Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Anche la stabile convivenza "more uxorio" può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen.(Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente).
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- 1. Obbligo di testimonianza del convivente more uxorio: la Corte EDU nonMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca qui. 1. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qui annotata affronta la questione dell'equiparazione giuridica tra coppie "di fatto" e coppie sposate in tema di testimonianza nel processo penale. Il caso oggetto del giudizio riguarda il mancato riconoscimento del diritto di astensione dalla testimonianza contro il proprio compagno more uxorio, accordato dalla normativa olandese alle coppie sposate o registrate[1]. La ricorrente invoca l'art. 14 (divieto di discriminazione) e l'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Questo il fatto portato all'attenzione della Corte: A., con cui la ricorrente …
Leggi di più… - 2. L’estensione analogica delle scusanti: le Sezioni Unite sull’applicabilità dell’art. 384, co. 1 c.p. al convivente more uxorioErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2021
- 3. L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2021
Cassazione penale, Sez. Un., 26 novembre 2020 (ud. 26 novembre 2020, dep. 17 marzo 2021), n. 10381 (Presidente Cassano, Relatore Fidelbo) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 384) Il fatto La Corte di appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari con cui l'imputata veniva condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti ritenuta nelle sentenze di merito – ricostruzione peraltro non oggetto di contestazione risulta che l'imputata, al fine di aiutare un conducente di un'autovettura, aveva provocato un incidente stradale in cui erano state …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 22398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22398 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 22/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 94
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1861/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO MA, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 1 luglio 2002 n. 5099, con la quale, a conferma della sentenza il Tribunale di Napoli 12 marzo 2001 n. 2333, è stata dichiarata colpevole del reato p. e p. dall'art. 378 c.p., accertato in Napoli il 14 luglio 2000, e condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 marzo 2001 n. 2333 il Tribunale di Napoli dichiarava MA SP colpevole del reato ascrittole - perché, dopo che IG IL aveva commesso il delitto di calunnia per il quale era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7 agosto 1997, lo aiutava a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ospitandolo nella propria abitazione - e la condannava con le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, 1^ o 2^ o 3^ comma, c.p.p.; in subordine, la riduzione della pena inflitta dal primo Giudice.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 5099 del 1 luglio 2002 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- contraddizioni e incongruenze logiche perché da un lato la Corte si serve degl'innumerevoli riscontri estrinseci per fondare l'assunto secondo il quale la SP non poteva non sapere che il IL (suo convivente) fosse ricercato per il reato di calunnia;
dall'altro invece nega che possa ritenersi provata la convivenza ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c. 1^ c.p.. L'impugnazione è infondata.
La motivazione della sentenza impugnata si basa sulla considerazione che la convivenza tra il IL e la SP non fosse una convivenza more uxorio, instaurata prima e indipendentemente dal reato di calunnia per il quale il IL era ricercato, ma che la SP abbia dato ospitalità al IL in casa sua, dando luogo a un rapporto di convivenza occasionale, finalizzato al favoreggiamento dell'imputato.
I Giudici di merito hanno trovato riscontro nel fatto che il IL aveva la propria residenza nei Quartieri Spagnoli, in una parte della città notevolmente distante dalla dimora dell'imputata. Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita in primo e secondo grado esisteva, quindi, il presupposto per ritenere commesso il reato di favoreggiamento. Non vi era prova, invece, della convivenza stabile tra i due, more uxorio, che avrebbe potuto dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante dell'art. 384 c.p.. La valutazione appare in tal senso univoca e insuscettibile di determinare la presunta contraddittorietà della motivazione allegata dalla ricorrente.
Il vizio denunciato pertanto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004