TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12357 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 7417/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1
LE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Jacopo
Torriti n. 86, come da procura allegata in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore
Convenuto
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso, iscritto a ruolo il 23.02.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2023 0021 9797 64 000 del 9.12.2023, notificatogli in data 16.01.2024, contenente la richiesta di pagamento all' Gestione CP_2
dell'importo di € 11.330,12 per contributi relativi all'anno 2016. Al CP_3
proposito l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e l'infondatezza della pretesa per insussistenza dell'obbligo contributivo, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1831/2016, confermata in appello con sentenza n. 4333/2019.
Ha concluso chiedendo l'annullamento del titolo opposto e, per l'effetto,
l'accertamento e la dichiarazione della non debenza dei contributi pretesi dall' , con condanna alle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore CP_2
antistatario.
L' , nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito talché si è CP_2
proceduto in sua contumacia.
II. La causa, di natura documentale, all'udienza del 5 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di trenta giorni.
La parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, risultando pacifico che la notifica dell'avviso di addebito è stata preceduta dall'invio della comunicazione di debito del 18.11.2022, notificata con raccomandata A/R in data 6/12/2022 (ritirata in data 17.12.2022).
Per la parte opponente la prescrizione, decorrente dal 30.06.2017, termine ultimo per il pagamento del saldo dei contributi previdenziali per l'anno 2016,
è inevitabilmente decorsa in data 30.06.2022, con la conseguenza che la notifica dell'avviso del 18.11.2022 sarebbe del tutto tardiva.
Sennonché il D.L. n. 27 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle contribuzioni di previdenza ed assistenza dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e ha stabilito la ripresa dei termini a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2 Successivamente l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto, al comma 9, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tali disposizioni, alla data del 30.06.2022 vanno aggiunti i due periodi di sospensione di legge di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), con la conseguenza che la notifica dell'avviso del 18.11.2022 è intervenuta tempestivamente entro il termine così ampliato, così come la notifica del successivo avviso di addebito, intervenuta entro il quinquennio decorrente dal
6/17.12.2022.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti argomentazioni.
Parte opponente richiama nei propri atti la sentenza n. 1831/2016 del
Tribunale di Velletri, che ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata nell'anno 2008.
Tale sentenza tuttavia è stata oggetto di parziale riforma da parte della Corte di
Appello di Roma, che, con sentenza n. 4333/2019, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, ma, nel merito, ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, ritenendo, in conformità a consolidato orientamento della Suprema Corte, che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere
3 solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma CP_2
26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass.
30344/2017).
Alla luce di tale chiaro principio, stante il mancato decorso della prescrizione per l'annualità 2016, i rilievi mossi dall'opponente riguardo all'esonero dall'obbligo di iscrizione nella Gestione separata dei liberi professionisti sono infondati, in quanto la titolarità di una posizione previdenziale obbligatoria presso l' , quale lavoratore dipendente, impedisce l'iscrizione in CP_2
INARCASSA, pur in presenza di iscrizione presso l'apposito albo professionale degli Ingegneri.
Nella fattispecie in esame è un lavoratore dipendente, Parte_1
titolare di posizione obbligatoria presso l' , il che comporta l'obbligo di CP_2
versare i contributi presso la Gestione separata in caso di svolgimento di attività libero professionale nel tempo libero, come dallo stesso dichiarato nel ricorso amministrativo.
La questione del resto è stata da tempo risolta e superata da consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che, con plurime ed univoche pronunce, ha affermato che "Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_2
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L.
4 n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (ex plurimis Cass. 20288/2022, Corte appello Roma 1915/2023).
3. In conclusione il ricorso va rigettato anche se l' non si è costituito in CP_2
giudizio, non assumendo la contumacia alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore e non equivalendo la stessa ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte.
Nessuna statuizione può essere invece emessa sulle spese di lite in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto sicché tale condanna non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale e non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Civ.
Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7417/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso in opposizione;
-nessuna statuizione sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 5.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5