della verificazione dell'evento (dell'accreditamento delle somme presso il San Fratello) dedotto in condizione fosse gravante sull'attore, dovrebbe, CP_7 allora, evidenziarsi che a detto onere l'attore si è sottratto. Né, come argomentato da parte attrice, può argomentarsi che trattasi di una condizione meramente potestativa;
infatti, la condizione non è di tipo potestativo, non essendo l'evento che ne costituisce oggetto dipendente dal comportamento di uno dei contraenti – nella specie del Soggetto Attuatore – ma dallo stanziamento dei fondi ad opera di un soggetto terzo (il Presidente della quale Controparte_1 Commissario delegato). L'O.P.C.M. n. 3865 ha, del resto, legittimato il Commissario delegato “[…] ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza […]”, autorizzando
“[…] l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato […]” [art. 4, cc. 2 e 3]. Non consono il richiamo all'art. 1359 c.c. posto che il non può dirsi Controparte_9 portatore di un interesse contrario all'avveramento dell'evento dedotto in condizione. Così come a nulla varrebbe far leva sul disposto dell'art. 1358 c.c. al fine di rimarcare l'inerzia del in funzione dell'accreditamento del contributo da erogare alla parte attrice;
Controparte_9 infatti, l'erogazione dell'indennizzo è stato, comunque, subordinato non solo all'accreditamento appena indicato, ma anche alla verifica ulteriore in ordine all'acquisito per mano dell'odierna attrice “di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa
4 verifica della spesa”, nonché della “regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione”. In ultimo luogo, quanto all'esercizio giudiziale del credito, la domanda va, comunque, dichiarata priva di fondamento e, per l'effetto, rigettata;
non v'è prova, infatti, del fatto costitutivo del diritto fatto valere;
la perizia giurata prodotta dall'attrice è, infatti, da sola insufficiente. La norma di cui alle ordinanze contingibili e urgenti già citate configura quali elementi di fattispecie la distruzione dell'immobile in proprietà dell'odierna attrice [evento di danno] e la previa destinazione di quest'ultimo ad abitazione principale di cui al d.lgs. 504/1992 [presupposto], elemento, quest'ultimo, rimasto sprovvisto di prova;
va, poi, rimarcato che la norma richiede sì la sola perizia giurata per la determinazione del valore dell'immobile andato distrutto, ma esclusivamente ai fini della liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo in sede amministrativa;
per incidens, occorre altresì rilevare che la norma de quo legittimi allo svolgimento delle attività ivi elencate il Commissario delegato ovvero il Soggetto attuatore, nella specie il Sindaco del Comune di San Fratello, dal che è possibile desumere come la Commissione per la valutazione dei danni abbia espresso un mero parere, a cui avrebbe dovuto fare seguito un provvedimento amministrativo, invero mai adottato e, comunque, non agli atti del presente giudizio;
fermo il rilievo testé esposto che l'atto d'assenso prodotto dall'attrice, quand'anche inteso come accordo di diritto pubblico raggiunto in sostituzione di detto provvedimento (del quale non v'è evidenza alcuna), è stato, comunque, sospensivamente condizionato alla verificazione (anche) di un evento futuro e incerto (appunto quello dedotto in condizione) mai verificatosi (come la stessa attrice, peraltro, ha allegato a pagina 16 della citazione), ciò che rende privo di effetti l'atto negoziale (in ipotesi sostitutivo del provvedimento amministrativo) appena tratteggiato;
né può tacersi il fatto che l'erogazione dell'indennizzo era, comunque, subordinata non solo all'accreditamento appena indicato ma – come già evidenziato - anche alla verifica (amministrativa) in ordine all'acquisito per mano dell'odierna attrice “di un immobile o a seguito di concessione edilizia per la ricostruzione o delocalizzazione di immobile previa verifica della spesa”, nonché alla verifica (amministrativa) della “regolarità della documentazione attestante la proprietà e la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di Ordinanza di demolizione”; è evidente, allora, che la corresponsione dell'indennizzo fosse, comunque, subordinata a verifiche amministrative ulteriori dell'esito delle quali non v'è né allegazione di parte, né compiuta prova e alla compiuta esecuzione delle quali parte attrice ha certamente un interesse legittimo pretensivo che, se leso, legittima, in altra sede, autonoma domanda di risarcimento danni. Ogni altra questione rimane assorbita dalle superiori considerazioni. Data la contumacia di parte convenuta e l'applicazione del criterio della soccombenza, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6027/2022 R.G. promossa da [c.f.: ], nata a [...] Parte_1 C.F._1 Fratello [ME] il 6.3.1945, elettivamente domiciliata in Messina, via Antonio Martino 112, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manasseri Benedetto e Manasseri Paolo, giusta procura in atti, parte attrice, nei confronti di Controparte_1
[p.i.v.a.: ], rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille 65 is. 221, parte convenuta contumace, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese. Così deciso in Messina il 19.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
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