Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 17941
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

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Una volta che la richiesta del P.M. di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o di proroga delle stesse sia stata trasmessa al giudice delle indagini preliminari, è irrilevante che la stessa non sia munita dell'attestazione di deposito presso la relativa segreteria, in quanto la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sé la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 17941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17941
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

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