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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6936/2017, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo Postiglione, presso il cui studio, sito in
Salerno alla via L. Guercio n. 145, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del lelgale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ciro Senatore, presso il cui studio, sito in studio in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 66, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
E
(P.IVA: ), in persona del lelgale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Enrico Banchero, Eugenio
Croce e Salvatore Sica, elettivamente domiciliata per il presente giudizio Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza presso la piazza Caduti Civili di Guerra n. 1;
- PARTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_3 C.F._1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Pasquale Verde, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua
Vetere alla trav. M. Fiore n. 12, elettivamente domicilia;
- TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 17/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha convenuto in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2
deducendo: che essa, con sede in Cetara (SA) al corso Umberto I n.
[...]
58, svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti ittici conservati;
che essa in data 24/2/2017, secondo le proprie modalità operative aziendali, forniva un preventivo telefonico per l'acquisto di alcuni prodotti da essa commercializzati, per un valore di circa € 26.000,00, su richiesta di un cliente interessato;
che nei giorni 02-03 di Marzo del 2017, la sig.ra , impiegata presso la predetta società, Parte_2
riceveva a seguito del precedente preventivo fornito, un ordine telefonico per l'acquisto di prodotti ittici per un import di € 26.076,45, con la specifica pattuizione che la merce sarebbe stata consegnata solo dopo il pagamento dell'importo pattuito mediante assegno circolare non trasferibile intestate alla la quale avrebbe prima verificato la regolare Parte_1
emission del titolo;
che a tale accordo faceva seguito la comunicazione e- mail del 09/3/2017, con cui veniva comunicata la formale intestazione della relativa fattura alla convenuta vendita (n. 850/2017 del 13/3/2017),
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza alla ditta che, ricevuta tale comunicazione e prima CP_3
dell'emissione della fattura, essa effettuava i dovuti controlli circa l'acquirente presso la Camera di Commercio, da cui risultava la regolarità della partita I.V.A., l'effettiva esistenza dell'attività, per cui dava corso all'emissione della fattura;
che in data 13/3/2017, come da accordi telefonici, presso il proprio opificio sito in Vietri sul Mare (SA) alla via
Travertino n. 10, giungeva un incaricato della ditta acquirente, con l'incarico di ritirare la merce ordinata, previo pagamento dell'importo pattuito di € 26.076,45, secondo le modalità pattuite, ed il corriere incaricato consegnava nelle mani del sig. Controparte_4
l'assegno circolare n. 7015024892-05 emesso il 09/3/2017 dalla
[...]
Agenzia di RI, via Padula n. 130; che ricevuto il Controparte_2
titolo, il sig. , prima di consegnare la merce al vettore, si Controparte_4
recava presso la filiale di Vietri sul Mare, sua banca di Controparte_1
fiducia, per effettuare la verifica circa la regolarità dell'assegno circolare e ricevere la garanzia di “bene emissione” dell'assegno medesimo;
che, giunto presso l'istituto di credito, la accettava di fornire la Controparte_1
garanzia di “bene emissione” ed allo il sig. veniva invitato Parte_3 Pt_1
a recarsi all'interno dell'ufficio personale della dipendente incaricata di effettuare tali operazioni la quale, esaminato il titolo a lei consgnato, contattava la ricevendo da quest'ultima conferma Controparte_2
di regolarità e di “bene emissione” dell'assegno circolare, garantendo quindi che esso era regolare e poteva essere incassato;
che tale dipendente della a conferma della ricevuta di “bene emissione” Controparte_1
dell'assegno circolare, siglava di proprio pugno sul lato destro il titolo originale dopo avere apposto la seguente dicitura “B.E. 13/03/2017
Benciveglia”, garantendo quindi al sig. la regolarità del titolo ed Pt_1
invitandolo ad effettuare allo sportello l'operazione di versamento sul conto corrente della società; che il sig. si recava allo sportello, girava Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza l'assegno per l'incasso, verificava che l'addetto della Controparte_1
eseguisse tutte le operazioni, ivi compreso il passaggio nella macchina a nastro presente, sottoscriveva la distinta di versamento in c/c della società,
n. 1274576 e, solo a questo punto, nella totale certezza della regolarità del titolo, si recava presso l'opificio della società ed autorizzava la consegna della merce;
che, tuttavia, in data 16/3/2017 il sig. Controparte_5
recatosi in banca, apprendeva che l'assegno circolare n.
[...]
7015024892 del 09/3/2017 era rimasto impagato in quanto “assegno errato”, rendendosi conto quindi che, nonostante la garanzia di “bene emissione”, l'assegno era falso;
che, dunque, il sig. si recava presso Pt_1
la stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare per sporgere formale denuncia- querela e costituiva in mora, chiedendo il ristoro dei danni, sia la
[...]
sia la nella misura di € CP_1 Controparte_2
26.076,45, oltre accessori come per legge;
che la Controparte_2
riscontrava tale messsa in mora con nota del 19/6/2017, con cui declinava ogni responsabilità dell'accaduto, imputandola di contro alla banca negoziatri in quanto l'assegno era palesemente Controparte_1
contraffatto, tanto da indicare un CAB inesistente, rappresentando di avere già imesso dal 14/11/2015 immesso in modo continuativo nella circolazione interbancaria specifico messaggio in ordine all'esistenza di assegni circolari fraudolenti ad essa riferibili e negando di avere mai ricevuto una richiesta di “bene emissione”, senza però negare di avere ricevuto la telefonata della banca negoziatrice per tale garanzia;
che tale messa in mora veniva riscontrata anche dalla con nota Controparte_1
del 19/6/2017, la quale deduceva di avere agito con la dovuta diligenza, avendo verificato, prima dell'incasso, la regolarità e l'autenticità del titolo;
che risulta invece evidente la natura gravemente colposa del comportamento posto in essere da entrambi gli istituti di credito convenuti, che nell'esercizio dell'attività bancaria avrebbero dovuto osservare un grado
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza di diligenza commisurato appunto all'attività svolta, incorrendo così in responsabilità contrattuale;
che la avendo garantito la Controparte_6
copertura di un assegno circolare presentato da un suo correntista, è tenuta a risarcire i danni da questi subiti;
che anche la Controparte_2
è responsabile per il mancato incasso dell'assegno, avendo garantito,
[...]
sia pure in modo non formale, cioè soltanto telefonicamente, ancorché questa sia la prassi bancaria;
che, inoltre, come dedotto dalla
[...]
l'assegno in esame presentava un CAB inesistente, per Controparte_2
cui ben prima dei fatti di causa era stato immesso specifico messaggio interbancario di avviso di assegni circolari falsificati ad essa riferibili;
che, come noto, in caso di falsificazione di assegno, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di tale falsificazione è quella dell'accorto banchiere ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, c.c.; che tale responsabilità sussiste anche in capo alla banca negoziatrice la quale Controparte_1
non si è accorta che l'assegno circolare presentato all'incasso recava un
CAB inesistente, circostanza che chiunque, con un semplice accesso ad internet, avrebbe potuto controllare, oltre ad avere ignorato (oppure omesso di servirsi di strumenti di accesso alle comunicazioni interbancarie) il messaggio immesso in circolazione interbancaria da parte di
[...]
Controparte_2
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di e oppure Controparte_2 Controparte_1
quella esclusiva di ciascuna di esse in relazione al grado accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare le stesse in solido tra loro, in pari misura oppure per quanto di ragione ai sensi dell'articolo 2055 c.c., al risarcimento dei danni in suo favore, pari ad € 26.076,45 corrispondente all'importo facciale dell'assegno circolare impagato, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MASSIMO POSTIGLIONE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1
deducendo: che la società attrice è stata probabilmente vittima di una truffa studiata da persone indubbiamente abili le quali, presentatesi telefonicamente, hanno chiesto di concludere un acquisto poi confermato di nuovo telefonicamente e, pare, con invio dei dati fiscali a mezzo e-mail; che tuttavia la società attrice non è stata altrettanto abile e prudente, avendo concluso telefonicamente una transazione commerciale con un nuovo cliente, senza assumere le opportune informazioni e cautele commerciali ed effettuare effettivi e validi controlli;
che, infatti, la società attrice afferma di avere svolto solo le verifiche presso la C.C.I.A.A. (esistenza dell'attività e partita IVA), senza diligentemente adoperarsi contattando la ditta, rimanendo soggetto meramente passive;
che, peraltro, i dati riportati nella visura della Camera di Commercio in ordine alla ditta CP_3
sono in parte discordanti con quelli riportati in fattura, essendo stato in questa ultima indicato un indirizzo parzialmente diverso (viale Lincoln II tratto n. 272 rispetto a quello viale Lincoln n. 172), nonché un codice fiscal diverso della titolare ( rispetto a quello C.F._2
); che la consegna della merce il 13/3/2017, come C.F._1
annotato in fattura, è stata eseguita con carico su autocarro con targa
DW006YT al corriere che dalla consultazione Persona_1
dell'archivio P.R.A. tale veicolo risulta intestate alla
[...]
con sede in Pompei (NA) alla via Roma n. 93; che, Controparte_7
fermo restando che essa è solo la banca presso cui il beneficiario dell'assegno circolare ha negoziato il titolo oggetto di causa, lascia alquanto perplessi la circostanza che la società attrice non abbia rivolto alcuna pretesa anche nei confronti della società destinataria della merce ed al
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza corriere che, suo tramite, ha consegnato l'assegno circolare risultato falso e caricato la merce sull'autocarro; che, dunque, il presente giudizio va esteso alla ditta individuale ed alla ditta CP_3 [...]
che nella vicenda in Controparte_8
oggtto hanno avuto un ruolo dirimente;
che, dunque, chiede al Giudice autorizzarsi la chiamata in causa di tali soggetti;
che non corrisponde al vero che la società attrice aveva ottenuto da parte sua la garanzia della regolarità e della “bene emissione” dell'assegno circolare;
che, infatti, già alcuni giorni prima del versamento, il sig. si recava in banca Pt_1
preannunciando di avere concluso una compravendita pattuendo il prezzo a mezzo assegno circolare, per la qual cosa avrebbe voluto chiedere la “bene emissione” del titolo;
che già in tale occasione il vice direttore consigliava il pagamento a mezzo bonifico, trattandosi peraltro anche di nuovo cliente, in quanto tale modalità avrebbe garantito l'accredito senza esporre la correntista ad alcun rischio;
che allorquando, poi, in data 13/3/2017 il sig.
si recava in banca con l'assegno circolare, chiedendo di assumere Pt_1
informazioni presso la banca emittente il vice Controparte_2
direttore lo allertava nuovamente circa l'opportunità di Testimone_1
acquisire il pagamento con bonifico bancario, precisando la natura meramente informativa della c.d. “bene emissione”, che non avrebbe assicurato il buon fine del versamento;
che di fronte all'insistenza del sig.
, il vice direttore telefonava, in presenza dello stesso ed in viva voce, Pt_1
alla ricevendo dall'interlocutore “Benciveglia” il Controparte_2
bene emissione informativo;
che la c.d. “bene emissione” sugli assegni circolari non assume alcun carattere definitivo o vincolante ma ha, nella prassi bancaria, una mera valenza informative, rimanendo solo la presentazione del titolo il momento finale del controllo della regolarità della sua circolazione, e ciò anche attraverso le verifiche finali della banca emittente;
che come si evince dalla distinta di presentazione dell'assegno
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza circolare del 13/3/2017, “L'importo degli assegni bancari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine”, come previsto anche dalla Sezione I, articolo 2, del contratto di conto corrente;
che l'assegno circolare non presentava peraltro alcuna anomalia riscontrabile “ictu oculi”, essendo privo di abrasioni e/o correzioni e, dunque, anche da questo punto di vista il suo operato è stato irreprensibile;
che sia il codice ABI, sia il codice CAB riportati sul titolo erano quelli riferiti alla Controparte_2
sportello private banking di Napoli, via dei Mille.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via preliminare, autorizzare, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa dei terzi ditta individuale e CP_3 Controparte_8
nonché di , previa identificazione dello stesso con Persona_1
ordine all'attore ed alla chiamata in causa di fornirne la CP_7
generalità; in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_2
deducendo: che l'attrice ha inteso convenirla in giudizio unicamente sulla base di due presupposti in fatto: (i) e Controparte_2
precisamente la supposta “agenzia di RI, via Padula n. 130”, avrebbe confermato telefonicamente all'operatrice della il “bene Controparte_1
emissione” dell'assegno circolare per cui è causa;
(ii)nel dare riscontro al reclamo della società, la stessa avrebbe Controparte_2
confermato (rectius, non avrebbe negato) di avere ricevuto una telefonata da parte della e di avere fornito il “bene emissione” dell'assegno circolare CP_1
n. 7015024892-05; che entrambe le circostanze – indimostrate – poste da parte attrice a fondamento delle pretese azionate nei suoi confronti, non
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza corrispondono al vero;
che in ordine alla prima circostanza si deve, innanzitutto, precisare che essa, sue agenzie, filiali, così come uffici recanti a vario titolo le insegne di e/o del non CP_2 Controparte_9
hanno mai ricevuto alcuna richiesta di “bene emissione” avente a oggetto l'assegno circolare n. 7015024892-05 apparentemente Parte_4
e, di conseguenza, nessuno operatore di
[...] Parte_1
ha mai fornito la relativa garanzia;
che tanto sembra CP_2
emergere dalla prospettazione avversaria, l'operatrice di CP_1
al fine di ottenere la conferma di bene emissione, avrebbe contattato
[...]
l'“agenzia di RI, via Padula n. 130” e, però, come non poteva non essere noto agli operatori di la Controparte_1 Controparte_2
non disponeva al momento dei fatti di causa di agenzie e/o filiali nel
[...]
Comune di RI, mentre, all'indirizzo indicato, ma al civico n. 140, è presente solo un ufficio operativo dei promotori finanziari (oggi consulenti finanziari), al cui titolare (e non a è intestata la relativa CP_2
linea telefonica, ufficio che, quindi, come sarebbe apparso immediatamente evidente a qualsiasi operatore di banca, non avrebbe potuto confermare alcunché (e men che meno fornire il bene emissione) rispetto ad un assegno circolare;
che per le medesime ragioni che precedono, nessun dipendente di istituti di credito operanti nel territorio ove sarebbero avvenuti i fatti di causa avrebbe potuto ritenere valido un assegno circolare apparentemente emesso dall' “agenzia di RI, via Padula n. 130”; che deve, altresì, escludersi che un operatore di banca possa avere per davvero richiesto e confermato il bene emissione di un assegno circolare recante un CAB niente affatto riferibile a (come nel caso CP_2
dell'assegno offerto in comunicazione dall'attrice); che il 13/3/2017 l'ufficio dei promotori finanziari corrente in RI alla via Padula n. 140 non avrebbe proprio potuto ricevere alcuna telefonata dall'esterno, dato che la relativa linea telefonica risultava oggetto di deviazioni/manomissioni poste
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza in essere, operando all'esterno della struttura (e, quindi, senza alcuna complicità, né possibilità di controllo da parte degli occupanti degli uffici in parola), da terzi ignoti;
che le circostanze sopra evidenziate conducono a escludere a priori che un qualsiasi dipendente di possa Controparte_1
avere mai contattato per chiedere il bene emissione CP_2
rispetto all'assegno per cui è causa e, a maggior ragione, che un qualsiasi operatore della stessa possa avere confermato tale bene CP_2
emissione; che, quanto alla seconda circostanza, al contrario di quanto affermato da parte attrice (secondo cui l'esponente non avrebbe negato “di aver ricevuto la richiesta telefonica della Banca negoziatrice”: cfr. cit., pag.
3), ha proprio dichiarato che l'esistenza della presunta telefonata per il rilascio del bene emissione “risulta allo stato indimostrata ed in questa sede viene espressamente disconosciuta”; che la ricostruzione attorea appare caratterizzata da palesi incongruenze;
che, infatti, secondo la prospettazione avversaria, le trattative con la ditta “ ” avrebbero avuto inizio CP_3
il 24 Febbraio e si sarebbero concluse il 2/3 Marzo 2017, quando la avrebbe ricevuto un ordine per € 26.076,45, il Parte_1
successivo 9 Marzo, la medesima avrebbe fornito i dati per la CP_3
fatturazione e sarebbe stata concordata la data della consegna della merce;
che nonostante, quindi, le intese per la compravendita fossero state raggiunte già nei primi giorni di marzo e fosse stato concordato che la merce sarebbe stata consegnata “previo pagamento dell'importo pattuito”, l'attrice
(che avrebbe addirittura predisposto la fattura) non avrebbe, però, chiesto al compratore (con il quale non aveva in precedenza intrattenuto rapporti commerciali) di procedere all'accredito del prezzo (per esempio a mezzo bonifico) prima della data fissata per la consegna (13 Marzo), preferendo preparare la merce e “sperare” che, al momento concordato per la consegna, il prezzo sarebbe stato in qualche modo versato;
che in tale contesto, appare difficile giustificare, invece, la 'fretta' con la quale la stessa società attrice
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza avrebbe inteso procedere effettivamente alla consegna, senza prima premurarsi dell'effettivo accredito delle somme portate dall'assegno per cui è causa ('fretta' nemmeno in considerazione di una rapida Parte_5
deperibilità della merce, trattandosi apparentemente di prodotti a lunga conservazione); che a detta di controparte, la società attrice, prima di predisporre la fattura e accettare l'assegno circolare quale mezzo di pagamento, avrebbe effettuato “i dovuti controlli sulla ditta acquirente, presso la Camera di Commercio” em cionondimeno, l'attrice non si sarebbe avveduta del fatto che la ditta “ ” con P. IVA CP_3 P.IVA_4
ha sede in Falciano, al viale Lincoln, n. 172 (e non al viale Lincoln – II Tratto
n. 272), così come non avrebbe rilevato che il codice fiscale della titolare della medesima ditta fosse e non C.F._1
che, inoltre, controparte non avrebbe ravvisato nulla C.F._2
di anomalo nel fatto che un ordine avente a oggetto prodotti ittici per €
26.076,45 provenisse da una ditta avente quale oggetto della sua attività il
“commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari”; che la
[...]
non avrebbe riscontrato alcunché di – quantomeno – Parte_1
strano nella circostanza che una piccola ditta con un solo dipendente disponesse (come sembrerebbe risultare dall'assegno circolare per cui è causa) di un conto corrente in una località, RI, distante circa 30 km dalla sede della medesima;
che per quanto emerge dalla CP_3
prospettazione avversaria e dai documenti di causa, parte attrice, scoperta la falsità dell'assegno circolare consegnatole, non avrebbe mai chiesto alla ditta il pagamento del prezzo CP_3
pattuito né la restituzione della merce;
che l'attrice non avrebbe nemmeno promosso un giudizio per Decreto Ingiuntivo o assunto qualsivoglia iniziativa volta al recupero del proprio asserito credito nei confronti dell'unico debitore;
che ciò nonostante la medesima risulti CP_3
tuttora
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza attiva e non soggetta a procedure concorsuali;
che pur avendo appreso della falsità dell'assegno per cui è causa in data 16/3 2017, la società attrice ha atteso fino al 05/6/2017 per avanzare il suo reclamo nei confronti delle banche convenute;
che nè la né la ditta Parte_1
sono e/o sono mai state sue clienti;
che, quindi, da un lato CP_3
essa non ha mai assunto alcun tipo di obbligazione nei confronti dell'attrice rispetto alla quale possa essere chiamata a rispondere in questa sede;
che dall'altro lato, non è proprio possibile che possa avere CP_3
ottenuto da l'emissione di un assegno circolare e/o che CP_2
potesse ritenere di avere legittimamente la disponibilità dell'assegno circolare per cui è causa;
che, parimenti, non è nemmeno possibile che un qualsivoglia operatore di potesse confermare il bene CP_2
emissione di un assegno circolare in ipotesi richiesto da un soggetto (la ditta
) estraneo all'anagrafica della medesima CP_3 CP_2
che non emette autonomamente i propri assegni CP_2
circolari, ma si avvale di specifica convenzione intercorrente con l'Istituto
Centrale delle Banche Popolari Italiane S.P.a. (di seguito anche “CB”), impiegando, pertanto, i titoli materiali emessi da tale Istituto;
che ne consegue che gli assegni circolari tratti da recano, nella CP_2
parte bassa, l'ABI e il CAB dell'CB (ABI 5000 CAB 01600) e non , invece,
l'ABI di
(3075) e un CAB ad essa riferibile;
che, infine, i suoi CP_2
assegni nella parte destinata alla firma recano solo la dicitura “
[...]
, senza alcun riferimento a singole filiali;
che si tratta di Controparte_2
circostanze notorie nell'ambito del circuito interbancario;
che in varie zone della Campania (e non solo) risulta vittima di un'azione CP_2
truffaldina organizzata svolta attraverso la messa in circolazione di assegni circolari contraffatti, riportanti il logo della medesima CP_2
che tale truffa perpetrata ai danni di risulta vieppiù CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza aggravata dal fatto che talune filiali della medesima e CP_1
alcuni punti operativi a vario titolo riferibili a sono stati CP_2
oggetto di interruzioni/deviazioni delle rispettive linee telefoniche attraverso la manomissione delle centraline telefoniche esterne a tali strutture (così che fosse impossibile per chiunque operasse all'interno avere contezza della manomissione e/o solo poterne avere un qualche controllo); che in ordine a tali fatti veniva depositata apposita denuncia presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 02/11/2016, cui facevano seguito successive integrazioni;
che anche il punto operativo dei promotori finanziari di RI (alla via Padula n. 140) è stato oggetto, proprio nella data del 13/3/2017, di manomissioni della centralina con conseguente interruzione/deviazione della medesima linea telefonica;
che in altri termini, anche ove fosse stato per davvero contattato da , il punto operativo di CP_1
RI non avrebbe mai potuto fornire alcuna risposta;
che nella consapevolezza della truffa in corso ai propri danni, CP_2
anche al fine di tutelare la generalità dei soggetti potenzialmente vittime della medesima truffa, si è premurata di inserire, fin dal 15/11/2016, nel circuito interbancario un apposito messaggio destinato a tutti gli operatori
(ivi compresi quelli di ) con il quali si informavano gli istituti di credito CP_1
che “TUTTI GLI ASSEGNI CIRCOLARI NEGOZIATI RIPORTANTI LOGO
[...]
E ABI 03075 VERRANNO RESI IMPAGATI PERCHÉ Controparte_2
DERIVANTI DA ATTIVITÀ FRAUDOLENTA”; che il messaggio, dopo il suo inserimento, è stato re-inoltrato periodicamente e, per quanto qui interessa, un re-inoltro del messaggio in esame risale al 06/3/2017, ovvero solo sette giorni prima dei fatti per cui è causa;
che essa ha avuto contezza di tale assegno solo allorquando il medesimo assegno è stato presentato in stanza di compensazione il successivo 15 Marzo;
che a tale presentazione ha fatto immediatamente seguito l'accertamento della falsità del titolo e l'invio alla
Banca negoziatrice, lo stesso 15 marzo del messaggio “850” con il quale si
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza comunicava che l'assegno sarebbe rimasto impagato;
che da tanto deriva l'infondatezza della domanda attorea nei suoi confronti;
che, peraltro, non si comprende neppure a quale titolo essa dovrebbe rispondere dei danni occorsi alla società attrice;
che, di certo, dovrà essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità contrattuale, dato che tra e la CP_2 [...]
non è mai intercorso alcun rapporto e che, come è Parte_1
pacifico, la medesima attrice non ha inoltrato a alcuna CP_2
richiesta relativa all'assegno oggetto di causa, essendosi limitata a chiedere, secondo la stessa prospettazione avversaria, solo alla sua “banca di fiducia” di “effettuare la verifica della regolarità dell'assegno” per cui è causa;
che sempre sulla base della stessa prospettazione di parte attrice, non è dato nemmeno configurare ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ad essa, atteso che la società attrice non ha né identificato né provato una qualsivoglia condotta “contra ius”/”non iure” in ipotesi ascrivibile alla medesima che l'attrice è, altresì, venuta meno all'onere CP_2
di offrire anche solo prova (efficace nei confronti di del CP_2
fatto che il 13/3/2017 essa sarebbe stata effettivamente destinataria di una richiesta di bene emissione e che, a tale richiesta, avrebbe dato riscontro positivo;
che, peraltro, a nulla può valere (nei confronti di
[...]
a sostegno delle pretese avversarie l'appunto manoscritto che CP_2
sarebbe stato apposto da un'impiegata di (tale sig.ra Benciveglia): tale CP_1
dichiarazione, infatti, è certamente inopponibile ad essa e, in ogni caso, non prova affatto né che una telefonata sia mai stata fatta, né il contenuto della medesima ipotetica telefonata;
che non è dato identificare alcuna negligenza colpevole imputabile a che, con riguardo ai fatti per cui CP_2
è causa, sarebbe stata anch'essa vittima di una truffa e non avrebbe avuto alcuna possibilità di impedire che tale truffa producesse ipotetici effetti pregiudizievoli per la che essa, infatti, aveva Parte_1
avuto cura di inserire nel circuito interbancario un messaggio rivolto alle
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza banche negoziatrici destinato a segnalare che gli assegni circolari aventi le caratteristiche di quello per cui è causa sarebbero rimasti impagati perché artefatti;
che, inoltre, la stessa non è mai stata posta CP_2
nelle condizioni di fare rilevare la falsità dell'assegno per cui è causa prima che lo stesso venisse presentato in stanza di compensazione, non avendo ricevuto alcuna telefonata né altra richiesta di bene emissione;
che ad ogni modo la parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di un danno ristorabile, non avendo provato (ma nemmeno allegato) di avere – inutilmente – chiesto alla ditta l'adempimento dell'obbligo di CP_3
pagare il prezzo a fronte della merce compravenduta, né di avere preteso la restituzione della merce medesima;
che la mancanza di allegazioni sul punto può condurre a due sole conclusioni alternative: a) la ditta ha effettivamente fatto fronte al proprio debito, versando con CP_3
altri mezzi il prezzo pattuito o non ha mai ritirato la merce compravenduta
(consegna rimasta anch'essa indimostrata), si tratta di una conclusione che sembrerebbe corroborata dalla mancanza di iniziative da parte dell'attrice nei confronti della ditta (nemmeno convenuta in causa), oltre CP_3
che dal mancato annullamento della fattura che la società attrice avrebbe emesso nei confronti della medesima, ed in un tale ipotetico scenario, non vi sarebbe proprio alcun danno suscettibile di risarcimento;
b)l'attrice, pur non avendo ottenuto il pagamento del prezzo, avrebbe omesso di porre in essere qualsivoglia iniziativa nei confronti della debitrice, ditta CP_3
(nemmeno convenuta nel presente giudizio), diretta al soddisfacimento del proprio credito o alla conservazione della relativa garanzia patrimoniale
(ricorso per decreto ingiuntivo, sequestro, ecc.), per, a distanza di mesi, rivolgere solo alle banche convenute le sue pretese: che una tale condotta sarebbe contraria agli obblighi di buona fede incombenti anche sul presunto creditore, chiamato a porre in essere tutte le possibili attività dirette a eliminare/ridurre il danno lamentato (artt. 1175, 1227 c.c.), così
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza che la pretesa oggi azionata in causa non sarebbe meritevole di tutela giuridica;
che, in ogni caso, anche laddove fosse ravvisabile una sua responsabilità, difetterebbe comunque il nesso causale rispetto al danno occorso alla società attrice;
che, infatti, nel caso di specie il presunto danno oggetto delle pretese avversarie troverebbe il suo apporto causale decisivo non già nelle ipotetiche (e documentalmente smentite e, in ogni caso, indimostrate) condotte addebitabili ad essa, ma solo ed esclusivamente nelle negligenti condotte tenute dalla stessa attrice e dagli operatori di;
CP_1
che, in via subordinata, la domanda attorea andrebbe accolta soltanto nella misura dell'apporto eziologico che essa ha arrecato alla produzione del danno;
che non può esservi cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
che, inoltre, la pretesa risarcitoria avversaria dovrebbe essere ulteriormente ridotta in ragione del concorso colposo della Parte_1
nella causazione e/o nell'aggravamento del danno lamentato ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; che per l'ipotesi in cui trovasse conferma la ricostruzione offerta dall'attrice, essa intende svolgere domanda per il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della ditta che, infatti, aderendo alla prospettazione avversaria CP_3
(allo stato contestata e indimostrata) la ditta (che CP_3
sorprendentemente controparte non ha inteso convenire in giudizio, nonostante la identifichi quale autrice della truffa dedotta in causa, oltre che sua debitrice per una fornitura di prodotti ittici non pagati), pur non essendo titolare di alcun conto corrente presso (e men CP_2
che meno presso l'inesistente filiale di RI), e pur non avendo mai chiesto alla medesima l'emissione di assegni circolari, CP_2
sarebbe entrata in possesso di un assegno circolare falso recante quale beneficiario la ed avrebbe inteso porlo in Parte_1
circolazione per fare fronte a un proprio debito, utilizzando, quindi, un titolo di credito falso (e nella consapevolezza di tale falsità) per conseguire un
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza vantaggio economico;
che in altri termini la ditta si CP_3
sarebbe resa corresponsabile di una truffa ai danni della e, quindi, dei reati di cui agli artt. 491 e 640 CP_1
c.p.; che in considerazione di quanto precede, quindi, la ditta CP_3
sarebbe certamente tenuta a risarcire a tutti i danni CP_2
dalla stessa subiti in ragione della circolazione dell'assegno circolare contraffatto n.
7015024892-05; che tali danni, in questa sede, appare corretto identificare, da un lato nelle spese sostenute per fare fronte al reclamo presentato dalla società attrice e per la l'esigenza di difendersi nel presente giudizio, dall'altro lato, nel pregiudizio all'immagine commerciale che è derivato alla medesima in conseguenza della messa in circolazione di CP_2
assegni circolari contraffatti ed apparentemente riferibili all'esponente; che per tali ragioni e al fine di spiegare la propria domanda risarcitoria, essa chiede di essere autorizzata alla chiamata di terzo, nelle forme dell'art. 269
c.p.c., nei confronti della ditta “ , P.IVA. , CP_3 P.IVA_4
con sede in Caserta, viale Lincoln, n. 172, Frazione Falciano, insistendo, quindi, per il differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a difesa;
che, inoltre, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di dovere accogliere anche solo in parte le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice verso non è revocabile in dubbio CP_2
che, allora, la stessa, per qualsiasi somma fosse condannata a versare in favore della medesima attrice, avrebbe senz'altro diritto, per tutte le ragioni esposte nelle pagine che precedono, a essere tenuta integralmente manlevata e indenne da parte della ditta che nella CP_3
medesima denegata ipotesi di accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dalla nei confronti di Parte_1 [...]
quest'ultima avrebbe, altresì, diritto a essere tenuta manlevata CP_2
e indenne per qualsiasi somma fosse condannata a versare in favore della
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza medesima attrice anche da;
che, infatti, non è revocabile in dubbio, CP_1
nell'ipotesi subordinata in esame, l'apporto causale decisivo da parte della medesima nella causazione del presunto danno lamentato dalla CP_1
società attrice;
che le gravi negligenze che avrebbero caratterizzato l'operato di avrebbero avuto, in tale prospettazione, un apporto decisivo e CP_1
assorbente nella causazione del danno lamentato dall'attrice, così che, del medesimo ipotetico danno, dovrebbe farsi carico unicamente la stessa
, tenuta, quindi, a tenere totalmente manlevata e CP_1 CP_2
indenne; che essa intende svolgere domanda di condanna “trasversale” verso la ditta e la co-convenuta in via CP_3 Controparte_1
riconvenzionale o per chiamata di terzo, affinché queste ultime, in via solidale tra loro o in via alternativa ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la tengano manlevata e indenne con riguardo a tutte le somme che la stessa dovesse essere tenuta a versare in favore della CP_2
all'esito del presente giudizio, formulando sin Parte_1
d'ora istanza affinché il Tribunale adito provveda ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con contestuale differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a difesa;
che in via subordinata, svolge in via CP_2
riconvenzionale nei confronti della ditta e di la CP_3 CP_1
medesima domanda di manleva oggetto della chiamata di terzo.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_2
formulato le seguenti conclusioni: in via principale, 1) Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_2
perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate;
in via subordinata 2) Per l'ipotesi in cui venisse accertato che la ditta “ ” ha consegnato alla società CP_3 Parte_1
l'assegno circolare contraffatto n. 7015024892-05, condannare la medesima ditta “ ”, P.IVA. , con sede in Caserta, viale CP_3 P.IVA_4
Lincoln, n. 172, Frazione Falciano, in persona del suo legale rappresentante
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza pro tempore, a risarcire a tutti i danni dalla stessa subiti in CP_2
ragione della circolazione dell'assegno circolare contraffatto n. 7015024892-
05, da determinarsi anche in via equitativa. Ai fini della presente domanda subordinata, chiede di essere autorizzata alla Controparte_2
chiamata del terzo e, quindi, alla notifica della propria comparsa di costituzione e risposta nei confronti della ditta “ ”, a norma CP_3
dell'art. 269
c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge, anche con riferimento al differimento dell'udienza; 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avversarie: (a) determinare l'entità derisarcimento posto a carico di Controparte_2
eventualmente in solido con , tenendo conto di tutti i rilievi e le CP_1
eccezioni sollevate dalla stessa con ogni conseguente Controparte_2
statuizione in merito al quantum debeatur; (b) in caso di loro condanna in solido, ripartire tra le convenute e e la terza Controparte_2 CP_1
chiamata, ditta ”, gli importi in ipotesi solidalmente dovuti CP_3
all'attrice in ragione dei loro eventuali rispettivi apporti causali al danno;
in via riconvenzionale 4) Sempre in via subordinata, nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dall'attrice verso condannare in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. , con P.IVA_5
sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, e la ditta “ ”, CP_3
P.IVA. , con sede in Caserta, viale Lincoln, n. 172, Frazione P.IVA_4
Falciano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a tenere la stessa
[...]
totalmente mallevata e indenne per qualsivoglia importo la Controparte_2
stessa fosse condannata a versare alla società e, dunque, a Parte_1
risarcire alla medesima i danni di qualsivoglia natura Controparte_2
da quest'ultima sofferti nella misura che risulterà in corso di causa o che,
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza comunque, sarà ritenuta di equità ex art. 1226 cod. civ. Ai fini della presente domanda subordinata, chiede di essere autorizzata Controparte_2
alla chiamata del terzo e, quindi, alla notifica della propria comparsa di costituzione e risposta nei confronti di in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, e della ditta ”, a CP_3
norma dell'art. 269 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge, anche con riferimento al differimento dell'udienza; in ogni caso 5) Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Con provvedimento del 16/11/2017 il precedente G.I. rigettava le richieste di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi formulate tempestivamente e ritualmente dalle banche convenute.
Con successivi provvedimenti del 23-28/5/2018 il precedente G.I. autorizzava le chiamate in causa della terza ditta le CP_3
quali vi provvedevano.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , deducendo: CP_3
che l'atto di chiamata in causa della è nullo, in quanto mancante CP_1
delle ragioni giuridiche sottese alla chiamata in causa della sig.ra di essere completamente estranea ai fatti che le CP_3
vengono addebitati, non avendo mai avuto rapporti commerciali con la per la fornitura di merce, che giustificherebbe Parte_1
una richiesta di condanna al pagamento e quindi una sua responsabilità contrattuale, né, contrariamente a quanto dedotto da Controparte_2
è stata la promotrice del raggiro in danno della società attrice che
[...]
giustificherebbe una sua condanna per responsabilità extracontrattuale;
che poiché in atti non c'è nessuna prova, dovrà Controparte_2
dimostrare che la sig.ra è stata l'autrice del furto o della CP_3
ricettazione degli assegni contraffatti della per CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza conseguirne un vantaggio economico, che è stata la responsabile della truffa ai danni della Banca e che aveva manomesso le centraline dell'agenzia dei promotori finanziari di RI per bypassarne le telefonate;
che parimenti dovrà provare che aveva richiesto alla Controparte_2 [...]
un preventivo per l'acquisto di prodotti ittici per il valore di Parte_1
€ 26.000, che tra il 2 ed il 9 marzo del 2017, aveva ordinato merce per €
26.076,45 e che il successivo 13/3/2017 aveva incaricato un soggetto di recarsi presso l'opificio per ritirare la merce e consegnato un assegno circolare che si sarebbe rivelato falso;
che, diversamente, si lascia al
Tribunale la qualificazione della condotta tenuta dalla chiamante, atteso che, vista l'assoluta estraneità ai fatti della , le asserzioni della CP_3
sono solo delle calunniose illazioni. CP_2
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le CP_3
seguenti conclusioni: rigettare le domande proposte nei suoi confronti, con separato giudizio per il ristoro dei danni patrimoniali, e non patrimoniali, subiti e subendi;
ccon vittoria di spese e competenze di giudizio, con condanna della , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, che all'udienza del 20/6/2019 concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 24/9/2021 questo Giudice ammetteva la prova testimoniale come articolata dalla società attrice e dalla Controparte_2
abilitando le controparti alla prova diretta e contraria sugli stessi
[...]
capi e con gli stessi testi, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della ed ordinava alla terza Parte_1
chiamata di provvedere all'esibizione e/o deposito del CP_3
libro giornale I.V.A. acquisti relativo al mese di Marzo del 2017.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza società attrice e con l'escussione di n. 5 testimoni, essa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo
Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA TERZA DA CP_3
PARTE DELLA Controparte_1
In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla terza chiamata fin dalla comparsa di CP_3
costituzione e risposta (cfr.), con cui ha dedotto che l'atto di chiamata in causa nei suoi confronti da parte della convenuta Controparte_1
sarebbe nullo, poiché privo delle ragioni giuridiche sottese alla stessa chiamata in causa.
L'eccezione della terza chiamata è fondata e va accolta.
Invero, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla non è in alcun modo Controparte_1
possibile individuare le ragioni giuridiche, in termini di “causa petendi”, sottese alla stessa, atteso che alla pagina 5 (cfr.) la Banca convenuta si è limitata ad affermare che “Si ritiene quindi che il suddetto giudizio venga esteso anche alla ditta individuale ed alla CP_3 [...]
che nella vicenda in esame hanno Parte_6
svolto un ruolo dirimente e la cui difesa potrà fare ulteriore chiarezza sull'ordine di acquisto e sulla consegna dell amerce oltre che evitare due giudicati contrastanti”. Peraltro, oltre a non avere la Banca convenuta illustrato le ragioni per cui si rendeva necessaria la chiamata in causa, da parte sua, di non ha neppure formulato alcuna CP_3
domanda nei confronti di quest'ultima, nè nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, nè tanto meno nelle conclusioni (cfr.), non avendo
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza chiesto in caso di accoglimento delle domande attoree condannarsi la terza chiamata alla manleva o al regresso in suo favore. Nè può rilevare in alcun modo che la domanda, formulata espressamente per la prima volta dalla con le note di trattazione scritta del 14/10/2024 (cfr.), Controparte_1
in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di essere manlevata da qualunque effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza, atteso che in base al sistema delle preclusioni di cui al combinato disposto degli articoli 167, comma 3, e 269 c.p.c. come vigenti al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le ragioni della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e le domande nei confronti del terzo vanno esplicitate, anch'esse, a pena di decadenza nei termini di cui sopra, essendo indispensabili per consentire al Giudice di valutare e decidere se accogliere oppure no la richiesta della parte.
Da ciò consegue, dunque, che ancorché formulata tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta, la chiamata in causa avanzata dalla andava rigettata, con la conseguenza che va quindi Controparte_1
revocata l'ordinanza del 28/5/2018 (cfr.) con cui il precedente G.I. ha autorizzato tale chiamata in causa.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
La società ha instaurato il presente giudizio al Parte_1
fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità della per avere tenuto un comportamento colpevole e Controparte_1
gravemente negligente laddove ha garantito la regolarità e la c.d. “bene emissione” di un assegno circolare dell'importo di € 26.075,45 apparentemente emesso dalla identificato con il Controparte_2
numero 7015024892-05, nonostante il legale rappresentante p.t. della società attrice, sig. avesse richiesto e ricevuto Controparte_4
rassicurazioni – anche in forma scritta sul titolo - presso la filiale di Vietri
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza sul Mare della Banca convenuta, prima di provvedere alla consegna della merce il cui corrispettivo era costituito, appunto, dall'importo facciale dell'assegno. Tale assegno, poi rivelatosi falso, rimaneva impagato.
La ha poi convenuto in giudizio anche la Parte_1 [...]
per avere questa rilasciato telefonicamente alla Controparte_2 [...]
la conferma della “bene emissione” del titolo di credito, poi CP_1
rivelatosi falso.
Di conseguenza, parte attrice ha chiesto condannarsi la CP_1
al risarcimento del danno da essa subito, pari ad € 26.075,65
[...]
(corrispondente al'importo facciale dell'assegno circolare rivelatosi falso) o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Ciò posto, la domanda attorea nei confronti della è Controparte_1
fondata e va accolta nei termini che seguono.
Nel caso di specie la società attrice ha dedotto che la convenuta CP_1
avrebbe violato gli obblighi di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c. su di essa incombenti, laddove ha garantito la genuinità e regolarità dell'assegno circolare da essa ricevuto da un terzo acquirente di merce e presentato alla filiale di Vietri sul Mare il 13/3/2017, atteso che questa, sia pure a seguito di una semplice comunicazione telefonica con la
[...]
aveva accettato di garantire la regolarità e la copertura Controparte_2
dell'assegno circolare, tenuto anche conto che esso presentava un CAB inesistente e che anteriormente ai fatti di causa era stato inviato dall'altro
Istituto di credito convenuto uno specifico messaggio interbancario con cui veniva dato avvertimento dell'esistenza di assegni circolari falsificati apparentemente riferibili a Controparte_2
Invero, il presupposto primario perché possa ravvisarsi la responsabilità della convenuta è che vi sia la prova che la per CP_1 Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza il tramite della filiale di Vietri sul Mare, abbia effettivamente garantito l'emissione e la copertura dell'assegno circolare consegnato al sig.
[...]
nella qualità di legale rappresente p.t. della Controparte_4 [...]
Parte_1
Orbene, dalla prospettazione dei fatti offerta dalla parte attrice (cfr. atto di citazione) e dalle difese della convenuta (cfr. pagg. 6, Controparte_1
7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta) risulta pacifico ed incontestato che la convenuta, a fronte della richiesta della parte CP_1
attrice di verificare la genuinità e copertura dell'assegno circolare ad essa consegnato, quale modalità di pagamento del corrispettivo della merce, procede ad effettuare una serie di verifiche. Tanto si evince dal tenore delle difese della Banca convenuta, a mente delle quali: “Il Sig. già nei Pt_1
giorni precedenti al versamento si recava in banca preannunziando di aver concluso una compravendita concordando il pagamento a mezzo assegno circolare per la quale cosa avrebbe volute richiedere la bene emission del titolo. Già in tale occasione il Vice Direttore consigliava il pagamento a mezzo bonifico, trattandosi peraltro anche di un nuovo cliente, atteso che il bonifico avrebbe garantito l'accredito senza esporre il correntista ad alcun rischio che, invece, si correva con gli assegni circolari. Quando poi in data 13.3.17 il Sig.
si recava in Banca con l'assegno circolare chiedendo di assumere Pt_1
informazioni presso la Banca emittente il Vice Direttore sig.ra Tes_1
nuovamente lo allertava sulla opportunità di acquisire il pagamento
[...]
con bonifico bancario precisando la natura meramente informativa della c.d. bene emissione così come del benefondi atteso che esso comunque non rassicurava il buon fine del versamento. Di fronte alle insistenze del cliente – dettate, se non altro, probabilmente dagli accordi dallo stesso già raggiunti con il compratore e dalla circostanza che l'autotrasportatore era già in azienda per eseguire il carico dell amerce – il Vice Direttore telefonava, in presenza del sig. ed in viva voce, alla Banca Generali Spa Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza e riceveva dall'interlocutore “Benciveglia” il bene emissione informativo.”.
Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti proveniente proprio dalla Banca convenuta emerge come essa abbia effettivamente, a seguito dell verifiche effettuate telefonicamente, garantito la c.d. “bene emissione” in relazione al predetto assegno circolare, in realtà falso;
peraltro, che tale “bene emissione” sia stata garantita dalla emerge anche Controparte_1
documentalmente, e segnatamente dall'originale dell'assegno circolare numero 7015024892-05 (cfr. all. 5 della produzione di parte attrice), in cui è apposta la dicitura scritta sul lato destro “B.E. 13/03/2017
BENCIVEGLIA” con una sigla apposta a lato.
Ciò posto, (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 2617/2006), la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere la c.d. “bene emissione” consista in “un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, dato che il bene emissione costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, la quale richiede pur sempre che l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione”. In sostanza, l'oggetto dell'informazione resa dalla attiene alla validità del titolo, ovverosia la presenza dei requisiti di CP_1
forma a ciò indispensabili, nonché la sua autenticità con riferimento all'importo, alla sottoscrizione da parte dell'Istituto emittente ed all'indicazione del beneficiario.
Alla luce delle risultanze processuali di cui sopra, nel caso di specie, appare sufficientemente comprovata la grave responsabilità della convenuta
[...]
atteso che essa ha provveduto ad effettuare verifiche soltanto CP_1
telefonicamente nei confronti dell'Istituto di credito apparentemente emittente, e non anche a chiedere conferma della validità e copertura
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza dell'assegno circolare per iscritto, a nulla rilevando – se non in ordine al
“quantum debeatur” del risarcimento, come si dirà di qui a poco - che essa abbia poi comunicato al sig. legale Controparte_4
rappresentante p.t. della società attrice, che in ogni caso l'assegno circolare ad questi presentato per i controlli del caso era, comunque, “salvo buon fine”, trattandosi di caratteristica ontologicamente comune a tutti gli assegni circolari, rispetto alla quale l'eventuale informazione dell'Istituto di credito non ha alcun effetto. Inoltre, come chiarito dalla costante interpretazione dell'Abitro Bancario Finanziario (cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 20978/2020; ABF, Collegio di Torino, 6 settembre 2023, n. 8801) “Appare incontestabile e assorbente nel caso di specie la responsabilità della banca negoziatrice per aver rilasciato al ricorrente la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a quella che riteneva essere la filiale della banca emittente, al di là di ogni valutazione circa il grado della diligenza esigibile dalla banca negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti aspetti esteriori del titolo nella vigilanza della procedura CIT”.
Infatti, se è vero che non sussiste un esplicito obbligo contrattuale in capo all'intermediario negoziatore di richiedere la garanzia di “bene emissione” all'Istituto emittente, trattandosi di una fattispecie creata dalla prassi bancaria e, in quanto tale, non disciplinata dalla legge, né, tantomeno, dalle
Norme Uniformi Bancarie, deve però considerarsi che gli Istituti bancari, nel caso in cui forniscano, alla presentazione del titolo all'incasso, tramite un proprio dipendente (nella specie il Vice Direttore), su incarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell'assegno circolare, assumono consequenzialmente un obbligo non previsto dal rapporto di conto corrente, ma a questo comunque riconducibile in via integrativa, nei termini della responsabilità contrattuale da mandato.
In altri termini, la è tenuta, ai sensi del secondo comma dell'art. CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza 1176 c.c., a osservare i precetti di diligenza del “buon banchiere”, al fine di assicurare la sicurezza dei traffici: l'impiego della diligenza del
“bonus argentarius” è direttamente invocabile non solo con riferimento all'attività di esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione a ogni tipo di atto (od operazione) che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario, che si colloca funzionalmente su di un gradino più elevato della diligenza esigibile, rispetto al canone codicistico tradizionale del buon padre di famiglia (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. I, n.
13777/2007). Da ciò deriva che la Banca negoziatrice non può scientemente ritenersi esente da responsabilità, ove non abbia provato l'assolvimento dell'obbligo di diligenza prescritto: prova che nella vicenda in esame non è stata fornita. In tal senso, non può, infatti, ritenersi che la conferma della valida emissione del titolo, sulla base soltanto di una mera richiesta telefonica rivolta alla Banca emittente, possa costituire un diligente adempimento di un obbligo integrativo del rapporto di conto corrente. Il corretto adempimento di tale obbligo avrebbe, di contro, imposto che il funzionario della Banca negoziatrice fosse stato in grado di riferire con precisione il nominativo del presunto interlocutore (e non solo,
“sig. Benciveglia”) e, al contempo, che avesse dimostrato di aver verificato la qualifica dell'interlocutore telefonico, come funzionario della Banca emittente. Inoltre, non rileva ai fini dell'esonero della responsabilità della convenuta, la circostanza per cui le verifiche in ordine al titolo sarebbero state effettuate per “ragioni di mera cortesia”, l'accredito degli assegni avverrebbe “salvo buon fine” e, ancora, che sarebbe stato comunicato alla società attrice che il “bene emissione” non garantiva comunque l'effettivo incasso della relativa somma essendo, per contro, elementi che depongono in favore del positivo riscontro dell'inadempimento da parte dello stesso
Intermediario negoziatore.
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza Peraltro, la responsabilità della convenuta Banca negoziatrice per avere garantito il “bene emissione” senza l'utilizzo della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c., quale “buon banchiere”, risulta altresì da ulteriori elementi:
- la circostanza che non emette Controparte_2
autonomamente i propri assegni circolari, ma si avvale di una specifica convenzione intercorrente con l'Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane S.P.A. impiegando, pertanto, i titoli materiali emessi da tale Istituto. Quindi gli assegni circolari tratti da
[...]
recano, nella parte bassa, l'ABI e il CAB dell'CB Controparte_2
(ABI 5000 CAB 01600) e non, invece, l'ABI di Controparte_2
(3075) ed un CAB ad essa riferibile e, infine, gli assegni circolari
[...]
di nella parte destinata alla firma recano Controparte_2
solo la dicitura , senza alcun riferimento a Controparte_2
singole filiali (cfr. all. 8 della produzione della convenuta
[...]
, al contrario di quanto risultante dal titolo Controparte_2
costituito dall'assegno oggetto di causa (cfr. all. 5 della produzione di parte attrice), ove è indicata la filiale di “CASORIA VIA PADULA,
130”. Tutte queste circostanze sono note all'interno del circuito bancario;
- il fatto che venuta a conoscenza Controparte_2
dell'esistenza di una truffa ai suoi danni, anche al fine di tutelare la generalità dei soggetti potenzialmente vittime della medesima truffa, ha provveduto ad inserire, fin dal 15/11/2016, nel circuito interbancario un apposito messaggio destinato a tutti gli operatori
(compresa la con cui si informavano gli Istituti di Controparte_1
credito che “TUTTI GLI ASSEGNI CIRCOLARI NEGOZIATI RIPORTANTI
LOGO E ABI 03075 VERRANNO RESI Controparte_2
IMPAGATI PERCHÉ DERIVANTI DA ATTIVITÀ FRAUDOLENTA” (cfr. all.
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza 10 della produzione della convenuta , Controparte_2
messaggio che dopo il suo inserimento è stato nuovamente inoltrato, proprio il 06/3/2017, cioè sette giorni prima dei fatti di causa (cfr. all. 10 della produzione della convenuta Controparte_2
.
[...]
Sussiste, dunque, la responsabilità della convenuta, Controparte_1
dal momento che quest'ultima si era limitata a una verifica della “bene emissione” del titolo, con mezzi evidentemente inadeguati e, inoltre, a una mera richiesta telefonica all'Intermediario (apparente) emittente;
secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 24084/2008), invero, una volta che la Banca abbia fornito l'informazione sull'assegno circolare, la stessa non può essere inesatta e, ove lo fosse a causa di una condotta colposa, lo stesso Istituto è tenuto al risarcimento del danno (“ex multis”
Cass. Civ., Sez. III, n. 10492/2001).
Si rende ora necessario esaminare la fondatezza della domanda attorea nei confronti dell'altra convenuta Controparte_2
La parte attrice ha convenuto quest'ultima al fine di sentirne accertata e dichiarata la responsabilità per il mancato incasso dell'assegno circolare oggetto di causa per avere questa rilasciato telefonicamente alla
[...]
della “bene emissione” del titolo di credito, poi Controparte_10
rivelatosi falso. Alla prima udienza del 23/5/2018 il difensore della società attrice ha integrato la domanda originariamente formulata nell'atto di citazione, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità della
[...]
per l'omessa attivazione di tutte le misure idonee atte ad Controparte_2
impedire l'accesso illecito, da parte di terzi, sulle proprie linee telefoniche
(cfr. verbale di udienza del 23/5/2018).
In ordine alla domanda così come modificata, in aggiunta rispetto a quella originaria, da parte dell'attrice, la ha eccepito che Controparte_2
essa sarebbe inammissibile, concretandosi in una non consentita “mutatio
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza libelli”, peraltro incompatibile con la precedente domanda contenuta nell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Sul punto, infatti, occorre richiamare l'orientamento più recente della
Suprema Corte di Cassazione, espresso nelle decisioni rese a Sezioni Unite
n. 12310/2015 e n. 22404/2018, che ha sancito che si ha “emendatio libelli” della domanda, consentita non solo entro la prima udienza, ma fino alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n.
1) c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente processo, anche nel caso in cui uno o entrambi gli elementi identificativi della domanda, cioè il “petitum” e la “causa petendi” vengano modificati, sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio. Inoltre, la sentenza n. 22404 del 2018 delle Sezioni Unite Civili ha altresì sancito che la domanda come modificata, per essere “complanare” ex art. 183 comma 1, n. 6), c.p.c., non necessariamente deve sostituirsi a quella originaria, ma ben può ad essa cumularsi (come domanda principale o subordinata).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva che, poiché anche alla luce dell'integrazione/aggiunta della domanda da parte dell'attrice alla prima udienza del 23/5/2018 (cfr. verbale), la vicenda sostanziale dedotta in giudizio resta pur sempre la medesima, ovvero il mancato pagamento dell'assegno circolare n. 7015024892-05, non vi è alcuna “mutatio libelli” non consentita, ma semplice “emendatio”, ammessa.
Fermo quanto innanzi esposto, le domande attoree rivolte nei confronti della sono infondate e vanno rigettate. Controparte_2
Per quanto riguarda la domanda che fonda l'asserita responsabilità della convenuta per avere telefonicamente confermato Controparte_2
al Vice Direttore della negoziatrice la regolarità e Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza copertura dell'assegno circolare per cui è causa, è emerso come, in realtà, una siffatta garanzia non sia mai stata realmente fornita da alcun soggetto riferibile all'Istituto di credito convenuto (cfr. all. 3 della produzione della convenuta , come peraltro dimostrato proprio Controparte_2
dall'integrazione della domanda attorea in occasione della prima udienza.
Dunque non sussiste, sotto il profilo della garanzia della “bene emissione” a mezzo telefonico, da parte della alcuna Controparte_2
responsabilità della parte convenuta.
Parimenti infondata è la domanda attorea per l'omissione della
[...]
rispetto all'attivazione di tutte le misure idonee atte ad Controparte_2
impedire l'accesso illecito, da parte di terzi, sulle proprie linee telefoniche: infatti, come risulta dalla documentazione agli atti di causa (cfr. all. 1 della produzione di parte convenuta) presso l'indirizzo di RI, via Padula n.
130, al cui recapito telefonico il Vice Direttore della filiale di Vietri sul Mare della telefonò in data 13/3/2017 per ottenere Controparte_1
conferma della regolarità dell'assegno circolare poi rivelatosi falso, non vi era alcuna sede o filiale della Banca apparentemente emittente il titolo di credito, essendovi piuttosto al numero civico 140 di via Padula in RI un ufficio di promotori finanziari, al cui titolare sig. e non alla CP_11
è intestata la relativa linea telefonica, che non Controparte_2
svolgeva alcuna attività bancaria, consistente in “servizi di cassa” (cfr. anche verbale di udienza del 30/5/2023 per le dichiarazioni del teste sig. . Né tanto meno può ritenersi che il documento prodotto in CP_11
allegato alla seconda memoria istruttoria dalla (cfr. all. Controparte_1
9) sia idoneo a dimostrare che al numero civico 130 di via Padula in RI vi fosse all'epoca dei fatti una filiale della poiché Controparte_2
da esso non è possibile evincere né quale sito sia stato consultato per la ricerca del succitato indirizzo (non trattandosi di sito istituzionale della
, né tanto meno in quale data la schermata raffigurata Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza sarebbe stata estratta.
Da ciò consegue, dunque, che l'utenza alla quale è stata effettuata la telefonata per verificare la regolarità dell'assegno da parte del Vice Direttore della filiale di Vietri sul Mare della non appare riferibile Controparte_1
all'altra Banca convenuta, di talché l'omessa attivazione delle misure idonee ad impedire interferenze ad opera di terzi sulla linea telefonica ad essa relativa non potrebbe, comunque, essere addebitata alla Controparte_2
[...]
Tanto comporta altresì, che non possa essere esclusa in alcun modo la responsabilità della negoziatrice per avere garantito il Controparte_1
“bene emissione” dell'assegno circolare “de quo”, poiché non vi è prova che questa abbia contattato un'utenza telefonica di una filiale o agenzia della presente al numero civico 130 di via Padula in Controparte_2
RI.
Alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, consegue che la domanda attorea di accertamento e condanna della in Controparte_2
solido con la oppure in via alternativa con la stessa, è Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora procedere alla liquidazione del danno subito dalla società attrice e, come tale, ristorabile.
La ha chiesto condannarsi la convenuta Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno, da essa quantificato in € 26.075,65, ovvero al valore facciale dell'assegno circolare non incassato, oppure alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Questo Giudice ritiene che il “quantum” del risarcimento del danno vada individuato, appunto, nel valore facciale dell'assegno rimasto impagato, pari ad € 26.075,65.
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza La convenuta ha poi eccepito, in via subordinata, per il caso di CP_1
accoglimento della domanda attorea, che il risarcimento del danno andrebbe escluso o, comunque, ridotto ai sensi dell'articolo 1227 c.c., a causa del comportamento colposo della parte attrice, stante il comportamento gravemente negligente ed imprudente della
[...]
la quale non avrebbe adottato le cautele necessarie per Parte_1
evitare la causazione del danno stesso, consistente nel mancato incasso dell'assegno circolare.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Invero, risulta provato e non contestato tra le parti: che la consegnò la merce – per il cui pagamento Parte_1
le fu consegnato l'assegno circolare rimasto impagato – ad un acquirente, interessato all'acquisto di per un importo significativo, ad essa in Per_2
precedenza del tutto sconosciuto;
che la consegnò la merce a tale soggetto prima Parte_1
di ricevere il pagamento del corrispettivo, cioè l'accredito dell'importo di cui all'assegno; che la tenne tale comportamento nonostante Parte_1
fosse stata avvertita, in persona del legale rappresentante p.t., dal Vice
Direttore della Banca convenuta sig.ra , che l'assegno Parte_7
circolare era comunque “salvo buon fine” e che, dunque, per le sue caratteristiche, anche laddove fosse risultato perfettamente regolare il prenditore non avrebbe comunque potuto avere piena certezza dell'incameramento delle relative somme, fino a quando esse non fossero state materialmente trasferite dalla emittente alla Banca girataria per l'incasso e che sarebbe stato preferibile fare ricorso alla modalità di pagamento con bonifico bancario (cfr. dichiarazioni testimoniali di cui al verbale di udienza del 01/6/2023 della dott.ssa ). Peraltro, Tes_1
atteso che il legale rappresentante p.t. della società attrice sig. Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza era stato dipendente di altro istituto bancario, l'attrice Controparte_4
era consapevole dei rischi connessi al pagamento con assegno circolare, ancorchè assistito dalla garanzia di “bene emissione”; che la società attrice non ha verificato, prima di consegnare la merce, che la ditta acquirente con Partita I.V.A. n. CP_3 P.IVA_4
aveva sede in Falciano, al viale Lincoln, n. 172 (e non al viale Lincoln – II
Tratto n. 272: cfr. cfr. all.ti 4 della produzione di Controparte_2
e 3 della produzione di parte attrice) e che il codice fiscale della
[...]
titolare della stessa ditta fosse e non C.F._1
(cfr. all.ti 4 della produzione di C.F._2 Controparte_2
e 3 della produzione di parte attrice), con discrasia tra i dati
[...]
riportati nella visura della Camera di Commercio e quelli di cui alla fattura n. 850/17 emessa in occasione della consegna della merce.
Tanto comporta, ad avviso di questo Giudice, che il comportamento tenuto dalla società attrice deve ritenersi incauto ed imprudente, come tale idoneo a contribuire colposamente alla causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1227 c.c.
Per quanto riguarda l'incidenza causale di tale condotta da parte della società attrice, alla luce degli elementi e delle risultanze di cui sopra, si ritiene che essa abbia spiegato un ruolo (con)causale pari al 50%, insieme a quello tenuto dalla convenuta, di talché il risarcimento del danno va CP_1
ridotto di 1/2, dunque ad € 13.037,85; su tale somma sono poi dovuti gli interessi come da domanda e rivalutazione monetaria dal fatto (13/3/2017) fino all'effettivo soddisfo.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, accertata la responsabilità della
[...]
per le ragioni di cui sopra, va CP_1 Controparte_1
condannata al risarcimento dei danni, in favore della Parte_1
pari ad € 13.037,85, oltre interessi come da domanda e rivalutazione
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza monetaria dal fatto (13/3/2017) fino all'effettivo soddisfo.
SULLE DOMANDE FORMULATE DALLE BANCHE CONVENUTE NEI
CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA CP_3
Il rigetto della domanda attorea nei confronti della Controparte_2
comporta l'assorbimento della domanda in manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata per il caso, CP_3
appunto, di accoglimento della domanda attrice di condanna in suo danno.
Quanto alla chiamata in causa di da parte della CP_3 [...]
atteso che essa è da ritenersi inammissibile per le ragioni di CP_1
cui sopra, nonostante l'accoglimento della domanda attorea, non può essere scrutinata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali tra la e la Parte_1 [...]
le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex CP_1
art. 91 c.p.c. e, considerato che la domanda attorea è stata accolta, sono poste quindi a carico della e, considerate la natura, Controparte_1
il valore, € 13.037,85 (pari al “decisum” – cfr. Cass. Civ., n. 16440/2017) e la complessità (media) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi n favore dell'Avvocato MASSIMO POSTIGLIONE, dichiaratosi anticipatario.
Nei rapporti processuali tra la e la Parte_1 [...]
le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex Controparte_2
art. 91 c.p.c. e, considerato che la domanda attorea è stata rigettata, sono
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza poste quindi a carico della e, considerate la Parte_1
natura, il valore, € 27.075,65 (pari al “disputatum”, stante il rigetto della domanda) e la complessità (media) delle questioni, ritenuta eccessiva la richiesta di liquidazione di cui alla nota spese allegata alla memoria di replica e non essendo sufficiente, ai fini dell'aumento delle spese processuali ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, il mero utilizzo del PCT, occorrendo di contro che la redazione degli atti e la produzione dei documenti avvengano con tecniche informatiche raffinate (Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 21365/2023), che nel presente giudizio non risultano essere state utilizzate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive (€ 518,00 per C.U.) e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Nei rapporti processuali tra la chiamante e la terza Controparte_1
chiamata le spese seguono il criterio generale della CP_3
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la richiesta di chiamata in causa del terzo è stata ammessa dal precedente G.I. nonostante andasse rigettata, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n.
77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
Nei rapporti processuali tra la chiamante e la Controparte_2
terza chiamata le spese del seguono il criterio generale CP_3
della soccombenza e, pertanto, atteso che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cass. Civ., n. 31889/2019) e che la chiamata in causa da parte della convenuta si è resa necessaria a causa della CP_1
prospettazione dei fatti della società attrice, esse vanno poste a carico della e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
26,075,65, pari a quello del “disputatum”) e la complessità delle questioni
(media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Da ultimo, poi, la circostanza che l'esigenza di chiamare in causa sia sorta in capo alla in base CP_3 Controparte_2
alla prospettazione dei fatti ed alle difese della società attrice, nonchè il fatto che la domanda in manleva spiegata nei confronti della terza chiamata non
è stata esaminata in considerazione del rigetto della domanda attorea, comportano l'infondatezza della domanda, formulate dalla terza chiamata, di condanna della al risarcimento dei danni per Controparte_2
lite temeraria, non risultando ravvisabili nè la “mala fede” nè la “colpa grave” in capo alla Banca convenuta nell'avere richiesto (ed ottenuto)
l'autorizzazione alla chiamata in causa della ditta terza.
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di e, Controparte_1
per l'effetto, accerta la responsabilità della nei Controparte_1
termini di cui in parte motiva e condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni, in favore della Parte_8
pari ad € 13.037,85 oltre interessi come da domanda e rivalutazione monetaria dal 13/3/2017 fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00, rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MASSIMO POSTIGLIONE, dichiaratosi anticipatario;
3) Rigetta la domanda attorea nei confronti della Controparte_2
[...]
4) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 518,00, rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra la e Controparte_1
; CP_3
6) Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_3
€ 3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza 7) Rigetta la domanda di condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni per lite temeraria nei confronti di CP_3
[...]
Così deciso in Salerno il 28/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6936/2017 - Sentenza