Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 28671
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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La verifica circa il rispetto del termine di convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria può essere operata, in caso di mancanza di attestazione di deposito da parte dell'ausiliario, con riferimento ad altri dati formali, individuabili anche nell'avviso di deposito, che possono dare prova del momento temporale di emissione del decreto del pubblico ministero. (La Corte ha precisato che la sottoscrizione e il timbro dell'ausiliario in calce all'atto proprio del magistrato assolvono alla funzione di documentazione e non sono requisiti di giuridica esistenza e validità dell'atto medesimo).

Gli atti, che devono essere compiuti entro un termine perentorio indicato in ore, qualora sussistano elementi da cui desumere che siano stati emessi nel giorno di scadenza del termine orario, sono assistiti dalla presunzione di tempestività, corollario del generale principio di presunzione di legittimità degli atti dell'autorità giudiziaria, che viene meno solo in presenza di elementi concreti, e non meramente congetturali, da cui trarre la conclusione che siano stati compiuti dopo il termine di scadenza. (Fattispecie relativa a decreto del pubblico ministero di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 28671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28671
    Data del deposito : 28 maggio 2008

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