Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
Il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2006, n. 31221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31221 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 08/06/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1076
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 13388/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL EN;
avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale per il riesame di Lecce, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere;
udita, nella udienza in Camera di consiglio dell'8 giugno 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 3 marzo 2006, il Tribunale per il riesame di Lecce, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi aveva applicato a AL EN la misura della custodia cautelate in carcere per i reati di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto di fucile, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione ed altro. Preliminarmente, il Tribunale prendeva in considerazione l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, disposte dal Pubblico Ministero in data 14 ottobre 2005, eccezione fondata sul rilievo che il decreto del Pubblico Ministero, se formalmente risultava emesso in data 14 ottobre 2005, in realtà era stato depositato solo alle ore 11.00 del successivo giorno 15 ottobre e, quindi, non in tempo utile per legittimare l'intercettazione di una conversazione particolarmente rilevante, avvenuta proprio il giorno 15 ottobre, alle ore 9.25.
Il Tribunale rigettava l'eccezione osservando che il decreto del Pubblico Ministero risultava emesso, in via d'urgenza, alle ore 16.30 del giorno 14 ottobre 2006, e che lo stesso era divenuto operativo per lo meno a far data dalle ore 9.00 del giorno successivo con la comunicazione, da parte della segreteria della Procura della Repubblica, alla Telecom per quanto di competenza: alla luce di ciò, proseguiva il Tribunale, l'annotazione "depositato 15/10/2005, h. 11.00", doveva riferirsi al momento in cui lo stesso decreto veniva depositato nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari per la convalida.
Nel merito, il Tribunale ricostruiva i fatti e condivideva quanto rappresentato dal Giudice preliminare circa la responsabilità dell'indagato, sottolineando lo spessore indiziario della telefonata intercettata in data 6 novembre 2005 dalla quale emergeva il ruolo e il sicuro coinvolgimento dell'AL nei fatti criminosi in esame. Il Tribunale formulava altresì un giudizio di sicura sussistenza delle esigenze cautelari, attesa la gravità dei fatti, i numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato, il conseguente pericolo di reiterazione criminosa e la necessità di salvaguardare le indagini in corso.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione della legge processuale, sia riproponendo l'eccezione di inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni telefoniche disposte in via d'urgenza dal Pubblico Ministero, sia prospettando la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
In particolare, quanto al primo motivo, il ricorrente nel riproporre le argomentazioni già rappresentate al Tribunale, ritiene che la mancanza di sottoscrizione dell'assistente del Pubblico Ministero, di cui da atto lo stesso Tribunale, non sarebbe causa di semplice irregolarità ma determinerebbe la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate prima del deposito regolare. Quanto agli elementi indiziari, il ricorrente sostiene la totale carenza dell'elemento psicologico e della stessa condotta delittuosa che non può infatti ricavarsi da un'unica telefonata in assenza di altri elementi probatori.
Sarebbero infine insussistenti anche i pericula libertatis anche perché i precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo. All'udienza dell'8 giugno 2006, il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, questo collegio ritiene di condividere quanto osservato dalla Corte territoriale in merito al decreto emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero in data 14 ottobre 2006. È vero, infatti, che questa Corte ha sempre affermato che gli effetti di un provvedimento del giudice o del Pubblico Ministero si determinano nel momento in cui l'atto esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato, mediante il deposito in Cancelleria o in segreteria e la relativa sottoscrizione dell'ausiliario e che la data da cui decorrono determinati effetti giuridici non è quella in cui il magistrato compila materialmente il documento, apponendovi anche la data, bensì quella dell'avvenuto deposito, allorquando cioè, il giudice o il P.M. "affida" il provvedimento all'ausiliario (cancelliere o segretario) il quale lo completa, ai fini della rilevanza giuridica esterna con l'attestazione dell'avvenuto deposito (cfr., ex plurimis Cass., sez. 3^, n. 42520, 24 ottobre 2002, Curigliano). E che, quindi, "un provvedimento si intende emesso dal P.M. (come dal giudice) nel momento in cui egli compie il deposito dell'atto presso la segreteria poiché tale deposito è requisito formale del provvedimento e, pertanto, ne contrassegna il perfezionamento" (Cass.: Sez. 2^, 11.4.1996, n. 1616, ric. Ferrerò; Sez. 2^, 27.2.1998, n. 435; Sez. 3^, 22.11.2000, n. 2939). Ciò premesso e condiviso, va, altresì, osservato che quando la rilevanza esterna può essere desunta aliunde, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario costituisce una mera irregolarità che non rifluisce sulla validità dell'atto.
È stato, infatti, condivisibilmente, affermato, con riferimento alla natura ordinatoria del termine per la trasmissione al giudice del decreto con il quale il P.M. abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa (immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, secondo il disposto dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ai fini della convalida), che la inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso che il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione (Cass. 1^, 18/02/2004 n. 6875, c.c. 04/11/2003, rv. 228429). E che la data certa del provvedimento, anche in difetto di sottoscrizione per il deposito da parte del funzionario di Cancelleria, può risultare da diverse formalità fidefacenti, quali, ad es., la registrazione dell'atto nei vari registri di passaggio tra l'ufficio del Procuratore della Repubblica e quello del Giudice, registri che costituiscono il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro (Cass. 1^, 18/05/1995 n. 1824, ud. 21/04/1994, rv. 197633; Cass. 6^, 23/06/1988 n. 7303, ud. 03/02/1988, rv. 178709). Non può, quindi, condividersi la tesi del ricorrente (vedi in tal senso la richiamata Cass. 2^, 03/01/2005 n. 42, ud 23/11/2004) secondo la quale un provvedimento mancante della data del deposito è giuridicamente nullo o addirittura inesistente. La data costituisce infatti elemento estrinseco alla decisione, essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cass. pen. 5 ottobre 1996, n. 1616). Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo della autenticità agli atti del giudice o del Pubblico Ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (Cass. pen. 22 novembre 2000, n. 2939): ma che consente di ritenere che alla sua omissione si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi.
Pertanto vi è difetto essenziale della data dell'atto tutte le volte che, in mancanza dell'annotazione della Cancelleria, la data certa non possa desumersi "aliunde" e cioè da altre attestazioni equipollenti che valgano ad integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva (Cass., sez. 2^, n. 41603 del 2005, P.M. in proc. D'Arpa).
E, nella specie, risulta pacificamente che alle ore 9.02 del giorno 15 ottobre 2005, la segreteria della Procura della Repubblica aveva inviato il decreto alla Telecom per quanto di competenza: il che significa che, a quel momento, il decreto già si trovava "fisicamente" a disposizione della segreteria del Pubblico Ministero. La circostanza che l'atto non fosse corredato della firma del segretario giudiziario integra, quindi, alla luce di quanto testè evocato, una mera irregolarità non rifluente sulla validità dell'atto.
Alla luce di quanto sopra, è del tutto evidente che l'annotazione "dep. 15/10/2005, h. 11,00", con relativa firma, che si legge alla fine del decreto, non proviene dalla segreteria del Pubblico Ministero, ma da quella del giudice nella cui cancelleria l'atto è stato depositato per la relativa convalida avvenuta, invero, alle ore 13.50 dello stesso giorno.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, sentenza n. 806, 08/03/1993, Rp. 194139). In applicazione di tale consolidato principio, a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. ancora, Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino). Nella specie, la decisione del Tribunale del riesame appare del tutto congrua in relazione sia alla gravità del quadro indiziario che ai pericula libertatis, priva di vizi logici e quanto mai approfondita ed esaustiva nell'esame della posizione dell'indagato, con specifico riferimento all'analisi, accurata e esaustiva, del materiale probatorio proveniente dalle intercettazioni telefoniche. Il Tribunale ha in tale contesto esaminato anche la possibilità di contenere la compartecipazione dell'indagato agli episodi estortivi di cui all'imputazione nei termini di una mera "intermediazione" ed ha condivisibilmente affermato che, in ogni caso, la stessa è stata posta in essere nell'interesse degli estorsori e si è concretizzata in un efficace sostegno alla loro azione.
Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle esigenze cautelari, ragionevolmente ravvisate dal Tribunale nella particolare gravità dei fatti di estorsione e di porto d'armi e nella presenza di numerosi e gravi precedenti penali: alla luce di quanto sopra, la semplice circostanza, evidenziata dalla difesa, che i precedenti penali sono molto risalenti nel tempo, non consente di ritenere privo di ragionevolezza il quadro complessivo tracciato, con riferimento alle esigenze cautelari, nell'ordinanza censurata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006