Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/1998, n. 672
CASS
Sentenza 23 gennaio 1998

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In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti (di prima autorizzazione, di proroga, di convalida) attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/1998, n. 672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 672
Data del deposito : 23 gennaio 1998

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