Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Non può essere applicata al convivente "more uxorio" resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, e 307, ultimo comma, cod. pen.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 1989, 8 del 1996, 121 del 2004.
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Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
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Favoreggiamento personale: i casi di esclusione previsti dall'art. 384 c.p., comma 1, si applicano anche al convivente more uxorio? La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione La vicenda La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la condanna a carico dell'imputata in ordine al reato di favoreggiamento personale poiché aveva aiutato il convivente indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 285, art. 116, comma 13, e art. 189, commi 1 e 7, (per aver guidato un autoveicolo senza patente di guida e, dopo la collisione tra autoveicoli con feriti, per non aver prestato la prescritta assistenza) ad eludere le investigazioni dell'autorità, dichiarando il falso ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 35967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35967 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1156
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 6326/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RI, nata a [...] in data [...], avverso la sentenza in data 9-11-2004 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Rotundo Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. AN RI ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, sezione 2^ penale, in data 9-11- 2004, ha confermato la condanna (pronunciata nei suoi confronti in primo grado in data 24-3-2004) alla pena, previa concessione delle attenuanti generiche, di mesi quattro di reclusione per il reato di favoreggiamento personale, a lei ascritto per avere, consapevole che il convivente AM RI IS era ricercato dalle forze di polizia per alcuni reati, aiutato il predetto ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche.
La ricorrente deduce la erronea applicazione dell'art. 384 c.p., sostenendo che i mutamenti intervenuti nella legislazione e nella giurisprudenza a seguito delle profonde trasformazioni della nostra società avrebbero portato alla sostanziale equiparazione della convivenza more uxorio di fatto al rapporto di coniugio. Conseguentemente, essendo essa AN non solo convivente del AM ma anche affidataria della figlia minore di costui, avrebbe dovuto essere ritenuta non punibile per avere commesso i fatti a lei ascritti per esservi stata costretta dalla necessità di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore un prossimo congiunto, dovendosi ritenere tale anche il convivente. In caso di mancato accoglimento delle tesi prospettate, nel ricorso si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 384 c.p., "nella parte in cui, nonostante le modifiche legislative e quindi i modificati criteri di ragionevolezza, non ha esteso alla convivente more uxorio, per di più affidataria di una figlia minore del convivente, la ipotesi di non punibilità". Tale situazione determinerebbe altresì "una iniqua ed ingiustificata differenza di trattamenti tra casi oramai ritenuti analoghi se non coincidenti dallo stesso sistema sostanziale (art. 3 Cost.)".
2. La questione di costituzionalità eccepita dalla ricorrente è manifestamente infondata.
Il Giudice delle Leggi ha già dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con svariati parametri costituzionali (soprattutto gli artt. 2, 3 e 29 Cost.), nei riguardi dell'art. 384 c.p., nella parte in cui non estende al convivente di fatto la causa di non punibilità in tale disposizione prevista (ordinanza n. 352 del 1989; sentenze nn. 237 del 1986, 39 del 1981 e 124 del 1980). Più recentemente, con la sentenza n. 8 del 1996, la Corte Costituzionale ha confermato tale orientamento, puntualizzando che la trasformazione della coscienza e dei costumi sociali circa il fenomeno della convivenza di fatto (cui la giurisprudenza costituzionale non è indifferente) non autorizza tuttavia la perdita dei contorni caratteristici di ciascuna delle due situazioni, in una eccessiva visione unificatrice quale era quella proposta dal rimettente, secondo il quale esse non si sarebbero differenziate se non per il dato estrinseco e formale del vincolo. Al contrario - ha precisato la Consulta - la giurisprudenza costituzionale ha numerose volte sottolineato la diversità tra la convivenza di fatto, fondata su una affectio in ogni momento liberamente revocabile, ed il rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e da reciprocità di corrispettivi diritti e doveri.
La Corte ha poi precisato che la richiesta piena assimilazione è "soprattutto" in contrasto con la valutazione differenziatrice data dalla stessa Costituzione, che ha ricollegato il rapporto more uxorio all'ambito della protezione dell'individuo nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) ed il rapporto coniugale all'ambito dell'art. 29 Cost., valutazione questa che costituisce un criterio vincolante di comprensione e classificazione, quindi di assimilazione e differenziazione, di fatti giuridicamente rilevanti. Ciò non esclude a priori la comparabilità di discipline normative su aspetti particolari, alla stregua del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ma, sotto questo profilo, la questione è inammissibile per molteplici ragioni: a) perché l'estensione delle cause di non punibilità, che costituiscono deroghe a norme penali generali, comporta una ponderazione tra interessi in conflitto che attiene in primo luogo alla discrezionalità del legislatore;
b) perché, una volta confrontati gli opposti interessi (tutela della efficacia della funzione giudiziaria penale e tutela di aspetti della vita familiare), non necessariamente la posizione del convivente deve essere coincidente con quella del coniuge, stanti i citati tratti differenziali quanto a stabilità del rapporto;
c) perché una dichiarazione di incostituzionalità che muova dalla asserita identità delle due posizioni comporterebbe ricadute normative consequenziali, aprendo il problema della equiparazione in tutti gli altri numerosi casi, in bonam ma anche in malam partem, nei quali si da rilievo a vincoli familiari ai fini della legge penale. Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 121 del 2004 che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle medesime disposizioni del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.. 3. Per le ragioni sopra svolte non solo deve dichiararsi manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, ma appare del tutto improponibile la prospettata equiparazione in via di interpretazione del convivente al coniuge ai fini della applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.. Una applicazione della norma in questo senso aprirebbe, infatti, inevitabilmente il problema della equiparazione anche in altri numerosi casi di previsioni legislative, talora anche in malam partem (ad es. artt. 570, 577, u.c., art. 605 c.p.), che danno rilievo, ai più diversi fini e nei più diversi campi del diritto, alla esistenza di rapporti di comunanza di vita di tipo familiare.
Del resto in diversi settori dell'ordinamento risultano valutazioni differenziatici della convivenza di fatto e del rapporto di coniugio (in materia penale: Corte Cost. sent. n. 352 del 2000; in altre materie: Corte Cost. ord. nn. 204 del 2003, 491 del 2000, 481 del 2000, 313 del 2000, 1122 del 1988, sent nn. 461 del 2000, 166 e 2 del 1998, 127 del 1997, 310 del 1989, 423 del 1988 e 45 del 1980). Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006