Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2006, n. 31221
CASS
Sentenza 8 giugno 2006

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Il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2006, n. 31221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31221
    Data del deposito : 8 giugno 2006

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