Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).
Commentari • 2
- 1. Usura bancaria: cos'è e come si dimostraValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 29 gennaio 2020
Quando c'è usura bancaria L'interesse collettivo al funzionamento dei rapporti di credito Elemento oggettivo del reato di usura Il superamento del tasso soglia Elemento soggettivo: l'ignoranza del tasso soglia Usura in concreto Quando c'è usura bancaria [Torna su] Sinteticamente può dirsi che si è di fronte a una fattispecie di usura quando spese, interessi e commissioni chiesti come corrispettivo di una prestazione in denaro rappresentano un costo totale finanziario estremamente esoso, tenuto conto della categoria e dell'entità della prestazione e delle dinamiche finanziarie del mercato. Nella definizione in concreto dell'usura un ruolo fondamentale è stato assunto dalla giurisprudenza …
Leggi di più… - 2. Usura ed estorsione: la Cassazione precisa i confiniAccesso limitatoValeria Tevere · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2009, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 135
Dott. RENZO MI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 37346/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VI AN nato il [...];
2. JN AD nata il [...];
3. VI NK nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13/5/2008;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avv. FADALTI Luigi difensore di EV VO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza n 236 del 1/3/2007, il Tribunale di Treviso condannava:
- VI AN, alla pena di anni undici ed un mese di reclusione ed Euro 2.650,00 di multa (per i reati di usura ed estorsione, posti in continuazione, nei confronti di RE DR e NO - ET IO - LL MI) e anni due di reclusione ed Euro 600,00 per il reato di ricettazione;
- JN AD, alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa per il reato di usura nei confronti di RE DR - ET IO ed estorsione nei confronti di ET IO;
- VI NK, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 per il reato di usura ed estorsione nei confronti di RE DR, ed estorsione nei confronti di OR SE. Proposto appello da tutti e tre gli imputati, con sentenza n. 794 del 13/5/2008, la Corte di Appello di Venezia riduceva la pena inflitta a EV AN ad anni dieci e mesi uno di reclusione ed Euro 2.450,00 di multa relativamente ai reati posti in continuazione (usura ed estorsione), nel mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza. La Corte perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
EV AN - AJ AD: il motivo secondo il quale il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie delle parti offese senza alcun riscontro probatorio sulla corresponsione degli interessi usurari, era "al limite dell'ammissibilità in quanto rappresenta la mera riproposizione di argomenti già sostenuti nel corso del giudizio di primo grado, affrontati e risolti in senso negativo dal tribunale con motivazione ampia ed esaustiva che in questa sede non può che essere richiamata e condivisa". Comunque, la Corte entrava nel merito della censura e la disattendeva. Negava, infine, la concessione delle attenuanti generiche "in considerazione della gravità dei fatti particolarmente odiosi contestati e della reiterazione nel tempo dei comportamenti illeciti ai danni anche di più persone. Riduceva la pena al EV AN in quanto la determinazione effettuata dal Tribunale era frutto di un errore. VI NK: anche il gravame proposto da costui doveva respingersi atteso che:
- l'eccezione di incostituzionalità della L. n. 108 del 1996 (per essere stata approvata a Camere sciolte), doveva ritenersi manifestamente infondata in quanto "le Camere sciolte, in assenza di precisi limiti costituzionali, hanno un ampio potere discrezionale circa la legittimazione del rispettivo operato in regime di prorogatio basato su valutazioni di carattere politico che non possono essere sottoposte al controllo di organi terzi come la Corte Costituzione";
- la doglianza secondo la quale il reato di usura, così come configurato a seguito della L. n. 108 del 1996, non poteva concorrere con quello di estorsione doveva ritenersi infondato alla luce della sentenza n. 41045/2005 della Corte di Cassazione;
- doveva condividersi la decisione del Tribunale che aveva qualificato i fatti contestati ai capi O) e P) come estorsioni e non come violenza privata aggravata;
- quanto, infine, al merito vero e proprio e cioè della fondatezza delle accuse, la Corte le respingeva sia con motivazione propria sia richiamando la decisione del tribunale.
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione tutti e tre i prevenuti:
VI VO: costui ha censurato l'impugnata sentenza, sotto i seguenti profili:
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla illegittimità costituzionale della L. n. 108 del 1996 per violazione del disposto degli artt. 60, 61, 70, 72 e 74 Cost.: il ricorrente ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale disattesa nei precedenti gradi di merito, rilevando che la L. n. 108 del 1996 sarebbe incostituzionale in quanto approvata (non in Aula ma alla Commissione 2^ in sede legislativa) a Camere sciolte e cioè in un momento in cui il Parlamento aveva perso il potere legislativo trovandosi in regime di prorogatio e cioè in un periodo in cui avrebbe potuto attendere solo alla ordinaria amministrazione;
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt.629 e 644 c.p., per avere la Corte ritenuto che il reato di estorsione possa concorrere con quello di usura, sostiene il ricorrente che, essendo l'usura un delitto a condotta frazionata (o a consumazione prolungata), come desumibile dall'art. 644 ter c.p., ne deriverebbe "che le attività astrattamente estorsive dirette ad ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari perdono qualunque autonomia e costituiscono unicamente l'atto esecutivo del delitto di usura in itinere" con la conseguenza che le "singole ed eventuali violenze o minacce potranno essere punite solo ed in quanto tali purché ricorra la condizione di procedibilità";
3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 61 c.p., nn. 1 e 2, art. 110, 629 e 110, 610 c.p. per avere la Corte
d'Appello ritenuto la sussistenza del reato di estorsione anziché quello di violenza privata aggravata: lamenta il ricorrente che la condotta contestatagli "non era affatto diretta a cagionare un danno patrimoniale o di altra natura alla persona offesa, ne' a perseguire uno scopo di lucro, ma unicamente ad indurre costui a sposare la sign.ra HU. Unicamente a tale scopo avrebbe costretto OR a sottoscrivere a garanzia una scrittura privata. La scrittura in questione non era altro che lo strumento per mezzo del quale si voleva consumare la violenza privata (ovvero la minaccia di cui all'art. 610 c.p.)";
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata: lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe formulato un giudizio di colpevolezza "in totale aderenza con quanto sostenuto dal Tribunale, senza portare motivazione ulteriori o più esaustive di quelle contestate, quindi non soddisfacendo le legittime richieste della difesa": in particolare, non avrebbe chiarito perché aveva ritenuto genuine le dichiarazioni rese dalle parti offese e avrebbe immotivatamente disatteso la tesi difensiva secondo la quale i prestiti erano stati effettuati senza richiedere interessi per i rapporti di amicizia esistenti tra il EV e la persona offesa;
5. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p.: lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe minimamente dato conto di come abbia ritenuto congrua e proporzionata la pena inflitta, limitandosi, con un'ordinaria clausola di stile, a ritenere inaccoglibile le richieste della difesa di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena;
EV AN - JI AD: costoro, sostanzialmente, lamentano che la Corte territoriale:
1. sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione avendo motivato per relationem alla sentenza di primo grado: infatti, con poche battute, avrebbe liquidato la questione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese, RE DR, ET (relativamente al quale era stata immotivatamente respinta l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 210 c.p.p. avendo dovuto essere assunto quale indagato di reato connesso) e, in particolare, quelle del LL, rimaste prive di ogni riscontro;
2. non avrebbe motivato la questione della riduzione della pena, quantomeno con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo essi ricorrenti, gravati da modestissimi precedenti, ed avendo risarcito il danno alla costituita parte civile.
MOTIVI
VI NK.
Ad 1 (incostituzionalità L. n. 106 del 1996): la questione sollevata deve ritenersi manifestamente infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
- L'art. 61 Cost., comma 2 dispone che "finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati poteri delle precedenti";
- l'art. 85 Cost., comma 3, a sua volta, dispone che "se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione n.d.r.: del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove";
- l'art. 77 Cost., comma 2, precisa, poi, in relazione alla conversione dei decreti legge, che i medesimi devono essere presentati per la conversione alle Camere che "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni". Quali siano i poteri delle Camere in regime di prorogatiti, in dottrina, è molto discusso. Sul punto, però, possono darsi per certi due dati: a) il citato contesto normativo avvalora la tesi secondo la quale le Camere non hanno limiti durante la prorogano, laddove si consideri che, da una parte, a livello letterale, l'art.61 Cost., comma 2 dispone, sic et simpliciter, che i poteri delle
Camere sono prorogati (senza porre, quindi, limiti di alcun genere), e, dall'altra, l'unico vero limite è previsto nella stessa Costituzione che all'art. 85, comma 3 vieta alla Camere sciolte una sola delle attività tipica delle medesime, ossia l'elezione del Presidente della Repubblica: dal che, può desumersi, con ragionamento a contrario, che tutte le altre attività (compresa quella legislativa), sono consentite come fatto palese anche dall'art. 77, comma 2 che consente la conversione in legge dei decreti legge, attività che, sebbene giustificata dall'urgenza, implica pur sempre l'esercizio della principale funzione delle Camere, ossia di quella legislativa, b) peraltro, sebbene sia vero che, a livello di prassi, come segnala il ricorrente, le Camere si siano autolimitate nel senso cioè di assolvere, durante la prorogatio, solo alle funzioni di ordinaria amministrazione, tuttavia, la prassi (sebbene quella costituzionale abbia un peso molto rilevante) non è legge e può essere sempre mutata: ciò significa, quindi, al di là del contesto normativo di cui si è detto, che sono pur sempre le stesse Camere che, nell'ambito della loro responsabilità ed in assoluta autonomia, decidono se e come esercitare i poteri costituzionali durante la prorogatio, proprio perché la Costituzione non pone alcun limite se non quello di cui all'art. 85, comma 3. Di conseguenza, condivisibile o meno che possa ritenersi l'esercizio del potere legislativo ordinario durante il regime di prorogatio (esercitato, nel caso di specie, con il procedimento in sede di Commissione Legislativa), non pare che ci possano essere margini per rimettere la questione alla Corte Costituzionale proprio perché ci si trova di fronte all'esercizio di un potere assolutamente discrezionale del più alto organo Costituzionale e, quindi, non sindacabile.
Ad 2 (concorso del reato di estorsione con quello di usura): la questione sollevata dal ricorrente va disattesa sulla base delle seguenti considerazioni:
- Condotta: l'art. 644 c.p. identifica la condotta del reato di usura nel patto che intervenga fra le parti consistente nella dazione o promessa di "interessi o altri vantaggi usurari". L'art. 644 ter c.p., specifica, però, che la prescrizione decorre "dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale". Dalla lettura congiunta dei suddetti articoli, si può quindi desumere che, in realtà, il reato di usura può realizzarsi attraverso due specifiche condotte ossia: 1) la stipula del semplice patto usurario;
2) la riscossione sia degli interessi che del capitale alle quali rimane, però, del tutto estraneo ogni altro elemento specializzante ed in particolare la violenza o minaccia;
Momento consumativo: il D.L. n. 24 del 2001, art. 1, comma 1 (conv. in D.L. n. 24 del 2001: legge di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996) stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge "nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". A sua volta, però, l'art. 644 ter c.p., fa decorrere la prescrizione "dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale". La nuova struttura del reato, ha fatto sorgere il problema della sua qualificazione giuridica. Ora, escluso che possa ritenersi ancora valida la tradizionale giurisprudenza che catalogava l'usura fra i reati istantanei con effetti eventualmente permanenti (a ciò ostandovi l'art. 644 ter c.p.), e non sembrando neppure corretta la sussunzione entro la categoria dei reati permanenti, (sul punto, deve, infatti osservarsi che se è vero che le caratteristiche del reato permanente consistono, da una parte, nel fatto che il protrarsi dell'offesa dipende esclusivamente dalla volontà dell'autore del reato e, dall'altra, dal prolungarsi ininterrotto della situazione antigiuridica nel tempo, allora, è del tutto evidente che, sotto il profilo fattuale, a tali caratteristiche non risponde il reato di usura sia perché il soggetto passivo può sottrarsi e alla stipula del patto e al successivo pagamento degli interessi usurari, sia perché i vari momenti del reato (promessa di pagamento - pagamento) non costituiscono un continuum ma sono solo frazioni staccate nel tempo della duplice condotta criminosa prevista dalla legge), deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di usura è "configurabile secondo il duplice ed alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cd. a condotta frazionata o a consumazione prolungata": Cass. 19/10/1998 n. 11055, D'Agata. - Rapporti fra l'usura ed altri reati: quanto appena specificato, consente di chiarire la differenza fra il reato di usura, minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e/o violenza privata ossia i reati invocati dal ricorrente in alternativa a quello di estorsione. Il reato di usura (inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode) è, innanzitutto, strutturalmente differente da quello di estorsione (delitto ricompreso fra quelli contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) perché ad esso è estraneo l'elemento oggettivo che caratterizza l'estorsione ossia la minaccia o violenza. Infatti, il patto in sè per sè considerato, le singole dazioni degli interessi e, perfino la restituzione del capitale, rappresentano le condotte (sebbene differenti) dello stesso reato che si realizzano in momenti diversi e che sono rilevanti in sè e per sè (cioè per il solo fatto di essere attuate) non prevedendo la legge alcun altro elemento specializzante. Ciò comporta, pertanto, che l'estorsione e l'usura, ontologicamente diversi, ben possono concorrere, ove ne sussistano i presupposti di fatto, con la seguente precisazione. Ove la violenza o minaccia venga commessa al momento della "prestazione di denaro o altra utilità" al fine di ottenere "interessi o altri vantaggi usurari", è del tutto intuitivo che l'unico reato ipotizzabile è quello di estorsione per la semplice ragione che la legge non prevede come reato la dazione della "prestazione di denaro o altra utilità" ma solo la dazione o promessa, del tutto "spontanea" (quindi senza alcuna coercizione) di "interessi o altri vantaggi usurari". Di conseguenza, ove la suddetta dazione o promessa venga ottenuta con violenza o minaccia, l'agente compie il solo delitto di estorsione perché procura a sè un ingiusto profitto consistente nell'ottenere un vantaggio (interessi usurari) vietato dalla legge. Il che impedisce di ravvisare nella suddetta condotta sia il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (non potendo, chiaramente, l'agente ricorrere al giudice per esercitare l'inesistente diritto ad ottenere interessi o vantaggi usurari), sia il semplice reato di minaccia (in quanto l'agente non si limita a minacciare un danno ingiusto ma esercita la minaccia per ottenere un ingiusto profitto), sia il reato di violenza privata (secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata, fungendo da elementi specializzanti, oltre al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la persona offesa: ex plurimis Cass. 1, 10/6/1997, Nicosia - Cass. 1, 3/11/2005, Calabrese). Ove, invece, la violenza o minaccia venga esercitata in un momento successivo al patto, al fine di ottenere i pattuiti "interessi o altri vantaggi usurari" che il soggetto passivo non può o non vuole più corrispondere, i reati che l'agente commette sono due e concorrono: il primo, quello di usura che è in itinere (essendo già iniziato nel momento della stipula del patto usurario), il secondo, quello di estorsione, che si consuma nel momento in cui l'agente esercita nei confronti del soggetto passivo, violenza o minaccia per conseguire" appunto, "interessi o altri vantaggi usurari", ossia un ingiusto profitto. Deve, quindi, sul punto, darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte che" con sentenza n. 41045/ 2000(2. "Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata", concorre nel reato previsto dall'art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento;
negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione"), ha appunto, ritenuto l'ammissibilità giuridica del concorso fra usura ed estorsione. Con il che anche il secondo motivo va respinto.
Ad 3 (configurabilità del reato di violenza privata aggravata invece che dell'estorsione): il ricorrente è stato condannato, fra l'altro, per il delitto di estorsione nei confronti di OR SE per averlo costretto a compilare e sottoscrivere, a garanzia, una scrittura privata con la quale si impegnava a consegnare a EV VO la cifra di L.
5.000.000 o, in caso, di mancato rispetto dei termini di pagamento, la propria vettura Mercedes che gli sarebbe stata comunque sottratta se non avesse accettato di sposare la cittadina colombiana GR HU AN Maria. Ritenne il Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di Appello, che il suddetto comportamento si era "tradotto nella coartazione della volontà della persona offesa ad assumersi un debito (con danno della vittima e con correlativo ingiusto profitto per l'autore), oltre che ad impegnarsi ad un comportamento specifico (la celebrazione del matrimonio simulato)". Ad avviso del ricorrente, nella suddetta condotta, sarebbe ravvisabile, al più; il delitto di violenza privata e non quello di estorsione in quanto "non era affatto diretta a cagionare un danno patrimoniale o di altra natura alla persona offesa, ne' a perseguire uno scopo di lucro, ma unicamente ad indurre costui a sposare la sign.ra HU". Sennonché, incontestata la dinamica dei fatti, la censura va disattesa dovendosi condividere l'osservazione della Corte territoriale la quale ha correttamente rilevato che la coartazione era caratterizzata da un quid pluris rispetto alla semplice violenza (in terminis Cass. 1, 10/6/1997, Nicosia - Cass. 1, 3/11/2005, Calabrese cit.) essendo diretta a procurarsi un ingiusto profitto "anche non patrimoniale con altrui danno che, nel caso in esame è consistito nella sottoscrizione della dichiarazione di debito";
Ad 4 (manifesta illogicità della motivazione) - Ad 5 (Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.), entrambe le censure saranno trattate infra congiuntamente con quelle dello stesso tenore proposte dagli altri due ricorrenti. VI AN - SA AD.
Ad 1 (mancanza di motivazione avendo la Corte motivato per relationem alla sentenza di primo grado); relativamente al motivo di appello proposti da EV AN - JI AD (con il quale si censurava la decisione del primo giudice che aveva ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie delle parti offese senza alcun riscontro probatorio), la Corte Territoriale scrive che si trattava di un motivo "al limite dell'ammissibilità in quanto rappresenta la mera riproposizione di argomenti già sostenuti nel corso del giudizio di primo grado, affrontati e risolti in senso negativo dal tribunale con motivazione ampia ed esaustiva che in questa sede non può che essere richiamata e condivisa". Fatta questa premessa la Corte, seppure in modo molto più sintetico e riassuntivo, riprendeva, condividendole, le argomentazioni addotte dal tribunale e, quindi, respingeva il gravame. Il dibattito sulla motivazione per relationem è fin troppo noto per essere qui nuovamente affrontato in tutte le sue sfumature. In questa sede, partendo dalla premessa della Corte territoriale (la cui affermazione non è stata contrastata nel ricorso per cassazione con alcun argomento pregnante), la motivazione per relationem deve ritenersi ammissibile atteso che le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado non contenevano elementi o argomentazioni diversi da quelli sottoposti al primo giudice, risolvendosi nella deduzione di questioni già esaminate e risolte, oppure generiche, superflue o palesemente inconsistenti: ex plurimis Cass. pen., sez. 6, 15-07-2004 n. 31080, CED 229299. Peraltro, come si è detto, non è vero che la Corte si sia limitata ad un semplice rinvio all'ampia motivazione di primo grado, ma, seppure in modo sintetico, stante la natura meramente ripetitiva delle questioni già dibattute nel primo grado, correttamente, si è limitata a puntualizzare ed evidenziare tutti i numerosi elementi probatori (non solo quelli derivanti dalle dichiarazioni rese dalle parti offese che, comunque, sono state attentamente vagliate e ritenute, con ragionamento logico immune da vizi, attendibili). In questo grado, i ricorrenti, propongono un motivo che deve ritenersi inammissibile perché meramente assertivo e privo di alcuna specificità atteso che, in modo confuso e frammentario, vengono addotte doglianze di mero merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Più in particolare:
- quanto alla posizione di RE DR, i ricorrenti trascurano di considerare che la decisione si basa non solo sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa, ma su tutta una serie di riscontri oggettivi e testimoniali;
- quanto alla posizione di LL MI, è vero che non vi sono riscontri documentali ma, prima il Tribunale e poi la Corte hanno ampiamente chiarito e spiegato, con ragionamento immune da ogni vizio logico, il motivo per cui le sue dichiarazioni dovevano ritenersi attendibili;
- quanto alle dichiarazioni rese dal ET, è vero che costui risulta imputato del reato di bancarotta (nel quale è incorso per essere stato dichiarato fallito a seguito delle perdite subite a causa dell'usura subita), ma, come correttamente rilevato dalla Corte, nella fattispecie, non è ipotizzabile alcuna connessione atteso che il suddetto reato non ha nulla a che vedere, ex art. 12 c.p.p. (non rientrando in alcuna delle fattispecie ivi previste), con quello addebitato ai prevenuti: di conseguenza, bene è stato sentito come teste e non come imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p.. Alle stesse conclusione, mutatis mutandis, deve pervenirsi in ordine alla doglianza proposta da UR NK con il motivo sub 4 (manifesta illogicità della motivazione): invero, anche la suddetta doglianza, nella parte in cui lamenta che la Corte si sarebbe adagiata sulla motivazione del tribunale "senza portare motivazioni ulteriori o più esaustive di quelle contestate, quindi, non soddisfacendo le legittime richieste di questa difesa", pecca da una parte, di assertività (non si comprende, infatti, quale sia, nello specifico, la carenza motivazionale in cui sarebbe incappata la Corte territoriale), dall'altra, trascura di considerare che il giudizio di colpevolezza del prevenuto è stato fondato dalla Corte (e dal tribunale) non solo sulle dichiarazioni del RE ma su tutta una serie di altri obiettivi riscontri.
Ad 2 (Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.): tutti e tre i prevenuti lamentano che la Corte non avrebbe sufficientemente motivato ne' in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ne' in ordine alla richiesta di riduzione della pena.
In ordine alla censura proposta, in punto di diritto, va rilevato che, per la concessione delle attenuanti generiche, il giudice deve tener presenti i due parametri di cui all'art. 133 c.p.; ossia quello oggettivo derivante dalla gravita del reato (comma 1) e quello soggettivo desumibile dalla capacità a delinquere del colpevole (comma 2), senza, peraltro, che abbia la necessità di esaminarli tutti. La Corte territoriale, in punto di fatto, condividendo la decisione del tribunale che aveva motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione "della gravità dei fatti, l'intensità del dolo, la personalità del colpevole", ha disatteso l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione di pena "in considerazione della gravità dei fatti particolarmente odiosi e della reiterazione nel tempo dei comportamenti illeciti ai danni anche di più persone". La motivazione, sebbene sintetica, regge alla critica dei ricorrenti laddove si consideri che, quanto al profilo oggettivo, risulta del tutto coerente con la ritenuta gravita fatti contestati, per le modalità di commissione, per i mezzi adoperati e per la reiterazione. Quanto al profilo soggettivo, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge la personalità negativa dei ricorrenti desumibile oltre che dai precedenti penali anche dai motivi a delinquere e dalla condotta (processuale ed extraprocessuale) tenuta. Si può, quindi, affermare che la decisione della Corte Territoriale si sottrae ad ogni censura di legittimità avendo basato la propria decisione dopo avere preso in esame i criteri di cui all'art. 133 c.p., ossia la gravita del fatto, la personalità dei rei e la condotta criminosa. A ciò aggiungasi, che a ben vedere, il motivo appare anche inammissibile atteso che gli stessi ricorrenti si limitano ad una contestazione del tutto generica non indicando come e perché la decisione della Corte Territoriale sarebbe illogica, contraddittoria o carente di motivazione.
P.Q.M.
DICHIARA manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale RIGETTA i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2009