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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
RGEN N 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso in riassunzione ex art.281 undecies c.p.c.”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
Avv. Lucia Antonella Spata
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del pro-
[...] CP_2 tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'
[...] [...]
, in Controparte_4 persona del Prefetto pro-tempore Avvocatura di Stato
RESISTENTI
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 1/11/2023, i ricorrenti sig.ri Pt_1
e riassumevano, innanzi all'intestato
[...] Parte_2 Parte_4
Tribunale, il procedimento introdotto avanti al TAR Sicilia – Sezione Palermo per l'annullamento del decreto del Straordinario CP_2 [...]
n.11/E/12.06.2014 del 30.10.2014, con cui era stato loro Controparte_5 denegato il riconoscimento dello status di vittime di estorsione ai sensi della L. 44/99.
Con sentenza del 14/6/2023, pubblicata il 20/6/2023, il TAR Sicilia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del GA, sussistendo la giurisdizione del GO, trattandosi di controversia concernente diritti soggettivi, da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo.
Riassunto il procedimento avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, in linea con Cass. SS.UU.
n.18983/2017, i ricorrenti deducevano, in fatto, di aver avanzato istanza per la concessione dei benefici di cui alla legge 44/1999 recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”, per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito all'episodio criminoso risalente al 1998, allorché l'imprenditore Pt_1
rispettivamente marito e padre delle ricorrenti e
[...] Parte_2 Pt_4
, mentre si trovava a Colonia, in Germania, rimaneva vittima di sequestro di persona a
[...] scopo di estorsione, organizzato da esponenti della criminalità organizzata mafiosa di Niscemi
e CP_6
Lamentavano l'illegittimità del diniego, nella specie fondato sull'art.2 della L.44/99 e, dunque, sulla limitazione spaziale ivi prevista, assumendo che la PA non aveva considerato che i ricorrenti fossero cittadini italiani, residenti in Italia, e che l'evento dannoso era stato organizzato e pianificato nel territorio nazionale. Richiamavano, inoltre, le disposizioni in materia di sostegni alle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata, a cui occorreva parificare le vittime di estorsione, anche in virtù di un'interpretazione coerente e sistematica della normativa di sostegno.
In conclusione, chiedevano “1) accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dello status di vittime di estorsione e di racket di cui alla Legge 23 febbraio
1999, n. 44 e collegate, ove occorra, anche previa disapplicazione del decreto del Commissario
Straordinario del Governo per Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura n.
11/E/12.06.2014 del 30.10.2014 … 2) per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni, attesa l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ad attribuire alla parte ricorrente tutti
i benefici collegati al riconoscimento del detto status, per come previsti e disciplinati dalla L.
44/99, oltre dal D.P.R. 19 febbraio 2014 n. 60 e da ogni altra legge collegata;
il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla iniziale domanda e sino al soddisfo”.
Con comparsa di costituzione del 16/2/2024, si costituivano le Amministrazioni resistenti con il ministero dell'Avvocatura di Stato, insistendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, le resistenti contestavano l'avversa ricostruzione esegetica, tenuto conto dell'espressa limitazione contenuta all'art.2 L.44/99, della natura di lex specialis della detta disciplina, non suscettibile di interpretazione analogica od estensiva.
Inoltre, ulteriormente rispetto all'impugnato decreto, deducevano che il non Pt_1 esercitava attività di impresa in Germania al momento dell'evento criminoso, per di più lo stesso aveva riportato condanne penali per ricettazione, falso ed evasione fiscale, oltre ad essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Circostanze che, a dire loro, devono ritenersi ostative al riconoscimento dell'elargizione richiesta.
Disposto il mutamento di rito, attesa la complessità delle questioni, la causa -istruita con produzione documentale - è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3/4/2025, previa concessione dei termini a ritroso ex art.189 cpc.
OSSERVA
Oggetto principale del presente giudizio di cognizione, comprensivo della valutazione incidentale di legittimità del decreto commissariale del 30.10.2014, concerne la verifica dei presupposti per il riconoscimento, in favore dei richiedenti, dei benefici riconosciuti dalla Legge
n.44/99.
Sono gli stessi ricorrenti, del resto, che concludono per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per poter accedere alle misure di sostegno che lo Stato riserva alle vittime danneggiate da attività estorsiva, anche previa disapplicazione o annullamento del decreto commissariale di diniego.
Tra l'altro, come anticipato sopra, è ormai pacifico che l'attività delle PPAA coinvolte nella concessione dei benefici in parola sia di natura vincolata, dovendo le dette autorità limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio economico, senza nessuna discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. SSUU n.18983/2017,
n.8508/2021). Trattasi, infatti, di veri e propri diritti soggettivi del privato, pertanto, la giurisdizione del GO è una giurisdizione piena, volta ad accertare che nulla osti al riconoscimento delle provvidenze statali.
Al riguardo, il procedimento per il riconoscimento di questa speciale elargizione prende spunto dall'iniziativa dell'interessato, il quale rivolge istanza alla competente Prefettura, che, avviata un'apposita istruttoria, anche mediante richiesta di informazioni agli organi di polizia ed all'autorità giudiziaria, redige un rapporto contenente la proposta di accoglimento o meno della richiesta;
successivamente, il , Controparte_3 presieduto dal Commissario Straordinario, esamina il rapporto prefettizio, deliberando sull'accoglimento o meno della proposta.
Il procedimento si conclude con decreto commissariale.
Ciò detto, ritiene questo GU di dover preliminarmente analizzare alcuni aspetti della normativa in parola.
Con la Legge n.44/99, di conversione del D.L. n.419 del 31/12/1991, si è provveduto ad introdurre nuove disposizioni in ordine al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, individuate principalmente negli imprenditori e negli operatori economici assoggettati a richieste estorsive, miranti a farli piegare a tali richieste, costringendoli a pagare periodicamente somme di denaro sì da evitare ripercussioni o attentati.
La finalità principale della detta normativa è quella di tutelare il libero esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, professionali ed economiche, messo in pericolo dalle richieste estorsive o dai danni minacciati o procurati allo scopo di costringere i soggetti esercenti l'attività ad aderire ad esse. Tale scopo viene perseguito attraverso lo strumento dell'elargizione statuale, riconosciuta a quei soggetti che- in relazione all'esercizio delle proprie attività economiche - abbiano subito danni in conseguenza delle richieste estorsive o perché abbiano opposto un rifiuto dopo un'iniziale adesione o perché non vi abbiano aderito.
La concessione di tali benefici, ai sensi dell'art.2, è circoscritta agli eventi dannosi verificatisi nel territorio nazionale successivamente all'1 gennaio 1990 e sempre che ricorrano le rigorose condizioni di cui ai successivi artt. 4 e 5 (nella specie, l'art.4 dispone “1. L'elargizione è concessa a condizione che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13; b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferite all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
l'art.5 recita che “1.
Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia”).
L'accesso al fondo, in sede di conversione della decretazione d'urgenza, è stato reso fruibile anche ad altre categorie di soggetti, rimasti danneggiati da condotte commesse con finalità estorsiva, a prescindere dalla qualità di operatore economico, soggetti che abbiano subito lesioni personali o danni patrimoniali a beni mobili ed immobili di loro proprietà o sui quali vantino un diritto reale di godimento (cfr. art. 7 Legge 44/99). Tali soggetti potranno usufruire delle elargizioni statali alle medesime condizioni richiamate sopra, agli artt.4 e 5. In più, ai sensi dell'art.3, comma 3, della citata normativa, oltre che alle richieste estorsive rivolte ad esercenti attività economica ai quali lo Stato appresta i ristori onde consentire loro la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, rientrano nella tutela di sostegno accordata anche quelle condotte che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non emergano elementi indicativi di altra finalità.
È chiaramente evidente l'intento solidaristico di garanzia e sostegno.
Fatta la superiore premessa, nel caso che ci occupa i ricorrenti Pt_1 Parte_2 assumono di essere rimasti vittima di estorsione e di avere patito danni patrimoniali e personali, in seguito ad un unico episodio criminoso, risalente al 1998, allorché Parte_1 trovatosi a Colonia, in Germania, veniva improvvisamente sequestrato da un gruppo di malviventi, tutti appartenenti al clan mafioso gelese degli e poi liberato in cambio Per_1 di denaro estorto quale prezzo per la sua liberazione.
Risulta dai giudicati penali in atti che, ad eccezione di e Controparte_7 CP_8
, gli altri correi e
[...] Parte_5 Parte_6 Persona_2 Parte_7 giungessero in Germania dall'Italia per commettere l'estorsione in danno di un facoltoso imprenditore originario di Niscemi.
Di fatto, il sequestro del così come il pagamento del prezzo per la sua liberazione, Pt_1 avvenivano in territorio estero.
Orbene, dispone l'art.2 della Legge 44/99 che “L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990”.
Al fine di comprendere il significato del superiore enunciato e capire quando un evento dannoso sia rilevante, ritiene questo GU di dover rivolgere l'attenzione a quel settore dell'ordinamento cui la questione appartiene, applicando così i criteri ermeneutici della giurisprudenza e della dottrina processual-penalistica relativi ai limiti spaziali della legge penale, venendo in rilievo fatti delittuosi che costituiscono il presupposto indefettibile per accedere al beneficio.
Rileva, a tal proposito, l'art. 6 c.p., che così dispone: Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. / Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Tale disposizione non appare così chiara nella sua portata letterale, tanto che, in virtù dei dubbi interpretativi emersi, sono state elaborate diverse teorie;
è stata così recepita la cd. teoria dell'ubiquità, secondo la quale il legislatore, mosso dall'intento di estendere la potestà statale di reprimere fatti delittuosi in qualche modo collegati al territorio nazionale, attrae nell'ambito applicativo della legge penale italiana tutti i reati che abbiano avuto inizio sul territorio nazionale, ancorché consumati all'estero e, viceversa, quando gli stessi comincino all'estero e si consumino in Italia. In più, in riferimento alle ipotesi del concorso di persone in fattispecie criminose caratterizzate dalla transnazionalità, si ritiene sufficiente che sia stata posta in essere in Italia una qualsiasi attività di partecipazione di un qualsiasi concorrente che il reato possa reputarsi commesso nel territorio italiano, ancorché poi eseguito interamente all'estero, con conseguente punibilità di tutti i concorrenti secondo la legge italiana.
Sulla scorta dei superiori criteri, condivisibilmente con la ricostruzione degli istanti, ritiene questo GU, che ha errato la PA nel rigettare la richiesta di accesso al fondo in forza dell'art.2 della Legge 44/99, dal momento che l'evento dannoso, con ciò intendendosi l'intera condotta delittuosa, veniva in parte realizzata in Italia, in parte in territorio tedesco.
E, d'altronde, è documentato che il delitto in questione sia stato accertato e punito dalle autorità giudiziarie italiane, a dimostrazione che il criterio della territorialità dell'efficacia della legge penale, inteso nella sua portata letterale, sia eccessivamente rigido e tale da non consentire un'efficace tutela degli interessi offesi.
Tanto più se si tiene conto dell'intento solidaristico e di garanzia della normativa di sostegno che verrebbe, in difetto di adeguata contestualizzazione dei fatti delittuosi, frustrato.
Ciò nondimeno, la richiesta di accesso al fondo avanzata dagli istanti non può trovare accoglimento, atteso che, ai sensi dell'art.5 della Legge 44/99, relativamente ai casi di
"acquiescenza alle richieste estorsive", l'elargizione va concessa in relazione "ai danni a beni mobili o immobili o alla persona" con il limite del loro verificarsi nei sei mesi antecedenti alla denunzia, per verità mai sporta dal ricorrente dalla di lui famiglia. Pt_1
Il Legislatore ha concesso la possibilità di poter ristorare, in via eccezionale, anche le ipotesi di acquiescenza, limitatamente ai soli eventi dannosi verificatisi nei sei mesi antecedenti la decisione di cessare l'adesione alle richieste estorsive, in tal modo premiando i soggetti che, in seguito ad un'iniziale adesione, abbiano poi opposto resistenza ai taglieggiatori, denunciando i fatti alle autorità e collaborando con la giustizia.
Nel caso in esame è pacifico, tuttavia, che sequestrato nel marzo '99, Parte_1 pagava il prezzo per la sua liberazione, non sporgendo nessuna tempestiva denuncia;
i danni lamentati dagli istanti sono tutti causalmente riferibili all'unico episodio criminoso del marzo
'99, mai denunciato alle autorità (cfr. sul punto, pag. 9 ricorso introduttivo: “Indi, a seguito del crimine subito, il rimaneva danneggiato nel patrimonio, ma soprattutto rimaneva Pt_1 gravemente turbato e scosso, posto che dal quel momento lo stesso e l'intera famiglia non hanno più condotto una vita serena, essendo rimasti profondamente turbati dall'evento che ha segnato la loro vita, temendo ritorsioni da parte degli aggressori, iniziando il ad Pt_1 assumere tranquillanti e sviluppando patologie legate allo stress post trauma (come da certificazione medica in atti doc. 9); stesso disagio hanno vissuto la moglie e la figlia (doc. 10), odierne ricorrenti, che hanno temuto per la vita del familiare e per la loro, vivendo in un perenne stato di ansia e di angoscia. Indi, in ragione delle angosce e dei danni patiti, gli odierni ricorrenti chiedevano di potere accedere ai benefici di cui alla L. n. 44/99).
A ciò si aggiunga che il compiuto accertamento dell'estorsione è stato reso possibile, in assenza di pregressa denuncia ad opera della p.o., solo in virtù della collaborazione di alcuni correi che, a partire dal 2007, iniziarono a collaborare con gli inquirenti, narrando anche l'estorsione del che, solo tra il 2009 e il 2010, dunque quando l'attività estorsiva era Pt_1 terminata già da tempo, veniva sentito come persona informata dei fatti.
Le superiori circostanze risultano, dunque, dirimenti, tenuto conto della ratio della Legge 44/99 che estende il beneficio alle vittime di estorsione che in un primo tempo hanno aderito alle richieste estorsive e successivamente, opponendovi resistenza, abbiano denunciato il reato;
a tali vittime viene concesso di accedere al fondo di solidarietà perché, denunciando e collaborando con le autorità giudiziarie, contribuiscono alla repressione del fenomeno estorsivo;
ad esse è riconosciuto il ristoro dei danni subiti in conseguenza della resistenza manifestata successivamente, nonché dei danni patiti nella fase d'iniziale adesione sebbene nei limiti dei pregiudizi patrimoniali o personali verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia (cfr. art.5): “tale limitazione temporale agli ultimi sei mesi è stata introdotta all'evidente fine di: - premiare i cittadini disposti a reagire tempestivamente alla criminalità; - escludere coloro che hanno subito per anni le attività estorsive, decidendosi a collaborare con lo Stato solo alla fine, quando erano ormai minimi i rischi derivanti da una loro denuncia ed era pressoché inconsistente il loro contributo alla lotta contro tali fenomeni delinquenziali” (cfr. TAR Sicilia
– Catania n.1029/02).
Ma, nella specie, è bene ribadire che i ricorrenti non hanno mai sporto nessuna denuncia in seguito all'episodio estorsivo risalente al marzo '99, in funzione di collaborazione e repressione del crimine estorsivo.
E', pertanto, infondata la domanda spiegata dagli attori, di accedere al Controparte_9 per ottenere il ristoro di pregiudizi, patrimoniali e personali, subiti in
[...] relazione al detto evento criminoso mai denunciato alle autorità, in violazione dell'art.5 della
L.44/'99. Nessuna attività di fattiva e tempestiva collaborazione, in presenza di un estorsivo pagamento unico avvenuto nel lontano 1999, risulta essere stata posta in essere dalla vittima. Il delitto cui si aggancia la odierna domanda sarebbe rimasto del tutto sconosciuto agli
Inquirenti ove lo stesso non fosse stato oggetto di successivo e lontano ( risalente al 2007 ) narrato collaborativo di intranei a OS TR . Pt_8
Per tali motivi, la domanda deve essere rigettata, in osservanza della specifica ratio della normativa di favore esaminata che impone al beneficiario l'assunzione di una condotta di disobbedienza al crimine estorsivo e di denuncia delle richieste subite e rifiutate oppure, nell'ipotesi di acquiescenza, ipotesi che é quella qui esaminata, che vi sia una denuncia alle Autorità della estorsione subita da effettuarsi entro sei mesi dalla attuazione della condotta criminosa soddisfatta per cui si chiede sostegno, essendo tale limite temporale il limite ultra quem non per ottenere il sostegno economico in accordo con il parametro della esposizione al rischio derivante dalla denuncia anche per estorsioni subite e soddisfatte ed oggetto di operata acquiescenza .
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali tra le parti, atteso il rigetto parziale delle impostazioni sostenute dalla PA in sede amministrativa e qui ribadite in merito alla estraneità al sostegno della presente fattispecie sotto il profilo della extraterritorialità della verificazione del fatto delittuoso ( fatto delittuoso che qui si é ritenuto, invece, almeno in parte compiuto in Italia ) ed in relazione, inoltre, alla peculiarità della vicenda esaminata .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Caltanissetta, 23/6/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso in riassunzione ex art.281 undecies c.p.c.”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
Avv. Lucia Antonella Spata
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del pro-
[...] CP_2 tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'
[...] [...]
, in Controparte_4 persona del Prefetto pro-tempore Avvocatura di Stato
RESISTENTI
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 1/11/2023, i ricorrenti sig.ri Pt_1
e riassumevano, innanzi all'intestato
[...] Parte_2 Parte_4
Tribunale, il procedimento introdotto avanti al TAR Sicilia – Sezione Palermo per l'annullamento del decreto del Straordinario CP_2 [...]
n.11/E/12.06.2014 del 30.10.2014, con cui era stato loro Controparte_5 denegato il riconoscimento dello status di vittime di estorsione ai sensi della L. 44/99.
Con sentenza del 14/6/2023, pubblicata il 20/6/2023, il TAR Sicilia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del GA, sussistendo la giurisdizione del GO, trattandosi di controversia concernente diritti soggettivi, da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo.
Riassunto il procedimento avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, in linea con Cass. SS.UU.
n.18983/2017, i ricorrenti deducevano, in fatto, di aver avanzato istanza per la concessione dei benefici di cui alla legge 44/1999 recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”, per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito all'episodio criminoso risalente al 1998, allorché l'imprenditore Pt_1
rispettivamente marito e padre delle ricorrenti e
[...] Parte_2 Pt_4
, mentre si trovava a Colonia, in Germania, rimaneva vittima di sequestro di persona a
[...] scopo di estorsione, organizzato da esponenti della criminalità organizzata mafiosa di Niscemi
e CP_6
Lamentavano l'illegittimità del diniego, nella specie fondato sull'art.2 della L.44/99 e, dunque, sulla limitazione spaziale ivi prevista, assumendo che la PA non aveva considerato che i ricorrenti fossero cittadini italiani, residenti in Italia, e che l'evento dannoso era stato organizzato e pianificato nel territorio nazionale. Richiamavano, inoltre, le disposizioni in materia di sostegni alle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata, a cui occorreva parificare le vittime di estorsione, anche in virtù di un'interpretazione coerente e sistematica della normativa di sostegno.
In conclusione, chiedevano “1) accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dello status di vittime di estorsione e di racket di cui alla Legge 23 febbraio
1999, n. 44 e collegate, ove occorra, anche previa disapplicazione del decreto del Commissario
Straordinario del Governo per Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura n.
11/E/12.06.2014 del 30.10.2014 … 2) per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni, attesa l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ad attribuire alla parte ricorrente tutti
i benefici collegati al riconoscimento del detto status, per come previsti e disciplinati dalla L.
44/99, oltre dal D.P.R. 19 febbraio 2014 n. 60 e da ogni altra legge collegata;
il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla iniziale domanda e sino al soddisfo”.
Con comparsa di costituzione del 16/2/2024, si costituivano le Amministrazioni resistenti con il ministero dell'Avvocatura di Stato, insistendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, le resistenti contestavano l'avversa ricostruzione esegetica, tenuto conto dell'espressa limitazione contenuta all'art.2 L.44/99, della natura di lex specialis della detta disciplina, non suscettibile di interpretazione analogica od estensiva.
Inoltre, ulteriormente rispetto all'impugnato decreto, deducevano che il non Pt_1 esercitava attività di impresa in Germania al momento dell'evento criminoso, per di più lo stesso aveva riportato condanne penali per ricettazione, falso ed evasione fiscale, oltre ad essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Circostanze che, a dire loro, devono ritenersi ostative al riconoscimento dell'elargizione richiesta.
Disposto il mutamento di rito, attesa la complessità delle questioni, la causa -istruita con produzione documentale - è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3/4/2025, previa concessione dei termini a ritroso ex art.189 cpc.
OSSERVA
Oggetto principale del presente giudizio di cognizione, comprensivo della valutazione incidentale di legittimità del decreto commissariale del 30.10.2014, concerne la verifica dei presupposti per il riconoscimento, in favore dei richiedenti, dei benefici riconosciuti dalla Legge
n.44/99.
Sono gli stessi ricorrenti, del resto, che concludono per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per poter accedere alle misure di sostegno che lo Stato riserva alle vittime danneggiate da attività estorsiva, anche previa disapplicazione o annullamento del decreto commissariale di diniego.
Tra l'altro, come anticipato sopra, è ormai pacifico che l'attività delle PPAA coinvolte nella concessione dei benefici in parola sia di natura vincolata, dovendo le dette autorità limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio economico, senza nessuna discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. SSUU n.18983/2017,
n.8508/2021). Trattasi, infatti, di veri e propri diritti soggettivi del privato, pertanto, la giurisdizione del GO è una giurisdizione piena, volta ad accertare che nulla osti al riconoscimento delle provvidenze statali.
Al riguardo, il procedimento per il riconoscimento di questa speciale elargizione prende spunto dall'iniziativa dell'interessato, il quale rivolge istanza alla competente Prefettura, che, avviata un'apposita istruttoria, anche mediante richiesta di informazioni agli organi di polizia ed all'autorità giudiziaria, redige un rapporto contenente la proposta di accoglimento o meno della richiesta;
successivamente, il , Controparte_3 presieduto dal Commissario Straordinario, esamina il rapporto prefettizio, deliberando sull'accoglimento o meno della proposta.
Il procedimento si conclude con decreto commissariale.
Ciò detto, ritiene questo GU di dover preliminarmente analizzare alcuni aspetti della normativa in parola.
Con la Legge n.44/99, di conversione del D.L. n.419 del 31/12/1991, si è provveduto ad introdurre nuove disposizioni in ordine al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, individuate principalmente negli imprenditori e negli operatori economici assoggettati a richieste estorsive, miranti a farli piegare a tali richieste, costringendoli a pagare periodicamente somme di denaro sì da evitare ripercussioni o attentati.
La finalità principale della detta normativa è quella di tutelare il libero esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, professionali ed economiche, messo in pericolo dalle richieste estorsive o dai danni minacciati o procurati allo scopo di costringere i soggetti esercenti l'attività ad aderire ad esse. Tale scopo viene perseguito attraverso lo strumento dell'elargizione statuale, riconosciuta a quei soggetti che- in relazione all'esercizio delle proprie attività economiche - abbiano subito danni in conseguenza delle richieste estorsive o perché abbiano opposto un rifiuto dopo un'iniziale adesione o perché non vi abbiano aderito.
La concessione di tali benefici, ai sensi dell'art.2, è circoscritta agli eventi dannosi verificatisi nel territorio nazionale successivamente all'1 gennaio 1990 e sempre che ricorrano le rigorose condizioni di cui ai successivi artt. 4 e 5 (nella specie, l'art.4 dispone “1. L'elargizione è concessa a condizione che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13; b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferite all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
l'art.5 recita che “1.
Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia”).
L'accesso al fondo, in sede di conversione della decretazione d'urgenza, è stato reso fruibile anche ad altre categorie di soggetti, rimasti danneggiati da condotte commesse con finalità estorsiva, a prescindere dalla qualità di operatore economico, soggetti che abbiano subito lesioni personali o danni patrimoniali a beni mobili ed immobili di loro proprietà o sui quali vantino un diritto reale di godimento (cfr. art. 7 Legge 44/99). Tali soggetti potranno usufruire delle elargizioni statali alle medesime condizioni richiamate sopra, agli artt.4 e 5. In più, ai sensi dell'art.3, comma 3, della citata normativa, oltre che alle richieste estorsive rivolte ad esercenti attività economica ai quali lo Stato appresta i ristori onde consentire loro la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, rientrano nella tutela di sostegno accordata anche quelle condotte che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non emergano elementi indicativi di altra finalità.
È chiaramente evidente l'intento solidaristico di garanzia e sostegno.
Fatta la superiore premessa, nel caso che ci occupa i ricorrenti Pt_1 Parte_2 assumono di essere rimasti vittima di estorsione e di avere patito danni patrimoniali e personali, in seguito ad un unico episodio criminoso, risalente al 1998, allorché Parte_1 trovatosi a Colonia, in Germania, veniva improvvisamente sequestrato da un gruppo di malviventi, tutti appartenenti al clan mafioso gelese degli e poi liberato in cambio Per_1 di denaro estorto quale prezzo per la sua liberazione.
Risulta dai giudicati penali in atti che, ad eccezione di e Controparte_7 CP_8
, gli altri correi e
[...] Parte_5 Parte_6 Persona_2 Parte_7 giungessero in Germania dall'Italia per commettere l'estorsione in danno di un facoltoso imprenditore originario di Niscemi.
Di fatto, il sequestro del così come il pagamento del prezzo per la sua liberazione, Pt_1 avvenivano in territorio estero.
Orbene, dispone l'art.2 della Legge 44/99 che “L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990”.
Al fine di comprendere il significato del superiore enunciato e capire quando un evento dannoso sia rilevante, ritiene questo GU di dover rivolgere l'attenzione a quel settore dell'ordinamento cui la questione appartiene, applicando così i criteri ermeneutici della giurisprudenza e della dottrina processual-penalistica relativi ai limiti spaziali della legge penale, venendo in rilievo fatti delittuosi che costituiscono il presupposto indefettibile per accedere al beneficio.
Rileva, a tal proposito, l'art. 6 c.p., che così dispone: Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. / Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Tale disposizione non appare così chiara nella sua portata letterale, tanto che, in virtù dei dubbi interpretativi emersi, sono state elaborate diverse teorie;
è stata così recepita la cd. teoria dell'ubiquità, secondo la quale il legislatore, mosso dall'intento di estendere la potestà statale di reprimere fatti delittuosi in qualche modo collegati al territorio nazionale, attrae nell'ambito applicativo della legge penale italiana tutti i reati che abbiano avuto inizio sul territorio nazionale, ancorché consumati all'estero e, viceversa, quando gli stessi comincino all'estero e si consumino in Italia. In più, in riferimento alle ipotesi del concorso di persone in fattispecie criminose caratterizzate dalla transnazionalità, si ritiene sufficiente che sia stata posta in essere in Italia una qualsiasi attività di partecipazione di un qualsiasi concorrente che il reato possa reputarsi commesso nel territorio italiano, ancorché poi eseguito interamente all'estero, con conseguente punibilità di tutti i concorrenti secondo la legge italiana.
Sulla scorta dei superiori criteri, condivisibilmente con la ricostruzione degli istanti, ritiene questo GU, che ha errato la PA nel rigettare la richiesta di accesso al fondo in forza dell'art.2 della Legge 44/99, dal momento che l'evento dannoso, con ciò intendendosi l'intera condotta delittuosa, veniva in parte realizzata in Italia, in parte in territorio tedesco.
E, d'altronde, è documentato che il delitto in questione sia stato accertato e punito dalle autorità giudiziarie italiane, a dimostrazione che il criterio della territorialità dell'efficacia della legge penale, inteso nella sua portata letterale, sia eccessivamente rigido e tale da non consentire un'efficace tutela degli interessi offesi.
Tanto più se si tiene conto dell'intento solidaristico e di garanzia della normativa di sostegno che verrebbe, in difetto di adeguata contestualizzazione dei fatti delittuosi, frustrato.
Ciò nondimeno, la richiesta di accesso al fondo avanzata dagli istanti non può trovare accoglimento, atteso che, ai sensi dell'art.5 della Legge 44/99, relativamente ai casi di
"acquiescenza alle richieste estorsive", l'elargizione va concessa in relazione "ai danni a beni mobili o immobili o alla persona" con il limite del loro verificarsi nei sei mesi antecedenti alla denunzia, per verità mai sporta dal ricorrente dalla di lui famiglia. Pt_1
Il Legislatore ha concesso la possibilità di poter ristorare, in via eccezionale, anche le ipotesi di acquiescenza, limitatamente ai soli eventi dannosi verificatisi nei sei mesi antecedenti la decisione di cessare l'adesione alle richieste estorsive, in tal modo premiando i soggetti che, in seguito ad un'iniziale adesione, abbiano poi opposto resistenza ai taglieggiatori, denunciando i fatti alle autorità e collaborando con la giustizia.
Nel caso in esame è pacifico, tuttavia, che sequestrato nel marzo '99, Parte_1 pagava il prezzo per la sua liberazione, non sporgendo nessuna tempestiva denuncia;
i danni lamentati dagli istanti sono tutti causalmente riferibili all'unico episodio criminoso del marzo
'99, mai denunciato alle autorità (cfr. sul punto, pag. 9 ricorso introduttivo: “Indi, a seguito del crimine subito, il rimaneva danneggiato nel patrimonio, ma soprattutto rimaneva Pt_1 gravemente turbato e scosso, posto che dal quel momento lo stesso e l'intera famiglia non hanno più condotto una vita serena, essendo rimasti profondamente turbati dall'evento che ha segnato la loro vita, temendo ritorsioni da parte degli aggressori, iniziando il ad Pt_1 assumere tranquillanti e sviluppando patologie legate allo stress post trauma (come da certificazione medica in atti doc. 9); stesso disagio hanno vissuto la moglie e la figlia (doc. 10), odierne ricorrenti, che hanno temuto per la vita del familiare e per la loro, vivendo in un perenne stato di ansia e di angoscia. Indi, in ragione delle angosce e dei danni patiti, gli odierni ricorrenti chiedevano di potere accedere ai benefici di cui alla L. n. 44/99).
A ciò si aggiunga che il compiuto accertamento dell'estorsione è stato reso possibile, in assenza di pregressa denuncia ad opera della p.o., solo in virtù della collaborazione di alcuni correi che, a partire dal 2007, iniziarono a collaborare con gli inquirenti, narrando anche l'estorsione del che, solo tra il 2009 e il 2010, dunque quando l'attività estorsiva era Pt_1 terminata già da tempo, veniva sentito come persona informata dei fatti.
Le superiori circostanze risultano, dunque, dirimenti, tenuto conto della ratio della Legge 44/99 che estende il beneficio alle vittime di estorsione che in un primo tempo hanno aderito alle richieste estorsive e successivamente, opponendovi resistenza, abbiano denunciato il reato;
a tali vittime viene concesso di accedere al fondo di solidarietà perché, denunciando e collaborando con le autorità giudiziarie, contribuiscono alla repressione del fenomeno estorsivo;
ad esse è riconosciuto il ristoro dei danni subiti in conseguenza della resistenza manifestata successivamente, nonché dei danni patiti nella fase d'iniziale adesione sebbene nei limiti dei pregiudizi patrimoniali o personali verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia (cfr. art.5): “tale limitazione temporale agli ultimi sei mesi è stata introdotta all'evidente fine di: - premiare i cittadini disposti a reagire tempestivamente alla criminalità; - escludere coloro che hanno subito per anni le attività estorsive, decidendosi a collaborare con lo Stato solo alla fine, quando erano ormai minimi i rischi derivanti da una loro denuncia ed era pressoché inconsistente il loro contributo alla lotta contro tali fenomeni delinquenziali” (cfr. TAR Sicilia
– Catania n.1029/02).
Ma, nella specie, è bene ribadire che i ricorrenti non hanno mai sporto nessuna denuncia in seguito all'episodio estorsivo risalente al marzo '99, in funzione di collaborazione e repressione del crimine estorsivo.
E', pertanto, infondata la domanda spiegata dagli attori, di accedere al Controparte_9 per ottenere il ristoro di pregiudizi, patrimoniali e personali, subiti in
[...] relazione al detto evento criminoso mai denunciato alle autorità, in violazione dell'art.5 della
L.44/'99. Nessuna attività di fattiva e tempestiva collaborazione, in presenza di un estorsivo pagamento unico avvenuto nel lontano 1999, risulta essere stata posta in essere dalla vittima. Il delitto cui si aggancia la odierna domanda sarebbe rimasto del tutto sconosciuto agli
Inquirenti ove lo stesso non fosse stato oggetto di successivo e lontano ( risalente al 2007 ) narrato collaborativo di intranei a OS TR . Pt_8
Per tali motivi, la domanda deve essere rigettata, in osservanza della specifica ratio della normativa di favore esaminata che impone al beneficiario l'assunzione di una condotta di disobbedienza al crimine estorsivo e di denuncia delle richieste subite e rifiutate oppure, nell'ipotesi di acquiescenza, ipotesi che é quella qui esaminata, che vi sia una denuncia alle Autorità della estorsione subita da effettuarsi entro sei mesi dalla attuazione della condotta criminosa soddisfatta per cui si chiede sostegno, essendo tale limite temporale il limite ultra quem non per ottenere il sostegno economico in accordo con il parametro della esposizione al rischio derivante dalla denuncia anche per estorsioni subite e soddisfatte ed oggetto di operata acquiescenza .
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali tra le parti, atteso il rigetto parziale delle impostazioni sostenute dalla PA in sede amministrativa e qui ribadite in merito alla estraneità al sostegno della presente fattispecie sotto il profilo della extraterritorialità della verificazione del fatto delittuoso ( fatto delittuoso che qui si é ritenuto, invece, almeno in parte compiuto in Italia ) ed in relazione, inoltre, alla peculiarità della vicenda esaminata .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Caltanissetta, 23/6/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella