Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti (di prima autorizzazione, di proroga, di convalida) attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/1998, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 21.1.1998
1. Dott. Carlo Luda di Cortemiglia Consigliere SENTENZA
2. " TO NC " N. 672
3. " IA TI " REGISTRO GENERALE
4. " MO FU " N. 43027/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OL NI
avverso ordinanza del Tribunale di Reggo Calabria - sez. riesame - in data 16.7/2.10.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. TI Udito il Pubblico ministero nella persona dell'Avv. Gen. Umberto Toscani che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito il difensore Avv. Antonio Managò che chiede, in accoglimento dei motivi di ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Premessa in fatto e in diritto
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria confermava, disattendendo l'istanza di riesame, il provvedimento cautelare di custodia in carcere disposta, in data 30.6.97 dal GIP in sede, nei confronti di LI OM, per i reati di cui all'art. 74 TU 309/90 - per avere diretto e organizzato un'associazione per delinquere avente la finalità di reperire stupefacenti sul mercato estero e di immetterli in quello nazionale - e all'art. 73 DPR citato, per avere importato nel territorio italiano kg 22 di cocaina. Il provvedimento custodiale veniva emesso all'esito di protratte indagini - c.d. Operazione Domingo - con riferimento a un'articolata associazione, finalizzata al traffico internazionale, costituita tra soggetti che dall'estero, e in particolare dalla Colombia, provvedevano al reperimento e all'invio in Italia di ingenti quantitativi di droga, per lo più cocaina, e persone che, residenti in gran parte in Calabria, in collegamento con i fornitori sudamericani e vicendevolmente tra loro, provvedevano allo smercio della sostanza importata.
Tali indagini erano state svolte con largo ricorso a intercettazioni telefoniche ed erano, anche per l'attività svolta da un agente sottocopertura infiltrato nell'organizzazione, culminate con il sequestro, in Milano, dei 22 kg di cocaina e con l'arresto dei due coindagati EL e CE, colti mentre provvedevano a ricevere il carico e a versare la somma di 130 milioni di lire.
L'ordinanza impugnata ribadiva il giudizio di gravità indiziaria, rilevando come il LI fosse, direttamente o indirettamente, interessato dalla quasi totalità delle intercettazioni telefoniche, rivelandosi come punto di contatto con la maggioranza dei coindagati, anche per i suoi trascorsi colombiani (a Medellin era stato arrestato e estradato in Italia - colombiana la convivente - in Sudamerica era tornato con passaporto falso) e la parentela con LI OM, punto di riferimento dell'organizzazione stabilmente in Colombia, ed emergendo in posizione di supremazia e, in particolare, come organizzatore dell'operazione che era culminata nel sequestro dei 22 kg di cocaina e con l'arresto del EL e del CE. Quanto alle esigenze cautelari si evidenziava la pericolosità sociale, con riferimento alla gravità del fatto e alla negativa personalità del prevenuto, onerato da precedenti, anche specifici, gravi, nonché la concreta possibilità di fuga, in riferimento ai contatti in ambito internazionale e la dimostrata facilità di spostamenti all'estero, nonostante il ritiro del passaporto. In ordine poi alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa, il Tribunale disattendeva sia quella di incompetenza per territorio, con riferimento al più grave reato associativo per il quale la consumazione doveva ritenersi aver avuto inizio nella provincia reggina, sia quella di nullità del provvedimento impositivo per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, essendo gli stessi motivati, ancorché per relationem.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, reiterando la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi e la eccezione di incompetenza territoriale del GIP di Reggio Calabria nonché deducendo difetto motivativo in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 125 c. 3, 267 e 271 CPP, ritiene la Corte di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale per cui in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi, ancorché non necessariamente analitica e specifica, deve comunque, non trattandosi di dato meramente formale esplicitativo dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, ma costituendo ineludibile garanzia che il provvedimento sia stato effettivamente emesso per gravi ragioni di giustizia, legittimanti la compressione di un diritto costituzionalmente garantito - dar conto degli elementi fattuali in base ai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di reati- Se, pertanto, è da ritenersi sufficiente un'esposizione "sommaria" (Sez. II 10.10.97 Viveri rv 208757), e un richiamo alle fonti degli elementi indiziari, che possono essere rappresentati anche da materiale destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari, quali le informative di P.G. (Sez. II 26.9.96 Amendola rv 205870), la motivazione per relationem alla richiesta del P.M. in tanto è ammissibile in quanto, non limitata al solo asettico rinvio alle argomentazioni della accusa, sia articolata in modo da esprimere le ragioni del convincimento del giudice, anche se in parte attraverso un riferimento adesivo alle ragioni del pubblico ministero. La motivazione dei decreti deve dunque esser strutturata in modo da far emergere che gli argomenti addotti dal P.M., cui venga fatto richiamo, previa espressa indicazione degli elementi di fatto per cui si sia ricorso al mezzo di indagine, siano stati "valutati e adesivamente recepiti"; (Sez. II 17.5.96 Filoni rv 204734). Così puntualizzato e integrato l'apparato motivazionale sul punto da parte del Tribunale del riesame (che si è limitato ad affermare la piena legittimità della motivazione per relationem, in caso di totale condivisione), deve rilevarsi che, così come strutturato, il motivo di ricorso non è ammissibile, avendo la difesa omesso di assolvere l'onere di specificazione, indicando o allegando il decreto o i decreti cui si riferisce la censura.
Nè in questa sede si è innanzi al Tribunale del riesame - ove evidentemente, non essendovene cenno nella istanza, è stata avanzata l'eccezione verbalmente in udienza - il ricorrente ha specificato a quale tra gli innumerevoli decreti (di prima autorizzazione, di proroga e di convalida) attenga la doglianza, sì che questa Corte non viene posta in grado di verificare l'aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dianzi indicati in tema di adeguatezza dell'apparato argomentativo del decreto (in riferimento alle utenze in uso al LI OM, vi sono, comunque, due decreti, rispettivamente del 15.7 e 30.10.96, emessi dal PM in via di urgenza, dettagliatamente motivate con richiami a specifiche circostanze fattuali, regolarmente convalidati). Con il secondo motivo si reitera la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, indicando quella del Tribunale di Milano, quale giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o della omissione, in virtù della regola suppletiva di cui all'art. 9 c. 1 CPP, non potendo determinarsi il luogo di inizio della consumazione per il permanente reato associativo.
La censura è infondata, avendo il Tribunale, così come già il GIP (pag. 177 ordinanza custodiale), correttamente applicato, anche con richiamo all'art. 16, c.1, il disposto di cui all'art. 8 e 3 CPP, con riferimento, in ordine al più grave reato associativo, al territorio della provincia di Reggio Calabria.
E proprio il provvedimento genetico, ha, infatti, evidenziato come, a fronte della capillare diffusione dell'organizzazione, con partecipi residenti in [...]o all'estero ma tutti originari della locride questa fosse da ritenersi radicata ed aver il suo centro operativo nella zona Reggina, individuandosi tale centro in Natile di Careri.
A tali risultanze, allo stato degli atti, non poteva quindi che attenersi il Tribunale, con decisione comunque avente effetti limitati al procedimento incidentale de libertate. Con il terzo motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606 lett. e) CPP in relazione all'art. 273 stesso codice e agli artt. 73 e 74 DPR 390/90, assumendosi che, quanto ai gravi indizi di reità, priva di motivazione sarebbe la impugnata ordinanza, che avrebbe altresì omesso di argomentare in ordine all'esistenza della associazione, prima ancora di esaminare la adesione dei singoli ricorrente al factum sceleris.
Sul punto si osserva che l'apparato argomentativo - per vero abbastanza stringato - dell'ordinanza impugnata, che si limita a esaminare in dettagli la riferibilità all'indagato di vari soprannomi (Butru Buttaru - Solizzolo - Panza di Nicolino), si ricollega a quello, ben più articolato, del provvedimento impositivo, che il Tribunale richiama evidenziando come al LI, contatto diretto o indiretto con la maggioranza dei coindagati, facesse cenno la quasi totalità dell'ordinanza genetica, sì che priva di rilievo si appalesa la doglianza difensiva secondo cui sarebbe stata omessa la evidenziazione del contenuto delle intercettazioni e dei motivi di rilevanza dello stesso, l'uno e gli altri chiaramente emergendo dall'ordinanza custodiale. Così come la motivazione del Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione del primo giudice, questa ben può esser utilizzata per completare le eventuali lacune del successivo provvedimento, trattandosi di ordinanze strettamente collegate e complementari, tali da vicendevolmente concretare l'unitario giudizio di sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura.
Non fondata, infine, risulta la censura in ordine alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari, essendo il pericolo di fuga stato ancorato a specifiche circostanze (contatti con i paesi sudamericani e facilità di spostamenti all'estero pur senza validi documenti per l'espatrio) e la necessità di tutela della collettività stata collegata non solo alle modalità dei fatti ma alla personalità del prevenuto, gravato da precedenti anche specifici.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato conseguendone l'onere delle maggiori spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c. 1 ter disp. att. CPP. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II Sez. Penale, il 23 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999