Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2004, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
ESTR. 1 2 1/0 5 Estradizion 121 escautiva Eccessività della PENA
Udienza camerale for erre gave volezze e contrasto auit frence to dithe forzional te del 21-9-04
-
- Jossibile condizione ostative Sentenza n° 1440
R.G.n° 19369-04
all' Estadizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg.ri Dott. Pasquale Trojano Presidente
Consigliere CC Bruno Oliva
Antonio S. Agrò 66
66 66 Giovanni De Roberto CC 66 Vincenzo Rotundo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da SA IE, nato a [...] il [...] contro la sentenza in data 22 marzo 2004 dell Corte di appello di Torino.
Visti gli atti e la sentenza impugnata.
Udita la relazione del Consigliere Bruno Oliva. Sentito il Procuratore generale, dott. A. Mura, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
Osserva in fatto e diritto
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Torino ha accolto la richiesta di estradizione avanzata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nei confronti di SA IE, colpito da mandato di cattura internazionale emesso a suo carico dal Tribunale di Arges per l'esecuzione della pena di 18 anni di reclusione inflittagli per il reato di truffa. L'estradando ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 698 e 705 del codice di rito con riferimento sia all'omissione di ogni indagine in ordine alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa verificatasi nel corso del giudizio, di cui non aveva avuto alcuna notizia, celebrato in Romania, sia alla lesione del principio della proporzionalità e funzione rieducativa della pena, sancito dagli art. 3 e 27 della Costituzione italiana e accolto
Quanto alla seconda doglianza si deve ribadire che ai fini dell'estradizione passiva è necessario che il fatto costituisca reato sia per la legge penale dello Stato richiedente sia per quella dello Stato italiano, ma è indifferente che sia punito diversamente o che sia prevista una diversa disciplina per le aggravanti. Tuttavia si può convenire con il ricorrente che anche l'aspetto sanzionatorio può rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia di sentenza favorevole alla estradizione qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel caso concreto si rimane però al di fuori di tale previsione, ove si consideri, per un verso, che l'ordinamento rumeno prevede per il delitto di truffa una pena non assolutamente irragionevole e collegata a parametri
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di valutazione della gravità del fatto - variabile da sei mesi a dodici anni nell'ipotesi semplice, e da 10 a 20 anni qualora abbia avuto conseguenze estremamente gravi, e, per altro verso, che tale valutazione di estrema gravità (che ha portato alla condanna a 18 anni di reclusione) è stata correttamente formulata dal Giudice del Tribunale di Arges con riferimento al raggiro in danno della Sc Arpechim Sa Potesti per 1,5 miliardi di lei operato dall'estradando avvalendosi della propria qualità di socio della ditta s.r.l. OS AU e di documenti di pagamento senza copertura. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'estradando condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 203 disp. att. c.p.p.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.- Così deciso in Roma il 21 settembre 2004.
Il Consigliere est.
Bruccoblin
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Волей
Il Presidente
Людей
Depositato in Cancelleria
10 GEN. 2005
LLIERE C1 SUPER