Sentenza 9 marzo 2011
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È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2011, n. 17157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17157 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 09/03/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 635
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 44388/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DE NO UE n. a Napoli il 3.11.1981;
2. IC PA n. a Napoli il 28.6.1980;
avverso l'ordinanza n. 6712/2010 del Tribunale per il Riesame di Napoli del 20.10.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott.ssa Giovanna VERGA.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. SALZANO Francesco il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 20.10.2010 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di DE NO UE e IC PA per concorso in estorsione aggravata e continuata, tentata estorsione ed usura in danno di AR ND.
Il Tribunale riteneva dovessero essere confermati i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati desumibili dalle sommarie informazioni rese alla P.G. dalla persona offesa, dalle individuazioni fotografiche effettuate dalla stessa parte offesa e dal "formidabile" riscontro proveniente dall'arresto in flagranza del 15.8.2010 di DE NO e IC, dai conseguenti accertamenti che hanno consentito di verificare lo stretto rapporto fra il DE NO e il RI, rimasto terminale di tutta la vicenda nonostante il suo sopravvenuto stato di detenzione. Rilevava che il provvedimento aveva per oggetto una lunga vicenda di cui era stata vittima AR ND, titolare di uno stabilimento balneare in Baia Verde, incappata in una vicenda usuraria che si è trasformata in un vero e proprio incubo. La donna è stata costretta nel tempo con minacce di vario tipo ad una dipendenza di natura economica da parte di una compagine di soggetti nell'ambito della quale sono stati individuati gli attuali indagati. Il Tribunale sottolineava come lo stato di soggezione trasparisse dalle stesse dichiarazioni della donna che solo alla fine di settembre svelava agli inquirenti completamente la vicenda di cui era vittima da tempo rompendo l'iniziale reticenza, legata ad un comprensibile stato di paura.
Con riguardo alla qualificazione dei fatti evidenziava il giudice del Riesame come gli indagati avevano agito nell'ambito di uno stesso illecito progetto, di cui era protagonista principale RI LU che dal carcere continuava a gestire il manipolo di malavitosi di cui si era sempre servito per vessare la AR. Con riguardo alla partecipazione al delitto di usura sottolineava come il momento consumativo di tale delitto, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e degli interessi pattuiti, deve individuarsi nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione.
Ricorre per cassazione il difensore degli indagati deducendo che l'ordinanza impugnata:
1. è nulla per difetto di motivazione e per erronea applicazione degli artt. 110 e 644 c.p.. Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha risposto alle censure sollevate, in particolare sottolinea la mancanza di novità rispetto al compendio istruttorio che aveva portato agli arresti del 15.8.2010.
2. è nulla per erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 e per mancanza di motivazione. Lamenta il ricorrente la mancanza di elementi di novità che giustifichino l'aggravamento rispetto ai fatti del 15.8.2010
I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge e motivazionale con riguardo al concorso nell'usura e con riguardo all'assenza di elementi di novità rispetto ai fatti che avevano portato agli arresti del 15 agosto.
Deve preventivamente rilevarsi che l'arresto di cui al 15 agosto ha riguardato esclusivamente il reato di tentata estorsione, mentre l'ordinanza in argomento riguarda diversi fatti reato commessi anteriormente all'emissione della prima misura (usura ed estorsioni continuate fino al 15.8.2010). Non può pertanto trovare applicazione il disposto dell'art. 299 c.p.p., comma 4 che disciplina la sostituzione in pejus della stessa misura.
Resta però il problema di verificare se l'attività estorsiva svolta dai suddetti indagati e volta a ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari da parte del debitore integri a loro carico il concorso nel delitto di usura.
Per risolvere tale problema è necessario partire dalla natura giuridica di tale delitto.
Questa Corte ha ormai abbandonato l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (N. 11055 del 1998 Rv. 211610, N. 41045/05 N. 34910 del 2008 Rv. 241818). Aderendo allo schema giuridico dell'usura intesa appunto quale delitto a consumazione prolungata o - come sostiene autorevole dottrina - a condotta frazionata, ne deriva che effettivamente colui il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall'art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo di quel delitto. L'ipotesi accusatoria seguita dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del riesame con motivazione coerente e priva di vizi logici configura proprio più interventi estorsivi dei ricorrenti, finalizzati ad onorare gli impegni relativi ad un rapporto usurario in corso da anni fra la parte offesa e RI LU su incarico di quest'ultimo, pagamenti effettivamente avvenuti, come indicato dalla AR (alle minacce conseguivano le solite dazioni di denaro in cassa...). Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente. Il ricorso deve essere respinto.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011