Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Al convivente "more uxorio", che abbia commesso il reato di favoreggiamento personale in favore del convivente, non si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., operante per il coniuge.
Commentari • 4
- 1. Nemo tenetur alterum detegere. L’identificazione del beneficiario del comportamento conforme a fattispecie nei delitti contro l’attività giudiziaria a valle delle…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2023
Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
Leggi di più… - 2. Il realismo analogico del diritto vivente: una rivoluzionaria estensione analogica contra lègem delle cause soggettive di esclusione della colpevolezzaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2021
- 3. L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2021
Cassazione penale, Sez. Un., 26 novembre 2020 (ud. 26 novembre 2020, dep. 17 marzo 2021), n. 10381 (Presidente Cassano, Relatore Fidelbo) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 384) Il fatto La Corte di appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari con cui l'imputata veniva condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti ritenuta nelle sentenze di merito – ricostruzione peraltro non oggetto di contestazione risulta che l'imputata, al fine di aiutare un conducente di un'autovettura, aveva provocato un incidente stradale in cui erano state …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnesFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2009, n. 20827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20827 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/02/2009
Dott. FIANDANESE NC - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 716
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 024045/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG EP, n. a Mazara del Vallo il 13.11.1973;
2) MB SS, n. a Locri l'1.8.1978;
3) NC IC, n. a Anoia il 7.11.1948;
4) LO SA IT, n. a Salemi il 22.6.1948;
5) PA IN AN, n. a PA il 26.2.1977;
6) LO GE, n. a Serres (Grecia) il 20.9.1962;
7) OL EN, n. a Siderno il 4.9.1979;
8) GI CE, n. a Siderno il 27.12.1976;
9) OL CC, n. a TÌ il 18.3.1979;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 21 dicembre 2007, di parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 28 luglio 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. NC Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di GI CE, OL EN e LO GE, e per il rigetto degli altri;
Uditi i difensori, avv. Gallo Ignazio Marcello e avv. Tommasini Emidio, per MB SS e lo stesso avv. Tommasini in sostituzione dell'avv. Pitasi Basilio Antonino per GI CE, e in sostituzione dell'avv. Minniti Eugenio Bruno per OL CC, nonché in sostituzione dell'avv. Di vito Graziano per PA IN AN;
avv. Nocita Pietro per LO SA IT, avv. Managò Antonio per NC IC, avv. Santambrogio AR Giuliano per AG EP, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza in data 28 luglio 2005, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava:
1) AG EP colpevole dei reati ascrittigli ai capi A-ter) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 3,), C) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80) e D) (art.110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80) e lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione;
2) MB SS colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 5, 6) e B) (artt.110 e 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80) e lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione;
3) NC IC colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 5, 6) e C) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80) e lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione;
4) LO SA IT colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 5, 6) e B) (artt.110 e 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80) e lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
5) PA IN AN colpevole dei reati ascrittile ai capi E) (artt. 110 e 112 c.p. e art. 378 c.p., commi 1 e 2) e F) (artt. 110, 112 e 390 c.p.) e la condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
6) LO GE colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 5 e 6) e B) (artt. 110 e 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80) e lo condannava alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;
7) OL EN colpevole del reato ascrittogli al capo A) derubricato in quello di cui all'art. 378 c.p., commi 1 e 2, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione;
8) GI CE colpevole del reato ascrittogli al capo E) (artt. 110 e 112 c.p. e art. 378 c.p., commi l e 2) e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione;
9) OL CC (cl. 79) colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 5, 6) e G) (art.110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) e lo condannava alla pena di anni undici di reclusione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 21 dicembre 2007:
1) assolveva AG EP dai reati ascrittigli ai capi A-ter) e C) per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena con riferimento al reato di cui al capo D) ((art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80) in anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
2) rideterminava la pena nei confronti di MB SS, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nella misura di anni dodici di reclusione;
4) assolveva LO GE dal reato ascrittogli al capo A) per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena con riferimento al reato di cui al capo B) nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
5) assolveva OL CC (cl. 79) dal reato ascrittogli al capo A) per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena con riferimento al reato di cui al capo G), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, nella misura di anni cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.
Confermava nel resto la sentenza impugnata, applicando, peraltro, il condono nei confronti di NC IC, LO SA IT, PA IN AN, OL EN, GI CE.
Il presente processo costituisce la risultante e la riunione di tre diversi lavori di polizia giudiziaria finalizzati alla repressione del traffico internazionale di stupefacenti, nel periodo che va dall'estate del 2000 al giugno del 2003 (data della sottoposizione a custodia cautelare degli imputati), rispettivamente del G.O.A. della Guardia di Finanza di Catanzaro, della Squadra Mobile di Trapani e di PA, del Comando R.O.S. dei Carabinieri di PA. Nell'indagine si registrarono le presenze di soggetti gravitanti nell'ambito della ndrangheta calabrese, operanti nel narcotraffico, fra i quali spiccavano in particolare i nominativi di NN RO e NN SA, ritenuti due fra i maggiori portatori calabresi di cocaina dalla Colombia nel territorio europeo e nazionale.
Costoro, inoltre, incrociarono la propria azione operativa con soggetti di estrazione o collocazione mafiosa siciliana;
il tratto d'unione fra le due organizzazioni era impersonato da LI SA, trafficante siciliano di droga.
In tali contesti associativi furono individuati dagli investigatori nei rispettivi sviluppi d'indagine tre distinti tentativi di operazioni transfrontaliere, costituiti da autonomi progetti operativi di importazione di ingenti carichi di cocaina, che sarebbero stati attuati tramite l'utilizzo di navi. I reati - fine delle associazioni di cui alle contestazioni, sono stati indicati, nel gergo investigativo poi confluito in rubrica, negli affari c.d. "GE II" (sub capo B), c.d. "Del compare" (sub capo C), c.d. "Namibia" (sub capo D).
La sentenza impugnata, prima di procedere all'esame del merito, prende in considerazione l'eccezione formulata da alcuni appellanti, di violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e dà atto di avere passato in esame il corposo materiale contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, ponendo in rilievo la serialità strutturale dei provvedimenti autorizzativi in atti;
precisa, poi, di avere letto i decreti oggetto di contestazione, ai quali nella motivazione "- per evidente necessità di sintesi - si fa espresso richiamo generale concentrando, viceversa, l'esame specifico dei decreti citati espressamente dalle difese nei motivi d'appello (di fatto soltanto nei motivi dell'avvocato Minniti per OL CC cl. 79, giacché le altre difese, per tutte Managò, o hanno formalmente censurato espressamente tutti i decreti, ovvero hanno rassegnato generica censura sugli stessi) nonché di alcuni decreti c.d. saggio".
All'esito dell'esame, la Corte di Appello, confermando la valutazione già espressa sul punto dal giudice di primo grado, osserva, sotto il profilo dell'urgenza, che per un verso, nei provvedimenti vi è uno specifico richiamo alla necessità di un pronto ed immediato intervento della p.g. all'uopo delegata;
per altro verso, emerge sia dal provvedimento del P.M. sia dagli altri provvedimenti in esso richiamati, che il reato in relazione al quale è stato disposto il mezzo d'indagine (l'associazione finalizzata al narcotraffico) era sicuramente in corso al momento di esecuzione dell'attività intercettativa;
sotto il profilo dell'indisponibilitià di postazioni presso la sala ascolto della Procura, i provvedimenti contengono o il richiamo integrativo all'attestazione di cancelleria allegata al decreto del P.M. o anche il riferimento alla necessità di un efficace intervento della p.g. per le immediate attività di riscontro o per neutralizzare l'intento criminoso della vasta organizzazione nonché per provvedere alla cattura di pericolosi latitanti. Per quanto concerne la eccezione formulata dalla difesa dell'imputato NC, di mancanza di apposizione della data del deposito dei vari provvedimenti riguardanti le intercettazioni nella segreteria del P.M. o nella cancelleria del g.i.p., la Corte di Appello rileva che, a prescindere dall'esattezza dell'assunto, confutata dalla lettura - a campione - di taluno dei provvedimenti, comunque in diritto l'eccezione appare infondata, sulla base dei principi giurisprudenziali fissati dalla Corte di Cassazione, secondo i quali una volta che la richiesta del P.M. di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o di proroga delle stesse sia stata trasmessa al g.i.p. è irrilevante che la stessa non sia munita dell'attestazione di deposito presso la relativa segreteria, in quanto la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sè la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero. La sentenza impugnata passa, quindi all'esame delle posizioni dei singoli imputati.
Per quanto concerne AG EP, perviene ad una pronuncia di assoluzione con riferimento ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al reato di concorso nell'acquisto in Sud America, spedizione, trasporto ed importazione in Europa di un ingente quantitativo di cocaina (c.d. affare del compare), mentre conferma la dichiarazione di colpevolezza con riferimento al reato contestato al capo D) di concorso nel trasporto in Namibia e successiva importazione in Europa di un ingente quantitativo di cocaina (ed affare della Namibia).
La motivazione della sentenza impugnata su tale capo di imputazione dichiara di basarsi sulla ricostruzione dei fatti operata da LI AR, in occasione della sua collaborazione, con dichiarazioni rese al P.M. e allo stesso G.U.P., che si sovrappongono e confermano quanto ricostruito ed acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero e trovano riscontro in particolare nel materiale fondato sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il LI aveva assunto l'iniziativa della operazione di importazione di sostanze stupefacenti mediante un peschereccio, che partendo dalla Namibia, doveva prendere il carico in Venezuela e trasportarlo in Europa.
Da questo momento entrava in gioco l'organizzazione siciliana, nella quale un ruolo di rilievo possedeva AG EP, figlio del noto boss mafioso AG NO, per lo sbarco dello stupefacente verso le coste trapanesi.
Attraverso le dichiarazioni di LI e i riscontri delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (in particolare, i colloqui intercettati in carcere con il PA EL mariano), la sentenza impugnata ricostruisce i vari momenti organizzativi e alcuni luoghi di incontro dei concorrenti nel reato (a Sperlonga e in Spagna). Con riguardo alla posizione di MB SS, la sentenza impugnata conferma la dichiarazione di colpevolezza del giudice di primo grado con riferimento al reato di cui al capo A), per la partecipazione del MB all'associazione dedita al traffico internazionale di cocaina capeggiata da NN RO, nella quale svolgeva il ruolo di mettere a disposizione dell'organizzazione la propria attività come corriere trasportatore di denaro preventivamente occultato a bordo di autovetture nonché di detenere parte del denaro, custodito in Calabria, e accumulato dalla consorteria negli anni.
Il giudice di appello conferma anche la dichiarazione di colpevolezza del MB con riferimento al reato fine di cui al capo B) della rubrica (c.d. affare "GE II"), per avere posto in essere, in concorso, atti diretti in modo non equivoco a trasportare dalla Colombia sino alle coste italiane, a mezzo della motonave GE II, all'uopo acquistata, un ingente quantitativo di cocaina, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà e segnatamente per l'affondamento della stessa nave nelle acque antistanti la costa Peruviana.
Peraltro, il giudice di appello concede le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e riduce la pena inflitta dal primo giudice.
La sentenza impugnata basa la dichiarazione di colpevolezza sull'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e sui risultati dell'attività investigativa, che hanno portato ad individuare nel MB SS, fratello di MB CE che svolgeva un ruolo fiduciario nodale nell'associazione NN, il OT calabrese e il "ragazzo che assomiglia a totti" nelle conversazioni intercettate e in colui che era giunto in Sicilia, a bordo di un'autovettura identificata da una pattuglia della Polizia, di proprietà della madre, al fine di incontrare il latitante NN SA.
Tali elementi conducono il giudice di appello a respingere le censure difensive incentrate sulla effettiva identificazione dell'appellante e sulle circostanze che egli non fosse mai stato direttamente intercettato e non fosse stato chiamato in causa da LI AR. Con riguardo a NC IC, la sentenza impugnata conferma la dichiarazione di colpevolezza quale partecipe all'associazione calabrese DO - NN di cui al capo A)
dell'imputazione, nella quale gli viene contestato il fatto di essersi associato con DO AS, finanziando l'acquisto di una serie di spedizioni internazionali di stupefacente che doveva essere senza autorizzazione importata nel territorio nazionale italiano e qui distribuito e posto in vendita.
La stessa sentenza conferma anche la dichiarazione di colpevolezza con riferimento all'imputazione di cui al capo c), nella quale si contesta al NC di avere concorso nell'acquisto in Sud America, spedizione, trasporto ed importazione in Europa di un ingente quantitativo di cocaina (c.d. affare del compare), svolgendo sostanzialmente un ruolo di "ambasciatore" di DO AS presso i produttori colombiani.
Le risultanze probatorie sulle quali la sentenza impugnata fonda la propria convinzione attengono al contenuto di conversazioni telefoniche nella quali si fa riferimento ad un soggetto chiamato il "piccoletto", inviato dall'associazione criminosa in Colombia per seguire il c.d. "affare del compare", la cui voce viene intercettata in una successiva conversazione telefonica con DO AS, noto narcotrafficante, e, poi, raffrontata con quella sicuramente del NC contenuta in una conversazione anch'essa intercettata.
Inoltre, vengono esaminate diverse altre conversazioni intercettate fra i vari sodali e quelle dello stesso NC dalla Colombia, in particolare con il DO.
La sentenza rigetta anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e della "spiccata professionalità specialistica" dell'imputato. Rigetta anche la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a condanna passata in giudicato, attesa "l'evidente diversità di compartecipi e di ambiti spazio temporali dei fatti oggetto di accertamenti".
La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ritiene LO SA IT responsabile della partecipazione all'associazione NN (capo A), con il compito di mettere a disposizione dell'organizzazione sostanze stupefacenti e con ruolo anche di finanziatore e amministratore di denaro nella disponibilità dei NN;
nonché responsabile della partecipazione alla operazione di importazione di cocaina, denominata "affare GE II" (capo B).
Il giudice di appello osserva che gli elementi a carico del LO sono costituiti da una mole rilevante di intercettazioni (ben 68), raccolte tutte nei momenti topici del dispiegamento operativo dell'attività degli associati, allorquando cioè LO, che si trovava stabilmente in Spagna anche perché legato sentimentalmente, benché non sposato, ad una donna iberica, offriva un valido supporto operativo in quello stesso Stato nel quale NN RO, latitante, aveva scelto di nascondersi e di svolgere i propri traffici illeciti.
Il LO costituiva la cerniera operativa tra NN e i LI.
Nelle conversazioni intercettate il LO viene identificato nel soggetto appellato TO.
Tale identificazione è confermata dal giudice di appello attraverso una serie di riscontri, costituiti dal contenuto delle conversazioni intercettate, dai risultati di attività investigative, in particolare su un viaggio in Spagna del LO in una certa data, dai suoi rapporti con il capo dell'associazione e con altri sodali, dalla sentenza della Corte di Cassazione che in sede cautelare ha ritenuto certa la suddetta identificazione.
Si tratta, secondo il giudice di appello, di "schiaccianti elementi" che fanno ritenere impercorribile la richiesta istruttoria di verifica delle liete di volo oggetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato richiamata dalla difesa nei motivi di appello e tacitamente rigettata dal G.U.P..
La sentenza impugnata precisa che la responsabilità del LO non può riferirsi alla mera partecipazione concorsuale all'unico reato fine, poiché il suo livello di compenetrazione associativa appare altamente sintomatico.
La stessa sentenza rigetta, poi, la tesi difensiva, con riferimento al reato fine, di non punibilità dei fatti ex art. 49 c.p., risultando provata la predisposizione di un rilevante tentativo di importazione di cocaina.
Con riguardo alla posizione di PA IN AN, la Corte di Appello conferma la dichiarazione di colpevolezza per i reati di favoreggiamento (art. 378 c.p., capo E) e di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p., capo F) a favore del latitante NN RO, con il quale l'imputata aveva una stabile relazione sentimentale.
Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, basata sul contenuto di diverse intercettazioni e sulle indagini di polizia, l'imputata aveva trascorso un lungo periodo al seguito del NN in Spagna e in Colombia, recapitandogli vestiario, fornendogli notizie dettagliate dall'Italia e quant'altro necessario per renderne più agevole la permanenza all'estero. La sentenza impugnata sottolinea che, in considerazione delle specifiche e minuziose cautele adottate dall'imputata e della straordinarietà degli spostamenti nonché della caratura del personaggio, deve ritenersi che l'imputata fosse pienamente consapevole dello stato di latitante e di condannato del compagno. La stessa sentenza, inoltre, esclude l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. e della causa di giustificazione ex art. 54 c.p.. La Corte di Appello, in riforma di quella di primo grado, assolve l'imputato LO GE dall'imputazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostante stupefacenti, ma conferma la condanna per il reato di concorso nel tentativo di trasporto dalla Colombia fino alle coste italiane, a mezzo della nave GE II, di un ingente quantitativo di cocaina.
La dichiarazione di responsabilità dell'imputato si fonda su una seri di intercettazioni telefoniche, sul contatto e il collegamento con AS IO comandante di nave che aveva il compito di trovare la nave per il trasporto della cocaina, sulla partecipazione dell'imputato a riunioni operative tenutesi presso l'hotel Roma di Fiumicino, su un viaggio in Sud America, dove avrebbe dovuto svolgere la funzione di garante del buon esito dell'operazione e del rispetto degli accordi presi con i narcos colombiani. La Corte di Appello conferma la condanna di OL EN per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p., capo E) nei riguardi di NN SA, e ciò sulla base delle attività di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, nonché delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che l'imputato aveva aiutato il NN in uno spostamento dalla Sicilia alla Calabria guidando una delle autovetture che avevano accompagnato il latitante, con attività di diversione palesemente finalizzate a proteggerlo.
Proprio le specifiche cautele assunte in tale occasione consentono alla sentenza impugnata di affermare che l'imputato fosse certamente a conoscenza della qualifica del soggetto che veniva trasportato e scortato.
Analoghe considerazioni conducono la Corte di Appello a confermare la condanna di GI CE per il reato di favoreggiamento nei riguardi di NN SA, per essere stato identificato da un servizio di osservazione e pedinamento come colui che conduceva l'autovettura che trasportava il NN che rientrava in Sicilia proveniente dalla Calabria.
La Corte di Appello assolve OL CC dalla contestazione associativa, ritenendolo avulso dalla struttura internazionale capeggiata da NN, ma coinvolto negli affari personali del cugino DO SA e da ciò la conferma della sua condanna per il reato di cui al capo G) della rubrica p. e p. dagli artt. 110 e 81 c.p.v c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere, in concorso, con più azioni esecutive di uh medesimo disegno criminoso, detenuto e trasportato da TÌ a Roma, Milano ed altrove, sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità imprecisata e precisata ma comunque ingente, consegnandola nel Lazio, Lombardia, in Campania ed altrove a CI AR e OM CE e personaggi campani non meglio identificati.
La motivazione della sentenza impugnata si basa sul contenuto di molteplici conversazioni intercettate, dall'inequivoco, sia pure criptico, significato circa i rapporti e i contatti avuti dall'imputato.
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di AG EP deduce:
a) vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 13 ed 80 ed all'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente, dopo avere rilevato che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato è fondata sulle dichiarazioni di LI AR, imputato di reato connesso, riscontrate dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, afferma che la sentenza impugnata è viziata da distorsioni tanto delle emergenze probatorie e del contenuto dei dialoghi intercettati, quanto dei dati normativi di riferimento.
I giudici di merito si sarebbero basati su criteri ermeneutici riduttivi, poco coerenti e razionali, tali cioè da consentire di affermare che la discrezionalità valutativa, riconosciuta ex lege al giudice si sia trasformata in arbitrio decisionale. In particolare, il contenuto della conversazione ambientale tra l'imputato e suo PA all'interno della casa circondariale dove quest'ultimo si trovava detenuto, sarebbe stata oggetto di una valutazione "fin troppo spregiudicata", innumerevoli potendo essere i significati ad esso sottesi. Contestata e non accertata sarebbe, poi, la circostanza della presenza di AG EP in Spagna il 12 marzo 2002, e di significato equivoco anche il contenuto del colloquio intercorso tra ST PA e BA figlio. Sulla base di queste ed ulteriori argomentazioni, il ricorrente conclude che il quadro probatorio a carico dell'imputato sarebbe costituito solo dalle vacue e non riscontrate dichiarazioni di LI AR, dalle quali, peraltro, potrebbe semmai ravvisarsi la mera volontà dell'imputato, non accompagnata da un contegno concreto, di volersi sentire parte dell'esecuzione di un reato;
però, la sola volontà non sarebbe sufficiente ad integrare gli estremi della "partecipazione concorsuale", essendo altresì necessaria la prova (mai raggiunta) che detta volontà si sia trasformata in un effettivo contributo materiale, funzionale alla realizzazione del delitto.
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 c.p.. Ad avviso del ricorrente la Corte di Appello, al fine di un miglior adattamento della sanzione al caso concreto, avrebbe dovuto infliggere una pena di minore entità, fissando la pena base entro il limite edittale (anni 6) da cui partire per effetto delle riconosciute attenuanti generiche (che hanno annullato l'effetto dell'aggravante contestata) e del buon comportamento processuale. Il difensore di MB SS deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di congrua motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Il quadro indiziario, secondo il ricorrente, non possiederebbe i requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto i giudici avrebbero tratto le loro valutazioni soltanto da qualche scarna, episodica battuta di conversazioni tra persone che senza far nomi di sorta parlavano di un "giovanottino", di un "ragazzetto", la cui identificazione con SS MB sarebbe tutt'altro che certa.
Ma, anche ad accogliere tale identificazione, secondo il difensore ricorrente, il contenuto di una conversazione dove uno degli interlocutori pronuncia la frase "il parente suo è quello che li guarda", anche se fosse interpretata, come vorrebbero i giudici di merito, con riferimento ad un trasferimento di denaro, rimarrebbe da dimostrare che le somme asseritamente custodite fossero patrimonio dell'associazione: difettando di precisione, l'elemento indiziario non potrebbe essere considerato grave.
Con riferimento al viaggio a PA, la sentenza impugnata non spiegherebbe come da esso possa trarsi la convinzione di un ausilio alla struttura criminosa, poiché tutto si esaurirebbe in un rapporto personale che darebbe adito piuttosto all'idea del favoreggiamento. Il ricorrente, infine, censura, la importanza attribuita dalla sentenza alla somiglianza del "ragazzetto" a totti sulla base di un parere di un agente del G.O.A. della Guardia di Finanza, non tenendo conto della presenza del MB a tutte le udienze. b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si esaurisca nella asserita centralità del ruolo del prevenuto, senza che sia stato in alcun modo specificato se egli fosse promotore, fattore costituente, dirigente, organizzatore o finanziatore. La individuazione del ruolo sarebbe importante, ad avviso della difesa, poiché occorre verificare la rispondenza di tale ruolo ad una delle categorie tassativamente indicate dalla legge. Ad avviso della difesa, quello del cassiere e del corriere non potrebbe considerarsi un ruolo di promozione, di costituzione, di finanziamento dell'associazione e neppure un ruolo di dirigente o di organizzatore.
c) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di congrua motivazione in ordine alla sussistenza del tentativo di importazione di stupefacenti in Italia;
conseguente erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e Legge sugli stupefacenti, art. 73 e, quindi, vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). Il ricorrente contesta la tesi che in una vicenda come quella delineata nel capo di imputazione possano considerarsi realizzati i requisiti del fatto di tentativo.
La nave che sarebbe stata noleggiata per il trasporto di stupefacenti, partita dalla Colombia, avrebbe fatto naufragio al largo della costa peruviana.
La difesa osserva che la legge sugli stupefacenti parla all'art. 73, comma 1 di "trasportare", ma il comma 1 bis prevede espressamente l'importazione; dunque il trasporto di cui al comma 1 sarebbe trasporto in territorio italiano;
ciò posto le modalità della rotta seguita dalla nave, che avrebbe dovuto fare un periplo lungo, costoso e inutile, metterebbero in crisi le due caratteristiche oggettive di idoneità e non equivocità che dovrebbero essere costitutive di tentativo.
d) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di congrua motivazione relativamente alla partecipazione del MB al ritenuto tentativo di importazione.
Il ricorrente sostiene che l'imputato non figura tra coloro che avrebbero concorso alla ricerca e all'allestimento della nave e che non è precisato l'apporto volitivo e causale da lui arrecato alla realizzazione di atti definiti rilevanti a titolo di tentativo, non potendosi far derivare un'affermazione di responsabilità per reati - fine dell'associazione dal ruolo di vertice che si asserisce svolto all'interno dell'associazione medesima.
e) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 595 c.p.p., comma 4. La difesa osserva che la sentenza impugnata ridetermina la pena inflitta dal giudice di primo grado, limitandosi a precisare l'ammontare della pena base e l'aumento ex art. 81 c.p., comma 2, dimenticando, però, il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, dal quale discenderebbe, per il giudice che irroga una pena risultante dal cosiddetto cumulo giuridico, l'onere di specificare innanzitutto la pena per il reato base e, poi, prima di operare l'aumento per il cumulo giuridico, quale sarebbe stata la pena per ciascuno dei reati satelliti individualmente considerati.
Solo in tal modo potrebbe attuarsi quella "corrispondente" diminuzione della pena, imposta dalla legge, una volta eliminato un reato concorrente.
Altro difensore di MB SS, deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1
e 2, art. 546 c.p.p., comma 1), lett. e):
per essere l'impugnata sentenza affetta da omessa motivazione in relazione ad essenziali momenti esplicativi del decisum;
per essere altresì caratterizzata da mancanza di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in ragione del totalmente omesso confronto con le doglianze poste fondamento dell'appello;
per essere, inoltre, connotata da travisamento fattuale, diagnosticabile anche alla sola luce della lettura dell'atto d'appello in riferimento a punti decisivi del costrutto motivazionale;
per essere, altresì, inficiata da argomentare manifestamente illogico.
Il difensore ricorrente, in particolare, osserva che, in ragione della cripticità del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, si imponeva nello sviluppo delle indagini il reperimento di elementi di conferma fattuale;
che il MB non risulta mai sottoposto personalmente ad intercettazione, nonostante che gli inquirenti lo avessero identificato all'inizio dell'anno 2001, e fossero in grado, similmente a quanto effettuato per gli altri indagati, di porre in essere tutte le necessarie attività di approfondimento e di riscontro empirico fattuale, volto a verificare il ruolo di corriere trasportatore di droga e detentore di parte del denaro svolto dal MB, così che l'omissione investigativa si tradurrebbe in un mancato perfezionamento della fattispecie indiziaria;
che il provvedimento impugnato incorrerebbe reiteratamente in travisamento fattuale, come risulterebbe dalla lettura delle relazioni di servizio menzionate nell'atto di appello, nel ritenere che il MB avesse in data 17.2.2001 partecipato ad una riunione con i calabresi convenuti in Sicilia e con altri siciliani finalizzata a definire, ulteriormente, le modalità di introduzione in territorio nazionale di una grossa partita di stupefacente;
che non sarebbe stato adeguatamente valorizzata l'affermazione di LI AR di non conoscere MB SS;
che la valenza probatoria dell'asserita somiglianza fisica dell'imputato con il calciatore totti sarebbe un dato investigativo di tenore suggestivo;
che sarebbe arbitraria l'identificazione del MB in conversazioni ove questo risulta terzo rispetto agli interlocutori.
Il difensore del MB per primo citato ha depositato motivi nuovi, con i quali, con riferimento alla deduzione del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, osserva che nella prima parte del capo di imputazione a MB SS viene contestata la violazione del T.U. sugli stupefacenti, art. 74, comma 1, ma, in conclusione, quella che viene definita impropriamente circostanza aggravante e cioè "l'aver organizzato il sodalizio criminale, l'averlo promosso e diretto" è menzionata soltanto nei confronti di altri imputati, così che l'addebito concernerebbe una condotta di semplice partecipazione.
Il difensore ribadisce, poi, che tale condotta appare più finalizzata a favorire esigenze individuali che l'associazione e che il peculio custodito dall'imputato fosse più privato che sociale. Il difensore di NC IC deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 267 c.p.p., comma 2, art. 268 c.p.p., comma 3, artt. 271 e 191 c.p.p.. In particolare si eccepisce la inutilizzabilità di tutti i decreti relativi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Il ricorrente osserva che per mezzo dei motivi di appello erano stati impugnati tutti i decreti, senza una specifica elencazione degli stessi, e che la Corte territoriale avrebbe errato, laddove, ha ritenuto che fosse sufficiente un controllo a "campione" dei decreti esecutivi delle operazioni captative, per superare le censure difensive che involgevano invece, tutti i provvedimenti esecutivi emessi dal Pubblico Ministero.
Comunque, secondo il ricorrente, sarebbe censurabile la sentenza impugnata nel punto in cui, con riferimento ai decreti attuativi delle intercettazioni esaminati a campione, ha ritenuto prive di fondamento le deduzioni difensive di carenza di motivazione e, a sostegno di tale censura, cita la giurisprudenza della Corte di cassazione.
Inoltre, errata in punto di diritto sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene l'irrilevanza della mancanza di attestazione dell'avvenuto deposito in cancelleria dei provvedimenti che disponevano l'intercettazione, in quanto annotati nel registro di passaggio dal p.m. al g.i.p..
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Con riferimento al capo di imputazione concernente il cd. "affare del compare", il ricorrente afferma che nessun elemento certo consentirebbe di individuare nel NC colui che interloquisce nelle telefonate intercettate, e la circostanza che il soggetto interlocutore venisse appellato con il termine "piccoletto" nulla significherebbe in termini di esatta individuazione del NC, dal momento che in siffatto modo veniva indicato GI Paolo. Con riferimento al reato associativo, il ricorrente osserva che l'eventuale partecipazione ad un episodio di importazione di sostanza stupefacente non è di per se sola sufficiente a far ritenere l'intraneità di un soggetto in un sodalizio criminale. c) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. Ad avviso del ricorrente la circostanza che l'imputato sia stato assolto da altre due e ben più gravi imputazioni quali l'affare GE e l'affare Namibia, che sia persona oltremodo avanti negli anni, oltre che affetto da una gravissima patologia neoplastica, avrebbero potuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
d) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.. Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra condotte, oggetto di distinti provvedimenti di condanna nei confronti del NC, per non aver considerato che la diversità temporale dei fatti era giustificata dai talvolta lunghi periodi di detenzione cui il NC era stato sottoposto tra una vicenda giudiziaria e l'altra, e per non avere tenuto conto della circostanza che in quasi tutte le condotte per le quali si invocava il riconoscimento della continuazione il NC figurava quale soggetto intraneo al gruppo DO e, pertanto, l'assunto della sentenza impugnata circa la diversità dei soggetti coinvolti sarebbe frutto di un errore valutativo.
Il difensore di LO SA IT deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente afferma che dalle intercettazioni non risulta alcuna condotta ascrivibile al LO, costui è persona che non interloquisce e non è nominata dagli interlocutori;
censura la carenza motivazione sia in merito alla circostanza che il programma di importazione di cui al capo A) dell'imputazione avesse superato la soglia della punibilità o fosse da considerare un accordo non punibile sia in merito all'apporto del LO e alla sua partecipazione al gruppo siciliano che avrebbe contribuito ad organizzare lo sbarco dello stupefacente in Sicilia. b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il ricorrente esamina singolarmente e dettagliatamente i diversi elementi fattuali valutati dal giudice e le diverse proposizioni argomentative che sostanziano la motivazione, concludendo per la mancanza assoluta di facta concludentia nel contesto motivazionale dai quali desumere la qualità di partecipe del LO al reato associativo contestato, qualità che risulterebbe meramente asserita. In particolare, la condotta di proposizione di affari da parte del LO sarebbe fatto non punibile ex art. 115 c.p.. La posizione processuale del LO, d'altro canto, non poteva, ad avviso del ricorrente, essere considerata quale quella di un associato secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché egli risponde di un solo reato fine nella forma del tentativo e tale unico datò non può assurgere a prova del complesso reato associativo di cui all'art. 74 della Legge sugli stupefacenti.
c) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 49 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente rileva che a fronte della deduzione difensiva di inesistenza della sostanza stupefacente, la sentenza impugnata si limita ad affermare che "alla luce di tutte le schiaccianti indicazioni probatorie non appare sostenibile la tesi di non punibilità ex art. 49 c.p.". Tale affermazione, però, è argomento che non risponderebbe alla problematica proposta con i motivi di appello, poiché presupposto indispensabile per la condanna è la verifica della natura della sostanza stupefacente e nel processo tale verifica non esiste, così che mancherebbe l'oggetto dell'azione criminosa.
d) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p.. Sul motivo riguardante la richiesta di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche la sentenza impugnata ometterebbe ogni trattazione e vi sarebbe, pertanto, carenza assoluta di motivazione. e) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 271, comma 1, art. 268 c.p.p., comma 3. La sentenza impugnata basa la condanna principalmente sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, ma le operazioni di intercettazione sono state tutte effettuate fuori dagli Uffici della Procura ed i relativi decreti non risulterebbero correttamente motivati con riferimento ai requisiti della "inidoneità od insufficienza" degli impianti interni, richiesti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, e, pertanto, le intercettazioni medesime sarebbero inutilizzabili.
Altro difensore di LO SA IT, deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e,) in relazione agli artt. 125, 191, 192, 438, 521, 546, 530 c.p.p. ed agli artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, nonché artt. 74 e 80 etesso D.P.R..
La decisione impugnata meriterebbe censura poiché avrebbe ancorato le sue conclusioni ad "un percorso motivo incoerente e sostanzialmente elusivo delle censure articolate dall'appellante". Il ricorrente, in particolare, denuncia Uno stravolgimento da parte della motivazione del disegno formulata nel capo di imputazione, essendo stato individuato un contesto del tutto diverso, in termini di altra associazione qualificata.
Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che nelle sue dichiarazioni il LI aveva escluso che il LO facesse parte dell'associazione.
Il ricorrente contesta, ancora, la individuazione nel LO della persona denominata CO, esaminando dettagliatamente le risultanze degli atti sul punto.
Censura, comunque, la mancanza di chiarezza nel ruolo effettivo che detto personaggio avrebbe assunto nell'organizzazione, poiché i ruoli di finanziatore dell'associazione e di approvvigionamento della droga emergerebbero da elementi contraddittori o da attribuzione di significati incongrui a dati testuali risultanti dalle intercettazioni.
Con riferimento alla ricostruzione contenuta in sentenza su un viaggio che il LO avrebbe fatto a Madrid, il ricorrente afferma che l'imputato aveva chiesto di accedere al rito abbreviato, condizionando tale opzione alla verifica - presso le compagnia aeree che effettuavano i collegamenti fra Italia e Spagna - delle liste di volo della seconda metà del mese di dicembre 2000.
Ciò al fine di verificare proprio l'esistenza ed i nomi di quanti altri avessero viaggiato - in quel torno di tempo - dalla Sicilia a Madrid.
Poiché non risulterebbe che tali atti siano stati acquisiti, si porrebbe un problema di ritualità della sentenza emessa in carenza di dette risultanze.
La Corte di Appello, accogliendo l'eccezione difensiva, dunque, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo di primo grado e della sentenza che lo aveva definito.
Il difensore ricorrente ritiene che la sentenza avrebbe dovuto spiegare le ragioni per la ritenuta sussistenza della più grave ipotesi D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74 piuttosto che il semplice addebito ex 110 c.p., rispetto all'unico reato-fine ascritto al LO.
Quanto al delitto di cui al capo B), non sussisterebbero atti idonei diretti in modo non equivoco all'importazione dello stupefacente. Anzi, sarebbe del tutto indimostrato non solo che lo stupefacente sia Stato mai imbarcato sulla motonave ma - in radice - che questa dovesse servire per un trasporto di cocaina, quanto meno nelle intenzioni dei presunti complici degli aspiranti acquirenti della droga.
Comunque la sentenza non curerebbe di evidenziare le obiezioni difensive in merito alla esclusione della responsabilità del LO nell'episodio delittuoso.
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis, 81 e 69 c.p.. Il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, che non avrebbe adeguatamente considerato la marginalità della posizione dell'imputato e la sua sostanziale incensuratezza e la partecipazione ad un solo reato fine rimasto nella fase del tentativo. Il difensore di PA IN AN, deduce:
a) vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 192 c.p.p., comma 2, in rapporto all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di appello avrebbe errato nel condannare l'imputata per il reato di favoreggiamento, poiché non avrebbe dato o fornito alcuna prova che lo stato di latitante del NN fosse a conoscenza dell'imputata e, comunque, avrebbe dovuto, nel ritenere che la PA lo stesse favorendo, escluderne qualunque responsabilità, in quanto nei periodi contestati che vanno in ogni caso dal dicembre 2000 al marzo del 2002 l'imputata non aveva svolto alcuna attività specifica di copertura ma aveva intrattenuto con lo stesso una relazione amorosa e non potrebbero essere considerati penalmente rilevanti comportamenti che abbiano avuto come solo effetto degli incontri sentimentali ed il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita del condannato e quindi la provvista di alimenti, di biancheria od altro.
b) inosservanza e violazione della legge penale artt. 384 e 54 c.p. in rapporto all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia ritenuto percorribile la tesi della sussistenza dell'esimente dell'art. 384 c.p. richiamandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione, non tenendo conto che detta sentenza sarebbe una delle tante emesse dalla Suprema Corte, che sul punto ha diverse interpretazioni, avendo più volte ritenuto che i conviventi more uxorio meritino tutela e debbano rientrare nella previsione dell'art. 384 c.p. (Cass. Pen. sez. 6^ 22.01.2004 n. 22394). Ma anche se non si volesse seguire questo orientamento giurisprudenziale, all'imputata dovrebbe essere riconosciuto lo stato di necessità, poiché poteva e doveva temere conseguenze molto gravi ivi compresa l'accusa di traffico internazionale di droga e di associazione mafiosa.
c) erronea applicazione della legge penale nella dosimetria della pena e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento (artt. 62 bis e 133 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente si duole che la mancata valutazione di molteplici elementi, quali la giovane età, il legame sentimentale con il NN e il breve lasso di tempo della convivenza abbiano impedito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore di LO GE deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente afferma che la condotta contestata al LO Ge. sarebbe rimasta a livello preparatorio e non si sarebbe concretizzata in nessun comportamento punibile, nemmeno a livello di tentativo.
In sostanza, vi sarebbe solo la prova di accordi in corso, compresa la trattativa avvenuta in Roma fra il LO Ge. ed i suoi coimputati relativa all'importazione di un ingente quantitativo di stupefacente, di cui non vi era la disponibilità, che quest'ultimo avrebbe dovuto effettuare nei confronti dei narcos, ma non vi sarebbe nessun elemento concreto che deponga per la effettiva conclusione dell'affare.
b) Violazione art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché non indicherebbe il contributo prestato dal OU Ge. ai suoi coimputati per la conclusione dell'illecita transazione, in un primo momento affermando che egli avrebbe dovuto fungere da ostaggio al fine di garantire la transazione illecita, in un secondo momento, invece, assumendo che egli si sarebbe adoperato al trasporto dello stupefacente dal Sud America in Italia.
Sicché la contraddittorietà sarebbe evidente.
Illegittimo risulterebbe, altresì, l'iter logico utilizzato in motivazione da giudici di merito secondo cui la colpevolezza dell'imputato sarebbe individuabile nella sua partecipazione alla riunione tenutasi a Fiumicino presso l'hotel Roma atteso che, i giudici di merito, non darebbero contezza nella loro motivazione degli elementi di prova da cui hanno ricavato che nell'occasione si trattasse del c.d. Affare GE e che, comunque, la condotta dell'imputato fosse finalizzata alla conclusione dell'affare illecito.
Il difensore di OL EN deduce: - vizi di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 378 c.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente, pur ammettendo che fosse nota al OL la latitanza del NN, non sarebbe ravvisabile alcun aiuto concreto diretto all'elusione delle investigazioni, atteso che il trasferimento dalla Sicilia alla Calabria del NN avvenne in orario diurno attraverso una pubblica strada sottoposta a regolare controllo da parte delle Forze dell'Ordine. Comunque, il ricorrente contesta che sussista la prova della conoscenza da parte del OL della latitanza del NN e della volontarietà e consapevolezza di porre in essere una condotta diretta a fuorviare o eludere le investigazioni dell'Autorità o a permettere al NN di sottrarsi alle ricerche di questa.
Il difensore dell'imputato ha successivamente depositato memoria, con la quale eccepisce la decorrenza del termine prescrizionale del contestato reato di favoreggiamento.
Il difensore di GI CE deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 378 c.p. per violazione di legge e mancanza di motivazione.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe del tutto apoditticamente assunto la responsabilità del GI, posto che da alcun elemento sarebbe dato dedurre che il medesimo avesse consapevolezza della condizione di latitanza del NN o consapevolezza di fuorviare con la propria condotta le ricerche poste in essere dalle competente autorità nei confronti del latitante, in quanto l'attività dell'imputato di accompagnamento del NN con la propria autovettura fino agli imbarchi di villa San Giovanni non sarebbe stata posta in essere con particolari cautele denotanti la conoscenza della condizione di ricercato del trasportato. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe assolutamente priva di motivazione circa la ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del contributo di aiuto dato al latitante, posto che il medesimo avrebbe potuto raggiungere l'imbarco anche con mezzi pubblici i quali avrebbero potuto sottrarre più facilmente il NN a controlli.
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 133 e 378 c.p.. Il ricorrente denuncia che Corte di Appello avrebbe inflitto all'imputato una pena superiore a quella consentita dalla legge, poiché l'art. 378 c.p. prevede pena fino a 4 anni da ridurre ad anni 2 e mesi 8 in conseguenza della scelta del rito.
Nei confronti del GI invece è stata confermata la condanna ad anni 3 inflitta dal giudice di grado.
Il provvedimento impugnato, quindi, sarebbe illegittimo per aver inflitto una pena superiore al massimo consentito e in ogni caso sarebbe immotivato sulle ragioni che avrebbero giustificato l'inflizione del massimo edittale.
Il difensore di OL CC deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, ed altresì in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
(capo G).
Il ricorrente "con riferimento alle utenze 349/8194315 in uso a MB CC (cl. 79) (rich. PM RC DDA del 09,0 8.2001, decreto autorizzativo GIP RC del 10.08.2001, n 450/01 R.I.T. e SUCC. proroghe), 340/4899367 e 347/3407571 in uso a DO SA (richieste Pm RC DDA e decreti autorizzativi GIP RC), 338/7327271 in uso a RO CE (rich. PM DDA RC, decreto GIP RC n 754/01 R.I.T.), 333/6992493 in uso a UC AR (rich. PM DDA RC, decreto GIP RC ), 340/6100701 in uso a MB CE (rich. PM DDA RC, decreto GIP RC) censura la palese violazione del disposto normativo di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 per mancanza, nei riferiti provvedimenti autorizzativi, di alcuna indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza, ed altresì per omessa specificazione, anche succinta e compendiosa (Cass. Sez. Un.12.07.07, Aguneche), di qualsivoglia insufficienza o inidoneità
degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria"; con la conseguenza della illegittimità dei decreti de quibus e della inutilizzabilità dei risultati captativi;
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., ed afferente altresì il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo G).
Il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza della contestata ipotesi concorsuale con diretta partecipazione del OL, con mansioni esecutive e subalterne, sulla scorta di "attività captativa di comunicazioni telefoniche", il cui tenore sarebbe assolutamente lecito e privo di qualsivoglia allusività di linguaggio criptico riferibile ad un asserito traffico di sostanze stupefacenti.
La condotta mantenuta dal OL non apparirebbe, ad avviso della difesa, rivelatrice di un effettivo contributo fornito con carattere di stabilità volto al raggiungimento degli illeciti fini della asserita struttura criminosa, stante l'unicità ed episodicità del fatto-reato contestato e la mancanza di pregressa specifica attività captativa attestante la riferibilità e la riconducibilità dell'episodio in oggetto al programma criminoso del contestato sodalizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati ovvero dichiarati inammissibili. Il ricorso di AG EP deve essere dichiarato inammissibile perché non consentito nel giudizio di legittimità.
Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mora prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso, ferma restando la esclusione della possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Ciò risulta evidente anche sulla base della semplice lettura dei motivi di ricorso, con i quali si censurano, in modo inammissibile, distorsioni valutative delle emergenze probatorie e del contenuto dei dialoghi intercettati, i quali sarebbero stati oggetto di valutazione "fin troppo spregiudicata" e ai quali potrebbero essere attribuiti significati diversi.
D'altro canto, i giudici di merito, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.
In particolare la sentenza impugnata precisa che il racconto di LI "deve essere affiancato dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche le quali puntualmente testimoniano il costante e continuo coinvolgimento di AG EP nell'impresa organizzata da LI", con ciò applicando correttamente l'insegnamento costante della Corte di legittimità che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa: principio non rispettato dal ricorrente, che vorrebbe prendere in considerazione ciascuno degli elementi processualmente emersi in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio.
Anche sul punto della mancanza, asserita dal ricorrente, della sussistenza degli estremi di una vera e propria partecipazione concorsuale, la sentenza impugnata risponde in modo specifico ed argomentato, osservando che "il ruolo attribuito da LI ad AG EP nell'affare della Namibia è un ruolo estremamente rilevante che comportava non solo il reperimento dei gommoni per sbarcare la droga ma anche e soprattutto l'esercizio di un potere utile a poter esprimere un necessario dominio ed un ficcante controllo del territorio che soltanto chi possiede l'autorevolezza necessaria a compiere date operazioni in zona ad altissima densità mafiosa può intraprendere".
La censura del ricorrente concernente l'entità della pena è anch'essa inammissibile, poiché la sentenza impugnata ha già tenuto conto dei buoni precedenti penali dell'imputato e del suo buon comportamento processuale, così che può affermarsi che il motivo di ricorso con il quale si lamenta la eccessività della pena, per di più senza addurre specifici e ulteriori elementi rispetto a quelli già valutati dal giudice di merito, non può ritenersi consentito, in quanto il giudice di legittimità non può sindacare valutazioni discrezionali del giudice di merito e, d'altro canto, è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena tanto più si attenua quanta maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, come nel caso di specie. Il ricorso di MB SS non può essere accolto e deve essere rigettato.
La mancanza di motivazione o la motivazione apparente o il travisamento fattuale dedotti dai difensori ricorrenti con riferimento al contestato reato associativo, da un lato, sono manifestamente infondati per la parte in cui negano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, le emergenze probatorie al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. La sentenza impugnata ripercorre specificamente e puntualmente tutti i punti della motivazione della sentenza del primo giudice oggetto delle censure formulate nell'atto di appello (l'individuazione del MB nel "giovanottino" o "ragazzetto" somigliante a totti, l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate) e conclude il suo percorso valutativo ponendo in rilievo "lo schiacciante riscontro di tutto quanto intuibile dalla interpretazione delle conversazioni intercettate costituito dal certissimo viaggio compiuto da MB SS alla volta di PA e del suo incontro soprattutto con il latitante NN SA" (pag. 89), viaggio ricostruito sulla base di inequivocabili accertamenti di p.g. (pag. 86).
Anche l'ipotesi difensiva della configurabilità di un favoreggiamento è contrastata dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base del corretto principio della valutazione unitaria della prova, principio non rispettato dal ricorrente, che vorrebbe prendere in considerazione ciascuno degli elementi processualmente emersi in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio.
Dallo stesso contesto la sentenza impugnata trae il convincimento sul ruolo svolto dall'imputato, ponendo in rilievo, in primo luogo, lo "snodo di tutte le conversazioni" intercettate, dalle quali si evince "il continuo riferimento che i sodali facevano a grosse necessità finanziarie che potevano essere soddisfatte attraverso l'intervento di persona strettamente vicina a MB CE e distante dal luogo operativo di riferimento (Roma) che custodiva" (pag. 88);
in secondo luogo, l'incontro con il latitante NN SA, che "avvalora il dato logico costituito dalla evidente necessità di utilizzare persona non solo fidatissima ma anche fuori dai centri operativi alla quale rivolgersi quale custode non solo del denaro ma anche della contabilità" (pag. 89).
Anche sul punto dell'affermazione del LI di non conoscere MB SS, circostanza che non sarebbe stata valorizzata dai giudici di merito, in realtà la sentenza impugnata esplicita le proprie valutazioni - che in quanto non manifestamente illogiche non sono sindacabili in questa sede di legittimità - affermando che il "MB" ben potrebbe non avere mai conosciuto LI, atteso il ruolo defilato che l'organizzazione gli aveva imposto" (pag. 90), perché è "soggetto che non deve lasciare alcuna scia da utilizzare per risalire al cuore finanziario delle operazioni criminose" (pag. 89).
È del tutto evidente, da quanto sopra esposto sul contenuto motivazionale della sentenza impugnata, che questa si pronuncia in modo specifico sul ruolo assunto dell'imputato nell'organizzazione criminosa, così che si rivela infondata anche la censura difensiva secondo la quale tale ruolo non sarebbe stato individuato, e infondata anche la deduzione, specificata nei motivi nuovi, di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, posto che nel capo di imputazione, nella parte finale, è espressamente chiarito che l'aggravante di avere organizzato il sodalizio criminale e di averlo promosso e diretto non riguarda MB SS. Con riferimento all'imputazione di cui al capo B) (c.d. affare GE), le doglianze difensive di mancanza di congrua motivazione sono infondate posto che la sentenza impugnata chiarisce il ruolo svolto dal MB, quale componente del gruppo NN, di avere contribuito sul piano operativo ad organizzare l'intera operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente ed in parte anche al finanziamento della stessa (pag. 11).
Per quanto concerne il motivo di ricorso con il quale si contesta che in una vicenda come quella delineata nel capo B) dell'imputazione possano considerarsi realizzati i requisiti del tentativo, deve osservarsi, in primo luogo, che ininfluente è la argomentazione difensiva che distingue tra trasporto e importazione, poiché nel capo di imputazione effettivamente si parla di "trasporto" di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, chiarendo peraltro "dalla Colombia sino alle coste italiane", così rimanendo chiaramente delineato il contenuto dell'imputazione;
d'altro canto, le condotte tipiche descritte dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 costituiscono ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità, allorquando hanno per oggetto la medesima sostanza stupefacente e sono poste in essere contestualmente e/o in progressione e sono indirizzate ad un unico fine, sicché il fatto di importazione dall'estero e di successivo trasporto e detenzione nel territorio dello Stato costituisce un "unicum" inscindibile e quindi una sola violazione della norma incriminatrice.
Deve osservarsi, inoltre, che la deduzione difensiva, che dovrebbe mettere "in crisi" la sussistenza del tentativo, circa le modalità della rotta seguita dalla nave "che avrebbe dovuto fare un periplo lungo, costoso e inutile", trova smentita nella motivazione della sentenza impugnata che fa riferimento al "percorso più lungo ma più sicuro della circumnavigazione del continente sudamericano (evitando così i controlli inevitabili nel caso di passaggio attraverso lo stretto di Panama" (pag. 11).
Inapplicabile, infine, l'invocato disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, e, quindi, infondato il relativo motivo di ricorso, in quanto nel caso di specie non è stato eliminato un reato concorrente, come afferma la difesa e come presuppone la citata norma, ma sono state soltanto concesse le attenuanti generiche. Il ricorso di NC IC deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo con il quale il ricorrente impugna tutti i decreti relativi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza una specifica elencazione degli stessi, deve considerasi generico;
infatti, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità (art.591 c.p.p.), implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso specifico, deve considerarsi generica la deduzione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, senza specificare analiticamente a quali decreti ci si riferisca e quali siano i vizi di cui ciascuno di essi sarebbe affetto, e senza indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione (Sez. 2^, 23 gennaio 1998, n. 672, OL, rv. 212767; Sez. 2^, 1^ febbraio 2000, n. 669, Carloni, rv. 213408; Sez. 6^, 16 gennaio 2002, n. 10373, Gionta, rv. 221352; Sez. 6^, 26 marzo 2003, n. 23785, Sabbatino, rv. 225913). Alla stregua degli stessi principi deve ritenersi generica anche la deduzione di mancanza di apposizione della data di deposito dei vari provvedimenti riguardanti le intercettazioni nella segreteria del P.M. o nella cancelleria del G.I.P..
Sul punto, comunque, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale la trasmissione dell'atto dall'ufficio del p.m. alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sè la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero (Sez. 1^, 9 luglio 2003, n. 34983, Guttadauro, riv. 226395; Sez. 6^, 7 luglio 2005, n. 38325, Badami, riv. 232507; Sez. 2^, 8 giugno 2006, n. 31221, Ubaldini, riv. 234685; Sez. 6^, 16 gennaio 2007, n. 17941, Palena, rv. 236517; Sez. 2^, 28 maggio 2008, n. 28671, Puggillo, rv. 240655).
Inammissibile, perché non consentite nel giudizio di legittimità, le censure difensive concernenti la individuazione del NC nella persona appellata con il termine "piccoletto" nelle conversazioni intercettate.
Infatti, il ricorrente chiede una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La sentenza impugnata spiega analiticamente e diffusamente quali siano gli elementi probatori dai quali può desumersi la suddetta individuazione, facendo, tra l'altro, riferimento ad una conversazione intercettata nella quale il NC è sicuramente identificato e la sua voce è messa a raffronto con quella del "piccoletto" (pag. 92).
Manifestamente infondata è l'affermazione del ricorrente che l'intraneità dell'imputato al sodalizio criminale sia stata ritenuta dal giudice di merito sulla sola base della partecipazione ad un singolo episodio di importazione di sostanza stupefacente, infatti, la sentenza impugnata indica e valuta in modo unitario tutte le emergenze probatorie dalle quali si deduce che il NC svolgeva sostanzialmente il ruolo di "ambasciatore" di DO AS, noto narcotrafficante, presso i produttori colombiani (pagg. 91 ss.).
Manifestamente infondata e non consentita è la censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla "severità della contestazione" e alla "spiccata professionalità specifica" dell'imputato e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra condotte oggetto di distinte sentenze di condanna non è consentita in questa sede di legittimità, poiché fa inammissibile riferimento ad un "errore di valutazione" del giudice di merito, il quale ha esercitato il suo apprezzamento di fatto con riferimento alla "diversità di compartecipi e di ambiti spazio temporali".
Il ricorso di LO SA IT non può essere accolto e deve essere rigettato.
Tutti i motivi di ricorso con i quali i due difensori dell'imputato deducono vizi motivazionali in ordine alla individuazione nel LO della persona denominata CO nelle conversazioni intercettate, nonché con riferimento alla partecipazione dello stesso al reato associativo contestato, sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Per quanto concerne la individuazione nel LO della persona denominata CO, essa emerge dalla interpretazione di una serie di conversazioni intercettate, riscontrate dalle indagini della Guardia di Finanza, che avevano tra l'altro accertato la presenza del LO su un volo diretto a Madrid dopo che, nel corso di una conversazione telefonica tra IM SA e NN RO il primo comunicava al secondo di avere proposto a TO di recarsi da lui in Spagna.
Non può non ricordarsi, inoltre, che sul punto della identificazione di TO si è già pronunciata questa Suprema Corte nel corso del procedimento incidentale de libertate e le analitiche considerazioni svolte sull'argomento (Sez. 6^, 2 dicembre 2003 - 11 marzo 2004, n. 11814) conservano pienamente la loro validità. L'apprezzamento delle emergenze probatorie relative alla partecipazione dell'imputato alla compagine associativa è esaustivo e privo di vizi logici.
I giudici di merito rigettano la tesi difensiva della mera partecipazione concorsuale del LO ad un unico reato fine, osservando che "non può apparire ne' casuale ne' svincolato dai compiti specifici di ciascun sodale e dagli intrecci che si muovevano lungo la rotta spagnolo - siciliana, il pieno e diretto coinvolgimento dell'appellante nelle attività della compagine e segnatamente nell'affare GE. Il proprio nel periodo di massimo espletamento degli sforzi della compagine" (pag. 109). Neppure sussiste la dedotta inadeguata valutazione della circostanza che il LI abbia escluso che il LO facesse parte dell'associazione, poiché la sentenza impugnata indica specificamente gli elementi che confermano "il sospetto che LI non voglia accusare il cugino" (pag. 102).
La doglianza del ricorrente relativa al mancato accoglimento della sua richiesta, alla quale sarebbe stato condizionato il rito abbreviato, di verifica delle liste di volo presso le compagnie aeree che effettuavano i collegamenti tra Italia e Spagna, è priva di elementi di specificità, sia con riferimento alla sua rilevanza sia con riguardo alle modalità con le quali era stata effettuata e successivamente sostenuta nel corso del processo, a fronte della affermazione motivata contenuta nella sentenza impugnata sulla esistenza di "schiaccianti elementi" "che "elidono in radice qualsiasi dubbio" e rendono "impercorribile" la richiesta istruttoria della difesa (pag. 102).
Per quanto concerne il delitto di cui al capo b) (c.d. affare GE II), la contestazione difensiva circa la sussistenza di atti diretti in modo non equivoco all'importazione dello stupefacente trova specifica risposta nella sentenza impugnata, come si è già detto con riferimento ad analogo motivo di ricorso di MB SS. La sentenza impugnata precisa che "LO invero si trovava nel teatro dell'operazione GE II, poi, fallita, nel periodo di decisa operatività della stessa e costituiva un'importante cerniera operativa fra NN e LI" (pag. 98).
Infondata è la deduzione difensiva della necessità di verifica della natura della sostanza stupefacente, che sarebbe presupposto indispensabile della condanna, poiché è evidente, tanto più che la contestazione concerne un reato tentato, che tale verifica non necessariamente deve essere materiale e diretta, ma ben può essere il risultato logico - valutativo di precise emergenze probatorie. Il motivo di ricorso concernente la inutilizzabilità degli esiti di tutte le intercettazioni telefoniche è inammissibile perché generico, come già illustrato con riferimento ad analogo motivo proposto da NC IC.
I difensori ricorrenti, infine, denunciano la eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la omessa valutazione della richiesta di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
Il motivo di ricorso è infondato, poiché da tutto il contesto argomentativo della sentenza impugnata si desume, implicitamente, ma chiaramente che il trattamento sanzionatorio è stato adeguato al "rilevante apporto associativo" (pag. 112) fornito dall'imputato e al "ruolo certamente non marginale benché non primario" da esso assunto (pag. 110).
I motivi di ricorso di PA IN AN sono infondati e devono essere rigettati.
Il denunciato vizio di motivazione con riferimento al reato di favoreggiamento non sussiste.
Infatti la sentenza impugnata, deduce, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle indagini di p.g., la piena consapevolezza da parte dell'imputata dello stato di latitanza del NN, in considerazione delle "specifiche e minuziose cautele" che essa assumeva nei rapporti con lo stesso, della "straordinarietà degli spostamenti" e della "caratura del personaggio", sottolineando che con la sua condotta la PA procurava al NN quanto "si fosse reso necessario per rendere più agevole la permanenza all'estero del latitante e, di conseguenza, la realizzazione del suo intento criminoso".
Tali argomentate valutazioni sono immuni da vizi logici manifesti e non sindacabili in questa sede di legittimità.
È infondato anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione della legge penale per non essere stata applicata l'esimente di cui all'art. 384 c.p.. Infatti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte afferma che non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 c.p., u.c., (Sez. 6^, 28 settembre 2006, n. 35967, Cantale, rv. 234862;
Sez. 6^, 18 gennaio 1991, n. 132, Izzo, rv. 187017; Sez. 1^, 5 maggio 1989, n. 9475, rv. 181759; Sez. 6^, 20 febbraio 1988, n. 6365, Melilli, rv. 178467; Sez. 2^, 9 marzo 1982, n. 7684, Turatello, rv. 154880).
La giurisprudenza citata dal ricorrente come contraria (Sez. 6^, 22 gennaio 2004, n. 22398, Esposito, rv. 229676), in realtà è priva del tutto di argomentazione sulla questione in esame, che viene presa in considerazione solo incidentalmente, in quanto si pronuncia, nella fattispecie, con riferimento al ben diverso caso di una convivenza non stabile, ma occasionale e finalizzata al favoreggiamento dell'imputato.
L'interpretazione giurisprudenziale alla quale si aderisce, d'altro canto, trova conforto nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha ritenuto che il citato art. 384, così interpretato, manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.. Sul punto la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, ribadendo l'esistenza nell'ordinamento di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore;
ciò porta a ritenere che non si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione della punibilità delle condotte indicate dall'art. 384 c.p., comma 1; qualora poste in essere per salvare il proprio convivente more uxorio da un grave e irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore (ord. n. 121 del 2004; ord. n. 352 del 1989;
sent. n. 237 del 1986). La questione di costituzionalità è stata espressamente ritenuta infondata anche con riferimento specifico all'art. 29 Cost., in quanto nell'ambito di quest'ultima norma può essere ricondotto solo il rapporto di coniugio, mentre il rapporto di convivenza deve essere ricondotto all'ambito della protezione, offerta dall'art. 2, dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (sent. n. 8 del 1996). Infondato è, poi, il riferimento della ricorrente allo stato di necessità ex art. 54 c.p., in quanto tale esimente richiede per la sua configurabilità non solo la concreta, accertata esistenza di un pericolo grave alla persona, bensì pure che la situazione di pericolo abbia tale carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge. Su tali requisiti non sussiste alcun elemento indicato dalla difesa che non sia meramente ipotetico.
Per quanto concerne, infine, la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento allo "straordinario spessore criminale del soggetto aiutato" e, quindi, non è in alcun modo censurabile. I motivi di ricorso di LO GE sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità. La deduzione di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché non sarebbe ravvisabile nell'imputato un comportamento punibile nemmeno a livello di tentativo, in realtà costituisce una non consentita censura in fatto della sentenza impugnata, la quale, con una puntuale ricostruzione dei fatti, basata sulle emergenze probatorie, costituite da intercettazioni e dall'esito di servizi svolti dalla polizia di osservazione e pedinamento, è individuato come concorrente nella "fase operativa" dell'affare GE II, avendo partecipato a "riunioni di altissima rilevanza" per la realizzazione di quell'affare, per poi partire alla volta del Sud America, dove per un consistente periodo di tempo dimorava, in contemporanea alla pianificazione delle operazioni di importazione di stupefacenti da parte dei vertici dell'organizzazione.
Manifestamente infondata e non consentita è l'affermazione del ricorrente che non sarebbe provata la finalizzazione di quelle riunioni all'organizzazione dell'affare GE II e che la condotta dell'imputato fosse di partecipare all'illecito.
Infatti, da un lato, la sentenza impugnata motiva espressamente sul punto, esaminando anche le dichiarazioni difensive rese dall'imputato e valutandone la inidoneità "a dare alcuna seria demolizione degli elementi d'accusa" (pag. 141); dall'altro lato, la tesi sostenuta nei motivi di ricorso propone una non consentita, in questa sede di legittimità, "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Anche per quanto riguarda il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda criminosa, altro punto denunciato dal ricorrente, la sentenza impugnata afferma che egli doveva "garantire l'intera operazione presso i Narcos" (pag. 140), in collegamento con AS "uomo nodale dell'intera vicenda GE II" (pag. 141).
Pertanto, la relativa censura di mancanza e/o illogicità della motivazione è manifestamente infondata.
I motivi di ricorso di OL EN sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Manifestamente infondata è la censura di mancanza di motivazione, poiché la sentenza impugnata si pronuncia, basandosi su una puntuale ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione e ponendo in evidenza come da essi si deduca non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo, ma anche di quello soggettivo del delitto contestato. Dalla sentenza impugnata emerge che sulla base delle intercettazioni effettuate la polizia era giunta a conoscere in anticipo gli spostamenti del latitante NN SA, e successivi servizi di osservazione e pedinamento consentivano di individuare nel OL colui che guidava l'autovettura che portava il NN dalla Sicilia alla Calabria, effettuando una serie di operazioni di "diversione palesemente finalizzata a proteggere la figura di un soggetto di elevatissimo lignaggio criminale". I motivi di ricorso con i quali si deduce illogicità della motivazione e si denuncia erronea applicazione della legge penale, in realtà, chiedono a questa Corte una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Per quanto concerne la prescrizione eccepita con memoria depositata successivamente al ricorso, deve osservarsi che l'inammissibilità, quale che ne sia la causa, determina l'inidoneità ad introdurre il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione (Sez. Un. 22/11/2000-21/12/2000, n. 32, De Luca, riv. 217266; Sez. U, 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, riv. 231164).
I motivi di ricorso di GI CE sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile per gli stessi motivi già esposti con riguardo al ricorso proposto dal OL, in quanto, anche in tal caso, la sentenza impugnata si pronuncia, sulla base di una puntuale ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione, utilizzando il contenuto delle conversazioni intercettate e gli esiti dei servizi di pedinamento e osservazione, e ponendo in evidenza come da essi si deduca non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo, ma anche di quello soggettivo del delitto contestato, "attesa la natura dell'attività svolta, il diretto rapporto di parentela con uno dei principali protagonisti del processo e la caratura dell'ospite trasportato".
Il motivo con: il quale il ricorrente deduce l'applicazione di una pena superiore a quella consentita dalla legge è inammissibile per non essere stato proposto con l'atto di appello e, comunque, è manifestamente infondato, poiché nel calcolo fatto dalla difesa non si prende in considerazione l'aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado e confermato in appello.
D'altro canto, sull'entità della pena, unico punto oggetto dei motivi di appello, che ne chiedevano la riduzione al minimo, la sentenza impugnata, con valutazione discrezionale, incensurabile in questa sede di legittimità, ne afferma la adeguatezza in considerazione dello straordinario spessore criminale del soggetto aiutato.
I motivi di ricorso di OL CC sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
È manifestamente infondata la censura di violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, formulata con riferimento a decreti autorizzativi espressamente indicati.
Sul punto la sentenza impugnata, dopo avere esaminato specificamente i suddetti decreti, osserva (anche ad integrazione della motivazione del primo giudice) che, sotto il profilo dell'urgenza, nei provvedimenti censurati vi è un richiamo alla necessità di un pronto ed immediato intervento da parte della p.g. all'uopo delegata ovvero emerge che il reato in relazione al quale è stato disposto il mezzo di indagine (associazione finalizzata al narcotraffico) era sicuramente in corso al momento di esecuzione dell'attività intercettativa, potendo dal ritardo della procedura ordinaria derivare grave pregiudizio al prosieguo delle indagini;
sotto il profilo della insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica, osserva, ancora, che nei provvedimenti censurati talvolta si fa richiamo integrativo alla attestazione di cancelleria allegata, altre volte si fa riferimento alla necessità di consentire un efficace intervento della polizia giudiziaria per le immediate attività di riscontro o per neutralizzare l'intento criminoso o per la cattura di pericolosi latitanti.
Le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata appaiono del tutto conformi ai principi più volte affermati da questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, da ultimo con la sentenza 12 luglio 2007, n. 30347, Aguneche, che, riassumendo e chiarendo i principi formulati in precedenza dalle stesse Sezioni Unite, afferma, in particolare, che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza è congruamente prospettata ed apprezzata, a fini motivazionali, con la evocazione di una situazione che, inducendo a ritenere la sussistenza di una attuale attività delinquenziale associativa ed attuativa di connessi reati-fine, è sufficientemente indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che solo la deroga potrebbe evitare, e, quindi, della assoluta urgenza di prontamente intervenire ai fini della acquisizione degli elementi di prova, per neutralizzare quella grave ed allarmante attività delittuosa attualmente posta in essere;
con riferimento al requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica, la stessa sentenza delle Sezioni Unite evidenzia una nozione di inidoneità di tipo funzionale di tali impianti, comprendente non solo una obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni (come la indisponibilità di linee o di apparecchiature presso l'ufficio, o il non funzionamento materiale delle stesse), ma anche la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti, in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite.
La denuncia di manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'ipotesi concorsuale non è consentita, prospettando, in realtà, una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate "il cui tenore sarebbe assolutamente lecito" ad avviso della difesa, in tal modo chiedendo a questo giudice di legittimità una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, concludendo nel senso che "la natura delle conversazioni, l'individuazione dei conversanti, la localizzazione attraverso le celle telefoniche di ciascuno di essi, il contesto complessivo degli avvenimenti - diversamente da quanto dedotto nei motivi di impugnazione - inducono a ritenere ampiamente confermato l'impianto accusatorio".
Nè si comprende il riferimento nel ricorso alla mancanza nella condotta del OL di "un effettivo contributo fornito con carattere di stabilità volto al raggiungimento degli illeciti fini della asserita struttura criminosa", posto che l'imputato è stato assolto dal contestato reato associativo.
In definitiva, i ricorsi, di MB SS, LO SA IT e PA IN AN, devono essere rigettati, quelli di AG EP, NC IC, LO GE, OL EN, GI CE e OL CC devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguenza della condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili anche al versamento di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di MB SS, LO SA IT e PA IN AN, dichiara inammissibili i ricorsi di AG EP, NC IC, LO GE, OL EN, GI CE e OL CC e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili anche al versamento di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009