Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2005, n. 38325
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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L'attestazione dell'ora di ricezione presso l'ufficio G.i.p. della richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza di proroga delle intercettazioni e l'attestazione sul conseguente decreto di convalida dell'ora di emissione non sono adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma l'eventuale intempestività di tali atti può essere provata attraverso le annotazioni apposte sul registro interno di passaggio. È onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento di convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2005, n. 38325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38325
    Data del deposito : 7 luglio 2005

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