Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
L'attestazione dell'ora di ricezione presso l'ufficio G.i.p. della richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza di proroga delle intercettazioni e l'attestazione sul conseguente decreto di convalida dell'ora di emissione non sono adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma l'eventuale intempestività di tali atti può essere provata attraverso le annotazioni apposte sul registro interno di passaggio. È onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento di convalida.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2005, n. 38325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38325 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO PA - Presidente - del 07/07/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO NI - Consigliere - N. 1341
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 17944/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BADAMI IR, n. a Villafrati il 29.4.1946;
avverso la ordinanza in data 14-17 marzo 2005 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito per il ricorrente il difensore avv. IZ Miria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 11 febbraio 2005 del
Giudice per le indagini preliminari in sede, con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a BADAMI IR, indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., quale partecipe alla consorteria mafiosa della famiglia di Villafrati.
Osservava il Tribunale che era infondata l'eccezione difensiva circa la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per il fatto che non vi era prova che i decreti di proroga emessi di urgenza dal p.m. fossero stati convalidati nel termine di legge (stante la mancata indicazione dell'orario nel provvedimento di convalida), posto che risultava che la convalida del G.i.p. era intervenuta nel termine di due giorni e che tale atto comunque era idoneo a legittimare autonomamente l'attività di intercettazione. Quanto al merito, rilevava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza della partecipazione dell'indagato alla associazione mafiosa desunti dal contenuto di intercettazioni di conversazioni e da servizi di pedinamento e osservazione indicativi dell'ausilio reso dal MI, unitamente al fratello OR, al cugino MI PA nell'attività di cura dei rapporti tra le famiglie mafiose di Ciminna e Villabate, di riscossione degli importi di denaro provento di estorsione e della trasmissione delle comunicazioni riservate ("pizzini"), in collegamento con i sodali NT EL, CO TO, IZ NI e D'OL RO, intrattenute con il capo-mafia ER NO;
aspetto, quest'ultimo, sul quale aveva riferito anche il collaboratore UF TO. Il compendio investigativo evidenziava inoltre i rapporti tra il MI e CI OR, capo della famiglia di Misilmeri. Altro importante elemento di conforto si ricavava da una serie di missive dirette da MI PA al NO, ritrovate nel computer in uso al primo presso l'ufficio comunale di Villafrati. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Miria IZ, che deduce:
1. Violazione dell'art. 267 comma 2 c.p.p., posto che l'ordinanza fonda i gravi indizi di colpevolezza essenzialmente sulla conversazione intercettata il 14 dicembre 2002, da ritenere inutilizzabile a norma dell'art. 271 comma 1 c.p.p., dato che il decreto di proroga emesso di urgenza dal p.m. in data 30 novembre 2002 era stato convalidato il 2 dicembre, senza che fosse precisato l'orario, necessario per la verifica del rispetto del termine perentorio di 48 ore previsto dalla citata norma, inoltre non era indicato nemmeno l'orario della ricezione da parte del G.i.p. del provvedimento del p.m., altrettanto necessario ai fini della verifica del rispetto del termine di 24 ore decorrente dalla emissione del decreto di urgenza.
Chiaramente contrastante con il dettato normativo è l'assunto del Tribunale secondo cui il provvedimento di convalida debba avvenire entro 72 ore dal decreto di urgenza;
essendo del tutto chiara la lettera della norma che fissa tale termine nelle 48 ore dal provvedimento del p.m..
Inoltre il provvedimento di convalida non poteva valere come autonomo provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni, essendo sfornito di idoneo apparato motivazionale.
2. Vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale dato conto dei criteri adottati per la valutazione degli elementi probatori, considerato che, come la difesa aveva già dedotto, l'unico elemento a sostegno della ipotesi accusatoria riposava sulla conversazione intercorsa il 14 dicembre 2002 tra MI IR e NT EL, dalla quale non poteva ricavarsi alcunché di significativo;
e che le frequentazioni del tutto sporadiche dell'indagato con il fratello OR o con il cugino PA ben potevano essere inquadrate nell'ambito di rapporti di natura familiare.
Ulteriori elementi indiziari presi in esame dal Tribunale o non hanno alcuna valenza indiziante o riguardano altri soggetti. Inoltre, il Tribunale non ha per nulla dato risposto alle puntuali argomentazioni svolte al riguardo dalla difesa.
3. Violazione degli artt. 416-bis c.p. e 273 c.p.p., atteso che dagli elementi raccolti non è comunque desumibile una volontaria e stabile adesione del MI a un organismo di tipo mafioso.
4. Vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, pur in presenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. (peraltro non ricorrente nella specie, non essendo sorretta da adeguati indizi, per le considerazioni già dette, la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa), dato che non sono state prese in considerazione le specifiche deduzioni difensive sul punto. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalla circostanza che nella richiesta del p.m. di convalida del provvedimento di proroga delle intercettazioni non sia attestata l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio del G.i.p. e che nel provvedimento di convalida non sia stata attestata l'ora di emissione non può farsi derivare una presunzione di intempestività delle formalità previste dall'art. 267 comma 2 c.p.p.. È vero che l'attestazione su tali atti dell'ora di ricezione o emissione è opportuna, al fine di permettere la verifica che siano rispettati i termini, rispettivamente di 24 e 48 ore, fissati dalla citata norma a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
L'art. 267 comma 2 però non la prescrive e neppure può dirsi che essa sia necessariamente implicata dalla ratio della norma, infatti, il rispetto delle riferite cadenze temporale può risultare indirettamente anche dalle annotazioni nel registro di passaggio (attestante la ricezione da parte del G.i.p. della richiesta di convalida e la trasmissione al p.m. del provvedimento del giudice);
sicché è onere della parte che deduce il mancato rispetto di tali termini richiedere alla cancelleria o segreteria degli uffici coinvolti una certificazione di quanto risulta dal registro. E nella specie tale onere non è stato assolto dal ricorrente. Inoltre appare condivisibile l'ulteriore osservazione svolta dal Tribunale secondo cui il provvedimento del G.i.p. aveva in ogni caso valore come nuovo decreto di autorizzazione alle intercettazioni. Premesso che la conversazione intercettata di cui si contesta l'utilizzazione è del 14 dicembre 2002, e quindi è successiva al provvedimento del G.i.p. (emesso il 2 dicembre), il rilievo del ricorrente, secondo cui a ciò osterebbe la mancanza in tale provvedimento di un'autonoma motivazione tale da soddisfare i presupposti considerati dall'art. 267 comma 1 c.p.p., da un lato si rivela generico, dall'altro non considera adeguatamente che nel decreto di convalida si richiama espressamente la nota di p.g. in atti, operandosi così una motivazione per relationem la cui legittimità è stata più volta affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. un., u.p. 21 giugno 2000, Primavera;
Sez. un., c.c. 26 novembre 2003, Gatto). Il ricorrente avrebbe dovuto argomentatamente contestare che la nota richiamata fosse sufficiente a fondare i presupposti di una nuova attività di intercettazione;
ma ciò non ha fatto.
Le restanti censure si rivelano inammissibili.
Il ricorrente contesta il significato e la portata delle risultanze investigative deducendo che da esse non erano desumibili gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Non è però compito del giudice di legittimità operare simili valutazioni di merito, una volta che la motivazione resa al riguardo nel provvedimento impugnato sia congrua e immune da vizi logico- giuridici.
Nella specie, come già precisato, il Tribunale ha fondato la propria valutazione su una serie di risultanze investigative, tra le quali in particolare la ricordata conversazione del 14 dicembre 2002 e i servizi di osservazione e pedinamento, ritenuti non irragionevolmente indicativi dell'ausilio reso da MI IR, unitamente al fratello OR, al cugino MI PA nell'attività di cura dei rapporti tra le famiglie mafiose di Ciminna e Villabate, di riscossione degli importi di denaro provento di estorsione e della trasmissione delle comunicazioni riservate ("pizzini"), in collegamento con i sodali NT EL, CO TO, IZ NI e D'OL RO, intrattenute con il capo-mafia ER NO;
aspetto, quest'ultimo, sul quale aveva riferito anche il collaboratore UF TO.
Tale quadro indiziario da ampia ragione della contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa mossa al ricorrente. In punto di esigenze cautelari, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione le doglianze difensive sul punto. Ma in contrario va osservato che legittimamente nell'ordinanza impugnata si richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. in relazione alla ipotesi di reato associativa contestata al MI.
Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005