Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 2
La verifica circa il rispetto del termine di convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria può essere operata, in caso di mancanza di attestazione di deposito da parte dell'ausiliario, con riferimento ad altri dati formali, individuabili anche nell'avviso di deposito, che possono dare prova del momento temporale di emissione del decreto del pubblico ministero. (La Corte ha precisato che la sottoscrizione e il timbro dell'ausiliario in calce all'atto proprio del magistrato assolvono alla funzione di documentazione e non sono requisiti di giuridica esistenza e validità dell'atto medesimo).
Gli atti, che devono essere compiuti entro un termine perentorio indicato in ore, qualora sussistano elementi da cui desumere che siano stati emessi nel giorno di scadenza del termine orario, sono assistiti dalla presunzione di tempestività, corollario del generale principio di presunzione di legittimità degli atti dell'autorità giudiziaria, che viene meno solo in presenza di elementi concreti, e non meramente congetturali, da cui trarre la conclusione che siano stati compiuti dopo il termine di scadenza. (Fattispecie relativa a decreto del pubblico ministero di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 28671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28671 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/05/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 842
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 025915/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU CI, n. a Napoli il 26.3.1975;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo, in data 20 giugno 2007, di dichiarazione di inammissibilità e comunque di infondatezza dell'istanza di riesame del decreto di convalida del P.M., in data 10 marzo 2007, del verbale di perquisizione e sequestro operato dalla Polstrada il 9 marzo 2007;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Zanna Marco, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 20 giugno 2007, dichiarava inammissibile e comunque infondata l'istanza di riesame del decreto di convalida del P.M., in data 10 marzo 2007, del verbale di perquisizione e sequestro operato dalla Polstrada il 9 marzo 2007 ed avente per oggetto una serie di beni ritenuti provento di furto, nel procedimento a carico di PU CI. Il Tribunale riteneva inammissibile l'istanza di riesame, perché inviata dal difensore a mezzo raccomandata, modalità di proposizione ritenuta non applicabile nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali. Il Tribunale, comunque, entrava nel merito della richiesta e la dichiarava infondata, ritenendo che la perquisizione dell'autovettura fosse stata effettuata in situazione di quasi flagranza e, in ogni caso, con il consenso degli interessati, e che il sequestro fosse stato correttamente eseguito su beni di cui per alcuni era stata accertata la provenienza furtiva e per altri erano in corso verifiche, e che, inoltre, per quanto concerneva il sequestro dell'autovettura, esso si manifestava legittimo ai fini dei necessari accertamenti e rilievi;
lo stesso Tribunale affermava che, altresì, che la convalida risultava tempestiva.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo:
a) erronea applicazione della legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
b) erronea applicazione della legge con riferimento al mancato rispetto del termine di cui all'art. 355 c.p.p., comma 2, e difetto di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alla doglianza difensiva di mancanza del timbro che attestasse l'avvenuto deposito del decreto di convalida entro i termini, tenendo presente che il verbale di perquisizione e sequestro era pervenuto alla Procura della Repubblica alle ore 11,45 del 10 marzo 2007 e avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11,45 del 12 marzo 2007 e, quindi, prima dello scadere delle normali ore di ufficio;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata il 20 giugno 2007, circa la mancanza dei presupposti per l'effettuazione della perquisizione, per l'insussistenza dell'ipotizzata quasi flagranza e del consenso degli interessati, nonché circa la mancanza ab origine della sequestrabilità dei beni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La deduzione difensiva di erronea applicazione della legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 5" (Sez. Un. 20 dicembre 2007 - 7 gennaio 2008, n. 230, Normanno, riv. 237861). Tale deduzione difensiva, peraltro, è irrilevante, posto che l'ordinanza impugnata pur affermando l'inammissibilità dell'istanza di riesame, si pronuncia, sia nella motivazione che nel dispositivo, sul merito dell'istanza medesima.
Devono essere, quindi, esaminati anche gli altri motivi di ricorso, che sono infondati. Con riferimento alla denunciata inosservanza dell'art. 355 c.p.p., comma 2, per la mancanza del timbro che attestasse l'avvenuto deposito del decreto di convalida entro i termini, deve osservarsi, innanzitutto, che l'atto al quale si fa riferimento è proprio del magistrato che lo ha redatto e, pertanto, soltanto la sottoscrizione di costui è elemento essenziale e sufficiente ai fini del perfezionamento e, quindi, della giuridica esistenza e validità dell'atto medesimo. In virtù della funzione di assistenza che l'ausiliario è chiamato a svolgere la sottoscrizione e il timbro di costui in calce all'atto assolve ad una funzione di documentazione ed esternalizzazione. Si può osservare che in alcuni casi la legge prevede come requisito formale dell'atto soltanto la sottoscrizione dell'autorità giudiziaria (art. 417, 426, 450 e 546 c.p.p.), in altri casi la legge prevede espressamente la sottoscrizione sia dell'autorità giudiziaria che dell'ausiliario, ma o è sanzionata espressamente con la nullità soltanto la mancanza della sottoscrizione dell'autorità giudiziaria (art. 292 c.p.p., commi 2 e 2 bis, artt. 546 e 548 c.p.p.) o, comunque, non è prevista alcuna nullità per la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario (artt. 261, 429, 460 e 552 c.p.p.), mentre tale previsione è contenuta nel codice (art. 142 c.p.p.) con riferimento ad atti redatti dall'ausiliario del magistrato e, quindi, ad atti propri dell'ausiliario medesimo e non del magistrato.
Diverso aspetto è quello dell'efficacia dell'atto, che comporta la distinzione tra il momento della decisione e quello del deposito:
termini non contrassegnati da omogeneità giuridico concettuale, perché mentre l'uno attiene alla statuizione, l'altro concerne le modalità con le quali l'atto, ormai completo in tutti i suoi elementi, viene esternato. Questa Corte ha sempre affermato che gli effetti di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero si determinano nel momento in cui l'atto esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato, mediante il deposito in cancelleria o in segreteria e la relativa sottoscrizione dell'ausiliario e che la data da cui decorrono determinati effetti giuridici non è quella in cui il magistrato compila materialmente il documento, apponendovi anche la data, bensì quella dell'avvenuto deposito, allorquando cioè, il giudice o il p.m. affida il provvedimento all'ausiliario (cancelliere o segretario), il quale attesta l'avvenuto deposito ai fini della rilevanza giuridica esterna;
la sottoscrizione dell'ausiliario che attesta l'avvenuto deposito è, quindi, requisito formale della esternazione del provvedimento (Sez. 2, 11 aprile 1996, n. 1616, Ferrerò, riv. 205875; Sez. 3, 26 settembre 2000, n. 2939, Fossi, riv. 217988; Sez. 3, 24 ottobre 2002, n. 42520, Curigliano, riv. 222962; Sez. 2, 23 novembre 2004 - 19 gennaio 2005, n. 1317. Sufaj, riv. 230969). Ciò posto, peraltro, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche formulato il principio che alla omissione dell'attestazione dell'ausiliario si può sopperire in presenza di altre formalità equipollenti o di fatti esterni che individuino un termine certo oltre il quale l'atto non può essere stato sottoscritto dall'autorità giudiziaria emittente. In particolare, è stato affermato che la data del decreto di convalida possa essere attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del G.I.P. e quello del procuratore della Repubblica, (Sez. 2, 13 ottobre 2005, n. 41603, D'Arpa, riv. 232934; Sez. 2, 18 ottobre 2005, n. 42318-, Prati, riv. 232679), poiché l'annotazione in tali registri ex art.267 c.p.p., comma 5, mezzo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio ad un altro, è equipollente al deposito ai fini della certezza della data e dell'esternazione dei provvedimenti (Sez. 1, 9 luglio 2003, n. 34983, Guttadauro, riv. 226395; Sez. 6, 7 luglio 2005, n. 38325, Badami, riv. 232507; Sez. 2, 8 giugno 2006, n. 31221, Ubaldini, riv. 234685).
Nel caso di specie, la stessa ordinanza impugnata individua il termine certo dell'esternazione dell'atto nell'avviso di deposito effettuato il 12 marzo 2007. È ben vero che il ricorrente deduce la inosservanza del termine con riferimento all'ora e non al giorno del deposito, ma occorre considerare che l'atto porta la data del 10 marzo 2007, che il giorno 11 era festivo (come esattamente osservato dalla stessa ordinanza impugnata), per cui si può ritenere che il deposito sia avvenuto ben prima della redazione dell'avviso, certamente effettuata in orario d'ufficio e di cui, peraltro, il ricorrente non rende noto l'orario di notifica. Pertanto, sulla base di questi dati di fatto e in mancanza di elementi concreti e non semplicemente congetturali quali quelli forniti dalla difesa, ben può operare il principio generale di presunzione di legittimità degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui è corollario quello di presunzione di tempestività. Con riferimento alle doglianze difensive circa la mancanza dei presupposti per l'effettuazione della perquisizione, deve osservarsi, da un lato, che sul punto l'ordinanza impugnata si pronuncia in modo specifico, rilevando la sussistenza di una situazione di quasi flagranza, con motivazione corretta dal punto di vista giuridico e insindacabile in punto di fatto in questa sede di legittimità, dall'altro lato, che il presente procedimento ha per oggetto il sequestro, il quale, allorché concerna il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, costituisce un atto dovuto, indipendentemente dal modo in cui ad esso si sia pervenuti (Sez. Un.27 marzo 1996, n. 5021, Sala, riv. 204643). Del resto, le censure difensive in ordine alla mancanza ab origine della sequestrabilità dei beni attengono a circostanze di fatto che trovano puntuale risposta nell'ordinanza impugnata, la quale evidenzia la sicura provenienza da delitto di alcuni beni sequestrati e la necessità probatoria di procedere ad ulteriori accertamenti per quanto riguarda gli altri beni oggetto dello stesso sequestro, che erano stati occultati unitamente ai primi o che erano stati utilizzati per l'occultamento (autovettura). Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008