Articolo 869 del Codice civile
Articolo 868Articolo 870
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19 aprile 1942
Art. 869.

(Piani regolatori).

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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