Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Una volta che la richiesta del P.M. di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o di proroga delle stesse sia stata trasmessa al giudice delle indagini preliminari, è irrilevante che la stessa non sia munita dell'attestazione di deposito presso la relativa segreteria, in quanto la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sé la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 17941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17941 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 93
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 39843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALENA Nicola, n. a Gela il 27.11.1981;
avverso la ordinanza in data 20-21 luglio 2006 del Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Flavio Sinatra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la rimessione dello stesso alle Sezioni unite, stante il contrasto di giurisprudenza. FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 c.p.p., in parziale riforma dell'ordinanza in data 28 giugno 2006 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a PALENA Nicola, annullava l'ordinanza relativamente al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), confermandola invece con riferimento ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo P) e di detenzione a fine di cessione a terzi di quantitativi di hashish e marijuana (capo Q) e cocaina (capo R), commessi in Gela fino al giugno 2004.
Rilevava il Tribunale che sussistevano a carico del Palena, in ordine ai reati sub P, Q, R, gravi indizi di colpevolezza desunti dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, di servizi videofilmati e di osservazione e controllo da parte delle forze dell'ordine, dai quali si ricavava inequivocabilmente che il predetto soggetto era stabilmente inserito in un gruppo operante in Gela, con contatti con ambienti mafiosi e collegamenti anche con altre zone della Sicilia, avente come centro operativo la sua abitazione, adibita alla custodia, alla lavorazione, alla suddivisione, al confezionamento e allo smistamento di sostanze stupefacenti quali hashish, marijuana e cocaina.
Ricorre per cassazione personalmente l'indagato, il quale, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 406 c.p.p., comma 8, artt. 267, 268, 271, 292 e 125 c.p.p. nonché il vizio di motivazione in ordine alla eccezione avanzata in sede di riesame circa la inutilizzabilità delle indagini svolte a seguito di ordinanza di proroga del G.i.p. e circa la inefficacia delle richieste del pubblico ministero di intercettazioni telefoniche e ambientali, stante, in entrambi i casi, la mancanza di una formale attestazione circa il loro deposito nella segreteria del pubblico ministero. Il ricorso è infondato.
Non rileva che la richiesta del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o di proroga delle stesse non fosse munita, secondo quanto dedotto, dalla attestazione di deposito presso la relativa segreteria, volta che tale richiesta sia stata trasmessa al G.i.p., posto che la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sè la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero (v. tra le altre, sul valore documentativo del registro di passaggio, Cass., sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora e altri) e non venendo qui in questione aspetti attinenti alla precisa individuazione del "tempo" dell'atto. Contrariamente a quanto dedotto, non risultano contrasti di giurisprudenza sul punto specifico.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007